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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/12/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2787/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LI OS Presidente
AR De Munari CE
ER Di OL CE relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2787/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ruffato Silvia Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Biasiato Andrea Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha chiesto sin dall'atto introduttivo la pronuncia della separazione personale dei coniugi anche con sentenza non definitiva e, decorsi i termini di legge, di divorzio;
parte resistente ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi anche con sentenza non definitiva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Marocco in data 27.12.2024 omologato dal Tribunale di Prima
Istanza di Inezgane in data 2.1.2015 e trascritto al n. 36 Parte II Serie C dell'anno 2015 presso il
Comune di Salzano (VE).
Dall'unione sono nati, in Italia, i figli minori e e la famiglia ha residenza in Villanova Per_1 Per_2
di Camposampiero (PD).
pagina 1 di 3 All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. sono state sentite le parti e, all'esito di sommaria istruttoria, il
CE delegato ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti, rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia sullo status di separazione.
******
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambi i coniugi sono nati in Marocco, dove hanno contratto matrimonio e non vi sono prove sulla cittadinanza italiana delle parti), è necessario verificare se, sulla domanda di separazione, sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di separazione, in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr.
Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , che Parte_2
con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri"), in base all'art. 3, paragrafo a) lettera i), il quale stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti alla separazione personale le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi;
nel caso di specie è documentalmente provato
(doc. 2 ricorso) e pacifico in atti che la residenza abituale dei coniugi sia in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a), del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale” e dunque, per le medesime ragioni sopra esposte, si applica la legge italiana.
Tanto premesso, venendo al merito della domanda sullo status, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti dagli atti depositati dalle parti emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
pagina 2 di 3 1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] Parte_1
(Marocco) e , nata il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1 dicembre 2025.
Il CE relatore
ER Di OL
Il Presidente
LI OS
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
LI OS Presidente
AR De Munari CE
ER Di OL CE relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2787/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ruffato Silvia Parte_1
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Biasiato Andrea Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha chiesto sin dall'atto introduttivo la pronuncia della separazione personale dei coniugi anche con sentenza non definitiva e, decorsi i termini di legge, di divorzio;
parte resistente ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi anche con sentenza non definitiva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Marocco in data 27.12.2024 omologato dal Tribunale di Prima
Istanza di Inezgane in data 2.1.2015 e trascritto al n. 36 Parte II Serie C dell'anno 2015 presso il
Comune di Salzano (VE).
Dall'unione sono nati, in Italia, i figli minori e e la famiglia ha residenza in Villanova Per_1 Per_2
di Camposampiero (PD).
pagina 1 di 3 All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. sono state sentite le parti e, all'esito di sommaria istruttoria, il
CE delegato ha emesso i provvedimenti temporanei e urgenti, rimettendo la causa al Collegio per la pronuncia sullo status di separazione.
******
Preliminarmente, attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambi i coniugi sono nati in Marocco, dove hanno contratto matrimonio e non vi sono prove sulla cittadinanza italiana delle parti), è necessario verificare se, sulla domanda di separazione, sussista la giurisdizione del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di separazione, in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr.
Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, , che Parte_2
con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri"), in base all'art. 3, paragrafo a) lettera i), il quale stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti alla separazione personale le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi;
nel caso di specie è documentalmente provato
(doc. 2 ricorso) e pacifico in atti che la residenza abituale dei coniugi sia in Italia.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. a), del Regolamento
UE n. 1259/2010 prevede che, in mancanza di una scelta ai sensi dell'art.5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale” e dunque, per le medesime ragioni sopra esposte, si applica la legge italiana.
Tanto premesso, venendo al merito della domanda sullo status, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti dagli atti depositati dalle parti emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, così provvede:
pagina 2 di 3 1) dichiara la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] Parte_1
(Marocco) e , nata il [...] in [...]; Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 1 dicembre 2025.
Il CE relatore
ER Di OL
Il Presidente
LI OS
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