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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Alessandro Carra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento nrg 6363/23, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione della filiazione
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Speranza Faenza, come da mandato Parte_1 in atti
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lorenzo, come da mandato in CP_1 atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
- Con ricorso depositato in data 25.9.23 il ha chiesto disporsi, in Pt_1 modifica del provvedimento emesso in data 4.11.24, con il quale era stato regolato il rapporto delle parti con i tre figli minori, la collocazione presso di sé di , nato nel 2009 e di nato nel 2013, affidati in Per_1 Persona_2 via esclusiva alla madre, precisando che l'altro figlio fosse divenuto maggiorenne;
ha assunto, a sostegno della prefata istanza, che le parti avessero temporaneamente ripreso la convivenza nel 2021 nel comune di
Rozzano e che, una volta interrottasi nuovamente la relazione con la CP_1 il proprio rapporto con i figli fosse rimasto stabile e coeso, nonostante il trasferimento di costoro in provincia di Lecce insieme alla resistente;
ha indicato che i minori avessero manifestato la volontà di andare ad abitare con lui e la compagna, al fine di sottrarsi ai rapporti tesi in essere con la madre;
ha invocato la conseguente modifica delle statuizioni di carattere economico.
- La costituendosi, ha negato che il ricorrente fosse in condizione di CP_1 occuparsi della gestione della quotidianità dei figli, con cui non aveva mai convissuto, precisando che il medesimo si fosse da sempre sottratto agli obblighi di natura economica posti a suo carico a beneficio della prole, costringendola ad agire anche nei confronti dei nonni paterni ex art. 316 bis c.c. - mediante un giudizio poi definito in via transattiva – , ad inoltrargli atto di precetto per l'importo di € 28.000,00 ed ad instaurare successivamente una procedura esecutiva;
ha indicato che il figlio maggiorenne, trasferitosi temporaneamente presso il padre, fosse stato da questi mandato via dopo breve tempo e che fosse affetto da un Per_1 disturbo dell'attenzione, rispetto al quale risultava controproducente ogni modifica dell'assetto familiare;
ha assunto, pertanto, che nessun elemento rendesse plausibile o auspicabile lo spostamento dei minori dal contesto familiare e scolastico in cui si trovavano, ponendo l'accento sulla circostanza che il ricorrente nulla avesse prospettato in ordine alla propria condizione reddituale e lavorativa.
Nel corso del procedimento è stata acquisita una relazione dei SS di in ordine alla condizione esistenziale dei minori;
all'udienza Parte_2 del 4.11.24 è comparso il solo difensore della resistente ed il giudizio è stato rimesso immediatamente al Collegio per la decisione.
La richiesta di modifica del provvedimento di regolazione del rapporto di filiazione articolata in ricorso non appare suscettibile di accoglimento, in considerazione dei rilievi appresso svolti.
Con il provvedimento di regolamentazione della filiazione adottato nel
2014 era stato stabilito l'affido esclusivo dei minori in favore della madre, stante il radicale disinteresse mostrato dal per le esigenze morali, Pt_1 oltre che materiali della prole dopo l'allontanamento dalla casa familiare;
tale condizione di evidente noncuranza risulta documentalmente provata, con riferimento ai profili economici, anche per il periodo successivo al provvedimento in contestazione, come si evince dall'azione esecutiva incardinata dalla per un importo significativo e dall'iniziativa adottata CP_1 nei confronti dei genitori del ricorrente;
ancora, il medesimo, nel caldeggiare la modifica della collocazione, non ha allegato, prima che provato, alcun elemento che militi nel senso dell'inadeguatezza dell'accudimento materno - che non si evince neppure dalla relazione dei
SS in atti - né alcun riscontro concreto che evidenzi la portata dell'attuale frequentazione con i figli e l'interessamento, da parte sua, all'andamento della loro vita affettiva, scolastica ed extrascolastica.
Ancora, i SS di hanno evidenziato: che i tre figli della coppia Parte_2 vivessero con la resistente, saltuariamente occupata come OSS ed il compagno, pensionato, in una idonea soluzione abitativa;
che il più piccolo non avesse alcuna intenzione di spostarsi dall'attuale luogo di residenza, ma volesse trascorrere con il padre i periodi di vacanza come già stabilito dal Tribunale;
che il figlio avesse manifestato, rispetto al Per_1 trasferimento dal padre, un interesse confuso, ancorato alla possibilità di frequentare una scuola per parrucchieri e, verosimilmente, riconducibile solo alle difficoltà incontrate nello studio in ragione delle proprie condizioni di salute ed alle correlate vicende, legate alla frequenza scolastica.
In considerazione delle notazioni che precedono, in primo luogo non risulta apprezzabile alcuna variazione nell'approccio pregresso al ruolo genitoriale da parte del idonea a far ritenere che egli possa Pt_1 efficacemente attendere ai relativi incombenti – la richiesta di modifica del solo collocamento, nonostante il regime di affido in essere, sembra riconducibile a motivazioni prettamente economiche;
ancora, non risultano apprezzabili circostanze che, a prescindere dal suesposto, assorbente, profilo, evidenzino la consonanza rispetto all'interesse ed al benessere dei minori dell' assetto residenziale alternativo che viene prospettato in ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente
P.T.M.
- rigetta il ricorso;
-- condanna il ricorrente al versamento in favore della resistente delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa e corrispondersi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello stato.
Lecce, 12.3.25
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore