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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/05/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7324/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7324/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , con il patrocinio DEl'avv. DE GIOVANNI GIOVANNI PIO e
[...] C.F._4 DEl'avv. LUPOI DOMENICO
ATTORI contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1 TEMPORE (C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. DI MISCIO LAURA e DEl'avv. P.IVA_1
PECORIELLO DAVIDE ANTONIO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio DEl'avv. GIORDANO ANTONIO P.IVA_2
CONVENUTI
(C.F. , con il patrocinio DEl'avv. ROSSI Controparte_3 C.F._5
STEFANO e DEl'avv. ROSSI LUDOVICA ANTONELLA OLIVIERI (C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. Piera Starnino C.F._6
(C.F. ) Controparte_4 C.F._7
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
, , e , eredi legittimi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 R_
, nata a [...] [...] (con ultima residenza presso la Struttura per IA Universo
[...] CP_2 Salute “Opera Don Uva”) e deceduta in in data 24.10.2020 presso l'Azienda Ospedaliero- CP_2 Universitaria “Policlinico Ospedali Riuniti” di hanno convenuto in giudizio CP_2 Controparte_1 e l' formulando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_2
pagina 1 di 8 “accertare e dichiarare che il decesso DEla IG.ra è eziologicamente riconduci-bile alla R_ condotta negligente, imprudente e/o imperita dei Sanitari DEla resistente ovvero Controparte_1 alla medesima struttura, in persona DE legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_2 alla via Lucera n. 110; e/o dei sanitari DEla resistente Controparte_5
ovvero alla medesima struttura, in persona DE legale rap-presentante pro tempore,
[...] con sede in al Viale Luigi Pinto n. 1, per tutto quanto in narrativa e per quanto meglio si CP_2 specificherà nel prosieguo DE presente giudizio;
conseguentemente:
3-accertare e dichiarare le strutture resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, responsabili, in via esclusiva ovvero in concorso tra loro, di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti iure proprio e iure hereditatis, a causa ed in conseguenza DE decesso DEla con-giunta IG.ra R_
, che allo stato si specificano come di seguito:
[...]
-in favore DE IG. DE la somma di euro 117.583,75 a titolo di danno iure proprio da Parte_1
c.d. perdita di relazione parentale;
nonché euro 8.500,00 iure hereditatis e pro quota a titolo di danno non patrimoniale c.d. terminale subito dalla IG.ra ; R_
-in favore DEla IG.ra DE , euro 117.583,75 a titolo di danno iure proprio da c.d. perdita Parte_2 di relazione parentale;
nonché euro 8.500,00 iure hereditatis e pro quota a titolo di danno non patrimoniale c.d. terminale;
-in favore DEla IG.ra DE , euro 117.583,75 a titolo di danno iure proprio da c.d. perdita Parte_3 di relazione parentale;
nonché euro 8.500,00 iure hereditatis e pro quota a titolo di danno non patrimoniale c.d. terminale;
-in favore DEla IG.ra DE PR , euro 117.583,75 a titolo di danno iure proprio da c.d. Pt_4 perdita di relazione parentale;
nonché euro 8.500,00 iure hereditatis e pro quota a titolo di danno non patrimoniale c.d. terminale;
- ovvero quelle maggiori o minori somme che dovessero essere accertate in corso di causa e/o ritenute di giustizia, nonché oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì DEl'occorso sino all'effettivo soddisfo;
4-accertare e dichiarare la responsabilità DE resistente per la lesione DE Controparte_5 diritto all'autodeterminazione DEla IG.ra , per tutto quanto esposto in narrativa, e per R_ l'effetto:
5-condannare il medesimo Policlinico al pagamento in favore degli odierni ricorrenti DEla ulteriore somma di euro 9.000,00, ovvero la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
6-in ogni caso, condannare le parti resistenti al pagamento DEle spese e compensi professionali DE presente giudizio con distrazione in favore dei deducenti difensori antistatari;
nonché a rifondere ai ricorrenti le spese ed i compensi professionali DEla precedente procedura di ATP 696-bis c.p.c.”.
A sostegno DEla domanda risarcitoria gli attori hanno dedotto in fatto:
“…La IG.ra , infatti, da alcuni anni, senza soluzione di continuità, era “Ospite” DEla R_ precitata Struttura per IA (Universo Salute Don Uva)
I figli DEla compianta, odierni istanti, sino al mese di Febbraio 2020 facevano regolare visita alla loro madre la quale, nonostante il suddetto quadro clinico, versava in discrete condizioni psico-fisiche.
Dal mese di Marzo 2020, a causa DEla nota emergenza sanitaria, sono state immediata-mente interrotte le visite familiari con i pazienti ricoverati nella Struttura e, quindi, gli odierni istanti ricevevano aggiornamenti sullo stato di salute DEla propria genitrice solo telefonicamente.
Solo nel mese di Agosto 2020 gli istanti hanno potuto incontrare personalmente la ma-dre secondo calendarizzazione imposta dalla struttura. Dal mese di settembre 2020, con l'impennata dei contagi da ID, le visite dei familiari venivano nuovamente sospese….
pagina 2 di 8 …dalla documentazione sanitaria e dalla relazione DE consulente di parte dott. si apprende Per_2 che “… In data 5.10.2020 veniva registrata sul diario clinico temperatura corporea di 37°C. In data 06.10.2020 la temperatura era di 36°C e la saturazione di 89% e iniziavano a somministrare OsIGeno
e alle ore 20 risultava un tampone positivo per coronavirus eseguito il 5.10.
Nei giorni successivi non veniva segnalato alcun dato sino al 12.10.2020 allorché veniva rilevata saturazione a 85% e TC 36,5° C e crepitii alla base per cui si decideva di ricoverarla. Tramite 118 con diagnosi “patologia respiratoria”…rif. dispnea in pz con ID19” veniva trasportata al P.S. DEl' e ricoverata nella U.O. Infettivi per “polmonite covid positivo”. Controparte_6
Il 24.10.2020 alle ore 8,45 avveniva l'exitus presso il reparto U.O. Infettivi DEl' Controparte_7
. In cartella non risultano le cause DEla morte….è DE tutto evidente che in quei 7 giorni si sono
[...] verificati danni biologici a carico dei polmoni, non trattati terapeuticamente che hanno determinato, come si evince dal RX torace DE 12.10.2020 effettuato all'ingresso in Ospedale, “sparsi e sfumati addensamenti parenchimali bilaterali ed interstiziopatia…La virosi da Co-vid19 è stata totalmente ignorata nelle sue eventuali complicanze … Ma, ad ottobre erano ben noti e ufficialmente riconosciuti i trattamenti idonei … Nel diario DE 14.10.2020 si rileva l'indicazione ad un “consenso informato firmato ed allegato” che però pur essendo presente non è firmato né dal medico né da parenti DEla paziente…..…furono eseguite indagini ematochimiche solo il 12 e 13.10.2020 poi niente sino al 21.10.2020, nonostante le indagini DE 13.10.2020 fossero estremamente elevate e preoccupanti (…)
Ma dai riscontri in cartella non fu messo in atto alcun provvedimento terapeutico nei confronti DE danno renale … Infatti il 23.10.2020, il giorno precedente al decesso, quando furono fatti i successivi controlli, a eccessiva distanza di tempo non spiegabile, l'azotemia era salita a 271 e la creatinina a
2,10. La funzionalità renale venne totalmente trascurata ...Ugualmente la polmonite con interstiziopatia, accertata radiologicamente all'ingresso, non fu più controllata…la pz. R_ affetta da quadro clinico compatibile con la sua età e discretamente sotto controllo all'interno DEla struttura residenziale dove si trovava da anni, i primi giorni di ottobre viene contagiata dal coronavirus. Nonostante ad ottobre, 6 mesi dopo lo scoppio DEla pandemia, l'informazione medica avesse profusamente diffuso i protocolli diagnostici ed assistenziali, la pz. viene tenuta in “vigile attesa” senza alcuna terapia idonea sino al 12.10.2020. La “vigile attesa” ha permesso al virus di determinare i danni polmonari interstiziali che saranno accertati con la esecuzione DE RX torace all'ingresso in P.S…
….la copia di cartella fornita dall'Universo Salute Opera Don Uva, responsabile DEla UO DI RSA GERIATRICA, presso cui era ricoverata la IG.ra presenta una serie di irregolarità, rispetto a R_ quanto su dichiarato, che ne fanno uno strumento legale inattendibile. Intanto non è timbrata, numerata per ogni pagina in sequenza e controfirmata. Le timbrature sono parziali ed illeggibili. La numerazione è solo parziale ed irregolare, infatti va da 1 a 13 poi compaiono fogli non numerati, successivamente si trova una numerazione da 34 a 39 e poi niente altro. E' evidente che il documento, manipolabile e sostituibile, non ha valore legale oltre che inattendibile sanitariamente. Non dobbiamo mai dimenticare che non si tratta di pignoleria ma nello strumento sanitario sono conservati i dati sensibili DE paziente….. le stesse considerazioni valgono per la copia DEla cartella clinica degli Ospedali di ” CP_2 CP_2
…i moduli di consenso presenti nelle cartelle cliniche degli Ospedali Riuniti di “…non sono né CP_2 compilati né firmati, neanche dalla paziente. Uno, per l'autorizzazione agli accessi venosi periferici riporta solo il timbro DE medico e non la firma. E' evidente che le attività sono state condotte senza alcuna autorizzazione DEla paziente o dei parenti”
“…La IG.ra è deceduta in seguito alla infezione da covid19, contratto nella struttura R_ residenziale, che ha scompensato altri quadri patologici precedenti, causando una insufficienza cardio-respiratoria e un blocco renale…Se fossero stati messi in atto i normali presidi diagnostici e
pagina 3 di 8 terapeutici adeguati e tempestivi, sia presso la struttura residenziale che durante il ricovero ospedaliero, così come oramai acclarato e riconosciuto dalle Società Scientifiche, il danno si sarebbe potuto limitare o meglio evitare…”
“dalla puntuale relazione medico legale in atti e dalla allegata documentazione sani-taria rilasciata dalle strutture resistenti emergono condotte gravemente colpevoli - negligenti, imprudenti e/o imperite
- in capo ai Sanitari di entrambe, eziologicamente collegate al decesso DEla genitrice degli istanti.
A) Omessa o insufficiente adozione DEle misure anti-ID: NON sono state messe in atto le misure idonee ad evitare il contagio dal Coronavirus ai danni DEla IG.ra Difatti, la R_ documentazione in atti offre ampia comprova che la malcapitata ha contratto l'infame ID-19 proprio nella residenza “Opera Don Uva” ove ella si trovava oramai da anni;
residenza DEla resistente che certamente non ha attuato nei fatti i protocolli dettati dalla Controparte_1 normativa emergenziale per il contenimento DE Coronavirus. Diversamente la IG.ra non si R_ sarebbe infettata atteso che ella mai si è allontanata dalla suddetta residenza e, per di più, le è stato finanche vietato qualsiasi con-tatto con i familiari, come sopra meglio specificato.
B) Omesso tempestivo ricorso alle cure e terapie DE caso: il giorno 5 ottobre 2020 la IG.ra R_ risultava positiva al ID-19 e per una settimana nessuna cura o terapia risulta essere stata praticata sulla prefata (v. cartella clinica ). Soltanto in data 12 ottobre 2020 la resistente Controparte_1 struttura si adoperava, oramai tardivamente, al ricovero DEla prefata presso il Policlinico Ospedali
Riuniti di . Inoltre, come acutamente osservato dal CTP, ad ottobre DE 2020 oramai erano ben CP_2 noti alla scienza le complicanze DEla virosi da ID-19 ed ufficialmente erano conosciuti i relativi trattamenti sanitari, colpevolmente omessi dalla resistente . Controparte_1
C) Omesso e/o erroneo trattamento medico: una volta ricoverata presso gli di , Controparte_2 CP_2 nonostante le indagini ematochimiche fossero estremamente elevate e preoccupanti, non risulta essere messo in atto alcuna cura o terapia per il danno renale;
cosa ancor più grave, nulla risulta eseguito neppure in ordine alla interstiziopatia, accertata radiologicamente al momento DEl'ingresso DEla paziente in Ospedale.
D) Omessa acquisizione DE consenso informato: nella cartella clinica DE Policlinico compaiono n. 2 moduli identici per il consenso informato che tuttavia non sono compilati né tampoco firmati dalla IG.ra ovvero dai di lei congiunti. E' evidente dunque che qualsivoglia atto compiuto sulla R_ persona DEla prefata risulta privo di autorizzazione DEla paziente ovvero dei propri parenti.
E) Omessa regolare compilazione DEle Cartelle cliniche. Come giustamente osservato dal CTP, la copia DEla Cartella clinica fornita dalla resistente presenta una serie di irregolarità Controparte_1 che ne fanno uno strumento legale inattendibile: non è timbrata né numerata per ogni pagina in sequenza e controfirmata;
le timbrature sono parziali ed illeggibili.
Le stesse considerazioni valgono anche per la copia DEla cartella clinica degli Ospedali Riunti di Foggia….”.
ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità DEla domanda per violazione Controparte_1 DEl'art. 8 l. 24/17, attesa la declaratoria di inammissibilità DE ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto ante causam dagli attori. Nel merito ha chiesto il rigetto DEla domanda e, in via subordinata, ha avanzato una domanda di “rivalsa/regresso” nei confronti dei singoli medici che hanno apprestato le cure, di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa.
pagina 4 di 8 L'azienda ospedaliera ha eccepito in via preliminare la nullità DEl'atto Controparte_2 introduttivo per indeterminatezza DEl'editio actionis e nel merito ha chiesto il rigetto DEla domanda.
I medici terzi chiamati da dott.sse ed Olivieri, hanno eccepito in via Controparte_1 CP_3 preliminare l'improcedibilità DEle domande avanzate nei loro confronti;
nel merito hanno chiesto il rigetto DEle avverse domande e, in via subordinata, hanno avanzato domanda di manleva nei confronti di previo accertamento DE grado di responsabilità imputabile a ciascuno dei Controparte_1 resistenti/terzi chiamati.
Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità DEla domanda risarcitoria sollevata da in relazione all'art. 8 l. 24/17. Controparte_1
L'art. 8 co. 3 L. 24/2017 stabilisce che la condizione di procedibilità si considera in ogni caso soddisfatta decorsi sei mesi dal deposito DE ricorso, anche nel caso in cui il procedimento non si sia ancora concluso.
Ora, certamente non può ritenersi che il “mero deposito” DE ricorso non seguito da alcuna attività processuale soddisfi la condizione di procedibilità, altrimenti si avallerebbe un sostanziale aggiramento DEla previsione normativa e DEla finalità deflattiva voluta dal legislatore. Deve, invece, ritenersi che la pronuncia che, all'esito DEla rituale instaurazione DE contradditorio, concluda lo stesso in rito, soddisfi comunque la condizione di procedibilità e consenta al danneggiato di agire come se il procedimento fosse stato esperito (cfr. in tal senso, in relazione alla procedura ex art. 445 bis c.p.c., Cass. n. 16685 DE 25/06/2018).
Nel merito va osservato in tesi generale che, in tema di responsabilità medica, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento DE danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento DEla patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione DE medico, mentre spetta alla controparte (medico o struttura sanitaria) dimostrare la non imputabilità DEl'azione o DEl'omissione, provando che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza.
Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori, la previsione DEl'art. 1218 c.c. solleva il creditore DEl'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa DE debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta DE debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
Infatti, la previsione DEl'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova "positiva" DEl'avvenuto adempimento o DEl'esattezza DEl'adempimento, sulla base DE criterio DEla maggiore vicinanza DEla prova, secondo cui essa va posta a carico DEla parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001). Tale maggiore vicinanza DE debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta DEl'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione DEl'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere - quindi - il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) DEla prova degli elementi costitutivi DEla propria pretesa. Trattandosi infatti di "elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico DEl'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade - come detto - per la prova DEl'avvenuto adempimento o DEla correttezza DEla condotta).
Nè può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 c.c. faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità DEla prestazione derivante da causa a lui non imputabile": infatti, la causa in questione attiene alla pagina 5 di 8 "non imputabilità DEl'impossibilità di adempiere", che si colloca nell'ambito DEle cause estintive DEl'obbligazione (costituenti "tema di prova DEla parte debitrice") e concerne un "ciclo causale" che è DE tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto.
Da ciò discende che, nei giudizi di risarcimento DE danno da responsabilità medica, è onere DEl'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza DE nesso causale tra la condotta DE medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta DE sanitario è stata, secondo il criterio DE "più probabile che non", la causa DE danno), con la conseguenza che, se, al termine DEl'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa DE danno rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. ord. 20-08-2018,
n. 20812, Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017, Cass. n.
29315 DE 07.12.2017)".
D'altra parte la domanda con la quale si invoca, in giudizio, il risarcimento DE danno conseguenza di un illecito civile - contrattuale o extracontrattuale e, dunque, anche la domanda di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, per cui si richiede all'attore di allegare i fatti materiali sui quali quel diritto viene a fondarsi, così da consentire l'individuazione specifica DEle "ragioni DEla domanda" (ossia DEla causa petendi) (cfr. tra le altre, Cass. n. 17408/2012; Cass. n. 10577/2018).
Con specifico riferimento, poi, agli oneri di allegazione DEla domanda risarcitoria per responsabilità medica e, segnatamente, di responsabilità contrattuale DEla struttura sanitaria per la condotta ascrivibile ai sanitari ausiliari DEla stessa (dunque, di responsabilità ex art. 1228 c.c), l'attore danneggiato è tenuto ad allegare, oltre all'esistenza DE c.d. contratto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento DEla patologia e l'inadempimento DE debitore;
sotto quest'ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato (sin da Cass., S.U., n. 577/2008) che "l'allegazione DE creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione DE danno"; occorre, dunque, allegare i fatti materiali che individuino, in modo specifico, quale sia stata la condotta DE sanitario che abbia assunto il ruolo di causa efficiente, sia pure astrattamente, DEl'evento lesivo DEla salute DE paziente (cfr. ex plurimis Cass. 30.1.2023 n. 2719).
L'attore è pertanto tenuto ad allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento DEl'azione, indicando la prestazione non adempiuta o mal adempiuta causalmente efficiente rispetto al pregiudizio lamentato.
Ora, nel caso di specie gli attori non hanno adeguatamente assolto l'onere assertivo e probatorio su di essi incombente alla stregua DEla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità.
Essi, infatti, richiamando le conclusioni DE consulente tecnico di parte, si sono limitati ad imputare genericamente ai medici DEla RSA e degli di la mancata adozione dei Controparte_2 CP_2
“normali presidi diagnostici e terapeutici” e dei trattamenti idonei a fronteggiare l'infezione virale da ID 19 e ad impedirne la successiva evoluzione in polmonite interstiziale sino al decesso DEla R_ senza indicare specificamente nè le linee guida ed i protocolli rimasti inosservati, né le indagini strumentali o le terapie colpevolmente omesse, che ove tempestivamente eseguite avrebbero potuto impedire il decesso DEla paziente.
In sostanza, partendo dal dato oggettivo DEl'infezione virale e DEla sopravvenuta polmonite interstiziale, gli attori hanno imputato prima alla RSA e poi all'azienda ospedaliera una presunta carenza diagnostica e terapeutica nei giorni successivi al primo tampone positivo per ID eseguito il
5.10.2020.
Tuttavia, come detto, si tratta di un'allegazione fattuale DE tutto generica, carente DEla necessaria specifica indicazione di profili di colpa medica causalmente efficienti, sia pure in astratto, rispetto al pagina 6 di 8 danno non patrimoniale lamentato.
Peraltro, dal diario clinico ed infermieristico allegato al fascicolo di parte ricorrente (cfr. all. 5 e 6) si rileva che presso la RSA, nei giorni successivi al 5.10.2020, la è stata sottoposta ad R_ osIGenoterapia e supporto ventilatorio, con un costante monitoraggio dei parametri vitali sino al
12.10.2020, quando, a seguito DE riscontro di crepitii alle basi polmonari, ne è stato disposto il ricovero presso il reparto ID degli di si rileva inoltre che durante il Controparte_2 CP_2 ricovero presso gli di la è stata sottoposta a terapia corticosteroidea, Controparte_2 CP_2 R_ antibiotica profilattica e anticoagulante e che la stessa è stata monitorata con la quotidiana visita medica e con il controllo dei parametri vitali.
Inoltre, risulta agli atti che sia la RSA gestita da , sia l' ospedaliera Controparte_1 CP_2 CP_2
avevano adottato specifici protocolli e percorsi assistenziali volti a fronteggiare adeguatamente
[...] i rischi connessi all'infezione da ID (cfr. all. da 8 a 13 DE fascicolo di parte di;
all. Controparte_1 2 fascicolo di parte DEl'azienda ospedaliera).
Ancora, va considerato che lo stesso consulente di parte attrice, nella relazione depositata, ha definito
“controversi” i protocolli terapeutici allora vigenti per fronteggiare l'infezione da ID, e che la R_ era affetta da gravi patologie pregresse “cardiocircolatorie, renali e cerebrali” (cfr. relazione tecnica di parte a firma DE dott. ). Per_2
Quanto alla dedotta incompletezza e/o irregolarità DEla cartella clinica, va premesso che, come sopra esposto, dal diario clinico allegato sono invero rilevabili i fatti clinici più rilevanti ed è pertanto possibile ricostruire con sufficiente attendibilità la storia clinica DEla sino al decesso. R_
In ogni caso, stante la carenza assertiva in ordine all'individuazione di condotte diagnostiche e/o terapeutiche causalmente efficienti rispetto al danno lamentato, l'eventuale incompletezza DEla cartella clinica non può rivestire autonomo rilievo ai fini DEl'accoglimento DEla domanda risarcitoria, dovendo trovare applicazione, al riguardo, l'indirizzo DEla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La difettosa tenuta DEla cartella […] è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'operato DE medico e il danno patito dal paziente, essendo, però a tal fine necessario sia che l'esistenza DE nesso di causa tra condotta DE medico e danno DE paziente non possa essere accertata proprio a causa DEla incompletezza DEla cartella, sia che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno.” (Cass. Civ. Sez. III Ord., 23.03.2018, n. 7250). Secondo la Suprema Corte, «la conformazione DEla condotta DE sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione DEl'evento dannoso è logicamente il primo elemento da vagliare, in quanto, se, al contrario, la condotta DE sanitario fosse astrattamente - id est assolutamente - inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale». L'incompletezza DEla cartella clinica subentra dunque in secondo luogo, e solo nei termini in cui impedisca «la ricostruzione fattuale sul piano concreto, e in particolare nel suo nucleo centrale, identificabile nella connessione materialmente eziologica fra condotta sanitaria commissiva od omissiva ed evento». (Cass. Civ. sez. III, 14.11.2019, n. 29498; Cass. Civ. sez. III, 24.01.2023, n. 2042, secondo cui, affinché l'incompletezza DEla cartella rilevi ai fini DE decidere,
è necessario da un lato, che l'esistenza DE nesso di causa tra condotta DE medico e danno DE paziente non possa essere accertata proprio a causa DEla incompletezza DEla cartella;
dall'altro che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno).
La carenza di allegazione e di prova in ordine al danno iatrogeno subito dalla paziente, inteso come aggravamento DEle condizioni di salute preesistenti conseguito ad una specifica condotta attiva od omissiva dei medici intervenuti, osta altresì al riconoscimento DE danno da lesione DE diritto all'autodeterminazione per omessa acquisizione di un consenso informato.
pagina 7 di 8 Da quanto sin qui esposto discende il rigetto DEla domanda risarcitoria.
Le domande subordinate di manleva restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione DEla fase istruttoria non espletata. In base al principio generale di causalità, gli attori sono tenuti a rimborsare anche le spese sostenute nel presente giudizio di merito dai medici terzi chiamati, la cui chiamata in causa si è resa necessaria in conseguenza DEl'azione risarcitoria infondatamente intrapresa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna gli attori in solido a rimborsare alle altre parti costituite le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna di esse in € 6000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 27.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona DE Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7324/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , con il patrocinio DEl'avv. DE GIOVANNI GIOVANNI PIO e
[...] C.F._4 DEl'avv. LUPOI DOMENICO
ATTORI contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1 TEMPORE (C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. DI MISCIO LAURA e DEl'avv. P.IVA_1
PECORIELLO DAVIDE ANTONIO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio DEl'avv. GIORDANO ANTONIO P.IVA_2
CONVENUTI
(C.F. , con il patrocinio DEl'avv. ROSSI Controparte_3 C.F._5
STEFANO e DEl'avv. ROSSI LUDOVICA ANTONELLA OLIVIERI (C.F. ), con il patrocinio DEl'avv. Piera Starnino C.F._6
(C.F. ) Controparte_4 C.F._7
TERZI CHIAMATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
, , e , eredi legittimi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 R_
, nata a [...] [...] (con ultima residenza presso la Struttura per IA Universo
[...] CP_2 Salute “Opera Don Uva”) e deceduta in in data 24.10.2020 presso l'Azienda Ospedaliero- CP_2 Universitaria “Policlinico Ospedali Riuniti” di hanno convenuto in giudizio CP_2 Controparte_1 e l' formulando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_2
pagina 1 di 8 “accertare e dichiarare che il decesso DEla IG.ra è eziologicamente riconduci-bile alla R_ condotta negligente, imprudente e/o imperita dei Sanitari DEla resistente ovvero Controparte_1 alla medesima struttura, in persona DE legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_2 alla via Lucera n. 110; e/o dei sanitari DEla resistente Controparte_5
ovvero alla medesima struttura, in persona DE legale rap-presentante pro tempore,
[...] con sede in al Viale Luigi Pinto n. 1, per tutto quanto in narrativa e per quanto meglio si CP_2 specificherà nel prosieguo DE presente giudizio;
conseguentemente:
3-accertare e dichiarare le strutture resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, responsabili, in via esclusiva ovvero in concorso tra loro, di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti iure proprio e iure hereditatis, a causa ed in conseguenza DE decesso DEla con-giunta IG.ra R_
, che allo stato si specificano come di seguito:
[...]
-in favore DE IG. DE la somma di euro 117.583,75 a titolo di danno iure proprio da Parte_1
c.d. perdita di relazione parentale;
nonché euro 8.500,00 iure hereditatis e pro quota a titolo di danno non patrimoniale c.d. terminale subito dalla IG.ra ; R_
-in favore DEla IG.ra DE , euro 117.583,75 a titolo di danno iure proprio da c.d. perdita Parte_2 di relazione parentale;
nonché euro 8.500,00 iure hereditatis e pro quota a titolo di danno non patrimoniale c.d. terminale;
-in favore DEla IG.ra DE , euro 117.583,75 a titolo di danno iure proprio da c.d. perdita Parte_3 di relazione parentale;
nonché euro 8.500,00 iure hereditatis e pro quota a titolo di danno non patrimoniale c.d. terminale;
-in favore DEla IG.ra DE PR , euro 117.583,75 a titolo di danno iure proprio da c.d. Pt_4 perdita di relazione parentale;
nonché euro 8.500,00 iure hereditatis e pro quota a titolo di danno non patrimoniale c.d. terminale;
- ovvero quelle maggiori o minori somme che dovessero essere accertate in corso di causa e/o ritenute di giustizia, nonché oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì DEl'occorso sino all'effettivo soddisfo;
4-accertare e dichiarare la responsabilità DE resistente per la lesione DE Controparte_5 diritto all'autodeterminazione DEla IG.ra , per tutto quanto esposto in narrativa, e per R_ l'effetto:
5-condannare il medesimo Policlinico al pagamento in favore degli odierni ricorrenti DEla ulteriore somma di euro 9.000,00, ovvero la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
6-in ogni caso, condannare le parti resistenti al pagamento DEle spese e compensi professionali DE presente giudizio con distrazione in favore dei deducenti difensori antistatari;
nonché a rifondere ai ricorrenti le spese ed i compensi professionali DEla precedente procedura di ATP 696-bis c.p.c.”.
A sostegno DEla domanda risarcitoria gli attori hanno dedotto in fatto:
“…La IG.ra , infatti, da alcuni anni, senza soluzione di continuità, era “Ospite” DEla R_ precitata Struttura per IA (Universo Salute Don Uva)
I figli DEla compianta, odierni istanti, sino al mese di Febbraio 2020 facevano regolare visita alla loro madre la quale, nonostante il suddetto quadro clinico, versava in discrete condizioni psico-fisiche.
Dal mese di Marzo 2020, a causa DEla nota emergenza sanitaria, sono state immediata-mente interrotte le visite familiari con i pazienti ricoverati nella Struttura e, quindi, gli odierni istanti ricevevano aggiornamenti sullo stato di salute DEla propria genitrice solo telefonicamente.
Solo nel mese di Agosto 2020 gli istanti hanno potuto incontrare personalmente la ma-dre secondo calendarizzazione imposta dalla struttura. Dal mese di settembre 2020, con l'impennata dei contagi da ID, le visite dei familiari venivano nuovamente sospese….
pagina 2 di 8 …dalla documentazione sanitaria e dalla relazione DE consulente di parte dott. si apprende Per_2 che “… In data 5.10.2020 veniva registrata sul diario clinico temperatura corporea di 37°C. In data 06.10.2020 la temperatura era di 36°C e la saturazione di 89% e iniziavano a somministrare OsIGeno
e alle ore 20 risultava un tampone positivo per coronavirus eseguito il 5.10.
Nei giorni successivi non veniva segnalato alcun dato sino al 12.10.2020 allorché veniva rilevata saturazione a 85% e TC 36,5° C e crepitii alla base per cui si decideva di ricoverarla. Tramite 118 con diagnosi “patologia respiratoria”…rif. dispnea in pz con ID19” veniva trasportata al P.S. DEl' e ricoverata nella U.O. Infettivi per “polmonite covid positivo”. Controparte_6
Il 24.10.2020 alle ore 8,45 avveniva l'exitus presso il reparto U.O. Infettivi DEl' Controparte_7
. In cartella non risultano le cause DEla morte….è DE tutto evidente che in quei 7 giorni si sono
[...] verificati danni biologici a carico dei polmoni, non trattati terapeuticamente che hanno determinato, come si evince dal RX torace DE 12.10.2020 effettuato all'ingresso in Ospedale, “sparsi e sfumati addensamenti parenchimali bilaterali ed interstiziopatia…La virosi da Co-vid19 è stata totalmente ignorata nelle sue eventuali complicanze … Ma, ad ottobre erano ben noti e ufficialmente riconosciuti i trattamenti idonei … Nel diario DE 14.10.2020 si rileva l'indicazione ad un “consenso informato firmato ed allegato” che però pur essendo presente non è firmato né dal medico né da parenti DEla paziente…..…furono eseguite indagini ematochimiche solo il 12 e 13.10.2020 poi niente sino al 21.10.2020, nonostante le indagini DE 13.10.2020 fossero estremamente elevate e preoccupanti (…)
Ma dai riscontri in cartella non fu messo in atto alcun provvedimento terapeutico nei confronti DE danno renale … Infatti il 23.10.2020, il giorno precedente al decesso, quando furono fatti i successivi controlli, a eccessiva distanza di tempo non spiegabile, l'azotemia era salita a 271 e la creatinina a
2,10. La funzionalità renale venne totalmente trascurata ...Ugualmente la polmonite con interstiziopatia, accertata radiologicamente all'ingresso, non fu più controllata…la pz. R_ affetta da quadro clinico compatibile con la sua età e discretamente sotto controllo all'interno DEla struttura residenziale dove si trovava da anni, i primi giorni di ottobre viene contagiata dal coronavirus. Nonostante ad ottobre, 6 mesi dopo lo scoppio DEla pandemia, l'informazione medica avesse profusamente diffuso i protocolli diagnostici ed assistenziali, la pz. viene tenuta in “vigile attesa” senza alcuna terapia idonea sino al 12.10.2020. La “vigile attesa” ha permesso al virus di determinare i danni polmonari interstiziali che saranno accertati con la esecuzione DE RX torace all'ingresso in P.S…
….la copia di cartella fornita dall'Universo Salute Opera Don Uva, responsabile DEla UO DI RSA GERIATRICA, presso cui era ricoverata la IG.ra presenta una serie di irregolarità, rispetto a R_ quanto su dichiarato, che ne fanno uno strumento legale inattendibile. Intanto non è timbrata, numerata per ogni pagina in sequenza e controfirmata. Le timbrature sono parziali ed illeggibili. La numerazione è solo parziale ed irregolare, infatti va da 1 a 13 poi compaiono fogli non numerati, successivamente si trova una numerazione da 34 a 39 e poi niente altro. E' evidente che il documento, manipolabile e sostituibile, non ha valore legale oltre che inattendibile sanitariamente. Non dobbiamo mai dimenticare che non si tratta di pignoleria ma nello strumento sanitario sono conservati i dati sensibili DE paziente….. le stesse considerazioni valgono per la copia DEla cartella clinica degli Ospedali di ” CP_2 CP_2
…i moduli di consenso presenti nelle cartelle cliniche degli Ospedali Riuniti di “…non sono né CP_2 compilati né firmati, neanche dalla paziente. Uno, per l'autorizzazione agli accessi venosi periferici riporta solo il timbro DE medico e non la firma. E' evidente che le attività sono state condotte senza alcuna autorizzazione DEla paziente o dei parenti”
“…La IG.ra è deceduta in seguito alla infezione da covid19, contratto nella struttura R_ residenziale, che ha scompensato altri quadri patologici precedenti, causando una insufficienza cardio-respiratoria e un blocco renale…Se fossero stati messi in atto i normali presidi diagnostici e
pagina 3 di 8 terapeutici adeguati e tempestivi, sia presso la struttura residenziale che durante il ricovero ospedaliero, così come oramai acclarato e riconosciuto dalle Società Scientifiche, il danno si sarebbe potuto limitare o meglio evitare…”
“dalla puntuale relazione medico legale in atti e dalla allegata documentazione sani-taria rilasciata dalle strutture resistenti emergono condotte gravemente colpevoli - negligenti, imprudenti e/o imperite
- in capo ai Sanitari di entrambe, eziologicamente collegate al decesso DEla genitrice degli istanti.
A) Omessa o insufficiente adozione DEle misure anti-ID: NON sono state messe in atto le misure idonee ad evitare il contagio dal Coronavirus ai danni DEla IG.ra Difatti, la R_ documentazione in atti offre ampia comprova che la malcapitata ha contratto l'infame ID-19 proprio nella residenza “Opera Don Uva” ove ella si trovava oramai da anni;
residenza DEla resistente che certamente non ha attuato nei fatti i protocolli dettati dalla Controparte_1 normativa emergenziale per il contenimento DE Coronavirus. Diversamente la IG.ra non si R_ sarebbe infettata atteso che ella mai si è allontanata dalla suddetta residenza e, per di più, le è stato finanche vietato qualsiasi con-tatto con i familiari, come sopra meglio specificato.
B) Omesso tempestivo ricorso alle cure e terapie DE caso: il giorno 5 ottobre 2020 la IG.ra R_ risultava positiva al ID-19 e per una settimana nessuna cura o terapia risulta essere stata praticata sulla prefata (v. cartella clinica ). Soltanto in data 12 ottobre 2020 la resistente Controparte_1 struttura si adoperava, oramai tardivamente, al ricovero DEla prefata presso il Policlinico Ospedali
Riuniti di . Inoltre, come acutamente osservato dal CTP, ad ottobre DE 2020 oramai erano ben CP_2 noti alla scienza le complicanze DEla virosi da ID-19 ed ufficialmente erano conosciuti i relativi trattamenti sanitari, colpevolmente omessi dalla resistente . Controparte_1
C) Omesso e/o erroneo trattamento medico: una volta ricoverata presso gli di , Controparte_2 CP_2 nonostante le indagini ematochimiche fossero estremamente elevate e preoccupanti, non risulta essere messo in atto alcuna cura o terapia per il danno renale;
cosa ancor più grave, nulla risulta eseguito neppure in ordine alla interstiziopatia, accertata radiologicamente al momento DEl'ingresso DEla paziente in Ospedale.
D) Omessa acquisizione DE consenso informato: nella cartella clinica DE Policlinico compaiono n. 2 moduli identici per il consenso informato che tuttavia non sono compilati né tampoco firmati dalla IG.ra ovvero dai di lei congiunti. E' evidente dunque che qualsivoglia atto compiuto sulla R_ persona DEla prefata risulta privo di autorizzazione DEla paziente ovvero dei propri parenti.
E) Omessa regolare compilazione DEle Cartelle cliniche. Come giustamente osservato dal CTP, la copia DEla Cartella clinica fornita dalla resistente presenta una serie di irregolarità Controparte_1 che ne fanno uno strumento legale inattendibile: non è timbrata né numerata per ogni pagina in sequenza e controfirmata;
le timbrature sono parziali ed illeggibili.
Le stesse considerazioni valgono anche per la copia DEla cartella clinica degli Ospedali Riunti di Foggia….”.
ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità DEla domanda per violazione Controparte_1 DEl'art. 8 l. 24/17, attesa la declaratoria di inammissibilità DE ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto ante causam dagli attori. Nel merito ha chiesto il rigetto DEla domanda e, in via subordinata, ha avanzato una domanda di “rivalsa/regresso” nei confronti dei singoli medici che hanno apprestato le cure, di cui ha chiesto ed ottenuto la chiamata in causa.
pagina 4 di 8 L'azienda ospedaliera ha eccepito in via preliminare la nullità DEl'atto Controparte_2 introduttivo per indeterminatezza DEl'editio actionis e nel merito ha chiesto il rigetto DEla domanda.
I medici terzi chiamati da dott.sse ed Olivieri, hanno eccepito in via Controparte_1 CP_3 preliminare l'improcedibilità DEle domande avanzate nei loro confronti;
nel merito hanno chiesto il rigetto DEle avverse domande e, in via subordinata, hanno avanzato domanda di manleva nei confronti di previo accertamento DE grado di responsabilità imputabile a ciascuno dei Controparte_1 resistenti/terzi chiamati.
Orbene, in via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità DEla domanda risarcitoria sollevata da in relazione all'art. 8 l. 24/17. Controparte_1
L'art. 8 co. 3 L. 24/2017 stabilisce che la condizione di procedibilità si considera in ogni caso soddisfatta decorsi sei mesi dal deposito DE ricorso, anche nel caso in cui il procedimento non si sia ancora concluso.
Ora, certamente non può ritenersi che il “mero deposito” DE ricorso non seguito da alcuna attività processuale soddisfi la condizione di procedibilità, altrimenti si avallerebbe un sostanziale aggiramento DEla previsione normativa e DEla finalità deflattiva voluta dal legislatore. Deve, invece, ritenersi che la pronuncia che, all'esito DEla rituale instaurazione DE contradditorio, concluda lo stesso in rito, soddisfi comunque la condizione di procedibilità e consenta al danneggiato di agire come se il procedimento fosse stato esperito (cfr. in tal senso, in relazione alla procedura ex art. 445 bis c.p.c., Cass. n. 16685 DE 25/06/2018).
Nel merito va osservato in tesi generale che, in tema di responsabilità medica, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento DE danno l'onere di provare la relazione causale che intercorre tra l'evento di danno (aggravamento DEla patologia ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione DE medico, mentre spetta alla controparte (medico o struttura sanitaria) dimostrare la non imputabilità DEl'azione o DEl'omissione, provando che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da un evento imprevedibile ed inevitabile secondo l'ordinaria diligenza.
Relativamente alla distribuzione degli oneri probatori, la previsione DEl'art. 1218 c.c. solleva il creditore DEl'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa DE debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta DE debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
Infatti, la previsione DEl'art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova "positiva" DEl'avvenuto adempimento o DEl'esattezza DEl'adempimento, sulla base DE criterio DEla maggiore vicinanza DEla prova, secondo cui essa va posta a carico DEla parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001). Tale maggiore vicinanza DE debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta DEl'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione DEl'onere prevista dall'art. 1218 c.c. e non può che valere - quindi - il principio generale sancito dall'art. 2697 c.c., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) DEla prova degli elementi costitutivi DEla propria pretesa. Trattandosi infatti di "elementi egualmente "distanti" da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico DEl'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade - come detto - per la prova DEl'avvenuto adempimento o DEla correttezza DEla condotta).
Nè può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 c.c. faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità DEla prestazione derivante da causa a lui non imputabile": infatti, la causa in questione attiene alla pagina 5 di 8 "non imputabilità DEl'impossibilità di adempiere", che si colloca nell'ambito DEle cause estintive DEl'obbligazione (costituenti "tema di prova DEla parte debitrice") e concerne un "ciclo causale" che è DE tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto.
Da ciò discende che, nei giudizi di risarcimento DE danno da responsabilità medica, è onere DEl'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza DE nesso causale tra la condotta DE medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta DE sanitario è stata, secondo il criterio DE "più probabile che non", la causa DE danno), con la conseguenza che, se, al termine DEl'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa DE danno rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. ord. 20-08-2018,
n. 20812, Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017, Cass. n.
29315 DE 07.12.2017)".
D'altra parte la domanda con la quale si invoca, in giudizio, il risarcimento DE danno conseguenza di un illecito civile - contrattuale o extracontrattuale e, dunque, anche la domanda di risarcimento danni per responsabilità sanitaria, ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, per cui si richiede all'attore di allegare i fatti materiali sui quali quel diritto viene a fondarsi, così da consentire l'individuazione specifica DEle "ragioni DEla domanda" (ossia DEla causa petendi) (cfr. tra le altre, Cass. n. 17408/2012; Cass. n. 10577/2018).
Con specifico riferimento, poi, agli oneri di allegazione DEla domanda risarcitoria per responsabilità medica e, segnatamente, di responsabilità contrattuale DEla struttura sanitaria per la condotta ascrivibile ai sanitari ausiliari DEla stessa (dunque, di responsabilità ex art. 1228 c.c), l'attore danneggiato è tenuto ad allegare, oltre all'esistenza DE c.d. contratto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento DEla patologia e l'inadempimento DE debitore;
sotto quest'ultimo profilo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato (sin da Cass., S.U., n. 577/2008) che "l'allegazione DE creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione DE danno"; occorre, dunque, allegare i fatti materiali che individuino, in modo specifico, quale sia stata la condotta DE sanitario che abbia assunto il ruolo di causa efficiente, sia pure astrattamente, DEl'evento lesivo DEla salute DE paziente (cfr. ex plurimis Cass. 30.1.2023 n. 2719).
L'attore è pertanto tenuto ad allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento DEl'azione, indicando la prestazione non adempiuta o mal adempiuta causalmente efficiente rispetto al pregiudizio lamentato.
Ora, nel caso di specie gli attori non hanno adeguatamente assolto l'onere assertivo e probatorio su di essi incombente alla stregua DEla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità.
Essi, infatti, richiamando le conclusioni DE consulente tecnico di parte, si sono limitati ad imputare genericamente ai medici DEla RSA e degli di la mancata adozione dei Controparte_2 CP_2
“normali presidi diagnostici e terapeutici” e dei trattamenti idonei a fronteggiare l'infezione virale da ID 19 e ad impedirne la successiva evoluzione in polmonite interstiziale sino al decesso DEla R_ senza indicare specificamente nè le linee guida ed i protocolli rimasti inosservati, né le indagini strumentali o le terapie colpevolmente omesse, che ove tempestivamente eseguite avrebbero potuto impedire il decesso DEla paziente.
In sostanza, partendo dal dato oggettivo DEl'infezione virale e DEla sopravvenuta polmonite interstiziale, gli attori hanno imputato prima alla RSA e poi all'azienda ospedaliera una presunta carenza diagnostica e terapeutica nei giorni successivi al primo tampone positivo per ID eseguito il
5.10.2020.
Tuttavia, come detto, si tratta di un'allegazione fattuale DE tutto generica, carente DEla necessaria specifica indicazione di profili di colpa medica causalmente efficienti, sia pure in astratto, rispetto al pagina 6 di 8 danno non patrimoniale lamentato.
Peraltro, dal diario clinico ed infermieristico allegato al fascicolo di parte ricorrente (cfr. all. 5 e 6) si rileva che presso la RSA, nei giorni successivi al 5.10.2020, la è stata sottoposta ad R_ osIGenoterapia e supporto ventilatorio, con un costante monitoraggio dei parametri vitali sino al
12.10.2020, quando, a seguito DE riscontro di crepitii alle basi polmonari, ne è stato disposto il ricovero presso il reparto ID degli di si rileva inoltre che durante il Controparte_2 CP_2 ricovero presso gli di la è stata sottoposta a terapia corticosteroidea, Controparte_2 CP_2 R_ antibiotica profilattica e anticoagulante e che la stessa è stata monitorata con la quotidiana visita medica e con il controllo dei parametri vitali.
Inoltre, risulta agli atti che sia la RSA gestita da , sia l' ospedaliera Controparte_1 CP_2 CP_2
avevano adottato specifici protocolli e percorsi assistenziali volti a fronteggiare adeguatamente
[...] i rischi connessi all'infezione da ID (cfr. all. da 8 a 13 DE fascicolo di parte di;
all. Controparte_1 2 fascicolo di parte DEl'azienda ospedaliera).
Ancora, va considerato che lo stesso consulente di parte attrice, nella relazione depositata, ha definito
“controversi” i protocolli terapeutici allora vigenti per fronteggiare l'infezione da ID, e che la R_ era affetta da gravi patologie pregresse “cardiocircolatorie, renali e cerebrali” (cfr. relazione tecnica di parte a firma DE dott. ). Per_2
Quanto alla dedotta incompletezza e/o irregolarità DEla cartella clinica, va premesso che, come sopra esposto, dal diario clinico allegato sono invero rilevabili i fatti clinici più rilevanti ed è pertanto possibile ricostruire con sufficiente attendibilità la storia clinica DEla sino al decesso. R_
In ogni caso, stante la carenza assertiva in ordine all'individuazione di condotte diagnostiche e/o terapeutiche causalmente efficienti rispetto al danno lamentato, l'eventuale incompletezza DEla cartella clinica non può rivestire autonomo rilievo ai fini DEl'accoglimento DEla domanda risarcitoria, dovendo trovare applicazione, al riguardo, l'indirizzo DEla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La difettosa tenuta DEla cartella […] è circostanza di fatto che il giudice di merito può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza d'un valido nesso causale tra l'operato DE medico e il danno patito dal paziente, essendo, però a tal fine necessario sia che l'esistenza DE nesso di causa tra condotta DE medico e danno DE paziente non possa essere accertata proprio a causa DEla incompletezza DEla cartella, sia che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno.” (Cass. Civ. Sez. III Ord., 23.03.2018, n. 7250). Secondo la Suprema Corte, «la conformazione DEla condotta DE sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione DEl'evento dannoso è logicamente il primo elemento da vagliare, in quanto, se, al contrario, la condotta DE sanitario fosse astrattamente - id est assolutamente - inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale». L'incompletezza DEla cartella clinica subentra dunque in secondo luogo, e solo nei termini in cui impedisca «la ricostruzione fattuale sul piano concreto, e in particolare nel suo nucleo centrale, identificabile nella connessione materialmente eziologica fra condotta sanitaria commissiva od omissiva ed evento». (Cass. Civ. sez. III, 14.11.2019, n. 29498; Cass. Civ. sez. III, 24.01.2023, n. 2042, secondo cui, affinché l'incompletezza DEla cartella rilevi ai fini DE decidere,
è necessario da un lato, che l'esistenza DE nesso di causa tra condotta DE medico e danno DE paziente non possa essere accertata proprio a causa DEla incompletezza DEla cartella;
dall'altro che il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno).
La carenza di allegazione e di prova in ordine al danno iatrogeno subito dalla paziente, inteso come aggravamento DEle condizioni di salute preesistenti conseguito ad una specifica condotta attiva od omissiva dei medici intervenuti, osta altresì al riconoscimento DE danno da lesione DE diritto all'autodeterminazione per omessa acquisizione di un consenso informato.
pagina 7 di 8 Da quanto sin qui esposto discende il rigetto DEla domanda risarcitoria.
Le domande subordinate di manleva restano assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi di cui al d.m. 147/22, con esclusione DEla fase istruttoria non espletata. In base al principio generale di causalità, gli attori sono tenuti a rimborsare anche le spese sostenute nel presente giudizio di merito dai medici terzi chiamati, la cui chiamata in causa si è resa necessaria in conseguenza DEl'azione risarcitoria infondatamente intrapresa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda;
condanna gli attori in solido a rimborsare alle altre parti costituite le spese di lite, che si liquidano in favore di ciascuna di esse in € 6000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 27.5.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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