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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
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21 marzo 2013
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Art. 1998. Ambito e procedimento 1. I rinvii del servizio militare previsti dagli articoli 1999, 2000 e 2001 possono essere concessi agli arruolati, se vi e' eccedenza del contingente di leva dopo l'esaurimento delle procedure relative a dispense, nonche' relative a ritardi per motivi di studio.
Il rinvio di cui all'articolo 2002 puo' essere concesso, se vi e' eccedenza del contingente di leva, dopo la concessione delle dispense di cui all'articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l).
2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne verificano l'ammissibilita' e l'accoglibilita' e che:
a) respingono le istanze inammissibili o infondate;
b) inviano alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) le istanze fondate.
3. La Direzione generale, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, se le istanze residue sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui e' redatto verbale.
Il rinvio di cui all'articolo 2002 puo' essere concesso, se vi e' eccedenza del contingente di leva, dopo la concessione delle dispense di cui all'articolo 1990, comma 1, lettere da a) a l).
2. Le istanze sono presentate ai competenti Consigli di leva che ne verificano l'ammissibilita' e l'accoglibilita' e che:
a) respingono le istanze inammissibili o infondate;
b) inviano alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)) le istanze fondate.
3. La Direzione generale, respinte le istanze che ritiene inammissibili o infondate, se le istanze residue sono superiori rispetto al numero di domande ammissibili in relazione alle eccedenze del contingente, individua le domande da accogliere mediante sorteggio di cui e' redatto verbale.
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
Gli eccessi o difetti di delega nel D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 sul processo civile Pubblicato il 13/12/22 09:00 [Articolo 1998]
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Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Livorno, sentenza 25/11/2025, n. 505Provvedimento: N. R.G. 1034/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:01, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1034/2021 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 ), con il patrocinio dell'avv. PETROCCHI OR, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PETROCCHI OR Parte_2 (C.F. C.F._2 ), con il patrocinio dell'avv. PETROCCHI OR, elettivamente domiciliato …Leggi di più...
- art. 2087 c.c.·
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- danno differenziale·
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