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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1406/2019 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. EUGENIO PASSALACQUA anche in sostituzione dell'avv. VALERIA PASSALACQUA, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. TERESA STARVAGGI in sostituzione dell'avv. PAOLO STARVAGGI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1406/2019 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._2
), entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv.ti Valeria
[...] ed Eugenio Passalacqua presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
CONTRO geom. , nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._3
), n.q. di titolare dell'omonima impresa edile con sede in Mistretta (ME) nella
[...] via Ortelizia n. 49 (p.i. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. Paolo Starvaggi, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 26 agosto 2019 i coniugi e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto n. 190/2019 con cui questo Tribunale
2 aveva loro ingiunto il pagamento di € 47.521,67 – oltre interessi e spese – a titolo di corrispettivo per lavori edili eseguiti nell'immobile di proprietà della prima, sito in
Mistretta, via D'amico, censito al catasto fabbricati al foglio n. 24 part. 2493.
Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa del 27 novembre 2019, veniva rigettata l'istanza di esecuzione provvisoria ed erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Ammessi i mezzi istruttori e delegato il G.O.P. in affiancamento per la loro assunzione, la causa veniva per la prima volta rimessa dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 e subentrato nella titolarità del ruolo – all'udienza del
20 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'odierna udienza il giudizio viene definito sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che
3 sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, i documenti (come, e.g., le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass., n.
17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
3. – Con il primo motivo gli opponenti contestano la debenza delle somme, negando che le lavorazioni aggiuntive indicate nel computo metrico del 22 dicembre 2018 abbiano formato oggetto di accordo.
La censura è fondata.
Infatti, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie non ha depositato memorie né ha articolato mezzi CP_1 istruttori idonei a provare che l'appalto fosse stato effettivamente pattuito a misura nonché l'effettiva realizzazione di tutte le lavorazioni per cui ha chiesto il pagamento;
pagamento che, si noti, era ulteriore rispetto a quello risultante tanto dal computo metrico del 7 marzo 2018 (ove la somma di € 28.806,48 è stata decurtata in € 25.000) quanto dall'art. 2 del contratto di appalto, alla cui stregua e Parte_1 Parte_2
“danno incarico e commetto all'impresa edile Geom. che accetta, l'esecuzione dei lavori CP_1 indicati nel computo metrico per l'importo di Euro Venticinquemila/00, allegato alla presente” (v. pagg. 14 ss. della C.T.P. allegata alla memoria istruttoria depositata dagli opponenti a cui è allegata la documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti).
4 Né alcun rilievo può rivestire la circostanza che l'accordo e il computo metrico abbiano date diverse – il primo 5 gennaio 2018 e il secondo, come detto, 7 marzo
2018 – giacché, essendo il contratto esplicito nel determinare il corrispettivo (€
25.000), è assolutamente verosimile nonché – nell'ambito dell'autonomia negoziale e salvo diversa prova, non raggiunta – legittimo che il computo sia stato redatto successivamente sì da far corrispondere il costo delle lavorazioni (evidentemente scontato di [€ 28.806,48 - € 25.000 =] € 3.806,48).
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato anche a prescindere dal rilievo per cui la fattura posta a suo fondamento era priva dei requisiti (attestazione notarile – e non già proveniente, come nella specie, da un commercialista – di conformità della fattura nonché di regolare tenuta dei registri contabili) necessari per la sua emissione.
4. – Gli opponenti hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'opposto al pagamento di € 6.399,76 di cui € 2.047,06 per lavori non eseguiti ma inseriti nel computo metrico del 22 dicembre 2018 e del 14 gennaio 2019, € 3.472,70 per lavori non eseguiti a regola d'arte ed € 880 (rettificati nella memoria istruttoria) per i danni al secondo gradino in pietra nella scala esterna di accesso, nel piano di calpestio del garage, alle soglie in pietra in due balconi del secondo piano.
La domanda risarcitoria per equivalente – ammissibile, a differenza di quanto sostenuto dall'opposto, in ragione della intima connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio (v. sul punto Cass., S.U., n. 26727/2024) – è solo parzialmente fondata.
È pacifico che “[i]n tema di appalto, l'art.1668 cod. civ., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art.1667 cod. civ., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 cod. civ. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare
l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo
5 inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (v., per tutte, Cass., n. 23075/2009; Cass.,
n. 3199/2016).
A fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata (v. pag. 18), era onere del committente dimostrare di avere tempestivamente denunziato i vizi, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass., n. 10579/2012; Cass., n. 4908/2015).
Sennonché il teste – padre della opponente – ha riferito che la Testimone_1 contestazione sulla irregolare esecuzione dei lavori (v. circostanza n. 8 della memoria istruttoria: “Vero è che gli opponenti nel mese di dicembre 2018 hanno contestato al Geom. CP_1 la irregolare esecuzione dei lavori di cui alle fotografie n° 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, allegate alla C. T. P. dell'Ing. datata 08/08/2019, che mi vengono esibite”) era Persona_1 stata fatta, ma di non ricordare quando (cfr verbale dell'udienza del 13 dicembre
2023), impedendo così di accertarne la tempestività rispetto al momento in cui gli stessi potevano essere individuati.
Sotto questo profilo va evidenziato che “per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia” (Cass., n. 19343/2022).
Ed i vizi denunciati (“infiltrazioni ...avvenute nel corso della stagione precedente, errata collocazione del battiscopa in più punti, finiture varie, impianti idraulici ed elettrico, realizzazione tubi di areazione e finestra bagno secondo piano, cfr. pag. 9 dell'atto introduttivo) potevano essere percepiti ben prima rispetto alla redazione della consulenza di parte del 14 febbraio 2019 che, tra l'altro, “costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo” (Cass., n. 16552/2015; Cass., S.U., n. 13902/2013).
In difetto di prova del momento in cui sono stati scoperti i vizi, non può dunque essere riconosciuta agli opponenti la somma richiesta a titolo di lavori non eseguiti a regola d'arte.
Vanno invece riconosciuti, nei limiti di quanto provato, i residui importi.
6 In premessa occorre osservare che la loro causa petendi non è connessa a vizi e difformità nell'esecuzione dell'opera ma ad inadempimento dell'obbligazione primaria di facere ovvero dell'obbligazione secondaria, nascente in base al principio generale di buona fede, di non arrecare danno nell'esecuzione dell'appalto e, pertanto, non è soggetta a decadenza, ma all'ordinario termine di prescrizione contrattuale.
Nel merito il teste ha dichiarato di avere eseguito presso l'immobile Testimone_2 oggetto di causa i lavori di pavimentazione compreso battiscopa e rifinitura del secondo piano;
pavimentazione e rifinitura dei gradini del primo piano;
rivestimento e rifinitura della parete del camino del secondo piano.
Egli ha confermato di non avere percepito compensi, specificando che la proprietaria dell'immobile aveva nei suoi confronti un previo credito (derivante da prestazioni rese nell'esercizio della sua professione di psicologa-psicoterapeuta) di € 2.000,00 (v. circostanze nn. 1 e 2 della memoria istruttoria).
Ne consegue che l'ammontare dei lavori di manodopera – si noti, indicati nel computo metrico del 7 marzo 2018, a cui gli opponenti stessi fanno riferimento per fondare l'obbligazione dell'opposto – può farsi coincidere con quest'ultimo importo, pari alla somma che ha rinunciato a percepire per ottenere una controprestazione Parte_1 resa necessaria dall'inadempimento dell'opposto.
Non può invece riconoscersi la somma di € 5.000 di cui alla fattura n. 232/A del 27 ottobre 2020 giacché non è stato dimostrato puntualmente che l'esborso, pur sostenuto sulla base della dichiarazione del teste D'Amico, sia connesso all'inadempimento dell'opposto.
Poiché tra le voci ivi indicate si legge “piatto doccia 80 semicircolare bianco con piletta”,
“cassetta incasso”, “distanziatori autolivellanti” appare che le somme siano state versate per la ristrutturazione del bagno (v. anche la descrizione dell'oggetto sociale della ditta
D'Amico riportata in alto a sinistra della fattura). CP_2
Sennonché il computo metrico del 7 marzo 2018 – come detto posto dagli opponenti a fondamento dell'obbligazione altrui – prevedeva lavori di installazione con materiale comunque fornito dalla proprietaria (v. pag. 20 del file.pdf della c.t.p. allegata alla memoria istruttoria: “pavimentazione con pavimento fornito dal proprietario”, “rivestimento
7 pareti con piastrelle fornite dal proprietario”, “dismissioni pareti interne e collocazione nuovi falsi telai forniti dal proprietario”). In difetto di una prova più puntuale del danno emergente consistente in buona sostanza nel costo della manodopera (e non già in quello degli utensili) – prova di cui erano onerati gli attori in via riconvenzionale – deve ritenersi che gli importi pretesi a quest'ultimo titolo avrebbero comunque dovuto essere sostenuti dagli opponenti.
Per il medesimo ordine di ragioni non può essere riconosciuto l'importo di € 2.000 per le fatture n. 4 e n. 5 dell'11 aprile e dell'11 maggio 2019: il computo metrico non prevedeva, infatti, i lavori di stuccatura e imbiancatura (eseguiti dalla ditta UN MONDO
A COLORI di ), ma solo quelli di intonacatura che è a rigore cosa Controparte_3 diversa e prodromica rispetto alla stuccatura. Anche in questo caso gli opponenti avrebbero dovuto provare con maggiore rigore il danno emergente.
Infine, il teste ha confermato la causazione dei danni indicati in Testimone_1 citazione ad opera della ditta opposta e rappresentati nelle fotografie allegate alla CTU
e mostrate al teste (“Vero è che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa ho notato che venivano danneggiati dalla : il secondo gradino in pietra Parte_3 della scala esterna di accesso all'immobile de quo, il piano di calpestio del garage dell'immobile de quo per il posizionamento di attrezzature della ditta le soglie in pietra in due dei balconi CP_1 del secondo piano dell'immobile de quo così come da fotografie n° 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 e 26, allegate alla C. T. P. dell'Ing. datata 08/08/2019, che mi vengono esibite”). Persona_1
Ne consegue che l'opposto va condannato al relativo risarcimento che, in presenza di contestazioni alla CTP sui criteri utilizzati e in difetto di una puntuale indicazione degli stessi da parte del consulente di parte (“si è fatto riferimento, come riportato nella citata C. T.
P., alle voci del “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019” della Regione Sicilia
2019, emanato con Decreto dell'assessorato delle infrastrutture e della mobilità del 16 gennaio 2019, all'epoca vigente, o ad un'Analisi Prezzi redatta sulla scorta della propria esperienza professionale”), possono essere quantificati in via equitativa in € 500,00.
5. – Pacifico che gli opposti hanno corrisposto € 21.000,00 a fronte di un compenso di € 25.000,00 ed accertato un
contro
-credito in capo agli stessi per € 2.500,00
[...]
e , in accoglimento dell'eccezione di compensazione Pt_1 Parte_2
8 dagli stessi spiegata, vanno condannati a pagare ad n.q. il residuo CP_1 importo di € [25.000 – (21.000+2.500) =] 1.500,00 oltre interessi al tasso legale dal deposito del ricorso monitorio fino al soddisfo (Cass., n. 3417/1993; Cass., n.
4983/2004).
Vista la reciproca soccombenza parziale le spese di lite tra le parti vanno integralmente compensate senza che sussistano – in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione – i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c. invocato dall'opposto, la cui accessorietà rispetto all'effettivo tema di lite non integra comunque una ipotesi ulteriore di soccombenza (v. Cass., n. 11792/2018 e Cass., n. 9532/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1406/2019 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
190/2019 emesso da questo Tribunale il 10 maggio (dep. 13 maggio) 2019;
2) condanna e a pagare ad Parte_1 Parte_2 CP_1
n.q. la residua somma di € 1.500,00 oltre interessi dalla data del deposito
[...] del ricorso monitorio fino al soddisfo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
9
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 27 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1406/2019 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. EUGENIO PASSALACQUA anche in sostituzione dell'avv. VALERIA PASSALACQUA, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. TERESA STARVAGGI in sostituzione dell'avv. PAOLO STARVAGGI, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1406/2019 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._2
), entrambi rappresentati e difesi, come da procura in atti, dagli avv.ti Valeria
[...] ed Eugenio Passalacqua presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
CONTRO geom. , nato a [...] il [...] (c.f. CP_1 C.F._3
), n.q. di titolare dell'omonima impresa edile con sede in Mistretta (ME) nella
[...] via Ortelizia n. 49 (p.i. ), rappresentato e difeso, come da procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. Paolo Starvaggi, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 26 agosto 2019 i coniugi e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto n. 190/2019 con cui questo Tribunale
2 aveva loro ingiunto il pagamento di € 47.521,67 – oltre interessi e spese – a titolo di corrispettivo per lavori edili eseguiti nell'immobile di proprietà della prima, sito in
Mistretta, via D'amico, censito al catasto fabbricati al foglio n. 24 part. 2493.
Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa del 27 novembre 2019, veniva rigettata l'istanza di esecuzione provvisoria ed erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
Ammessi i mezzi istruttori e delegato il G.O.P. in affiancamento per la loro assunzione, la causa veniva per la prima volta rimessa dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 e subentrato nella titolarità del ruolo – all'udienza del
20 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'odierna udienza il giudizio viene definito sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno infatti chiarito “che
[l]'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo”
(Cass., S.U., n. 927/2022).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
È altresì noto che, nel giudizio di opposizione, tornano ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che
3 sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.
Pertanto, i documenti (come, e.g., le fatture commerciali) costituenti prova scritta in base agli artt. 633 c.p.c. ss. ai limitati fini dell'emissione del decreto ingiuntivo perdono, in seguito all'opposizione, la speciale efficacia probatoria loro riconosciuta per legge nella prima fase (artt. 634 c.p.c. ss.): se il ricorrente non deduca altri mezzi di prova del fatto costitutivo del preteso credito, la sua domanda deve essere rigettata, in applicazione dell'art. 2697, primo comma, c.c., essendo la formazione del convincimento del giudice nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (Cass., n.
17371/2003; Cass. n. 807/1999; Cass. 5573/1997).
3. – Con il primo motivo gli opponenti contestano la debenza delle somme, negando che le lavorazioni aggiuntive indicate nel computo metrico del 22 dicembre 2018 abbiano formato oggetto di accordo.
La censura è fondata.
Infatti, il creditore che agisca per l'adempimento deve dimostrare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie non ha depositato memorie né ha articolato mezzi CP_1 istruttori idonei a provare che l'appalto fosse stato effettivamente pattuito a misura nonché l'effettiva realizzazione di tutte le lavorazioni per cui ha chiesto il pagamento;
pagamento che, si noti, era ulteriore rispetto a quello risultante tanto dal computo metrico del 7 marzo 2018 (ove la somma di € 28.806,48 è stata decurtata in € 25.000) quanto dall'art. 2 del contratto di appalto, alla cui stregua e Parte_1 Parte_2
“danno incarico e commetto all'impresa edile Geom. che accetta, l'esecuzione dei lavori CP_1 indicati nel computo metrico per l'importo di Euro Venticinquemila/00, allegato alla presente” (v. pagg. 14 ss. della C.T.P. allegata alla memoria istruttoria depositata dagli opponenti a cui è allegata la documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti).
4 Né alcun rilievo può rivestire la circostanza che l'accordo e il computo metrico abbiano date diverse – il primo 5 gennaio 2018 e il secondo, come detto, 7 marzo
2018 – giacché, essendo il contratto esplicito nel determinare il corrispettivo (€
25.000), è assolutamente verosimile nonché – nell'ambito dell'autonomia negoziale e salvo diversa prova, non raggiunta – legittimo che il computo sia stato redatto successivamente sì da far corrispondere il costo delle lavorazioni (evidentemente scontato di [€ 28.806,48 - € 25.000 =] € 3.806,48).
Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato anche a prescindere dal rilievo per cui la fattura posta a suo fondamento era priva dei requisiti (attestazione notarile – e non già proveniente, come nella specie, da un commercialista – di conformità della fattura nonché di regolare tenuta dei registri contabili) necessari per la sua emissione.
4. – Gli opponenti hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'opposto al pagamento di € 6.399,76 di cui € 2.047,06 per lavori non eseguiti ma inseriti nel computo metrico del 22 dicembre 2018 e del 14 gennaio 2019, € 3.472,70 per lavori non eseguiti a regola d'arte ed € 880 (rettificati nella memoria istruttoria) per i danni al secondo gradino in pietra nella scala esterna di accesso, nel piano di calpestio del garage, alle soglie in pietra in due balconi del secondo piano.
La domanda risarcitoria per equivalente – ammissibile, a differenza di quanto sostenuto dall'opposto, in ragione della intima connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio (v. sul punto Cass., S.U., n. 26727/2024) – è solo parzialmente fondata.
È pacifico che “[i]n tema di appalto, l'art.1668 cod. civ., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art.1667 cod. civ., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 cod. civ. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare
l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo
5 inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (v., per tutte, Cass., n. 23075/2009; Cass.,
n. 3199/2016).
A fronte dell'eccezione di decadenza sollevata dall'opposto nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata (v. pag. 18), era onere del committente dimostrare di avere tempestivamente denunziato i vizi, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass., n. 10579/2012; Cass., n. 4908/2015).
Sennonché il teste – padre della opponente – ha riferito che la Testimone_1 contestazione sulla irregolare esecuzione dei lavori (v. circostanza n. 8 della memoria istruttoria: “Vero è che gli opponenti nel mese di dicembre 2018 hanno contestato al Geom. CP_1 la irregolare esecuzione dei lavori di cui alle fotografie n° 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, allegate alla C. T. P. dell'Ing. datata 08/08/2019, che mi vengono esibite”) era Persona_1 stata fatta, ma di non ricordare quando (cfr verbale dell'udienza del 13 dicembre
2023), impedendo così di accertarne la tempestività rispetto al momento in cui gli stessi potevano essere individuati.
Sotto questo profilo va evidenziato che “per la piena e completa conoscenza dei vizi e delle loro cause non è necessario che, ai fini della denuncia, sia previamente espletato un accertamento peritale, qualora i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia” (Cass., n. 19343/2022).
Ed i vizi denunciati (“infiltrazioni ...avvenute nel corso della stagione precedente, errata collocazione del battiscopa in più punti, finiture varie, impianti idraulici ed elettrico, realizzazione tubi di areazione e finestra bagno secondo piano, cfr. pag. 9 dell'atto introduttivo) potevano essere percepiti ben prima rispetto alla redazione della consulenza di parte del 14 febbraio 2019 che, tra l'altro, “costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo” (Cass., n. 16552/2015; Cass., S.U., n. 13902/2013).
In difetto di prova del momento in cui sono stati scoperti i vizi, non può dunque essere riconosciuta agli opponenti la somma richiesta a titolo di lavori non eseguiti a regola d'arte.
Vanno invece riconosciuti, nei limiti di quanto provato, i residui importi.
6 In premessa occorre osservare che la loro causa petendi non è connessa a vizi e difformità nell'esecuzione dell'opera ma ad inadempimento dell'obbligazione primaria di facere ovvero dell'obbligazione secondaria, nascente in base al principio generale di buona fede, di non arrecare danno nell'esecuzione dell'appalto e, pertanto, non è soggetta a decadenza, ma all'ordinario termine di prescrizione contrattuale.
Nel merito il teste ha dichiarato di avere eseguito presso l'immobile Testimone_2 oggetto di causa i lavori di pavimentazione compreso battiscopa e rifinitura del secondo piano;
pavimentazione e rifinitura dei gradini del primo piano;
rivestimento e rifinitura della parete del camino del secondo piano.
Egli ha confermato di non avere percepito compensi, specificando che la proprietaria dell'immobile aveva nei suoi confronti un previo credito (derivante da prestazioni rese nell'esercizio della sua professione di psicologa-psicoterapeuta) di € 2.000,00 (v. circostanze nn. 1 e 2 della memoria istruttoria).
Ne consegue che l'ammontare dei lavori di manodopera – si noti, indicati nel computo metrico del 7 marzo 2018, a cui gli opponenti stessi fanno riferimento per fondare l'obbligazione dell'opposto – può farsi coincidere con quest'ultimo importo, pari alla somma che ha rinunciato a percepire per ottenere una controprestazione Parte_1 resa necessaria dall'inadempimento dell'opposto.
Non può invece riconoscersi la somma di € 5.000 di cui alla fattura n. 232/A del 27 ottobre 2020 giacché non è stato dimostrato puntualmente che l'esborso, pur sostenuto sulla base della dichiarazione del teste D'Amico, sia connesso all'inadempimento dell'opposto.
Poiché tra le voci ivi indicate si legge “piatto doccia 80 semicircolare bianco con piletta”,
“cassetta incasso”, “distanziatori autolivellanti” appare che le somme siano state versate per la ristrutturazione del bagno (v. anche la descrizione dell'oggetto sociale della ditta
D'Amico riportata in alto a sinistra della fattura). CP_2
Sennonché il computo metrico del 7 marzo 2018 – come detto posto dagli opponenti a fondamento dell'obbligazione altrui – prevedeva lavori di installazione con materiale comunque fornito dalla proprietaria (v. pag. 20 del file.pdf della c.t.p. allegata alla memoria istruttoria: “pavimentazione con pavimento fornito dal proprietario”, “rivestimento
7 pareti con piastrelle fornite dal proprietario”, “dismissioni pareti interne e collocazione nuovi falsi telai forniti dal proprietario”). In difetto di una prova più puntuale del danno emergente consistente in buona sostanza nel costo della manodopera (e non già in quello degli utensili) – prova di cui erano onerati gli attori in via riconvenzionale – deve ritenersi che gli importi pretesi a quest'ultimo titolo avrebbero comunque dovuto essere sostenuti dagli opponenti.
Per il medesimo ordine di ragioni non può essere riconosciuto l'importo di € 2.000 per le fatture n. 4 e n. 5 dell'11 aprile e dell'11 maggio 2019: il computo metrico non prevedeva, infatti, i lavori di stuccatura e imbiancatura (eseguiti dalla ditta UN MONDO
A COLORI di ), ma solo quelli di intonacatura che è a rigore cosa Controparte_3 diversa e prodromica rispetto alla stuccatura. Anche in questo caso gli opponenti avrebbero dovuto provare con maggiore rigore il danno emergente.
Infine, il teste ha confermato la causazione dei danni indicati in Testimone_1 citazione ad opera della ditta opposta e rappresentati nelle fotografie allegate alla CTU
e mostrate al teste (“Vero è che nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'immobile oggetto di causa ho notato che venivano danneggiati dalla : il secondo gradino in pietra Parte_3 della scala esterna di accesso all'immobile de quo, il piano di calpestio del garage dell'immobile de quo per il posizionamento di attrezzature della ditta le soglie in pietra in due dei balconi CP_1 del secondo piano dell'immobile de quo così come da fotografie n° 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25 e 26, allegate alla C. T. P. dell'Ing. datata 08/08/2019, che mi vengono esibite”). Persona_1
Ne consegue che l'opposto va condannato al relativo risarcimento che, in presenza di contestazioni alla CTP sui criteri utilizzati e in difetto di una puntuale indicazione degli stessi da parte del consulente di parte (“si è fatto riferimento, come riportato nella citata C. T.
P., alle voci del “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019” della Regione Sicilia
2019, emanato con Decreto dell'assessorato delle infrastrutture e della mobilità del 16 gennaio 2019, all'epoca vigente, o ad un'Analisi Prezzi redatta sulla scorta della propria esperienza professionale”), possono essere quantificati in via equitativa in € 500,00.
5. – Pacifico che gli opposti hanno corrisposto € 21.000,00 a fronte di un compenso di € 25.000,00 ed accertato un
contro
-credito in capo agli stessi per € 2.500,00
[...]
e , in accoglimento dell'eccezione di compensazione Pt_1 Parte_2
8 dagli stessi spiegata, vanno condannati a pagare ad n.q. il residuo CP_1 importo di € [25.000 – (21.000+2.500) =] 1.500,00 oltre interessi al tasso legale dal deposito del ricorso monitorio fino al soddisfo (Cass., n. 3417/1993; Cass., n.
4983/2004).
Vista la reciproca soccombenza parziale le spese di lite tra le parti vanno integralmente compensate senza che sussistano – in ragione della parziale fondatezza dell'opposizione – i presupposti per applicare l'art. 96 c.p.c. invocato dall'opposto, la cui accessorietà rispetto all'effettivo tema di lite non integra comunque una ipotesi ulteriore di soccombenza (v. Cass., n. 11792/2018 e Cass., n. 9532/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1406/2019 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
190/2019 emesso da questo Tribunale il 10 maggio (dep. 13 maggio) 2019;
2) condanna e a pagare ad Parte_1 Parte_2 CP_1
n.q. la residua somma di € 1.500,00 oltre interessi dalla data del deposito
[...] del ricorso monitorio fino al soddisfo;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 27 marzo 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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