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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti MAGRINI VERONICA e IGNAZIA SATTA
RICORRENTE
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. CALABRIA ELISABETTA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2024, a – tra le altre cose - Parte_1 chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, in data 21/06/2014, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
GROSSETO (Parte I, atto n. 49, anno 2014). La parte resistente, nel costituirsi in giudizio, senza opporsi alla pronuncia di divorzio, ha avanzato a sua volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
Nella prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza sullo status.
All'udienza del 25/03/2025, il giudice istruttore ha quindi riservato la decisione sullo status, e, ritenutane la necessità, ha rinviato all'udienza del 25/06/2025, per verificare l'andamento del percorso di mediazione familiare e per l'eventuale adozione di provvedimenti provvisori.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Poiché la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 49, anno 2014), contratto tra
[...]
in data 21/06/2014; Parte_1 CP_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIMETTE
la causa sul ruolo del giudice istruttore, confermando l'udienza del 25 giugno
2025, ore 10.10, già fissata dal giudice relatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti MAGRINI VERONICA e IGNAZIA SATTA
RICORRENTE
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. CALABRIA ELISABETTA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 25/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/12/2024, a – tra le altre cose - Parte_1 chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, in data 21/06/2014, e trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
GROSSETO (Parte I, atto n. 49, anno 2014). La parte resistente, nel costituirsi in giudizio, senza opporsi alla pronuncia di divorzio, ha avanzato a sua volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
Nella prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza sullo status.
All'udienza del 25/03/2025, il giudice istruttore ha quindi riservato la decisione sullo status, e, ritenutane la necessità, ha rinviato all'udienza del 25/06/2025, per verificare l'andamento del percorso di mediazione familiare e per l'eventuale adozione di provvedimenti provvisori.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva.
Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987.
Poiché la causa non risulta invece adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 49, anno 2014), contratto tra
[...]
in data 21/06/2014; Parte_1 CP_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
RIMETTE
la causa sul ruolo del giudice istruttore, confermando l'udienza del 25 giugno
2025, ore 10.10, già fissata dal giudice relatore.
Così deciso nella camera di consiglio del 26/03/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo