Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 30/05/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. R.G. 3815/2023 promosso da
, C.F. con il patrocinio dell'Avv. FUARDO LUIGI, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piazza Della Vittoria n. 2, Pavia
RICORRENTE
contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA TRONCONI elettivamente domiciliato presso il suo studio in in Pavia, Viale Cesare
Battisti, n. 21
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 2.04.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
collocamento prevalente presso la madre che vive a Certosa di Pavia in via Fellini 2; frequentazioni con il padre: salvo che il padre sia impegnato nel turno lavorativo: lunedì mattina dalle ore 7,00 alle ore 16,00; andrà a prendere il bambino alla casa materna ed ivi lo riporterà ( anche tramite uno dei nonni paterni); mercoledì dalle 16,30 alle 21,00 stesse modalità di recupero e riaccompagnamento;
sabato mattina dalle ore 10,00 alle 16,00 stesse modalità di recupero e riaccompagnamento;
qualora durante tali giornate il bambino frequentasse l'asilo il padre si occuperà dell'accompagnamento e recupero del bambino all'asilo, con precisazione che il mercoledì provvederà solo al recupero ( in sostituzione se ne occuperà il nonno paterno); nel mese di giugno 2025 della cura del minore si occuperanno in via esclusiva i nonni paterni durante gli orari di lavoro materni ( qualora disponibile sarà il padre a occuparsi del minore) ; nei mesi di luglio e agosto 2025 il bambino trascorrerà le vacanze con la madre in Campania;
il padre potrà andare a trovare il minore, previa comunicazione alla madre, e potrà organizzare giornate insieme al bambino;
durante le vacanze natalizie e pasquali il periodo sarà diviso a metà e trascorso con il minore secondo il criterio dell'alternanza;
i genitori si impegnano ad inserire gradualmente anche i pernotti del minore con il padre.
Si riservano di decidere tramite accordo personale la gestione delle vacanze estive nei prossimi anni.
Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, entro il giorno 25 di ogni mese la somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente in base all'ISTAT;
Ciascun genitore si farà carico nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative al minore sulla base del Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
il padre garantisce che parteciperà al pagamento di terapie relative a eventuali problemi neuropsichiatrici o logopedici del minore nella misura del 70%;
i genitori si impegnano a seguire insieme la situazione di salute del minore e la madre dovrà anticipatamente riferire al padre di eventuali appuntamenti o terapie .
Eventuali incontro saltati non per responsabilità paterna dovranno essere recuperati.
Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, in sede d'udienza, hanno dichiarato di voler definire la causa di cui in oggetto alle condizioni sopra riportate.
In particolare, le parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minore nato l' 08/09/2022. Per_1 Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
- recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Pavia, il 26/05/2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi