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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Wanda Romanò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3677 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
15/3/1975, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale delle figlie minori nata a [...], il [...] e Persona_1
nata a [...], il [...]; Persona_2
nata ad [...], il [...] solo in qualità di esercente la Persona_3 responsabilità genitoriale delle figlie minori sopracitate;
, nato a Belo Horizonte (Brasile), il [...], in [...] ed in Controparte_1 qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore
, nata ad [...], il [...]; Persona_4
nata a [...], il [...], solo in qualità di Controparte_2 esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore soprindicata,
, nato a Belo Horizonte (Brasile), il [...], in [...] ed in Persona_5 qualità di esercente la responsabilità genitoriale delle figlie minori
, nata a [...], il [...] e Persona_6
, nata a [...], il [...]; Persona_7
, nata a [...], il [...], solo in qualità di esercente Persona_8 la responsabilità genitoriale delle figlie minori sopracitate;
nato a Belo Horizonte (Brasile), il [...], in [...] ed in Controparte_3 qualità di esercente la responsabilità genitoriale del figlio minore nato a [...], il [...]; Persona_9
nata a [...], il [...], solo in qualità di esercente la Persona_10 responsabilità genitoriale del figlio minore soprindicato;
nato a Belo Horizonte (Brasile), il [...], in [...] ed in qualità Controparte_4 di esercente la responsabilità genitoriale delle figlie minori nata a [...], il [...], Persona_11
nata a [...], il [...] ed Persona_12
nata a [...], il [...], Persona_13 nata a [...], il [...], solo in qualità di esercente la Controparte_5 responsabilità genitoriale delle figlie minori soprindicate;
, nata a Belo Horizonte (Brasile), il [...], in [...] ed in qualità di ON esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore
, nata a [...], il [...]; Persona_14
nato a [...], il [...], solo in qualità di Persona_15 esercente la responsabilità genitoriale della figlia minore sopracitata;
, nato a [...], il [...]; Controparte_7
, nato ad [...], il [...]; Controparte_8
nata a [...], il [...]; Controparte_9
nata a [...], il [...]; Controparte_10
Tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Emilia Caiafa e Fabio Cadeddu del Foro di Salerno e con questi elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via R Giordano n.8, presso lo studio dell'avv. Fabio
Cadeddu;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante p.t., Controparte_11 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34 domicilia;
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Conclusioni: all'udienza del 12 marzo 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_11 cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
1)Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di , nato in Italia, a [...], il Persona_16
14/4/1871, da e come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di Per_17 Parte_2 nascita, dal registro degli atti di nascita, rilasciato dal comune di CE (CS), in Italia, che si deposita come documento sub. 1;
2) , cittadino italiano, non è mai stato naturalizzato brasiliano, come da certificato Persona_16 negativo di naturalizzazione che si deposita, con traduzione ed apostille (cfr. doc. 2);
3) , in data 1/9/1900, a Minas (Brasile), sposava , come risulta dal Persona_16 Per_18 certificato di matrimonio, estratto dai registri di Stato Civile, che si deposita con traduzione ed apostille (cfr. doc. 3); 4) decedeva in data 20/6/1949, a Belo Horizonte (Brasile), come da certificato di Persona_16 morte, estratto dai registri di Stato Civile, che si deposita con traduzione ed apostille (cfr. doc. 4);
5) Dal matrimonio di con , in data 21/5/1903, a Rio Preto (Brasile), Persona_16 Per_18 nasceva (cfr. doc. 5); Persona_19
6) in data 4/6/1919, a Belo Horizonte (Brasile), sposava Persona_19 Persona_20 ed assumeva il nome di Persona_21
7) Dal matrimonio ed , in data 4/5/1920, a Belo Horizonte Persona_19 Persona_20
(Brasile), nasceva (cfr. doc. 7); Persona_22
8) in data 26/9/1942, a Belo Horizonte (Brasile), sposava ed Persona_22 Persona_23 assumeva il nome di (cfr. doc. 8); Persona_24
9) Dal matrimonio tra e nascevano quattro figli: Persona_22 Persona_23
-in data 30/9/1944, a Belo Horizonte (Brasile), nasceva;
RS
- in data 9/2/1947, a Belo Horizonte (Brasile), nasceva;
Persona_26
- in data 11/4/1949, a Belo Horizonte (Brasile), nasceva , ricorrente Controparte_7 nel presente giudizio, come si evince dal certificato di nascita, estratto dai registri di Stato Civile, che si deposita con traduzione ed apostille (cfr. doc. 11);
- in data 22/11/1951, a Belo Horizonte (Brasile), nasceva , Persona_27 ricorrente nel presente giudizio, come si evince dal certificato di nascita, estratto dai registri di Stato
Civile, che si deposita con traduzione ed apostille (cfr. doc. 12);
10) primogenito di e in data RS Persona_22 Persona_23
12/10/1971, a Belo Horizonte (Brasile), sposava , la quale assumeva il Persona_28 nome di;
Persona_29
11) Dal matrimonio tra e , in data RS Persona_28
30/6/1975, a Belo Horizonte (Brasile), nasceva , ricorrente nel presente ON giudizio, come da certificato di nascita, estratto dai registri di Stato Civile, che si deposita con traduzione ed apostille (cfr. doc. 14);
12) in data 20/1/2012, a Belo Horizonte (Brasile), sposava ON [...]
; Persona_15
13) Dal matrimonio tra e in data ON Persona_15
22/12/2012, a Belo Horizonte (Brasile), nasceva , ricorrente nel Persona_14 presente giudizio, come risulta dal certificato di nascita, estratto dai registri di Stato Civile, che si deposita con traduzione ed apostille (cfr. doc. 16);
***
14) secondogenita di e Persona_26 CP_6 Persona_22 Persona_23 in data 16/8/1968, a Belo Horizonte (Brasile), sposava ed assumeva il nome di Persona_30
, come da certificato di matrimonio, estratto dai registri di Stato Civile, che Persona_31 si deposita con traduzione ed apostille (cfr. doc. 17);
15) Dal matrimonio tra e , in data 12/9/1971, a Persona_26 Persona_30
Belo Horizonte (Brasile), nasceva ricorrente nel presente giudizio, come da Controparte_10 certificato di nascita, estratto dai registri di Stato Civile, che si deposita con traduzione ed apostille
(cfr. doc. 18);
*** 16) terzogenito di e in data Controparte_7 Persona_22 Persona_23
4/7/1973, a Belo Horizonte (Brasile), sposava la quale assumeva il nome di Parte_3
; Persona_32
17) Dal matrimonio tra e nascevano tre figli: Controparte_7 Parte_3
- in data 15/3/1975, a Belo Horizonte (Brasile), nasceva , ricorrente Parte_1 nel presente giudizio, (cfr. doc. 20);
- in data 8/3/1977, a Belo Horizonte (Brasile), nasceva Controparte_1 ricorrente nel presente giudizio, (cfr. doc. 21);
- in data 12/3/1979, a Belo Horizonte (Brasile), nasceva Persona_5 ricorrente nel presente giudizio, (cfr. doc. 22);
18) primogenito di e Parte_1 Controparte_7 Parte_3
in data 29/8/2007, ad Itauna (Brasile), sposava (cfr. doc. 23);
[...] Persona_3
19) Dal matrimonio tra e nascevano due Parte_1 Persona_3 figlie:
- in data 18/6/2012, a NO MA (Brasile), nasceva ricorrente nel Persona_1 presente giudizio, (cfr. doc. 24);
- in data 30/5/2015, a NO MA (Brasile), nasceva ricorrente nel Persona_2 presente giudizio, (cfr. doc. 25);
20) secondogenito di e Controparte_1 CP_7 Controparte_7 [...]
in data 26/1/2002, a Belo Horizonte (Brasile), sposava la Parte_3 Controparte_2 quale assumeva il nome di (cfr. doc. 26); Controparte_2
21) Dal matrimonio tra ed nascevano due Controparte_1 Controparte_2 figli:
- in data 5/5/2004, ad ND (Brasile), nasceva , ricorrente Controparte_8 nel presente giudizio, (cfr. doc. 27);
- in data 26/4/2007, ad ND (Brasile), nasceva , ricorrente Persona_4 nel presente giudizio, come risulta dal certificato di nascita, (cfr. doc. 28);
22) terzogenito di e Persona_5 Controparte_7 Parte_3
in data 7/5/2010, a Belo Horizonte (Brasile), sposava , come si
[...] Persona_33 evince dal certificato di matrimonio, (cfr. doc. 29);
23)Dal matrimonio tra ed nascevano due Persona_5 Persona_33 figlie:
- in data 15/2/2012, a Belo Horizonte (Brasile), nasceva , Persona_6 ricorrente nel presente giudizio, come si evince dal certificato di nascita, estratto dai registri di Stato
Civile, che si deposita con traduzione ed apostille (cfr. doc. 30);
- in data 6/6/2015, a Belo Horizonte (Brasile), nasceva , Persona_7 ricorrente nel presente giudizio, come si evince dal certificato di nascita, estratto dai registri di Stato
Civile, che si deposita con traduzione ed apostille (cfr. doc. 31);
***
24) , quartogenita di e in Persona_27 Persona_22 Persona_23 data 16/12/1971, a Belo Horizonte (Brasile), sposava come si evince Persona_34 dal certificato di matrimonio, (cfr. doc. 32);
25) , in data 1/7/1995, a Liezen (Austria), contraeva seconde Persona_27 nozze con ed assumeva il nome di come si evince Persona_35 Controparte_9 dall'estratto dell'atto di matrimonio, (cfr. doc. 33); 26) Dal matrimonio tra e Persona_27 Persona_34 nascevano due figli:
- in data 28/10/1974, a Belo Horizonte (Brasile), nasceva ricorrente Controparte_3 CP_3 nel presente giudizio, come si evince dal certificato di nascita, (cfr. doc. 34);
- in data 30/4/1979, a Belo Horizonte (Brasile), nasceva ricorrente nel Controparte_4 presente giudizio, come si evince dal certificato di nascita, (cfr. doc. 35);
27) primogenito di e Controparte_3 Persona_27 Per_35 in data 18/7/2019, a NO MA (Brasile), sposava (cfr. doc. 36);
[...] Persona_10
28) Dal matrimonio tra e in data 28/1/2022, a Controparte_3 Persona_10
Belo Horizonte (Brasile), nasceva ricorrente nel presente giudizio, come si Persona_9 evince dal certificato di nascita (cfr. doc. 37);
29) secondogenito di e Controparte_3 Persona_27 Persona_35 in data 13/2/2010, a Campo DE (Brasile), sposava la quale Controparte_5 assumeva il nome di (cfr. doc. 38); Controparte_5
30) Dal matrimonio tra e nascevano tre Persona_27 Persona_35 figlie:
- in data 31/5/2012, a Tangara da Serra (Brasile), nasceva ricorrente Persona_11 nel presente giudizio, come si evince dal certificato di nascita, (cfr. doc. 39);
- in data 14/9/2016, a Campo DE (Brasile), nasceva ricorrente nel presente Persona_12 giudizio, come si evince dal certificato di nascita, estratto dai registri di Stato Civile, che si deposita con traduzione ed apostille (cfr. doc. 40);
- in data 10/8/2018, a Campo DE (Brasile), nasceva ricorrente nel presente Persona_13 giudizio, come si evince dal certificato di nascita, (cfr. doc. 41).
Il si costitutiva in giudizio, senza contestare la domanda e chiedendo nella Controparte_11 ipotesi del riconoscimento della fondatezza del ricorso avverso di escludere comunque una responsabilità ministeriale per il ritardo, attesa la mole di domande analoghe e tenendo indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite. Il PM non si opponeva all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 12 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato a [...], il [...], per cui il Foro competente è il
Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
In via generale, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-Costituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 5.10.1907 che sottolineò che, ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. del 1865).
La legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata nel decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo
[...]
, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato Per_16 negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (cfr. allegato in atti).
In merito al riconoscimento dello status richiesto, vale richiamare la sentenza Cass. S.U., n.
4466/2009 a mente della quale “tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 25317/2022 e 25318/2022 che, sul tema, hanno rinviato alla Corte d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame:
- secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
- l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
- la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3,
c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata: in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
Sotto questo ultimo profilo va, però, esaminata un'ulteriore criticità. Come detto, l'avo italiano ha trasmesso la cittadinanza alla figlia, la quale Persona_21 ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia, nata in data [...] Persona_24
e sposatasi nel 1942, la quale, a sua volta, ha trasmesso la cittadinanza ai propri figli, RS
, e
[...] Persona_31 Controparte_7 Controparte_9 gli ultimi due ricorrenti nel presente giudizio;
[...]
Circostanza che, sulla base della legge del tempo, avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis (sia perché prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero).
Tuttavia, con la nota sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n. 1 legge 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Pertanto, in forza di dette pronunce la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Infine, quanto all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del . Parte_4 L'orientamento che si sta infatti consolidando nella giurisprudenza di merito ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa Parte_5 in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. n. 28873/2008).
La mancata opposizione da parte del giustifica la compensazione integrale Controparte_11 delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
nato a [...]; Parte_1
nata a [...], il [...]; Persona_1
nata a [...], il [...]; Persona_2
, nato a [...], il [...]; Controparte_1
, nata ad [...], il [...]; Persona_4
, nato a [...], il [...]; Persona_5
, nata a [...], il [...]; Persona_6
, nata a [...], il [...]; Persona_7
nato a [...], il [...]; CP_3 Controparte_3
nato a [...], il [...]; Persona_9
nato a [...], il [...]; Controparte_4
nata a [...], il [...]; Persona_11
nata a [...], il [...]; Persona_12
nata a [...], il [...]; Persona_13
, nata a [...], il [...]; ON
, nata a [...], il [...]; Persona_14
, nato a [...], il [...]; Controparte_7
, nato ad [...], il [...]; Controparte_8
nata a [...], il [...]; Controparte_9
nata a [...], il [...]; Controparte_10
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 12.03.2025
Il Giudice
D.ssa Wanda Romanò