Art. 1. (1)
Piena ed intera esecuzione e' data alle due convenzioni ed al protocollo finale, aventi per oggetto l'unificazione di talune regole in materia di urto fra navi, e di assistenza e salvataggio marittimi, firmati a Bruxelles addi' 23 settembre 1910 fra l'Italia ed altri Stati.
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(1) Addi' 4 giugno 1913 il R. ministro a Bruxelles deposito', a nome dell'Italia, le ratifiche dei due atti internazionali, dichiarando che le colonie Eritrea e Somalia italiana accedevano alla sola Convenzione concernente «l'assistenza e il salvataggio marittimi», con diritto di denunzia, da parte di ciascuna di esse Colonie, indipendentemente da quanto credera' di fare la metropoli per conto proprio.
Piena ed intera esecuzione e' data alle due convenzioni ed al protocollo finale, aventi per oggetto l'unificazione di talune regole in materia di urto fra navi, e di assistenza e salvataggio marittimi, firmati a Bruxelles addi' 23 settembre 1910 fra l'Italia ed altri Stati.
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(1) Addi' 4 giugno 1913 il R. ministro a Bruxelles deposito', a nome dell'Italia, le ratifiche dei due atti internazionali, dichiarando che le colonie Eritrea e Somalia italiana accedevano alla sola Convenzione concernente «l'assistenza e il salvataggio marittimi», con diritto di denunzia, da parte di ciascuna di esse Colonie, indipendentemente da quanto credera' di fare la metropoli per conto proprio.