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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1960/2023
promossa da
Parte_1
opponente contro
Controparte_1
opposto
Oggi 10 aprile 2025, innanzi al dott. Alberto Cecconi, sono comparsi:
Per , l'avv. DEL SECCO ALESSANDRA Parte_1
Per , già dichiarati contumaci, nessuno compare Controparte_1
Il G.I. invita parte opponente a concludere e discutere
L'avv. Del Secco conclude come da note conclusive depositate in data 7 marzo 2025.
Discute oralmente la causa dopodiché
Il Giudice
decide come da separata sentenza di cui dà lettura, allontanatosi il procuratore.
IL GIUDICE
dott. Alberto Cecconi
1 segue verbale dell'udienza del 10 aprile 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1960/2023 promossa da:
, nato il [...] a [...] cf e residente in [...] C.F._1
C.Ginori 137 Cecina rappresentato e difeso dall' Avv Alessandra Del Secco presso il cui studio sito in Livorno Via Marradi 98 è elettivamente domiciliato opponente contro
Controparte_1 opposti contumaci
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 641/2023 emesso dall'intestato Tribunale in data 9 giugno 2023 (R.G. 1581/2023) Conclusioni: come da verbale dell'udienza odierna e da intendersi integralmente ripor- tate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. l'avv. ha adito l'intestato Tribuna- Controparte_1 le chiedendo ingiungersi a l'importo di euro 38.064,00 oltre interessi ex D. Parte_1
Lgs. 231/2002 e spese di procedura allegando quanto segue: - che i fratelli Parte_1
e in data 18 gennaio 2023 avrebbero sottoscritto una transazione al fine CP_2
di dirimere pro bono pacis il giudizio pendente avanti il Tribunale di Livorno iscritto al n. 1277/2022 R.G.; - di aver assistito quale difensore sia nel predetto procedimento giu- diziale che nella fase stragiudiziale delle trattative il sig. - che ai sensi CP_2 dell'art. 11 dell'accordo transattivo in parola si sarebbe impegnato a ver- Parte_1
sargli, in qualità di difensore del fratello, le spese legali di cui alla scrittura privata sot- toscritta in data 18.01.2023; - che le predette spese legali sarebbero state ivi quantificate
1 in euro 30.000,00 e che tale scrittura sarebbe valsa quale riconoscimento di debito sotto- scritto dal Sig. . Parte_1
Il Tribunale di Livorno, in accoglimento della domanda monitoria, con decreto ingiun- tivo n. 641/2023, emesso in data 9 giugno 2023 (R.G. 1581/2023), ingiungeva a
[...]
di pagare immediatamente al legale ricorrente per le causali di cui al ricorso Pt_2
“
1. la somma di € 30.000,00; 2. gli interessi legali dalla domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione (...)” autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto in- giuntivo ritenuta la sussistenza dei presupposti per ingiungere il pagamento senza dila- zione ex art. 642 c.p.c..
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
contro il predetto decreto ingiuntivo n. 641/2023 chiedendo l'accoglimento delle se- guenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito respinta ogni contraria istanza così provvedere
IN VIA PRELIMINARE
Sospendere nelle more del giudizio la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo op- posto essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di facile e pronta soluzione in applicazione dell'art 649 cpc previa fissazione di apposita udienza quanto più a breve sia possibile
IN VIA PRINCIPALE
Revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 641 /2023 del 09/06/2023 rg 1581/2023 emesso in favore dell'Avv.to e comunque respingere Controparte_1
tutte le richieste proposte dal medesimo in sede monitoria in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Con vittoria di spese diritti ed onorari
Voglia altresì il Tribunale valutare la ricorrenza dei presupposti ex art 96 cpc
Con riserva del sig, di agire in separata sede al fine di ottenere il risarci- Parte_1
mento del danno causato dall'inadempimento grave del sig, e di ripetere le CP_2 somme di cui il sig, si è indebitamente appropriato e di cui in narrativa”. CP_2
A sostegno della domanda parte opponente ha dedotto in punto di fatto:
- che tra i fratelli vi sarebbero stati molti contenziosi che le parti avevano deciso Pt_1
di definire con la sottoscrizione della scrittura privata del 18.01.2023 cui era collegato l'impegno di pagamento sottoscritto sempre in pari data dal sig, in favore Parte_1
dell'Avv.to - che la clausola n. 11 della scrittura privata de qua e dell'impegno CP_1
2 del 18 gennaio 2023 era condizionata alla corretta esecuzione degli impegni assunti con la scrittura privata medesima da parte di (fratello dell'odierno opponente); CP_2
- che, in particolare, gli impegni assunti nella scrittura privata/accordo conciliativo da
(cliente del legale ricorrente Avv. sarebbero stati i se- CP_2 Controparte_1
guenti: i) CONDIZIONE N. 2 trasferimento da a della somma CP_2 Parte_1
di euro 29.757,95, pari al 50% della somma di euro 59.515,91 depositata sul conto cor- rente n. 37254501.57 acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa intestato al
Sig. costituita dai canoni di locazione versati nel tempo dagli inquilini degli CP_2
immobili in comproprietà dei Sigg, e (trasferimento che sarebbe CP_2 Parte_1
dovuto avvenire contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata o al massimo entro il giorno 19.01.2023); ii) CONDIZIONE N. 3-4, a fronte del trasferimento da
[...]
a di titoli da individuare congiuntamente con l'aiuto del consulente Pt_2 CP_2
dott. entro 7 giorni dalla sottoscrizione della scrittura, aventi il valore com- Per_1
plessivo di euro 156.000,00, avrebbe dovuto trasferire (entro 7 giorni dalla CP_2
sottoscrizione della scrittura privata) in favore di l'intero valore del conto ti- Parte_1
toli in essere presso Banca Intesa San Paolo costituito da n. 2 depositi amministrati (se- gnatamente, a. deposito amministrato 68567/3100/01257724, controvalore alla data del
15/12/2022 euro 754.275,10, b. deposito amministrato 68567/3100/01262903, controva- lore alla data del 15/12/2022 euro 251.328,45; iii) CONDIZIONE N. 5 trasferimento da in favore di della somma di euro 40.000,00 (da eseguirsi en- CP_2 Parte_1
tro sette giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata (ovvero da eseguirsi entro il
19.01.2023); iv) CONDIZIONE N. 8 retrocessione da a dell'a- CP_2 Parte_1 zienda denominata già denominata , che CP_2 Controparte_3 Parte_1
aveva donato al fratello con atto di donazione di azienda Notaio Persona_2
del 06.11.2013 con n. 731 Rep. e n. 621 Racc. (Spese di retrocessione interamente a ca- rico di , il quale nulla avrebbe dovuto corrispondere al Sig. per Parte_1 CP_2
la retrocessione d'azienda la quale sarebbe stata nuovamente intestata al nel- Parte_1
le stesse ed identiche condizioni e con gli accessori e le pertinenze esistenti alla data del
15.12.2022) con impegno delle parti a recarsi dinanzi al notaio “per rogitare la retro- cessione dell'azienda il giorno 13/02/2023 alle ore 15.30 o in altra data dovesse essere rinviato il predetto appuntamento”; v) CONDIZIONE N. 9 impegno dei fratelli a Pt_1
nominare un perito estimatore di comune fiducia cui affidare il compito di stimare il va- lore del compendio immobiliare attualmente agli stessi cointestato a seguito di succes-
3 sione ereditaria ed a formare due lotti il più possibile di pari valore nel rispetto anche delle destinazioni personali attualmente esistenti in vista della divisione della comunio- ne ereditaria che i fratelli si sarebbero impegnati a realizzare entro 1 anno dalla Pt_1
sottoscrizione dell'accordo; vi) CONDIZIONE N. 10 si sarebbe Controparte_2
impegnato a bonificare al fratello il 50% di quanto fosse pervenuto successiva- Pt_1
mente alla data del 15 dicembre 2022 sul suo conto a titolo di canone di locazione del fondo Via Galileo Galilei n. 109 (bonifico che sarebbe stato eseguito immediatamente alla sottoscrizione o comunque entro il giorno 19.01.2023); - che solo a fronte della cor- retta esecuzione degli impegni di cui sopra si sarebbe dichiarato disponibi- Parte_1 le ad accollarsi integralmente le spese legali dell'avv. (condizione n. 11) che CP_1
con separata scrittura sarebbero state quantificate in € 30.000,00 da pagarsi in contanti entro 15 giorni dalla intervenuta esecuzione degli accordi.
In punto di diritto parte opponente ha eccepito: 1) il mancato avveramento della condi- zione prevista al punto 11 della scrittura privata a seguito dell'inadempimento del fratel- lo agli accordi assunti nella predetta scrittura (segnatamente: quanto alla CP_2
condizione n. 2 il trasferimento della somma di euro 29.757,95 avveniva in data 23 gennaio 2023 anziché il 19 gennaio 2023; quanto alla condizione n. 3 e 4 CP_2
si sarebbe recato da solo dal consulente operando arbitrariamente i trasferimenti e le compensazioni previste dai punti 3 e 5 ottenendo , all'esito, una minor Parte_1
somma di titoli rispetto a quella promessa;
quanto alla condizione n. 5 CP_2 avrebbe effettuato il bonifico al fratello dell'importo di € 40.000,00 in data 16 maggio
2023 anziché 26 gennaio 2023, peraltro, solo dopo aver ricevuto la notifica di apposito d.i. provvisoriamente esecutivo “consegnato per la notifica agli ufficiali giudiziari in data
09/05/2023 e del quale ha reperito avviso in cassetta in data 15 maggio 2023”; quanto alla condizione n. 8, per quanto la retrocessione dell'azienda già denominata “Botrini Giovan- na” sarebbe stata rogata il 13 febbraio 2023, sarebbe comunque inadempiente CP_2
non avendo ancora trasferito al fratello né il conto ditta né uno dei mezzi a 4 ruote nè il re- gistratore di cassa ed avendo continuato ad addebitare sul conto aziendale pa- CP_2 gamenti personali;
- che dell'azienda farebbero parte anche un “autocarro per trasporto di cose marca Renault trg EY 444 HW” di cui al solo fine di recare danno al fra- CP_2
tello ed al fine di ottenere la sospensione della copertura assicurativa del mezzo, avrebbe in data 4 aprile 2023 reso all'Ufficio ACI dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui attestava falsamente di aver perso il possesso del veicolo de quo per averlo venduto a
4 soggetti i cui dati conosciuti non erano sufficienti ai fini pra;
- che avrebbe, CP_2
peraltro, segnalato alla Polizia Municipale di Pisa che il mezzo di cui aveva perduto il pos- sesso stava circolando senza copertura assicurativa così provocando l'elevazione a carico del fratello del provvedimento di sequestro amministrativo del mezzo e della connes- Pt_1 sa sanzione economica;
- quando alla condizione n. 9 nessun perito sarebbe stato nominato dai fratelli nonostante che l'opponente avesse più volte chiesto al fratello di conoscere Pt_1
il nome del perito di sua fiducia e di procurarsi un preventivo spesa;
- che la mancata esecu- zione da parte di degli impegni presi, oltre a rendere impossibile l'esecuzione CP_2 da parte di dell'impregno di cui alla condizione n. 11 della scrittura privata Parte_1 che oggi ci occupa, avrebbe originato nuovi contenziosi civili e penali (cfr. presentazione di denuncia da parte di per la falsa dichiarazione resa dal fratello a giustificazio- Parte_1 ne della perdita di possesso del veicolo facente parte dell'azienda).
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio Tribunale l'avv.
contestando in fatto ed in diritto le allegazioni avversarie e Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito,
- in via preliminare, in rito, disporre il mutamento del rito da ordinario al rito speciale di cui all'art. 14, D. Lgs. 150/2011;
-nel merito, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 641/2023 R.D.I. e n.
1581/2023 R.G.C. emesso il 09.06.2023 dal Tribunale di Livorno e per l'effetto, quindi, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo sopra detto ex adverso effettuata;
-nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal Sig. ed ogni domanda for- Parte_1 mulata da quest'ultimo, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e pertanto confermare il decreto ingiuntivo opposto, e quindi con condanna a carico dell'opponente al paga- mento in favore dell'Avv. degli onorari e competenze dovuti per Controparte_1
l'espletamento della attività professionale svolta, per la somma lorda di euro
30.000,00, oltre alle spese della procedura esecutiva avviata contro il debitore, oltre in- teressi moratori ex D.L. n. 231/2002; con condanna di controparte ai sensi dell'art. 96
c.p.c. Con rigetto di ogni ulteriore istanza dell'Opponente, anche istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
A tal fine il legale opposto ha dedotto ed eccepito quanto segue: - che parte opponente non avrebbe provato l'intervenuto pagamento delle competenze professionali dell'avv. come quantificate nel riconoscimento di debito sottoscritto da;
- CP_1 Parte_1
5 l'erroneità del rito ex adverso prescelto atteso che, pur se tempestivamente introdotto il presente processo, lo stesso avrebbe dovuto introdursi con ricorso ex art. 14 D. Lgs.
150/2011 e non con citazione;
- che avrebbe dovuto adempiere alle obbli- Parte_1
gazioni di cui ai punti 3, 6 e 9 della transazione del 18 gennaio 2023; - che Parte_1
avrebbe sempre serbato un atteggiamento ostruzionistico, non collaborativo e silente;
- che avrebbe completamente adempiuto alle proprie obbligazioni. CP_2
Con ordinanza emessa in data 27 luglio 2023 lo scrivente Giudicante, pronunciandosi sull'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata da parte opponente, ritenuta la sussistenza dei
“gravi motivi” giustificanti la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del d.i. concessa ex art. 642 c.p.c., sospendeva l'esecuzione provvisoria del d.i. opposto.
A seguito di numerosi rinvii – in parte legati ad impedimenti personali ed a problemi di salute della parte opposta (cfr. provvedimenti di rinvio del 26.3.2024; verbale udienza
4.4.2024, provvedimento del 23.4.2024; in parte in ragione di affermate aperture di
“spiragli di trattative volte al bonario componimento della lite” (cfr. verbale ud.
23.5.2024) – all'udienza del 26 giugno 2024, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lo scrivente Giudicante formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. “Parte opposta rinuncia ad av- Controparte_1 valersi del decreto ingiuntivo n. 641/2023 (R.G.1581/2023) emesso dall'intestato Tri- bunale in data 9 giugno 2023 ed oggetto di opposizione;
Parte opponente Parte_1
rinuncia alla presente opposizione;
spese di lite del presente procedimento integralmen- te compensate tra le parti” evidenziando alle stesse che “la proposta conciliativa ex art.
185 bis c.p.c. e il contegno manifestato dalle parti” avrebbero potuto “rilevare in sede di regolamentazione delle spese del giudizio”. Veniva, quindi, disposto rinvio all'udienza del 5 settembre 2024 per la verifica dell'esito della suindicata con assegna- zione di termine alle parti sino al 10 luglio 2023 per il deposito nel fascicolo telematico di nota attestante l'adesione o meno alla stessa.
Con nota del 26 giugno 2024 l'avv. dichiarava la propria intenzione di non ade- CP_1
rire alla proposta conciliativa giudiziale rendendosi disponibile “a transigere la presente controversia, pro bono pacis, con la corresponsione, da parte del Sig. , della Parte_1 somma di euro 9.000,00 omnia con spese di lite compensate”.
Con nota del 27 giugno 2024 parte opponente dichiarava la propria adesione alla propo- sta conciliativa.
6 Con provvedimento del 5 agosto 2024, lo scrivente Giudicante, letta la nota di deposito del 31 luglio 2024 dell'avv. Alessandra Del Secco, difensore di , con cui Parte_1
veniva rappresentato e documentato il decesso della parte opposta (l'avv. CP_1
costituitosi personalmente nel presente giudizio) avvenuto in data 21 luglio
[...]
2024, richiamato il disposto di cui all'art. 300, comma 3 c.p.c., dichiarava l'interruzione del processo.
Con decreto del 9 settembre 2024, letto il ricorso in riassunzione depositato in data 6 settembre 2024 dall'opponente a seguito della disposta interruzione del processo gene- rata dal decesso della parte opposta, veniva fissata l'udienza del 19 dicembre 2024 per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 19 dicembre 2024, previa verifica della rituale notifica dell'atto di rias- sunzione nei confronti degli eredi del defunto opposto veniva di- Controparte_1
chiarata la contumacia degli eredi e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di discussione orale del 10 aprile 2025 con assegnazione di termine per eventuali sintetiche note difensive conclusionali.
La causa è stata istruita a livello documentale e all'odierna udienza (10 aprile 2025), previa discussione orale, il Giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale.
***
1.L'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da è fondata e merita inte- Parte_1
grale accoglimento sulla scorta della seguente motivazione.
1.1 In via preliminare è appena il caso di richiamare il principio pacifico per cui il giu- dice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve affrontare e decidere il merito,
e cioè accertare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria, eventualmente rendendo una pronuncia di condanna per la parte residua del debito non estinta ove il diritto van- tato dal creditore risulti provato.
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, infatti, un ordinario giudizio di cognizio- ne nel quale trovano applicazione i criteri di riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., avuto riguardo alla posizione sostanziale rivestita dalle parti processuali.
Ed invero, l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella po- sizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo
7 formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedi- mento monitorio per motivi formali (cfr. Cass. n. 5754 del 2009; Cass. n. 15339 del
2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14640 del 2018;
Cass. n. 21466 del 2016; Cass. n. 5915 del 2011; Cass. n. 5071 del 2009; Cass. n. 17371 del 2003).
In altri termini, spetta alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, provare i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento (e, pertanto, l'esistenza del titolo e l'ammontare del saldo a debito) e alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, dimostrare l'inesistenza del rapporto, l'invalidità o l'inefficacia del rapporto o l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive della pretesa creditoria
(ad es. transazioni o pagamenti anteriori al giudizio).
1.2 Quanto all'eccezione di parte opposta secondo cui la presente opposizione sarebbe dovuta essere introdotta con ricorso semplificato di cognizione ex art. 14 D. Lgs.
150/2011 anziché con citazione si precisa quanto segue.
Premesso che la stessa parte opposta afferma del tutto correttamente che la causa di opposizione a d.i. è stata tempestivamente proposta dall'opponente e Parte_1
premesso, altresì, che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere de- dotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (così, più di recente nell'ambito dell'a- brogato "rito societario", Cass., Sez. I, 12 maggio 2021, n. 12567; in precedenza, tra le altre, Cass., Sez. II, 17 ottobre 2014, n. 22075, Cass., Sez. III, 27 gennaio 2015, n. 1448
e Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2018, n. 8422; da ultimo, in motivazione, Cassazione civile sez. un., 15/04/2024, n.10141), è appena il caso di dare atto che la domanda monitoria, per quanto abbia ad oggetto il pagamento dei compensi di un avvocato (rectius, accollo economico delle spese legali sostenute da nell'ambito del contenzioso poi CP_2
definito con transazione stragiudiziale tra i fratelli , si fonda su un accordo di Pt_1
conciliazione e su una connessa scrittura privata di riconoscimento di debito. Parte op- posta ha fondato la domanda monitoria su tali due scritture e non ha formulato domanda monitoria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c. (in tal caso
8 l'avv. avrebbe dovuto, peraltro, produrre oltre la parcella sottoscritta dal cliente CP_1
anche il necessario parere di congruità). Alla luce di quanto sopra esposto, non si è reso necessario provvedere al mutamento del rito con conseguente reiezione dell'eccezione formulata dal legale opposto.
2. Ciò premesso, parte opposta – l'avvocato – quale attore sostan- Controparte_1
ziale non è riuscito a dare idonea prova circa la sussistenza (e, soprattutto, esigibilità) del proprio credito.
Per contro, , come dato atto anche nella ricostruzione processuale di cui in Parte_1
premessa, ha ampiamente illustrato e documentato le ragioni per cui la clausola sub 11 di cui all'accordo conciliativo del 18 gennaio 2023 intercorso tra le parti e di cui alla se- parata (ma in tutta evidenza connessa) scrittura privata di riconoscimento di debito avente pari data non è efficace attesa la mancata prova – prova integralmente a carico della parte opposta in ossequio alla richiamata ripartizione del relativo onere – dell' “in- tervenuta esecuzione dell'accordo”.
Sia consentito richiamare il disposto di cui all'art. 11 dell'accordo conciliativo del 18 gennaio 2023 che oggi ci occupa: “Il Sig. dovrà sostenere integralmente le Parte_1 spese legali dell'Avv. A. Capone da pagarsi entro 15 giorni dall'intervenuta esecuzio- ne dell'accordo” (cfr. all. 1 ricorso monitorio).
Nella separata scrittura avente pari data (all. 2 ricorso monitorio) il sig. si Parte_1 impegnava “a versare all'Avv. nella qualità di difensore del fratel- Controparte_1
lo sig le spese legali di cui alla scrittura privata sottoscritta in data CP_2
18.01.2023 (scrittura sottoscritta per la definizione di ogni questione pendente tra il sottoscritto ed il proprio fratello ed anche a definizione della causa iscritta CP_2
presso il Tribunale di Livorno al n. 1277/2022). Dette spese vengono quantificate in eu- ro 30.000,00 (trentamila/00) omnia da pagarsi in contanti entro 15 giorni dall'intervenuta esecuzione degli accordi pattuiti nella medesima scrittura”.
Orbene, non essendo intervenuta l'integrale (e corretta) esecuzione degli accordi di cui alla scrittura privata conciliativa – ed anzi, essendo incorso in plurimi ina- CP_2
dempimenti rispetto agli impegni ivi formalizzati – non può dirsi decorso il termine di
15 giorni individuato dai paciscenti per il pagamento da parte dell'odierno opponente del compenso al legale dell'allora controparte contrattuale.
Dalla piana esegesi delle due scritture private versate in atti dal legale ricorrente nel procedimento monitorio è evidente che l'impegno di alla corresponsione Parte_1
9 dell'importo di € 30.000,00 al citato professionista fosse un impegno condizionato alla corretta esecuzione da parte del di lui cliente ( degli impegni assunti con la CP_2
scrittura privata del 18 gennaio 2023.
Ed invero, il tenore letterale della clausola n. 11 della scrittura privata così come il teno- re letterale dell'impegno sottoscritto dall'odierno opponente con il quale si quantificano in euro 30.000,00 omnia (e non 38.064,00 come oggetto di diffida da parte opposta) gli onorari dell'Avv.to è chiaro e non lascia dubbi: il pagamento degli onorari era CP_1
subordinato alla esecuzione degli accordi tutti.
Parte opponente ha puntualmente allegato una serie di inadempimenti da parte del
[...] agli impegni da quest'ultimo assunti nella più volte citata scrittura priva- Parte_3
ta/accordo conciliativo.
Se è vero che alcuni inadempimenti non possono rivestire particolare pregnanza in pun- to di gravità (sul punto, si consideri il lieve ritardo di soli 4 giorni nell'adempimento dell'obbligazione della condizione sub 2 di cui all'accordo conciliativo nonché l'aver provveduto all'individuazione dei titoli oggetto di trasferimento di cui alla CP_2 condizione 3 con l'ausilio del dott. anziché insieme al fratello “con- Per_1 Pt_1 giuntamente con l'ausilio del consulente Dott. ”), altri inadempimenti del fra- Per_1
tello dell'opponente non possono che rilevare ai fini della eccepita mancata corretta ese- cuzione degli impegni da lui assunti.
Si pensi alla condizione sub art. 5 “Il Sig. trasferirà la somma di euro CP_2
40.000 (quarantamila/00) in favore di . Il trasferimento di cui sopra dovrà Parte_1 avvenire entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura”.
Premesso che, diversamente da quanto allegato dall'opposto Avv. non risulta in CP_1
alcun modo realizzatasi per facta concludentia alcuna proroga dei termini previsti nell'accordo conciliativo, vi è agli atti prova dell'avvenuto bonifico da parte di CP_2 della somma di € 40.000,00 in data 16 maggio 2023 (cfr. all. 5 di cui alla produ-
[...]
zione documentale di parte opponente) con evidente mancato rispetto del termine pattui- to (26 gennaio 2023).
Ma quel che più rileva ai nostri fini è il fatto che il pagamento de quo – accettato dall'opponente in conto del maggior dovuto - è stato eseguito solo successivamente alla ricezione di apposito decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (cfr. all. 6 di cui al- la produzione documentale di parte opponente) emesso in data 8 maggio 2023 in favore dell'odierno opponente previ plurimi e documentatati solleciti di pagamento (all.ti 8-
10 10).
Sul punto, si consideri quanto statuito dall'intestato Tribunale (G.I. dott.ssa Emilia
Grassi) con ordinanza dell'11 novembre 2023 nell'ambito del giudizio di opposizione a d.i. (R.G. 1676/2023) instaurato da avverso il citato d.i.: “ritenuta CP_2
l'assenza di gravi motivi per sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiunti- vo, tenuto conto che la fondatezza dell'azione promossa risulta comprovata dal paga- mento operato dalla parte opponente non appena ricevuta la notifica del decreto, e considerato che l'avvenuto pagamento della somma pretesa non giustifica la sospen- sione della provvisoria esecutività del d.i., ma, semmai, la revoca del provvedimento, che potrà essere emessa in sede di definizione del presente giudizio” (cfr. all. 21 parte opponente).
Il legale di parte opponente con la mail del 16 maggio 2023 (all. 31) indirizzata al di lei collega (nonché odierna parte opposta ha chiaramente esposto Controparte_1 che la somma di € 40.000,00 tardivamente corrisposta da sarebbe stata CP_2
“accettata in conto del maggior dovuto in quanto, come ti è noto, è stato notificato al sig, atto di precetto su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo chiesto ed CP_2
ottenuto in considerazione dell'inadempimento del tuo assistito;
per ottenere l'adempi- mento della scrittura il sig, ha inoltre dovuto presentare denuncia querela
contro
Pt_1
il fratello per la questione della "perdita di possesso" (si vedano precedenti comunica- zioni inviate dalla sottoscritta).Non credo che si possa ritenere realizzata la condizione
n. 11) in quanto da una parte l'accordo ancora oggi non ha avuto integrale esecuzione
e dall'altra il sig, si è reso inadempiente a quasi tutti i punti della scrittura in al- CP_2
cuni casi adempiendo con estremo ritardo, in altri non adempiendo affatto e costrin- gendo il fratello addirittura ad attivarsi giudizialmente ed ancora a subire gravi pre- giudizi a causa di condotte contrarie a quelle concordate (si veda sequestro del mezzo subito da )l'accordo non ha avuto spontanea esecuzione e pertanto non vi sono i Pt_1
presupposti per chiedere a che già ha sostenuto in prima persona le conseguenze Pt_1
del grave inadempimento del fratello, di accollarsi le spese legali che avrebbe dovuto pagare se la transazione fosse stata rispettata nei tempi e nei modi concordati”.
Quanto, poi, all'impegno assunto da sub art. 8 dell'accordo conciliativo (la CP_2 retrocessione all'odierno opponente dell'azienda al tempo denominata , in CP_2 precedenza denominata “ ” che gli aveva donato con atto di Controparte_3 Parte_1
donazione Notaio del 6.11.2013), parte opponente ha congruamente allegato e Per_2
11 provato l'inadempienza fraterna.
Alla data del 3 marzo 2023 il fratello non aveva ancora trasferito né il conto ditta né uno dei mezzi a quattro ruote né il registratore di cassa.
A ciò si aggiunga che nell'atto di retrocessione di azienda veniva precisato come i se- guenti mezzi a quattro ruote facessero parte dell'azienda in parola: -autocarro per tra- sporto di cose marca Renault , furgone, targato EY 853 HV;
-autocarro per trasporto di cose marca Renault trg EY 444 HW.
Risulta documentato che al verosimile fine di recare un danno al fratello, CP_2 in data 4 aprile 2024 aveva reso all'Ufficio A.C.I. apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (all.13) con cui dichiarava di aver perso il possesso del veicolo trg
EY444HW in data 04/04/2023 per averlo venduto a soggetto i cui dati conosciuti non sono sufficienti ai fini pra.
Sulla scorta di tale falsa dichiarazione otteneva dapprima la trascrizione al CP_2
Pra della perdita di possesso del mezzo (all.14) per poi utilizzarla da una parte per otte-
Cont nere dalla compagnia di assicurazione che assicurava il furgone per la RCA , la so- spensione della copertura assicurativa sul mezzo e dall'altra per segnalare alla polizia municipale di Pisa che il mezzo del quale aveva perduto il possesso circolava senza la copertura assicurativa.
Vi è prova in atti che gli agenti della polizia Municipale di Pisa hanno disposto nei con- fronti dell'odierno opponente, una volta raggiuntolo presso l'area mercato di Via Papa- relli a Pisa e previa contestazione al medesimo in data 12.04.2023 di apposita violazione del codice della strada, il sequestro amministrativo del mezzo (all.15) con irrogazione della sanzione di euro 606,20 (all.16) con sopportazione da parte dell'odierno opponen- te dei costi relativi alla rimozione e custodia del mezzo.
In data 12 aprile 2023 (all.17) è lo stesso Ufficio Aci a chiarire all'odierno opponente che “il sig. che si è presentato in data 04 aprile 2023 incaricandoci di fare CP_2 la perdita di possesso del veicolo EY444HW”.
Va detto che le vicende di cui sopra hanno condotto l'opponente a sporgere denun- cia/querela per la falsa dichiarazione resa dal fratello a giustificazione della perdi- CP_2
ta di possesso del veicolo in parola. A seguito di tale denuncia è stato emesso dall'Autorità Giudiziaria competente apposito decreto penale di condanna (R.G.N.R.
2023/001836; R.G. GIP 2023/001901; R. D. P. n. 247/2023) nei confronti del fratello dell'opponente (reato di cui all'art. 483 c.p.c. “perché, dopo aver stipulato un atto nota-
12 rile in data 13.02.2023 inerente la risoluzione di un atto di donazione di una società già denominata “ ” di , tra i fratelli e Controparte_3 Parte_1 Parte_1 CP_2
in cui ritornava in proprietà della predetta società e dei predetti
[...] Parte_1
beni ad essa riconducibili tra cui un autocarro marca Renault targato EY444HW, in data 04.04.2023 si presentava presso l' di Vicarello (Li) attestando il falso di- Pt_4 chiarando nella “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'” dia ver perduto il possesso del suddetto veicolo in data 04.04.2023 e di non aver potuto effettuare la formalità al PRA a seguito di “vendita a soggetto i cui dati conosciuti non sono sufficienti ai fini P.R.A.” (cfr. all. 24 parte opponente).
Alla luce di quanto sinora esposto, considerato che parte opposta ha chiesto ed ottenuto il d.i. in questa sede opposto sulla scorta della scrittura privata conciliativa più volte ci- tata avendo, tuttavia, piena consapevolezza del mancato avveramento della condizione
(condizione integrata dall' “intervenuta esecuzione degli accordi”) posta a fondamento dell'assunzione da parte dell'opponente dell'impegno di accollarsi le spese legali dell'avv. l'opposizione merita accoglimento con revoca integrale del d.i. oppo- CP_1
sto.
3. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in di- spositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal
D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativamente ai proce- dimenti dinanzi al Tribunale avuto riguardo allo scaglione di riferimento (€ 26.001,00 -
€ 52.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione1 e decisionale.
4. In merito alla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria formulata da parte opponente, essa risulta infondata e quindi meritevole di rigetto.
A tal riguardo, è opportuno precisare che la responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., come noto, presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, derivante dal fatto di aver esercitato le proprie pre-
13 rogative processuali in modo abusivo, senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effetti- vamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta proces- suale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissi- bilità o dall'infondatezza della impugnazione.
L'esercizio dell'azione in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa, successivamente, si riveli infondata, dovendosi attri- buire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automatica- mente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost., (Sez. 3 –, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023; Cass. n. 26545 del 30/09/2021).
Ciò premesso sul punto, occorre considerare che, nel caso di specie, non risulta ravvisa- bile in capo all'odierna parte opposta alcun comportamento pretestuoso e/o imprudente lesivo del principio di economia processuale desumibile in via oggettiva dagli atti pro- cessuali, ciò in quanto difetterebbero, a tal riguardo, entrambi i presupposti – quello soggettivo e quello oggettivo - ex lege previsti.
In particolare, sul piano soggettivo, non risulta configurabile alcuna forma di colpa gra- ve ovvero malafede nella decisione di agire in giudizio, tramite procedimento monito- rio, a tutela della propria posizione creditoria avverso il comportamento ritenuto pregiu- dizievole del debitore, né risulta tale lo svolgimento, nel presente procedimento, dell'attività difensiva, il tutto in ossequio all'art. 24 Cost.
Al contempo, neppure il presupposto oggettivo risulta configurabile stante la correttezza delle condotte processuali avute durante la pendenza del procedimento finalizzate al so- lo scopo di accertare la fondatezza in fatto e in diritto delle domande avanzate e, succes- sivamente, delle eccezioni sollevate, sì da ottenere il provvedimento giudiziale necessa- rio al soddisfacimento della posizione creditoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Decreto In- Parte_1
giuntivo n. 641/2023 emesso dal Tribunale di Livorno in data 9 giugno 2023 nel fasci- colo monitorio recante R.G. 1581/2023;
14 -condanna gli Eredi di a rifondere a favore dell'odierno opponente Controparte_1
le spese del presente procedimento che si liquidano in € 145,50 per esborsi Parte_1 ed in € 7.616,00 (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio;
euro 1.20400 per la fase in- troduttiva;
euro 1.806,00 per la fase di trattazione ed euro 2.905,00 per la fase decisio- nale) per compensi oltre al rimborso forfettario di spese generali (15%) ed accessori come per legge.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura del di- spositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed allegata al verbale dell'odierna udienza.
Così deciso in data 10 aprile 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Giudice dott. Alberto Cecconi
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02).
Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori atti- vità difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).