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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/07/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 7729/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalla sola parte convenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 23.6.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7729/2023 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Fulvio Fucito, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Carlo de Marco n.20,
è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
quale Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Daniele Crisci, presso il cui studio, sito in S. Maria Capua Vetere, al Corso A. Moro n. 100, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che in data Parte_1
26.2.2019, alle ore 19:15 circa, in località Afragola (Na), in via della Liberazione, mentre
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7729/2023
si accingeva ad attraversare a piedi la strada, nei pressi della pescheria denominata “La
Mediterranea”, in prossimità dell'attraversamento pedonale situato prima dell'intersezione con viale della Resistenza, era stato investito da un autoveicolo non identificato modello Fiat Punto di colore grigio metallizzato;
che il suddetto autoveicolo, effettuando una improvvisa manovra di retromarcia, lo aveva colpito con il lato posteriore durante l'attraversamento della sede stradale in corrispondenza del passaggio pedonale;
che la responsabilità nella causazione del sinistro era da attribuirsi in via esclusiva al conducente dell'autoveicolo investitore;
che, dopo l'impatto, l'autovettura pirata si era allontanata senza lasciare tracce e senza prestare i dovuti soccorsi, rendendo impossibile annotare il numero di targa;
che a seguito dell'incidente aveva lamentato forti dolori all'arto inferiore sinistro ed era stato accompagnato dal fratello, presente al momento dell'accaduto, presso l'ASL di Caserta dove i sanitari gli avevano diagnosticato una
“frattura plurima scomposta diafisaria distale perone sinistro associata a lussazione della tibia e distacco malleolo tibiale a sinistra”; che in data 19.5.2019 aveva sporto denuncia querela presso la Stazione dei Carabinieri di Afragola;
che a causa delle lesioni subite aveva riportato un'invalidità temporanea totale di 40 giorni, un'invalidità temporanea parziale di 60 giorni al 75%, nonché postumi permanenti quantificabili nella misura del
25% di danno biologico;
che con lettera trasmessa a mezzo PEC il 17.02.2020 aveva richiesto alla compagnia in qualità di FGVS il risarcimento di tutti i danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'investimento; che con successiva PEC del 20.07.2023 la compagnia convenuta era stata invitata alla stipula di un accordo di negoziazione assistita, invito rimasto privo di riscontro.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la in qualità Controparte_2
di FGVS, concludeva affinché la compagnia assicurativa convenuta venisse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella somma di € 264.061,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e diritto della Controparte_1
domanda, assumeva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risarcitoria;
l'improcedibilità ed improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145, 148, 283 e 287 cod. ass., per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora e alla corretta instaurazione del contraddittorio;
la propria carenza di legittimazione passiva poiché l'attore non aveva assunto un contegno
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7729/2023
diligente utile all'identificazione dell'autoveicolo pirata e del suo conducente;
che l'istante aveva sporto denuncia querela a distanza di quasi tre mesi dall'incidente stradale;
che nel referto di pronto soccorso non era stata indicata alcuna omissione di soccorso ad opera del conducente di un autoveicolo non identificato;
nel merito, che non era stata provata la dinamica del sinistro e, in particolare, il nesso di causa tra l'evento dannoso e le lesioni personali descritte in citazione;
che la vittima del sinistro non aveva dimostrato di aver tenuto una condotta diligente e rispettosa delle norme del codice della strada;
che la quantificazione dei danni subiti era eccessiva, generica e non provata da un'idonea documentazione medica.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la nullità della citazione e l'improponibilità dell'azione; nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché fosse accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, con riduzione dell'importo risarcitorio dovuto.
Espletata l'attività istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento del danno non patrimoniale) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Va, altresì, rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145, 148, 283 e 287 del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della comunicazione a mezzo pec del
17.2.2020 inviata alla compagnia assicurativa convenuta e alla atteso che CP_3
secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere imposto al danneggiato di informare la
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7729/2023
compagnia assicurativa dell'accaduto può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito
(Cassazione civile sez. VI, 26.01.2021, n.1699; cfr. richiesta danni Parte_1
allegata al fascicolo di parte attrice).
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività della danneggiata, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti e della dichiarazione ai sensi dell'art. 142, c.2, (dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa designata, che non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attore, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento, né comunicato specificatamente i motivi per i quali riteneva di non poter formulare alcuna offerta.
Risulta poi rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 287 cod. ass. comma 1°, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 60 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata aveva richiesto in via stragiudiziale alla compagnia il risarcimento dei danni subiti (cfr. richiesta di risarcimento allegata al fascicolo di parte attrice).
Passando al merito, l'attore agisce nei confronti della società convenuta, nella qualità di impresa designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7729/2023
FGVS, invocando in relazione al sinistro di cui è stato vittima il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
In punto di diritto occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della Compagnia di Assicurazione designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez. III, 2.8.2001 n.
10609).
Nello specifico, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'impresa designata alla gestione del F.G.V.S. presuppone che emerga la prova chiara ed univoca dell'effettiva riconducibilità del sinistro alla condotta di un veicolo rimasto non identificato, sebbene non sia richiesto al danneggiato un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse. È noto, infatti, che nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore.
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone, infatti, all'attore di provare non solo le modalità del sinistro ed il contributo causale del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III
n. 12304 del 10.06.2005).
Nella fattispecie in esame, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Orbene, l'istante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi dell'incidente stradale secondo la dinamica descritta in citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio non patrimoniale allegato.
Innanzitutto, dalla deposizione del teste , fratello dell'attore, della cui Testimone_1
attendibilità vi è serio motivo di dubitare, emergono elementi di criticità che inducono a
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7729/2023
nutrire seri dubbi in ordine alla veridicità della vicenda storica narrata nell'atto introduttivo.
Alla luce della singolare dinamica riferita dal teste , non si comprende per quale Pt_1
motivo l'attore, che al momento della retromarcia dell'autovettura non identificata si trovava sulla carreggiata per l'attraversamento, nonostante il sopraggiungere del veicolo, non si sia diligentemente spostato sul marciapiedi, ma abbia, senza alcuna plausibile ragione, spinto indietro il bambino che si trovava già al sicuro sulla banchina stradale
(“mio fratello, tenendo per mano mio nipote, era più avanti e si stava accingendo ad attraversare la strada in corrispondenza delle strisce pedonali. Mentre era all'inizio dell'attraversamento è passata a velocità sostenuta una autovettura Punto di colore grigio chiaro;
a quel punto mio fratello ed il bambino sono indietreggiati. Si sono separati e mio nipote, indietreggiando, è risalito sul marciapiedi, mentre mio fratello è rimasto al margine della strada, senza risalire sul marciapiedi. L'auto l'ha superato ed ha girato a sinistra, non ricordo il nome della strada su cui ha girato. Però subito dopo l'auto si è fermata ha marciato in retromarcia, evidentemente perché aveva sbagliato strada e doveva imboccare via Napoli che si trovava invece sulla destra. Nell'indietreggiare ha investito mio fratello… preciso che dopo che l'auto era passata la prima volta, mio fratello aveva ripreso l'attraversamento, mentre il bambino era rimasto sul marciapiedi. Vedendo poi che la macchina stava tornando indietro in retromarcia, per proteggere il bambino si è girato e lo ha spinto all'indietro. Preciso che in quel momento il bambino era già sul marciapiedi, mentre mio fratello era già sulle strisce” - cfr. dichiarazioni del teste Tes_1
).
[...]
Altro elemento di evidente e non giustificabile contrasto narrativo ricavabile dalle dichiarazioni del teste attiene all'individuazione della distanza tra l'attore e suo Pt_1
figlio al momento della retromarcia del presunto autoveicolo non identificato.
Se, in un primo momento, il teste ha dichiarato che l'attore aveva spinto il figlio Pt_1
sul marciapiedi per proteggerlo dall'arrivo dell'autovettura pirata, in un secondo momento, in maniera incompatibile, ha riferito che al momento dell'impatto con il veicolo tra l'attore e il bambino sul marciapiedi c'era una distanza di qualche metro
(“vedendo poi che la macchina stava tornando indietro in retromarcia, per proteggere il bambino si è girato e lo ha spinto all'indietro… al momento dell'impatto tra mio fratello ed il bambino c'era una distanza di qualche metro;
mio fratello distava dal marciapiedi di circa un metro e mezzo”).
6 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7729/2023
Trattasi evidentemente di un aspetto del racconto del tutto inverosimile dal momento che la distanza di qualche metro tra l'attore e il figlio, rendendo fisicamente impossibile qualsiasi tipo di contatto tra i due, induce a considerare implausibile la circostanza relativa alla spinta da parte dell'attore al figlio sul marciapiedi nei momenti precedenti il verificarsi dell'accadimento dannoso.
Pertanto, l'inverosimiglianza della dinamica riferita dal teste non consente di Pt_1
ritenere adeguatamente dimostrata la ricostruzione dell'investimento stradale così come dedotta in citazione.
Dall'esame complessivo delle dichiarazioni rese dai due testi emergono poi ulteriori contraddizioni e incertezze tali da rendere razionalmente non credibile lo svolgimento dell'accadimento dannoso secondo le modalità descritte dall'istante.
Una prima macroscopica divergenza narrativa ricavabile dalle deposizioni attiene all'identificazione delle persone che si trovavano a bordo dell'autovettura su cui viaggiava l'attore al momento dell'arrivo nei pressi del supermercato dove si è verificato l'investimento.
Infatti, mentre il teste ha dichiarato che si trovava all'interno dell'autovettura Pt_1
insieme con il nipote e l'attore, il quale era poi sceso dal veicolo per andare a comprare una bottiglina d'acqua, in modo antitetico, il teste ha riferito che nell'autovettura Tes_2
da cui era sceso l'attore erano presenti solo due soggetti: un bambino e un uomo (appunto,
l'attore) e che successivamente gli stessi erano scesi entrambi dal veicolo (“i fatti risalgono alla fine di febbraio del 2019, verso le 19:15. Eravamo insieme io, mio fratello e suo figlio piccolo, all'epoca di circa 7 anni. Eravamo in Afragola, in via della
Liberazione. Io avevo appena parcheggiato l'auto e stavo aspettando mio fratello che stava andando a comprare una bottiglina d'acqua al figlio - cfr. dichiarazioni del teste
“mi pare che fosse una Punto o una Clio ma non ne sono sicuro. Su Testimone_1
via della Liberazione le auto sostano su entrambi i lati. L'auto ha parcheggiato e da lì sono scesi un uomo robusto sulla quarantina ed un bambino di 5-6 anni. L'auto era condotta dall'uomo che è sceso, c'erano solo loro due all'interno; E' arrivato subito un altro signore che è uscito dal minimarket con delle bottigline in mano e che poi ho scoperto essere il fratello dell'uomo investito… è uscito dal minimarket dopo che il sinistro si era già verificato. Anzi, io stavo di spalle rispetto all'ingresso del minimarket, per cui non so se il fratello era già uscito quando si è verificato il sinistro, penso che abbia assistito all'investimento” - cfr. dichiarazioni del teste ). Testimone_3
7 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7729/2023
Una seconda rilevante discrasia narrativa emergente dalle testimonianze concerne l'identità del soggetto recatosi nell'esercizio commerciale al momento del sinistro stradale. Invero, il teste ha dichiarato che si trovava alla guida Testimone_1
dell'autovettura e che dopo aver parcheggiato aveva atteso l'attore, Parte_1
che si era recato all'interno del supermercato per comprare una bottiglina d'acqua al figlio;
di contro, il teste ha riferito che il fratello dell'attore - il teste Tes_2 Tes_1
- nell'immediatezza dell'accaduto era uscito dal minimarket con delle bottigline
[...]
d'acqua.
Ulteriore elemento di discordanza desumibile dalle deposizioni attiene alle caratteristiche dello scenario teatro del sinistro, con riguardo al senso di marcia della strada in cui si sarebbe verificato l'incidente.
Se da un lato, il teste ha dichiarato che la strada in cui era avvenuto Pt_1
l'investimento - via della Liberazione - era a doppio senso di marcia, dall'altro lato, in modo difforme, il teste ha dichiarato che la strada in questione era a senso unico. Tes_2
Da tali contraddizioni emerge la scarsa verosimiglianza del quadro fattuale in cui si sarebbe svolto l'investimento stradale narrato in citazione, rilevandosi, in particolare,
l'incertezza relativa alle concrete modalità di svolgimento dell'accaduto.
La prova testimoniale assunta ha restituito quindi una versione della vicenda contraddittoria e inverosimile.
Le evidenziate incongruenze narrative rinvenibili nelle dichiarazioni rese dai testi non consentono allora di ritenere dimostrato il fatto storico posto a fondamento della domanda e, quindi, che le lesioni riportate dall'attore siano derivate da un sinistro stradale che abbia visto il coinvolgimento di un autoveicolo rimasto non identificato.
Inoltre, dalle altre risultanze istruttorie non è stato possibile rinvenire nessun ulteriore elemento di prova utile a consentire una coerente e verosimile ricostruzione fattuale logicamene credibile.
Non è stata, inoltre, fornita alcuna documentazione fotografica descrittiva dei luoghi di causa, che fosse utile a chiarire con precisione le caratteristiche dell'incrocio stradale in cui sarebbe avvenuto il presunto investimento ad opera di un autoveicolo pirata.
Tale ordine di considerazione è sufficiente per affermare che i fatti costitutivi allegati e posti a base dell'azione risarcitoria sono rimasti privi di adeguato riscontro istruttorio all'esito del giudizio.
8 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7729/2023
In considerazione della contraddittorietà e lacunosità del quadro probatorio delineatosi deve pervenirsi alla conclusione che non può dirsi provata la verità del fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo e, quindi, che la causa delle lesioni subite da Parte_1
sia riconducibile ad un sinistro provocato da un'autovettura rimasta non
[...]
identificata.
La domanda attorea va pertanto integralmente reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte attrice e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia rientrante nello scaglione delle cause da - € 260.000,01 a € 520.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori)
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da Parte_1
• condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali che si liquidano in € 11.300,00 per compenso oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 19.7.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, preso atto delle note scritte depositate dalla sola parte convenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per la data 23.6.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 7729/2023 avente ad oggetto “risarcimento danni a seguito di sinistro stradale” e pendente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, Parte_1
dall'avv. Fulvio Fucito, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Carlo de Marco n.20,
è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
quale Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentanti p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Daniele Crisci, presso il cui studio, sito in S. Maria Capua Vetere, al Corso A. Moro n. 100, è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che in data Parte_1
26.2.2019, alle ore 19:15 circa, in località Afragola (Na), in via della Liberazione, mentre
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7729/2023
si accingeva ad attraversare a piedi la strada, nei pressi della pescheria denominata “La
Mediterranea”, in prossimità dell'attraversamento pedonale situato prima dell'intersezione con viale della Resistenza, era stato investito da un autoveicolo non identificato modello Fiat Punto di colore grigio metallizzato;
che il suddetto autoveicolo, effettuando una improvvisa manovra di retromarcia, lo aveva colpito con il lato posteriore durante l'attraversamento della sede stradale in corrispondenza del passaggio pedonale;
che la responsabilità nella causazione del sinistro era da attribuirsi in via esclusiva al conducente dell'autoveicolo investitore;
che, dopo l'impatto, l'autovettura pirata si era allontanata senza lasciare tracce e senza prestare i dovuti soccorsi, rendendo impossibile annotare il numero di targa;
che a seguito dell'incidente aveva lamentato forti dolori all'arto inferiore sinistro ed era stato accompagnato dal fratello, presente al momento dell'accaduto, presso l'ASL di Caserta dove i sanitari gli avevano diagnosticato una
“frattura plurima scomposta diafisaria distale perone sinistro associata a lussazione della tibia e distacco malleolo tibiale a sinistra”; che in data 19.5.2019 aveva sporto denuncia querela presso la Stazione dei Carabinieri di Afragola;
che a causa delle lesioni subite aveva riportato un'invalidità temporanea totale di 40 giorni, un'invalidità temporanea parziale di 60 giorni al 75%, nonché postumi permanenti quantificabili nella misura del
25% di danno biologico;
che con lettera trasmessa a mezzo PEC il 17.02.2020 aveva richiesto alla compagnia in qualità di FGVS il risarcimento di tutti i danni CP_1
patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'investimento; che con successiva PEC del 20.07.2023 la compagnia convenuta era stata invitata alla stipula di un accordo di negoziazione assistita, invito rimasto privo di riscontro.
Tanto premesso ed esposto, citando in giudizio la in qualità Controparte_2
di FGVS, concludeva affinché la compagnia assicurativa convenuta venisse condannata al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati nella somma di € 264.061,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che, contestando la fondatezza in fatto e diritto della Controparte_1
domanda, assumeva: in via preliminare, la nullità della citazione per la non chiara e lacunosa indicazione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risarcitoria;
l'improcedibilità ed improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 145, 148, 283 e 287 cod. ass., per inosservanza dei requisiti contenutistici relativi alla costituzione in mora e alla corretta instaurazione del contraddittorio;
la propria carenza di legittimazione passiva poiché l'attore non aveva assunto un contegno
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7729/2023
diligente utile all'identificazione dell'autoveicolo pirata e del suo conducente;
che l'istante aveva sporto denuncia querela a distanza di quasi tre mesi dall'incidente stradale;
che nel referto di pronto soccorso non era stata indicata alcuna omissione di soccorso ad opera del conducente di un autoveicolo non identificato;
nel merito, che non era stata provata la dinamica del sinistro e, in particolare, il nesso di causa tra l'evento dannoso e le lesioni personali descritte in citazione;
che la vittima del sinistro non aveva dimostrato di aver tenuto una condotta diligente e rispettosa delle norme del codice della strada;
che la quantificazione dei danni subiti era eccessiva, generica e non provata da un'idonea documentazione medica.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse accertata e dichiarata la nullità della citazione e l'improponibilità dell'azione; nel merito, affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché fosse accertato e dichiarato il concorso di colpa dell'attore nella causazione del danno, con riduzione dell'importo risarcitorio dovuto.
Espletata l'attività istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, la generica eccezione di nullità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza dell'oggetto: invero, dal contenuto della citazione risultano chiaramente delineati sia il “petitum” (domanda di risarcimento del danno non patrimoniale) che la “causa petendi” (sinistro rientrante nella r.c.a.), con la descrizione delle modalità dell'incidente e del luogo del suo verificarsi, sicché non emerge alcuna violazione dell'art. 163 n. 4 c.p.c. in relazione ai vizi della “editio actionis” di cui all'art. 164 c.p.c., ponendo così la parte convenuta nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il diritto di difesa della controparte, senza dubbio posta in grado – come ha concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito.
Va, altresì, rilevata la proponibilità della domanda risarcitoria avanzata, stante l'ottemperanza al combinato disposto degli artt. 145, 148, 283 e 287 del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto “Codice delle Assicurazioni Private”), dimostrata mediante la produzione, in atti, di copia della comunicazione a mezzo pec del
17.2.2020 inviata alla compagnia assicurativa convenuta e alla atteso che CP_3
secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere imposto al danneggiato di informare la
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 7729/2023
compagnia assicurativa dell'accaduto può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito
(Cassazione civile sez. VI, 26.01.2021, n.1699; cfr. richiesta danni Parte_1
allegata al fascicolo di parte attrice).
La predetta missiva risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dall' art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209, con indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età, all'attività della danneggiata, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con postumi permanenti e della dichiarazione ai sensi dell'art. 142, c.2, (dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, chiarito che la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare alla compagnia assicurativa, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., “è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cassazione civile sez. VI, 03.06.2021, n.15445).
Nel caso di specie, la compagnia assicurativa designata, che non si è avvalsa della facoltà di chiedere l'integrazione documentale ai sensi del 5°comma dell'art. 148 cod. ass., è stata posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento danni avanzata dall'attore, ma non ha formulato un'offerta per il risarcimento, né comunicato specificatamente i motivi per i quali riteneva di non poter formulare alcuna offerta.
Risulta poi rispettato dall'attore il termine previsto come spatium deliberandi dall'art. 287 cod. ass. comma 1°, essendo inutilmente decorso il termine dilatorio di 60 giorni per la proponibilità dell'azione giudiziaria decorrente dal momento in cui la parte danneggiata aveva richiesto in via stragiudiziale alla compagnia il risarcimento dei danni subiti (cfr. richiesta di risarcimento allegata al fascicolo di parte attrice).
Passando al merito, l'attore agisce nei confronti della società convenuta, nella qualità di impresa designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del
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FGVS, invocando in relazione al sinistro di cui è stato vittima il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
In punto di diritto occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della Compagnia di Assicurazione designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez. III, 2.8.2001 n.
10609).
Nello specifico, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'impresa designata alla gestione del F.G.V.S. presuppone che emerga la prova chiara ed univoca dell'effettiva riconducibilità del sinistro alla condotta di un veicolo rimasto non identificato, sebbene non sia richiesto al danneggiato un obbligo di collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse. È noto, infatti, che nelle cause intentate contro il Fondo Garanzia Vittime della Strada per sinistri causati da mezzo pirata l'onere probatorio va assolto dal danneggiato in maniera particolarmente rigorosa, in quanto il convenuto non ha strumenti per interloquire rispetto a un fatto asseritamente verificatosi secondo le modalità indicate dall'attore.
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone, infatti, all'attore di provare non solo le modalità del sinistro ed il contributo causale del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III
n. 12304 del 10.06.2005).
Nella fattispecie in esame, l'esame complessivo delle risultanze processuali e del materiale probatorio acquisito non consente di ritenere raggiunta la prova del fatto storico narrato da parte attrice e posto a fondamento della pretesa risarcitoria azionata in giudizio.
Orbene, l'istante non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio relativo alla dimostrazione, in termini certi ed inequivoci, dell'effettivo verificarsi dell'incidente stradale secondo la dinamica descritta in citazione, quale fatto colposo generatore del pregiudizio non patrimoniale allegato.
Innanzitutto, dalla deposizione del teste , fratello dell'attore, della cui Testimone_1
attendibilità vi è serio motivo di dubitare, emergono elementi di criticità che inducono a
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nutrire seri dubbi in ordine alla veridicità della vicenda storica narrata nell'atto introduttivo.
Alla luce della singolare dinamica riferita dal teste , non si comprende per quale Pt_1
motivo l'attore, che al momento della retromarcia dell'autovettura non identificata si trovava sulla carreggiata per l'attraversamento, nonostante il sopraggiungere del veicolo, non si sia diligentemente spostato sul marciapiedi, ma abbia, senza alcuna plausibile ragione, spinto indietro il bambino che si trovava già al sicuro sulla banchina stradale
(“mio fratello, tenendo per mano mio nipote, era più avanti e si stava accingendo ad attraversare la strada in corrispondenza delle strisce pedonali. Mentre era all'inizio dell'attraversamento è passata a velocità sostenuta una autovettura Punto di colore grigio chiaro;
a quel punto mio fratello ed il bambino sono indietreggiati. Si sono separati e mio nipote, indietreggiando, è risalito sul marciapiedi, mentre mio fratello è rimasto al margine della strada, senza risalire sul marciapiedi. L'auto l'ha superato ed ha girato a sinistra, non ricordo il nome della strada su cui ha girato. Però subito dopo l'auto si è fermata ha marciato in retromarcia, evidentemente perché aveva sbagliato strada e doveva imboccare via Napoli che si trovava invece sulla destra. Nell'indietreggiare ha investito mio fratello… preciso che dopo che l'auto era passata la prima volta, mio fratello aveva ripreso l'attraversamento, mentre il bambino era rimasto sul marciapiedi. Vedendo poi che la macchina stava tornando indietro in retromarcia, per proteggere il bambino si è girato e lo ha spinto all'indietro. Preciso che in quel momento il bambino era già sul marciapiedi, mentre mio fratello era già sulle strisce” - cfr. dichiarazioni del teste Tes_1
).
[...]
Altro elemento di evidente e non giustificabile contrasto narrativo ricavabile dalle dichiarazioni del teste attiene all'individuazione della distanza tra l'attore e suo Pt_1
figlio al momento della retromarcia del presunto autoveicolo non identificato.
Se, in un primo momento, il teste ha dichiarato che l'attore aveva spinto il figlio Pt_1
sul marciapiedi per proteggerlo dall'arrivo dell'autovettura pirata, in un secondo momento, in maniera incompatibile, ha riferito che al momento dell'impatto con il veicolo tra l'attore e il bambino sul marciapiedi c'era una distanza di qualche metro
(“vedendo poi che la macchina stava tornando indietro in retromarcia, per proteggere il bambino si è girato e lo ha spinto all'indietro… al momento dell'impatto tra mio fratello ed il bambino c'era una distanza di qualche metro;
mio fratello distava dal marciapiedi di circa un metro e mezzo”).
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Trattasi evidentemente di un aspetto del racconto del tutto inverosimile dal momento che la distanza di qualche metro tra l'attore e il figlio, rendendo fisicamente impossibile qualsiasi tipo di contatto tra i due, induce a considerare implausibile la circostanza relativa alla spinta da parte dell'attore al figlio sul marciapiedi nei momenti precedenti il verificarsi dell'accadimento dannoso.
Pertanto, l'inverosimiglianza della dinamica riferita dal teste non consente di Pt_1
ritenere adeguatamente dimostrata la ricostruzione dell'investimento stradale così come dedotta in citazione.
Dall'esame complessivo delle dichiarazioni rese dai due testi emergono poi ulteriori contraddizioni e incertezze tali da rendere razionalmente non credibile lo svolgimento dell'accadimento dannoso secondo le modalità descritte dall'istante.
Una prima macroscopica divergenza narrativa ricavabile dalle deposizioni attiene all'identificazione delle persone che si trovavano a bordo dell'autovettura su cui viaggiava l'attore al momento dell'arrivo nei pressi del supermercato dove si è verificato l'investimento.
Infatti, mentre il teste ha dichiarato che si trovava all'interno dell'autovettura Pt_1
insieme con il nipote e l'attore, il quale era poi sceso dal veicolo per andare a comprare una bottiglina d'acqua, in modo antitetico, il teste ha riferito che nell'autovettura Tes_2
da cui era sceso l'attore erano presenti solo due soggetti: un bambino e un uomo (appunto,
l'attore) e che successivamente gli stessi erano scesi entrambi dal veicolo (“i fatti risalgono alla fine di febbraio del 2019, verso le 19:15. Eravamo insieme io, mio fratello e suo figlio piccolo, all'epoca di circa 7 anni. Eravamo in Afragola, in via della
Liberazione. Io avevo appena parcheggiato l'auto e stavo aspettando mio fratello che stava andando a comprare una bottiglina d'acqua al figlio - cfr. dichiarazioni del teste
“mi pare che fosse una Punto o una Clio ma non ne sono sicuro. Su Testimone_1
via della Liberazione le auto sostano su entrambi i lati. L'auto ha parcheggiato e da lì sono scesi un uomo robusto sulla quarantina ed un bambino di 5-6 anni. L'auto era condotta dall'uomo che è sceso, c'erano solo loro due all'interno; E' arrivato subito un altro signore che è uscito dal minimarket con delle bottigline in mano e che poi ho scoperto essere il fratello dell'uomo investito… è uscito dal minimarket dopo che il sinistro si era già verificato. Anzi, io stavo di spalle rispetto all'ingresso del minimarket, per cui non so se il fratello era già uscito quando si è verificato il sinistro, penso che abbia assistito all'investimento” - cfr. dichiarazioni del teste ). Testimone_3
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Una seconda rilevante discrasia narrativa emergente dalle testimonianze concerne l'identità del soggetto recatosi nell'esercizio commerciale al momento del sinistro stradale. Invero, il teste ha dichiarato che si trovava alla guida Testimone_1
dell'autovettura e che dopo aver parcheggiato aveva atteso l'attore, Parte_1
che si era recato all'interno del supermercato per comprare una bottiglina d'acqua al figlio;
di contro, il teste ha riferito che il fratello dell'attore - il teste Tes_2 Tes_1
- nell'immediatezza dell'accaduto era uscito dal minimarket con delle bottigline
[...]
d'acqua.
Ulteriore elemento di discordanza desumibile dalle deposizioni attiene alle caratteristiche dello scenario teatro del sinistro, con riguardo al senso di marcia della strada in cui si sarebbe verificato l'incidente.
Se da un lato, il teste ha dichiarato che la strada in cui era avvenuto Pt_1
l'investimento - via della Liberazione - era a doppio senso di marcia, dall'altro lato, in modo difforme, il teste ha dichiarato che la strada in questione era a senso unico. Tes_2
Da tali contraddizioni emerge la scarsa verosimiglianza del quadro fattuale in cui si sarebbe svolto l'investimento stradale narrato in citazione, rilevandosi, in particolare,
l'incertezza relativa alle concrete modalità di svolgimento dell'accaduto.
La prova testimoniale assunta ha restituito quindi una versione della vicenda contraddittoria e inverosimile.
Le evidenziate incongruenze narrative rinvenibili nelle dichiarazioni rese dai testi non consentono allora di ritenere dimostrato il fatto storico posto a fondamento della domanda e, quindi, che le lesioni riportate dall'attore siano derivate da un sinistro stradale che abbia visto il coinvolgimento di un autoveicolo rimasto non identificato.
Inoltre, dalle altre risultanze istruttorie non è stato possibile rinvenire nessun ulteriore elemento di prova utile a consentire una coerente e verosimile ricostruzione fattuale logicamene credibile.
Non è stata, inoltre, fornita alcuna documentazione fotografica descrittiva dei luoghi di causa, che fosse utile a chiarire con precisione le caratteristiche dell'incrocio stradale in cui sarebbe avvenuto il presunto investimento ad opera di un autoveicolo pirata.
Tale ordine di considerazione è sufficiente per affermare che i fatti costitutivi allegati e posti a base dell'azione risarcitoria sono rimasti privi di adeguato riscontro istruttorio all'esito del giudizio.
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In considerazione della contraddittorietà e lacunosità del quadro probatorio delineatosi deve pervenirsi alla conclusione che non può dirsi provata la verità del fatto storico così come allegato nell'atto introduttivo e, quindi, che la causa delle lesioni subite da Parte_1
sia riconducibile ad un sinistro provocato da un'autovettura rimasta non
[...]
identificata.
La domanda attorea va pertanto integralmente reietta.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte attrice e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in relazione al valore della controversia rientrante nello scaglione delle cause da - € 260.000,01 a € 520.000,00 - e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitata attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori)
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da Parte_1
• condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali che si liquidano in € 11.300,00 per compenso oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato.
Così deciso in Aversa in data 19.7.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
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