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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 14/11/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1673/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.10.2025 da nata il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
, e , nato il [...] a [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Fiano Romano (RM), Piazza C.F._2 della Libertà n. 18 presso lo studio degli Avvocati Barbara Orsi e Cristina Pieralisi che li rappresentano e difendono in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in data 08.12.2007 a Ceccano Parte_1 Parte_2
(FR), iscritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune, al n. 58, Parte II, Serie A,
Anno 2007.
Dal matrimonio sono nati , il 18.03.2008, , il 12.08.2010, Persona_1 Persona_2
, il 15.12.2016. Parte_3
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
1 2. Ciascuno dei coniugi, economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento.
3. I figli minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e prevalente presso la madre. I genitori nella gestione dell'affidamento assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
i figli con sé.
4. La casa coniugale sita in Fiano Romano alla Via Genova nr. 13F interno 2, di proprietà del marito, viene assegnata con tutto quanto l'arreda alla sig.ra che Parte_1 continuerà ad abitarla con i figli minori, in ragione della prevalente collocazione dei predetti presso la madre.
5. Il Sig. , che si è già allontanato dalla casa familiare, si impegna a rilasciare Parte_2 in pieno potere della sig.ra il suddetto immobile, entro quindici giorni dalla Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso, provvedendo a prelevare entro tale data i propri beni ed effetti personali, già concordati tra le parti.
6. Il sig. si farà carico in via esclusiva del pagamento delle rate del mutuo Parte_2 contratto per l'acquisto della casa familiare, nonché dei due finanziamenti contratti in corso di matrimonio, sino alla loro estinzione.
7. Il padre potrà incontrare i figli e li terrà con sé secondo il seguente calendario:
- A fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 20:00 al lunedì mattina quando provvederà a riaccompagnarli presso l'abitazione materna in periodo extrascolastico ed a scuola in periodo di frequenza scolastica.
- Il padre incontrerà e terrà con sé i figli, con facoltà di pernotto per questi ultimi, un giorno infrasettimanale, attualmente – come da preferenza espressa dal padre - individuato nel mercoledì, dall'uscita di scuola in periodo scolastico e dalle ore 15.00 in periodo di non frequenza scolastica, sino alla mattina seguente, quando provvederà a riaccompagnarli a scuola o presso l'abitazione materna in periodo di non frequenza scolastica. In caso di mancato pernotto dei minori presso il padre, quest'ultimo provvederà a riaccompagnarli presso l'abitazione materna per le ore 23.30 del mercoledì.
- Durante le festività natalizie il padre avrà con sé i figli, ad anni alterni, dal 22 dicembre al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (il periodo 22/30 dicembre 2025 i figli lo trascorreranno con il padre). Indipendentemente dal periodo di spettanza di ciascun genitore,
2 le parti stabiliscono che il 24 dicembre ed il 25 dicembre di ogni anno i figli li trascorrano in via alternata tra i due genitori, iniziando il 2025 il 24 dicembre con il padre e il Natale con la madre (dalle 10-10.30 e sino alla mattina alle 10-10.30 del giorno successivo).
- Durante le festività pasquali i figli trascorreranno, alternandoli di anno in anno, con un genitore il periodo compreso tra il Giovedì Santo e la Domenica di Pasqua e con l'altro genitore quello compreso tra la Domenica di Pasqua (alle ore 19.00) ed il successivo martedì sino alle ore 23.30, iniziando per il 2026 il periodo comprensivo del giorno di Pasqua con la madre.
- Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 30 giorni anche non consecutivi e divisibili in periodi di non oltre 20 giorni consecutivi tra loro, durante il quale sarà sospeso il regime di visita sopra stabilito, con calendario da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di mancato accordo o nell'impossibilità per il 30 aprile di definire il calendario delle vacanze estive, nel 2025 i minori passeranno con il padre i primi 15 giorni del mese di luglio ed agosto e con la madre i restanti 15 giorni dei suddetti mesi, alternando detti periodi negli anni successivi, sempre laddove non si raggiunga un accordo o sia impossibile definire il calendario delle vacanze estive. Il tutto con l'obbligo reciproco di comunicarsi il luogo ove i minori trascorreranno la villeggiatura. Ogni genitore si farà carico del costo delle spese per le vacanze ed i soggiorni che i figli trascorreranno con il medesimo.
- Previo accordo con l'altro genitore circa l'eventuale sospensione del periodo di visita sopra stabilito, ogni genitore può effettuare viaggi con i figli in periodi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati, comunque preferibilmente in giorni di non frequenza scolastica.
- In caso di indisposizione dei figli, ciascun genitore avrà la facoltà di visitarli presso l'abitazione dell'altro.
- Ciascun genitore, inoltre, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i figli, così come la Festa della mamma e del papà; i genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli o, in subordine, ad anni alterni, i minori trascorreranno il pomeriggio con un genitore (dal pranzo o dall'orario di uscita di scuola sino alle 19:00) e la sera con l'altro (dalle 19:00 in avanti, compreso il pernotto se compete al padre), previo accordo da fissarsi almeno 10 giorni prima. I figli trascorreranno le festività come il 25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, 1 novembre e/o eventuali ponti, di volta in volta con il genitore a cui spetta il weekend più prossimo.
3 Il tutto salvo diverso e/o migliore accordo delle parti, che potranno modificare giorni ed orari di comune accordo, in ragione delle superiori esigenze della minore e dei turni lavorativi dei genitori;
8. Il Sig. , corrisponderà alla signora , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento dei figli, la somma di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) mensili, pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) mensili per ogni figlio, importo che verrà corrisposto con due diversi versamenti di euro 600,00 ciascuno, il primo da effettuarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese ed il secondo da effettuarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, sempre a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra L'importo di € Parte_1
1.200,00 che il Sig. andrà a corrispondere a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei figli sarà rivalutato automaticamente ed annualmente nella misura del
100% delle variazioni accertate dall'indice Istat corrente. Il sig. , oltre al Parte_2 versamento di quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli, si impegna e si obbliga a provvedere in via esclusiva, nella misura del 100%, anche al pagamento delle utenze di luce, acqua e gas poste a servizio dell'abitazione familiare assegnata alla moglie.
9. Il padre si farà altresì carico del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli. Sulla qualificazione di spese ordinarie e straordinarie, sulle modalità di anticipazione e rimborso e sulla tipologia di spesa ordinaria e straordinaria si rimanda al
“protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi” sottoscritto a Rieti, allegato al presente ricorso e che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare. In deroga a quanto indicato nel protocollo sopra richiamato ed ad integrazione del predetto, le parti concordano che il padre si faccia carico in via esclusiva, nella misura del 100%, della retta della scuola privata Santa Maria frequentata dal figlio , del costo del corso di pilotaggio per l'ottenimento della licenza Per_1 di pilota privato frequentato sempre dal figlio presso la scuola di volo Aviomar, Per_1 nonché delle spese per le cure dentistiche che si rendessero necessarie per i figli.
10. Le parti stabiliscono che l'assegno unico familiare venga percepito nella misura del 100% da parte del padre e che i minori restino fiscalmente a carico del padre nella misura del 100%.
11. Le parti concordano che una delle tre vetture di proprietà del marito sia data in permuta per l'acquisto di una vettura, che sarà intestata alla sig.ra e assegnata in Parte_1 proprietà e in godimento esclusivo a quest'ultima.
12. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o di recapito telefonico nonché a comunicarsi il luogo, ove i minori trascorreranno la
4 villeggiatura. Ogni genitore si farà carico del costo delle spese per le vacanze ed i soggiorni che i figli trascorreranno con il medesimo.
13.I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, nonchè a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio e/o del passaporto per i minori.
14. Le spese e le competenze per la presente procedura sono interamente compensate fra le parti.”
Con note scritte depositate per l'udienza del 05.11.2025 le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
5 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...], Parte_1
e , nato il [...], che hanno contratto matrimonio in data 08.12.2007 Parte_2 nel Comune di Ceccano (FR), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune
(anno n. 58, Parte II, Serie A, Anno 2007);
-recepisce le condizioni di separazione riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
-dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ceccano (FR)perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 13.11.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.10.2025 da nata il [...] a [...] (C.F.: Parte_1
, e , nato il [...] a [...] (C.F.: C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Fiano Romano (RM), Piazza C.F._2 della Libertà n. 18 presso lo studio degli Avvocati Barbara Orsi e Cristina Pieralisi che li rappresentano e difendono in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto e hanno contratto matrimonio in data 08.12.2007 a Ceccano Parte_1 Parte_2
(FR), iscritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune, al n. 58, Parte II, Serie A,
Anno 2007.
Dal matrimonio sono nati , il 18.03.2008, , il 12.08.2010, Persona_1 Persona_2
, il 15.12.2016. Parte_3
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
1 2. Ciascuno dei coniugi, economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento.
3. I figli minori vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e prevalente presso la madre. I genitori nella gestione dell'affidamento assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei medesimi, tenendo conto dei bisogni, delle capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni dei minori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
i figli con sé.
4. La casa coniugale sita in Fiano Romano alla Via Genova nr. 13F interno 2, di proprietà del marito, viene assegnata con tutto quanto l'arreda alla sig.ra che Parte_1 continuerà ad abitarla con i figli minori, in ragione della prevalente collocazione dei predetti presso la madre.
5. Il Sig. , che si è già allontanato dalla casa familiare, si impegna a rilasciare Parte_2 in pieno potere della sig.ra il suddetto immobile, entro quindici giorni dalla Parte_1 sottoscrizione del presente ricorso, provvedendo a prelevare entro tale data i propri beni ed effetti personali, già concordati tra le parti.
6. Il sig. si farà carico in via esclusiva del pagamento delle rate del mutuo Parte_2 contratto per l'acquisto della casa familiare, nonché dei due finanziamenti contratti in corso di matrimonio, sino alla loro estinzione.
7. Il padre potrà incontrare i figli e li terrà con sé secondo il seguente calendario:
- A fine settimana alternati, dal venerdì sera alle ore 20:00 al lunedì mattina quando provvederà a riaccompagnarli presso l'abitazione materna in periodo extrascolastico ed a scuola in periodo di frequenza scolastica.
- Il padre incontrerà e terrà con sé i figli, con facoltà di pernotto per questi ultimi, un giorno infrasettimanale, attualmente – come da preferenza espressa dal padre - individuato nel mercoledì, dall'uscita di scuola in periodo scolastico e dalle ore 15.00 in periodo di non frequenza scolastica, sino alla mattina seguente, quando provvederà a riaccompagnarli a scuola o presso l'abitazione materna in periodo di non frequenza scolastica. In caso di mancato pernotto dei minori presso il padre, quest'ultimo provvederà a riaccompagnarli presso l'abitazione materna per le ore 23.30 del mercoledì.
- Durante le festività natalizie il padre avrà con sé i figli, ad anni alterni, dal 22 dicembre al
30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (il periodo 22/30 dicembre 2025 i figli lo trascorreranno con il padre). Indipendentemente dal periodo di spettanza di ciascun genitore,
2 le parti stabiliscono che il 24 dicembre ed il 25 dicembre di ogni anno i figli li trascorrano in via alternata tra i due genitori, iniziando il 2025 il 24 dicembre con il padre e il Natale con la madre (dalle 10-10.30 e sino alla mattina alle 10-10.30 del giorno successivo).
- Durante le festività pasquali i figli trascorreranno, alternandoli di anno in anno, con un genitore il periodo compreso tra il Giovedì Santo e la Domenica di Pasqua e con l'altro genitore quello compreso tra la Domenica di Pasqua (alle ore 19.00) ed il successivo martedì sino alle ore 23.30, iniziando per il 2026 il periodo comprensivo del giorno di Pasqua con la madre.
- Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 30 giorni anche non consecutivi e divisibili in periodi di non oltre 20 giorni consecutivi tra loro, durante il quale sarà sospeso il regime di visita sopra stabilito, con calendario da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di mancato accordo o nell'impossibilità per il 30 aprile di definire il calendario delle vacanze estive, nel 2025 i minori passeranno con il padre i primi 15 giorni del mese di luglio ed agosto e con la madre i restanti 15 giorni dei suddetti mesi, alternando detti periodi negli anni successivi, sempre laddove non si raggiunga un accordo o sia impossibile definire il calendario delle vacanze estive. Il tutto con l'obbligo reciproco di comunicarsi il luogo ove i minori trascorreranno la villeggiatura. Ogni genitore si farà carico del costo delle spese per le vacanze ed i soggiorni che i figli trascorreranno con il medesimo.
- Previo accordo con l'altro genitore circa l'eventuale sospensione del periodo di visita sopra stabilito, ogni genitore può effettuare viaggi con i figli in periodi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati, comunque preferibilmente in giorni di non frequenza scolastica.
- In caso di indisposizione dei figli, ciascun genitore avrà la facoltà di visitarli presso l'abitazione dell'altro.
- Ciascun genitore, inoltre, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i figli, così come la Festa della mamma e del papà; i genitori si impegnano a trascorrere insieme il giorno del compleanno dei figli o, in subordine, ad anni alterni, i minori trascorreranno il pomeriggio con un genitore (dal pranzo o dall'orario di uscita di scuola sino alle 19:00) e la sera con l'altro (dalle 19:00 in avanti, compreso il pernotto se compete al padre), previo accordo da fissarsi almeno 10 giorni prima. I figli trascorreranno le festività come il 25 aprile, 1 maggio,
2 giugno, 1 novembre e/o eventuali ponti, di volta in volta con il genitore a cui spetta il weekend più prossimo.
3 Il tutto salvo diverso e/o migliore accordo delle parti, che potranno modificare giorni ed orari di comune accordo, in ragione delle superiori esigenze della minore e dei turni lavorativi dei genitori;
8. Il Sig. , corrisponderà alla signora , a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento dei figli, la somma di Euro 1.200,00 (milleduecento/00) mensili, pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) mensili per ogni figlio, importo che verrà corrisposto con due diversi versamenti di euro 600,00 ciascuno, il primo da effettuarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese ed il secondo da effettuarsi entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, sempre a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra L'importo di € Parte_1
1.200,00 che il Sig. andrà a corrispondere a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei figli sarà rivalutato automaticamente ed annualmente nella misura del
100% delle variazioni accertate dall'indice Istat corrente. Il sig. , oltre al Parte_2 versamento di quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli, si impegna e si obbliga a provvedere in via esclusiva, nella misura del 100%, anche al pagamento delle utenze di luce, acqua e gas poste a servizio dell'abitazione familiare assegnata alla moglie.
9. Il padre si farà altresì carico del 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli. Sulla qualificazione di spese ordinarie e straordinarie, sulle modalità di anticipazione e rimborso e sulla tipologia di spesa ordinaria e straordinaria si rimanda al
“protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie nei casi di separazione personale dei coniugi” sottoscritto a Rieti, allegato al presente ricorso e che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare. In deroga a quanto indicato nel protocollo sopra richiamato ed ad integrazione del predetto, le parti concordano che il padre si faccia carico in via esclusiva, nella misura del 100%, della retta della scuola privata Santa Maria frequentata dal figlio , del costo del corso di pilotaggio per l'ottenimento della licenza Per_1 di pilota privato frequentato sempre dal figlio presso la scuola di volo Aviomar, Per_1 nonché delle spese per le cure dentistiche che si rendessero necessarie per i figli.
10. Le parti stabiliscono che l'assegno unico familiare venga percepito nella misura del 100% da parte del padre e che i minori restino fiscalmente a carico del padre nella misura del 100%.
11. Le parti concordano che una delle tre vetture di proprietà del marito sia data in permuta per l'acquisto di una vettura, che sarà intestata alla sig.ra e assegnata in Parte_1 proprietà e in godimento esclusivo a quest'ultima.
12. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza e/o di recapito telefonico nonché a comunicarsi il luogo, ove i minori trascorreranno la
4 villeggiatura. Ogni genitore si farà carico del costo delle spese per le vacanze ed i soggiorni che i figli trascorreranno con il medesimo.
13.I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, nonchè a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità valida anche per l'espatrio e/o del passaporto per i minori.
14. Le spese e le competenze per la presente procedura sono interamente compensate fra le parti.”
Con note scritte depositate per l'udienza del 05.11.2025 le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per il recepimento degli accordi raggiunti dalle parti, perché: in punto di affidamento della prole minore esso non deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso e non si presenta pertanto contrario all'interesse dei figli;
sotto il profilo economico, tenuto conto delle rispettive capacità economiche dei genitori, per come emerge tanto dalle comuni allegazioni quanto dalla documentazione versata in atti, la misura del contributo del genitore non convivente con la prole al mantenimento di questa è conforme e proporzionato alle rispettive capacità nonché in rapporto ai tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
la regolamentazione del diritto di frequentazione delle minori col genitore non collocatario assicura un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio, garantisce la continua e fattiva presenza e collaborazione del genitore non convivente nelle decisioni che riguardano la quotidianità e le scelte di vita più rilevanti per il minore e un costante suo apporto alla crescita, allo sviluppo psico-fisico e morale e alla cura e istruzione della prole;
in sostanza, quindi, l'accordo risponde al primario interesse dei figli di conservare e coltivare il rapporto con il genitore nonostante la cessazione della convivenza continuativa e stabile determinata dall'allontanamento della coppia genitoriale.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
5 In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...], Parte_1
e , nato il [...], che hanno contratto matrimonio in data 08.12.2007 Parte_2 nel Comune di Ceccano (FR), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune
(anno n. 58, Parte II, Serie A, Anno 2007);
-recepisce le condizioni di separazione riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
-dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ceccano (FR)perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 13.11.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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