Articolo 1998 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1998. Ambito e procedimento 1. I rinvii del servizio militare previsti dagli articoli 1999, 2000 e 2001 possono essere concessi agli arruolati, se vi e' eccedenza del contingente di leva dopo l'esaurimento delle procedure relative a dispense, nonche' relative a ritardi per motivi di studio.
Il rinvio di cui all'articolo 2002 puo' essere concesso, se vi e' eccedenza del contingente di leva, dopo la concessione delle dispense di cui all'articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l).
2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne verificano l'ammissibilita' e l'accoglibilita' e che:
a) respingono le istanze inammissibili o infondate;
b) inviano alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) le istanze fondate.
3. La Direzione generale, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, se le istanze residue sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui e' redatto verbale.
Entrata in vigore il 21 marzo 2013
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