Ordinanza cautelare 17 settembre 2021
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00487/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01096/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Abate, Anna Milli, AN Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento, previa sospensione
della Determinazione prot. n. -OMISSIS- del 28/04/2021, notificata in data 29/04/2021, con la quale il Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza Puglia ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal Vice Brigadiere della Guardia di Finanza -OMISSIS- e, per l'effetto, confermato la sanzione disciplinare della “consegna nella misura di giorni tre”, inflitta con Determinazione n. -OMISSIS-;
della Determinazione prot. n. -OMISSIS- del 01/02/2021, assunta dal Comandante della Tenenza di Leuca, concernente l'irrogazione della sanzione disciplinare della “consegna nella misura di giorni tre”, inflitta al Vice Brigadiere -OMISSIS- “-OMISSIS-”, notificata all'interessato in pari data;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorchè non conosciuti ed in particolare, della nota n. -OMISSIS- del 07/01/2021 del Comandante della Tenenza di Leuca avente ad oggetto: “contestazione degli addebiti con richiesta di giustificazioni. Vice Brigadiere -OMISSIS- -OMISSIS-”, notificata in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. ER FF e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Considerato che:
- con il ricorso introduttivo notificato il 27 giugno 2021 e depositato in Segreteria il 21 luglio 2021, il ricorrente ha rappresentato: a) di essere Vice Brigadiere della Guardia di Finanza trasferito a domanda dal 15 giugno 2012 alla Tenenza di Leuca; b) di aver presentato presso la Tenenza di Leuca, in data 24 settembre 2020, domanda di conferimento don il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale per motivi urgenti e di carattere privato riguardanti la propria famiglia, ai sensi dell’articolo 735 del T.U.O.M.; c) la domanda veniva dichiarata improcedibile dal Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale con nota prot. n. -OMISSIS- del 3 dicembre 2020 “ in quanto nella stessa…oltre ad evidenziare problematiche di carattere familiare e personale, sicuramente degne di umana considerazione, propone questioni attinenti al servizio ed alla disciplina che richiedono un diverso iter procedurale, ovvero il “plico aperto” ”; d) con nota prot. n. -OMISSIS- del 15 dicembre 2020, il Comandante del Gruppo di Gallipoli segnalava al Comandante della Tenenza di Leuca “ l’opportunità di valutare ” la condotta del ricorrente “ sotto il profilo disciplinare ”; e) seguiva contestazione dell’addebito in data 7 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 1370 C.O.M. per la fattispecie di cui all’articolo 735, comma 1 T.U.O.M. e il ricorrente veniva invitato a fornire giustificazioni, che venivano trasmesse il 25 gennaio 2021; f) con la determinazione prot. n. -OMISSIS- del 1° febbraio 2021, notificata in pari data, il Comandante della Tenenza di Leuca infliggeva al Vice Brigadiere -OMISSIS- la sanzione della consegna nella misura di giorni tre; g) in data 3 marzo 2021 il ricorrente proponeva ricorso gerarchico, poi respinto dal Comandante del Gruppo di Gallipoli con determinazione prot. n. -OMISSIS- del 28 aprile 2021, notificata il 29 aprile 2021;
- il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti di cui alle lettere f) e g), per quattro motivi in diritto;
- in data 22 luglio 2021 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Guardia di Finanza, a mezzo della Difesa Erariale;
- in data 8 agosto 2021 l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria e documenti;
- alla camera di consiglio del 15 settembre 2021, a seguito di dichiarazione di rinuncia alla domanda cautelare, la causa è stata cancellata dal ruolo;
- all’udienza del 12 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 735, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 il quale afferma che: “ Ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina ”.
Il motivo è fondato.
Il Collegio intende anzitutto far proprie le motivazioni spese in un pronunciamento vertente su caso analogo: “ Orbene, l’art. 735, comma 1, del testo unico dell’ordinamento militare statuisce che ogni militare “può” chiedere, per via gerarchica, di conferire con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina.
Tale norma attribuisce, in sostanza, al militare una facoltà alla quale, per altro, non corrisponde alcun obbligo da parte del superiore, il quale non è tenuto a conferire personalmente con il sottordinato; poiché la concessione del colloquio consiste in una mera facoltà che il superiore, sulla base di una valutazione di opportunità, può esercitare o meno, previa adeguata motivazione (cfr. Cons. di Stato Sez. II, par. n. 1538/2017 con richiami a Cons. di Stato, Sez. III, 3 luglio 2001, n. 657/2001 e Sez. II, 7 dicembre 2011, n. 370/2012).
9.1. Tanto premesso, osserva il Collegio come il provvedimento impugnato attribuisca disvalore, sino a farne derivare la violazione degli artt. 713, 715 e 729 del D.P.R. n. 90/2010, non ad uno specifico comportamento imputato al ricorrente ma al giudizio critico sull’operato del proprio Comandante di reparto da egli implicitamente formulato nella domanda di conferimento con il Comandante provinciale. (…)
Per altro, la considerazione sviluppata sul punto a pag. 25 della memoria conclusionale della difesa erariale, che sottolinea come il militare prima dell’istanza di conferimento non abbia mai fatto presenti ai superiori le sue lamentele tramite apposite annotazioni di servizio, conferma piuttosto che smentire l’illegittima applicazione alla vicenda per cui è causa dell’art. 715 del D.P.R. n. 90/2010.
Il secondo comma della norma in questione stabilisce infatti che “nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare è tenuto a osservare la via gerarchica”, nel caso in esame però non viene affatto in rilievo una relazione di servizio o una relazione disciplinare, atteso che l’istanza da cui è scaturito il procedimento disciplinare di cui trattasi, invero, costituisce una semplice richiesta di colloquio con un superiore, prevista dall’ordinamento militare e presentata dal ricorrente seguendo la via gerarchica prescritta ” (T.A.R. Reggio Calabria n. 234/2022; in termini analoghi T.A.R. Torino n. 1445/2015).
La pronuncia citata esprime dunque il condivisibile principio per cui la sanzione non può appuntarsi nel semplice esercizio di una facoltà attribuita dalla legge, cioè chiedere di poter conferire con un superiore.
La sanzione non può neanche appuntarsi nella violazione del principio gerarchico in quanto la stessa richiesta di conferimento è attuativa del principio in discorso.
In senso contrario non osta quanto può leggersi nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, cioè che l’indicazione delle ragioni di servizio con plico aperto serve a rendere possibile al superiore che inoltra la richiesta di rendere le proprie osservazioni sull’oggetto della richiesta.
Da un lato, infatti, nulla osta a che le osservazioni del superiore che inoltra la richiesta possano essere rese successivamente, una volta cioè che il destinatario dell’istanza di conferimento abbia ritenuto che alcune o tutte le questioni dedotte nell’istanza di conferimento attengono a ragioni di servizio.
Dall’altro lato va rilevato che l’istanza del ricorrente comunque ha contenuto misto, venendo in rilievo sia questioni personali, che ragioni di servizio. Da questo punto di vista se la ratio della procedura con plico chiuso è la tutela della riservatezza in relazione a questioni personali, i riferimenti allo stato di salute della moglie del ricorrente, alla propria situazione familiare in generale e ai propri precedenti giudiziari ben giustificavano la presentazione dell’istanza mediante plico chiuso.
Il motivo di ricorso è dunque fondato e consente l’assorbimento delle restanti censure.
Il ricorso va dunque accolto con conseguente annullamento del provvedimento che ha comminato al ricorrente la sanzione contestata.
Sussistono ragioni equitative per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento che ha comminato al ricorrente la sanzione contestata.
Sussistono ragioni equitative per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente o i suoi familiari.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
ER FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER FF | AN AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.