Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- art. 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1365/2021 r.g. vertente fra:
(cf: ), (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e f: lità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 erede di con il patrocinio dell'Avv. SANDRO RONDONI;
Parte_2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
*
Oggi 15/01/2025, alle ore 12.25, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Lavinia Panerai, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, l'Avv. Rondoni. Per parte appellate, l'Avv. Veschi.
Le parti si riportano agli atti, l'avv. Rondoni insiste nell'appello e precisa di non aver aderito al saggio consiglio della Corte di introdurre una mediazione perché l'amministratore del condominio appellato aveva avuto modo di comunicargli di non avere disponibilità. L'avv. Veschi contesta quanto dedotto da parte appellata e insiste anche per l'improcedibilità. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente alle ore 12.27.
pagina 1 di 8
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
N. R.G. 1365/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1365/2021 promossa da:
(cf: ) e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_3
), in qualità di erede di (cf: C.F._3 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. SANDRO RONDONI;
C.F._2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. LUCIANA VESCHI;
PARTE APPELLATA
avverso la ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
22.6.2021 rep. n. 808/2021.
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in parziale riforma della ordinanza ex art.702/ter c.p.c. del Tribunale di Arezzo in data 16/06/21, nel procedimento pagina 2 di 8 n.1343/20 R.G., respingere la domanda dispiegata dal Controparte_1
contro e , ed oggi nei confronti dell'erede di
[...] Parte_1 Parte_2 quest'ultima . Vittoria di spese, compensi, 15% rimborso forfetario e Parte_3 accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
-CONSIDERATO CHE L'APPELLANTE NON HA PROMOSSO IL TENTATIVO DI MEDIAZIONE A SUO ESCLUSIVO ONERE;
l'appellata chiede preliminarmente che venga con la improcedibilità della domanda ,con condanna alle spese .
Si fa altresì presente che la sig.a è deceduta in data 08/03/2021 ,quindi Parte_2 anteriormente al presente giudizio, così come si evince dal certificato allegato.
Ad ogni buon conto, senza rinunciare alla eccezione di improcedibilità della domanda di appello ,si insiste per l'accoglimento delle già rassegnate CONCLUSIONI
IN VIA PRELIMINARE
Accertare che la produzione documentale effettuata da controparte nel presente procedimento di appello ( transazione del 16.09.16, doc. 1 ) è, in primo luogo, del tutto irrilevante stante la diversità ( dal punto di vista soggettivo ed oggettivo ) tra gli obblighi di cui alla transazione del 16.09.16 ed il dictum dell'assemblea del 14.05.19 e, in secondo luogo, tardiva e ( quindi ) inammissibile posto che controparte era in possesso da molto tempo di tale documentazione ed avrebbe potuto e dovuto ( pertanto ) produrla nel corso del procedimento di primo grado, anche in ragione del fatto che l'atto di appello viene sostanzialmente fondato sulla disamina del contenuto di tale transazione, ritenuta da parte appellante ( oggi e solo oggi ) indispensabile per le sorti del giudizio, con la conseguenza che tale allegato andrà estromesso dal fascicolo di parte attrice e per l'effetto Dichiarare tale produzione documentale irrilevante, tardiva ed inammissibile, estromettendo il suddetto allegato dal fascicolo di parte appellante;
Accertare al contempo l'inammissibilità del primo motivo dell'appello ex adverso promosso, posto che si chiede di riesaminare un provvedimento ( ordinanza di primo grado ) alla luce di un documento che non era stato prodotto in primo grado e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità del primo motivo di appello. IN VIA PRINCIPALE Accertare che l'impugnazione ex adverso proposta avverso l'ordinanza ex art. 702 / ter c.p.c., pubblicata in data 16.06.21 dal G.O.T. del Tribunale di Arezzo, Dott. Andrea Mattielli, all'esito del giudizio sommario di cognizione iscritto al n. 1343 / 20 R.G., svoltosi tra il e le Sigg.re e Controparte_1 Parte_1
, è priva di ico per tutt ti Parte_2 in narrativa e per l'effetto Rigettare l'appello proposto e conseguentemente confermare l'ordinanza di primo grado;
Accertare che le Sigg.re e non Parte_1 Parte_2 hanno, ad oggi, ottemperato a quanto ordinato loro dal Giudice di primo grado, pertanto non hanno ancora consegnato al convenuto tutta la documentazione CP_1 concernente la regolare e periodica manutenzione dell'impianto di filtraggio di fumi e odori per cui è causa e per l'effetto Condannare le Sigg.re e al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore del Condominio, ex art. 614 – bis c.p.c., di una somma di denaro a seguito della perpetrata violazione del dictum del Giudice di primo grado, nella misura che sarà ritenuta equa dall'Ecc.mo Collegio. Con vittoria di spese vive e condanna di controparte al pagamento del compenso professionale ai sensi del D.M. 140 / 2012, Cpa ( 4% ), Iva ( 21%) e successive occorrende come per legge. Si chiede altresì la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 3 di 8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Arezzo, con ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. del 22.6.2021, ha così deciso: accertato l'obbligo di e a fornire al Parte_1 Parte_2
in persona dell'amministratore tutta la documentazione Controparte_1 inerente la manutenzione dell'impianto di filtraggio di fumi ed odori
Condanna le medesime ad eseguire tale obbligo entro e non oltre 30gg dalla comunicazione della presente sentenza
Rigetta la richiesta di condanna al pagamento di una penale
Condanna e in solido al pagamento in favore del Parte_1 Parte_2
delle spese di lite che si quantificano in € 1.618,00 per Controparte_1 compensi (DM ss/2014 scaglione indeterminato complessità bassa senza istruttoria) oltre
15% per spese generali, € 150,00 per anticipazioni, c.p.a. ed i.v.a. come per legge già considerata la compensazione al 50%
1.1 Il aveva agito contro le condomine e Controparte_1 Parte_1 sostenendo che: Parte_2
(-) esse erano proprietarie di un immobile commerciale locato a un ristorante;
(-) il aveva aperto un contenzioso con il conduttore in ragione delle CP_1 esalazioni che provenivano dal locale e che il conduttore aveva predisposto un sistema di filtraggio e si era impegnato ad effettuare periodica manutenzione con ditta esterna;
(-) in assemblea, presenti e era stato deciso che queste dovevano Pt_1 Pt_2 provvedere a depositare entro 15 giorni all'amministratore la documentazione formata della società manutentrice sugli interventi eseguiti;
(-) le condomine non avevano ottemperato al deliberato dell'assemblea, così che doveva a tal fine provvedere il giudice, con condanna delle convenute alla consegna della documentazione e al risarcimento del danno.
1.2 e si erano costituite per resistere. Parte_1 Parte_2
A loro avviso, infatti, la delibera era da dichiarare nulla o comunque disapplicabile in pagina 4 di 8 quanto esulante la sfera delle potestà dell'assemblea stessa.
1.3 Il Tribunale, sulla scorta dei documenti offerti dalle parti, ha accolto la domanda, esclusa quella risarcitoria, ritenendo legittima, valida ed efficace la deliberazione.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2 di seguito anche appellanti) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte
[...] di Appello, il (di seguito anche appellato), Controparte_1 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “1 _ OMISSIVA ILLOGICA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN ORDINE
AGLI ACCORDI TRA E CP_1 Controparte_2
Sotto questo titolo, ci si duole innanzitutto che il Tribunale non abbia tenuto conto che il aveva intrattenuto rapporti diretti con il conduttore ( e CP_1 Controparte_2 che questi si era assunto in prima persona ben precisi obblighi, sfociati in una vera e propria transazione del 16.9.2016.
Le condomine, dunque, erano del tutto estranee al rapporto oggetto di lite.
2.2 “
2 -VIOLAZIONE E FALSAAPPLICAZIONE DELL'ART.1135 C.C.”
L'obbligo imposto alle condomine dal Tribunale, prosegue l'appello, «[…] onera le odierne convenute di obbligazioni che esulano da quelle "codicistiche" indicate ad es. dagli artt.1104. 1123. 1124. 1124. 1125 c.c., e va a menomare la sfera dei diritti soggettivi delle convenute stesse. […]» (pag. 5).
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla PARTE APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Radicatosi il contraddittorio, il , nel Controparte_1 costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
3. Con ordinanza del 12.7.2023 la Corte ha disposto procedersi a mediazione delegata, pagina 5 di 8 rinviando in prosecuzione all'udienza del 12.6.2024, che è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, con il deposito di note scritte.
In vista della udienza del 12.6.2024:
(-) parte appellante ha dimesso note in data 11.6.2024, con le quali si è limitata a dichiarare l'avvenuto decesso, in data 8.3.2021, di chiedendo l'interruzione Parte_2 del processo;
(-) parte appellata ha depositato note del 12.6.2024, con le quali ha preliminarmente eccepito il mancato svolgimento della mediazione delegata;
La Corte, con ordinanza del 20.6.2024 ha dichiarato interrotto il processo.
4. quale erede di e hanno Parte_3 Persona_1 Parte_1 tempestivamente riassunto il processo, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.
Il Presidente ha emesso decreto di fissazione dell'udienza, disponendo che essa fosse destinata alla discussione orale ex art. 2181 sexies c.p.c.; con termine ai ricorrenti per notifica, nonché a entrambe le parti per depositare foglio di precisazione delle conclusioni definitive.
Il 30.12.2024 gli appellanti/riassumenti hanno depositato note con le conclusioni sopra trascritte.
Analogamente ha fatto la parte appellata, reiterando l'eccezione di improcedibilità per l'omesso svolgimento della mediazione.
La causa è stata oggi discussa come da precedente parte di verbale.
***
L'appello è improcedibile per l'omesso svolgimento della mediazione delegata, così come immediatamente eccepito dalla parte appellata, senza che la difesa appellante abbia mai replicato sul punto, tranne che per il fugace accenno in sede di discussione (vedi verbale retroesteso), che non può trovare condivisione, poiché non tiene conto che l'ordine di mediazione delegata è un atto cogente.
pagina 6 di 8 Come risulta dalla precedente sintesi del processo (supra, § 3), parte appellante ha completamente omesso di ottemperare all'ordinanza del 12.7.2023, con la quale la Corte aveva disposto procedersi a mediazione delegata ex art. 5 co. 2^ (oggi art. 5 quater) D. Lgs 28/2010; né ha addotto giustificazioni in merito, né ha formulato istanze.
La condizione di procedibilità (art. 5 co. 2^ D. Lgs 28/2010: «[…] l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello […]»; oggi art. 5 quater co. 2^ D. Lgs 28/2010: «[…] La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale […]») non è stata integrata.
Poiché sotto il profilo processuale che qui interessa, l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello (Cass. SSUU n. 3033/2013: affermazione resa in tema di principio di acquisizione della prova, ma avente valore generale), la conseguenza della mancata attivazione della mediazione delegata è l'improcedibilità della impugnazione.
Gli appellanti, in solido, devono rimborsare all'appellato le spese processuali del grado, che, in difetto di nota, si liquidano ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, parametri medi.
Il valore della causa - che la difesa appellante ha omesso di dichiarare a fini fiscali, senza in seguito corrispondere ai solleciti del Cancelliere – è da considerare indeterminabile basso.
Pertanto: € 2.058,00 fase 1, € 1,.418,00 fase 2, € 3.045,00 fase 3 ed € 3.470,00, in tutto
€ 9.991,00, oltre accessori di legge.
Sussistono infine le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara improcedibile l'appello proposto da e Parte_1 [...] quale erede di nei confronti del Parte_3 Parte_2 [...]
avverso la ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Controparte_1
pagina 7 di 8 Tribunale di Arezzo e pubblicata il 22.6.2021 rep. n. 808/2021;
2. condanna e in solido, a rimborsare al Parte_1 Parte_3
le spese processuali del presente grado, che Controparte_1 liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti di parte appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 15 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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