Art. 2.
Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge potra' essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire cento milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave.
Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge potra' essere comminata la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda non superiore a lire cento milioni, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave.