Il rinvio di cui all'articolo 2002 puo' essere concesso, se vi e' eccedenza del contingente di leva, dopo la concessione delle dispense di cui all'articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l).
2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne verificano l'ammissibilita' e l'accoglibilita' e che:
a) respingono le istanze inammissibili o infondate;
b) inviano alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) le istanze fondate.
3. La Direzione generale, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, se le istanze residue sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui e' redatto verbale.