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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 1129/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Perla FONTANELLA e Corrado STUFATO, presso cui elettivamente domicilia in Afragola, alla via Milano n. 17, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
in persona de legale rapp.te p.t., con sede in Zona Industriale CP_1
ASI snc, Marcianise, (CE), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano e Marco SCOGNAMIGLIO, in virtù di procura in calce alla memoria, e con questi elettivamente domiciliata in via Generale Gennaro Niglio (già via Quattro Orologi) n. 19, Ercolano, presso il loro studio, RESISTENTE
OGGETTO: accertamento della subordinazione e differenze su retribuzione/TFR
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale d'udienza odierna.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 12/02/2024, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio la assumendo di avere lavorato alle dipendenze della suddetta Controparte_1 ditta con la qualifica di smistatore di pezze dal 02/01/2007 al 27/02/2013 “a nero”, mentre dal 28/02/2013 al 29/03/2023 con contratto part-time, dapprima a 16 ore settimanali e dal 2021 a 25 ore settimanali, lamentando di aver invece sempre lavorato dalle ore 07:00 alle ore 18:00, spesso anche il sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00, senza percepire la dovuta retribuzione e le ulteriori spettanze (differenze su paga basa, plus orario e straordinario, indennità per ferie e festività non godute, per malattia, 13 mensilità e TFR). Ha chiesto, previo accertamento dell'intercorrenza per tutto il periodo in questione della subordinazione rapporto di lavoro per come sopra descritto, condannarsi la società convenuta al pagamento della somma di € 244.719,77 per le causali esposte in ricorso, oltre a interessi e rivalutazione, come da allegati conteggi, con il favore delle spese processuali, da attribuirsi ai difensori antistatari.
Con memoria difensiva depositata in data 10.10.2024 la resistente si è costituita in giudizio per impugnare e contestare le circostanze di fatto esposte dal ricorrente con riguardo al periodo non regolarizzato e all'orario osservato, nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento. Difendendo la legittimità del proprio operato con svariate argomentazioni, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza. Vinte le spese di lite, anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., con distrazione per anticipo fattone.
Alla prima udienza odierna il Giudice ha sondato la disponibilità a transigere la lite, prospettando alle parti i vantaggi della conciliazione;
pertanto, le ha invitate a valutare seriamente tale possibilità e a questo fine le ha invitate ad interloquire. All'esito, le parti hanno trovato un accordo e hanno chiesto congiuntamente e senza riserva alcuna la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante dispositivo letto e pubblicato in udienza e contestuali motivazioni, come secondo rito ex art. 429 c.p.c.
IN DIRITTO
Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che va rilevata l'incidenza sui fatti di causa del pagamento effettuato banco judicis di € 10.000,00 come bonus transattivo e di € 1.000,00 a titolo di contributo spese legali, a mezzo di bonifico bancario ordinario sul c.c. intestato al sig. IBAN: Persona_1
[...], Banco Posta, , utilizzando l'home banking. CP_2
Il bonifico è stato perfezionato ed è stata anche prodotta ricevuta munita di codice CRO rif. 1904554160 (come da schermata mostrata al GL a mezzo cellulare del Pt_2 ordinante). Il ricorrente si è dichiarato completamente soddisfatto e le parti hanno dedotto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
Non v'è dubbio che nel caso di specie deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dal pagamento.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti ai sensi dell'art.92, co. II, c.p.c. come risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 22 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito dell'udienza del 22/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 1129/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Perla FONTANELLA e Corrado STUFATO, presso cui elettivamente domicilia in Afragola, alla via Milano n. 17, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
in persona de legale rapp.te p.t., con sede in Zona Industriale CP_1
ASI snc, Marcianise, (CE), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano e Marco SCOGNAMIGLIO, in virtù di procura in calce alla memoria, e con questi elettivamente domiciliata in via Generale Gennaro Niglio (già via Quattro Orologi) n. 19, Ercolano, presso il loro studio, RESISTENTE
OGGETTO: accertamento della subordinazione e differenze su retribuzione/TFR
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale d'udienza odierna.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 12/02/2024, l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio la assumendo di avere lavorato alle dipendenze della suddetta Controparte_1 ditta con la qualifica di smistatore di pezze dal 02/01/2007 al 27/02/2013 “a nero”, mentre dal 28/02/2013 al 29/03/2023 con contratto part-time, dapprima a 16 ore settimanali e dal 2021 a 25 ore settimanali, lamentando di aver invece sempre lavorato dalle ore 07:00 alle ore 18:00, spesso anche il sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00, senza percepire la dovuta retribuzione e le ulteriori spettanze (differenze su paga basa, plus orario e straordinario, indennità per ferie e festività non godute, per malattia, 13 mensilità e TFR). Ha chiesto, previo accertamento dell'intercorrenza per tutto il periodo in questione della subordinazione rapporto di lavoro per come sopra descritto, condannarsi la società convenuta al pagamento della somma di € 244.719,77 per le causali esposte in ricorso, oltre a interessi e rivalutazione, come da allegati conteggi, con il favore delle spese processuali, da attribuirsi ai difensori antistatari.
Con memoria difensiva depositata in data 10.10.2024 la resistente si è costituita in giudizio per impugnare e contestare le circostanze di fatto esposte dal ricorrente con riguardo al periodo non regolarizzato e all'orario osservato, nonché le relative richieste, in quanto destituite di fondamento. Difendendo la legittimità del proprio operato con svariate argomentazioni, ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza. Vinte le spese di lite, anche ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., con distrazione per anticipo fattone.
Alla prima udienza odierna il Giudice ha sondato la disponibilità a transigere la lite, prospettando alle parti i vantaggi della conciliazione;
pertanto, le ha invitate a valutare seriamente tale possibilità e a questo fine le ha invitate ad interloquire. All'esito, le parti hanno trovato un accordo e hanno chiesto congiuntamente e senza riserva alcuna la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante dispositivo letto e pubblicato in udienza e contestuali motivazioni, come secondo rito ex art. 429 c.p.c.
IN DIRITTO
Nel merito, va dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che va rilevata l'incidenza sui fatti di causa del pagamento effettuato banco judicis di € 10.000,00 come bonus transattivo e di € 1.000,00 a titolo di contributo spese legali, a mezzo di bonifico bancario ordinario sul c.c. intestato al sig. IBAN: Persona_1
[...], Banco Posta, , utilizzando l'home banking. CP_2
Il bonifico è stato perfezionato ed è stata anche prodotta ricevuta munita di codice CRO rif. 1904554160 (come da schermata mostrata al GL a mezzo cellulare del Pt_2 ordinante). Il ricorrente si è dichiarato completamente soddisfatto e le parti hanno dedotto di non aver più nulla a pretendere reciprocamente.
Non v'è dubbio che nel caso di specie deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dal pagamento.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti ai sensi dell'art.92, co. II, c.p.c. come risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 come modificato dalla legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 22 ottobre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini