Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 800/2024 promossa da:
con avv. Federica TURLON Parte_1
Ricorrente contro e con avv. Luisa Solero e Nicoletta Capone Controparte_1 CP_2
Resistenti
in persona del curatore speciale avv. Massimo OSLER CP_3
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Contrariis reiectis,
1) in merito allo status, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 250 comma IV c.c., che la minore – nata ad [...] il [...], residente a [...]in CP_3
via Querini n. 81/5, cittadina italiana, c.f. – è figlia del ricorrente C.F._1
nato a [...] il [...], cittadino italiano, residente in [...]
1
legge anche in punto di titolarità e esercizio della responsabilità genitoriale in capo al
Dott. nei confronti della piccola Parte_1 CP_3
2) conseguentemente e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Padova, di procedere alle annotazioni di legge della emananda sentenza a margine dell'atto di nascita della minore , come prescritto dal D.P.R. n. 396/2000, CP_3 con relativa modificazione del patronimico della suddetta minore da “ ” a CP_3
“ o, in subordine, con aggiunta del patronimico “ al Parte_1 Parte_1 patronimico allo stato identificato in “ ”; CP_3
3) disporre l'avvio di una effettiva frequentazione/relazione tra il ricorrente e la figlia minore come sopra generalizzata, con le modalità che saranno ritenute di CP_3 giustizia nell'interesse della minore medesima, ordinando ai convenuti di prestare fattiva collaborazione in tal senso e di astenersi da ogni condotta volta ad impedire l'instaurazione di una relazione tra la stessa e l'odierno ricorrente. CP_3
Fermo ogni altro provvedimento necessario nell'interesse della minore che il Tribunale vorrà assumere anche oltre le domande delle parti quale principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito e codificato con il D.lgs. n. 149/2022 all'art. 473 bis.
2. c.p.c., tra cui anche quello relativo all'affidamento e ad una eventuale limitazione della responsabilità genitoriale delle parti resistenti alla luce del comportamento dedotto e documentato in atti, delle scelte unilaterali compiute e del pervicace rifiuto degli stessi di agire nel segno della verità e del dovere di lealtà rispetto all'interesse della bambina
In ogni caso, spese e compensi del presente procedimento integralmente rifusi, oltre rimborso forfetario, C.P.A. e I.V.A, come per legge.
In via istruttoria
Si insiste in ogni caso per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in tutti i propri scritti difensivi e a verbale di udienza in merito alla richiesta CTU, con domanda di ammissione a prova contraria sulle richieste istruttorie di controparte qualora ammesse
Per parti resistenti e CP_2 Controparte_1
“In via principale, nel merito: respingersi ciascuna e tutte le domande formulate dal ricorrente siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e comunque destituite di prova in particolare in ordine al concreto ed attuale interesse della minore al riconoscimento.
2 In via subordinata, nel merito: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale pronunciasse sentenza non definitiva che tiene luogo del consenso, negato dalla madre di , CP_3
al riconoscimento della paternità biologica in capo al sig. nei confronti della Parte_1
predetta minore, si chiede:
- che venga disposta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al sig. difettando l'interesse concreto ed attuale della minore all'esercizio di Parte_1
una genitorialità da parte sua per le ragioni esposte in atti;
- il rigetto della domanda di attribuzione del patronimico solo o successivo Parte_1
al cognome , per le ragioni esposte in atti. CP_3
Compensi rifusi secondo i parametri di legge, oltre a rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
In via istruttoria: Quanto alle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente, previa declaratoria di inammissibilità della documentazione ex adverso prodotta per assoluta irrilevanza rispetto al thema decidendum gli scriventi difensori, per le ragioni dedotte:
- si oppongono alle richieste/ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c./autorizzazione al legale del ricorrente di produrre la corrispondenza riservata tra avvocati;
- non ravvisano la necessità di acquisire il fascicolo del giudizio innanzi al Tribunale per i
Minorenni avendo già prodotto atti relazione dei servizi e sentenza;
in particolare, si oppongono all'acquisizione di materiale relativo all'attività accertativa svolta dall'
[...]
incaricata dal Tribunale per i Minorenni di Venezia, avendo la stessa fornito al CP_4
Tribunale la relazione che è in atti nonché alla richiesta di acquisizione della documentazione depositata dai resistenti odierni innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Venezia prima dell'introduzione del deposito telematico, in quanto indicata nel ricorso e palesemente del tutto irrilevante in quanto superata dalla sentenza passata in giudicato;
- si oppongono, per l'assoluta irrilevanza della prova, all'interpello della sig.ra sui fatti dedotti negli otto capitoli della prima memoria;
CP_1
- qualora il Tribunale ritenesse di disporre CTU, al fine di valutare l'interesse della minore al riconoscimento della paternità biologica in capo al sig. o - in Parte_1
relazione alla domanda da noi formulata in via subordinata – l'interesse della minore alla sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (sull'idoneità all'esercizio della quale non vi è prova in atti) in capo allo stesso, si chiede di tener conto nella formulazione del quesito della necessità di valutare l'intero contesto familiare in cui la minore CP_3
è inserita fin dalla sua nascita e di fornire ogni elemento idoneo a determinare il
[...]
3 preciso, attuale e concreto interesse della minore a vedersi riconosciuta una terza figura genitoriale.
Riservata ogni altra eccezione e deduzione di rito e di merito, nonché ogni ulteriore istanza istruttoria”
Per la minore rappresentata dal Curatore avv. Massimo Osler: CP_3
“Voglia il Tribunale Intestato, contrariis reiectis,
1) Dichiarare con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 250 comma IV c.c., che la minore è figlia del ricorrente ordinando CP_3 Parte_1
all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere alle relative annotazioni.
2) Nel prosieguo del giudizio, rimettere la causa in istruttoria, disponendo idonea indagine per il tramite del Servizio Sociale competente e/o a mezzo di idonea CTU affinché – previo esame della storia di e di tutta la documentazione in atti e previo Parte_1
svolgimento di opportuni colloqui con il medesimo, la madre della minore e il di lei marito, i familiari di e ogni diverso soggetto che si riterrà opportuno – sia valutato CP_3 se, in considerazione dell'età, della situazione di vita della piccola e di ogni altro CP_3
elemento ritenuto utile, si possano considerare sussistenti, da un lato, adeguate capacità genitoriali da parte e, dall'altro, l'interesse concreto della minore Parte_1
ad avere un rapporto con il padre biologico;
in caso affermativo, indicare quali siano le modalità e misure necessarie per l'instaurazione del predetto rapporto, così come il miglior regime di disciplina della responsabilità genitoriale e di visita della bambina. -
Con spese di lite a favore del curatore speciale a carico di entrambe le parti in solido tra loro per la quota di metà ciascuno”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con ricorso depositato in data 09.02.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
avanti il Tribunale di Padova, e , chiedendo nel merito di: Controparte_1 CP_2
“-accertare e dichiarare che difetta di veridicità il riconoscimento di figlia nata fuori del matrimonio effettuato in data 01/10/2020 dal convenuto nei confronti della CP_2
minore ; -accertare e dichiarare che la minore non è figlia del CP_3 CP_3
convenuto ma è figlia biologica di -ordinare CP_2 Parte_1
all'ufficiale di Stato civile del Comune di Padova di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di nascita della minore con modificazione del CP_3
patronimico della suddetta minore da a . CP_3 Parte_1
4 Allegava a sostegno che:
- egli (all'epoca coniugato) da novembre del 2019 a febbraio 2020 aveva intrattenuto una relazione sentimentale e intima con (all'epoca convivente con il Russo); Controparte_1
- a fronte dello stato di gravidanza della in periodo compatibile con detta CP_1
relazione, chiedeva più volte alla stessa di sottoporsi ad accertamenti genetici e si dichiarava disponibile ad assumersi le proprie responsabilità in ordine alla paternità del nascituro;
- in data 24.09.2020 nasceva sette giorni dopo, in data 01.10.2020, CP_3 CP_2
riconosceva la bambina come figlia propria e lo stesso giorno contraeva matrimonio con la sig.ra CP_1
- a seguito di contatti tramite legale, i convenuti acconsentivano a sottoporsi all'esame di comparazione dei profili genetici presso il laboratorio di genetica forense dell'Ospedale di
Padova, che confermava che era figlia biologica del CP_3 Parte_1
- tuttavia, alcuna relazione era possibile per il padre con la figlia, stante il rifiuto opposto dalla coppia – . CP_1 CP_3
In data 07.06.2024 si è costituito in giudizio l'avv. Massimo Osler, nominato curatore speciale della minore . CP_3
In data 07.06.2024 si sono costituiti in giudizio e . Controparte_1 CP_2
I resistenti svolgevano alcune eccezioni in via preliminare relativamente Controparte_5
a:
1.improponibilità/inammissibilità della domanda formulata ex art. 263 c.c. per essere la stessa coperta da giudicato in quanto il Tribunale di Padova con sent. n. 426/23 resa in data
3/2/2023 nel procedimento 6894/22 RG promosso da ex art. 263 c.c. aveva CP_2
già dichiarato la nullità del riconoscimento e disposto in capo alla minore il CP_3
mantenimento del cognome a tutela della sua identità familiare. Tale accertamento CP_3
era stato richiesto da non appena avuto l'esito della perizia, come CP_2
espressamente risulta dalla lettera inviata dal legale in data 14/11/2023; 2. inammissibilità della domanda di accertamento giudiziale della paternità formulata dal ex art. Parte_1
269 c.c. per difetto di ius postulandi e per carenza di legittimazione attiva.
Con la prima memoria ex art. 473 bis.17 co. 1 c.p.c., il ricorrente, quanto alle eccezioni svolte, rilevava che: l'eccezione di difetto di ius postulandi era sanata dalla nuova procura depositata sub 23; quanto alla domanda ex art. 263 c.c. rilevava che la stessa doveva ritenersi superata alla luce della sent. 426/23 del Tribunale di Padova e pertanto riformulava la stessa ai sensi dell'articolo 250 c.c. poiché il sig. intendeva Parte_1
5 riconoscere come propria figlia . Precisava ancora che in ossequio al CP_3
disposto dell'art. 250 co. 3 c.c. il ricorrente aveva formalmente richiesto in data 17 giugno
2024 alla sig.ra di prestare il consenso a detto riconoscimento, Controparte_1
ricevendone risposta negativa tramite PEC di data 19 giugno 2024.
I resistenti eccepivano la inammissibilità della domanda ex art. 250 c.c. per violazione del divieto di mutatio libelli.
Il Tribunale di Padova con sentenza non definitiva datata 29.10.2024 e depositata il
18.11.2024: 1.Rigettava le eccezioni preliminari svolte dai resistenti e Controparte_1
2. Dichiarava ammissibile la domanda svolta da parte ricorrente ex art. 250 CP_2
c.c. così riqualificata come indicato in parte motiva.
Così determinato il thema decidedum, nel prosieguo del giudizio le parti comparivano avanti il GD per l'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. in data 19.12.2024 all'esito della quale il
GD con ordinanza del 15.01.2025 fissava udienza per la precisazione delle conclusioni in punto status al 28.02.2025.
All'udienza le parti concludevano come in epigrafe e il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Parte ricorrente chiede di accertare e dichiarare che la minore è figlia del CP_3
ricorrente con tutte le conseguenze di legge in punto titolarità ed esercizio della responsabilità genitoriale, ordinare all'ufficiale di stato civile di procedere alle relative annotazioni con modificazione del patronimico da a o, in subordine CP_3 Parte_1
con aggiunta del patronimico disporre in merito ad una effettiva Parte_1
frequentazione tra il ricorrente e la figlia minore CP_3
Parti convenute – chiedono il rigetto delle domande formulate;
in CP_3 CP_1
subordine la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al e il rigetto della domanda di attribuzione del patronimico . Parte_1
Il curatore ha chiesto dichiararsi che la minore è figlia del ricorrente CP_3
ordinando all'ufficiale di Stato civile del Comune di procedere Parte_1
alle relative annotazioni e rimettersi la causa in istruttoria per il prosieguo.
2.
Quanto alla richiesta del ricorrente di procedere al riconoscimento della minore ex art. 250
c.c., il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto è pacifico che sia il padre naturale della minore Parte_1
. CP_3
6 Dall'accertamento compiuto presso l'Azienda Ospedale-Università di Padova (doc. 2 di parte ricorrente), risulta quanto segue: “dall'esame dei polimorfismi esaminati si dimostra quindi compatibilità genetica per sistemi analizzati tra e Parte_1 CP_3
figlia di . Pertanto, il passo successivo riguarda l'applicazione
[...] Controparte_1
del calcolo biostatistico che viene effettuato qualora si riscontri compatibilità in tutti i polimorfismi esaminati. La probabilità di paternità è elaborata a partire dai risultati delle prove genetiche, avendo come riferimento le frequenze dei diversi marcatori nella popolazione di appartenenza dei soggetti esaminati ed è espressa come una percentuale teoricamente variabile da 0 a 99,999999…% . Di fatto, poiché il calcolo è applicato solo dopo aver constatato la compatibilità per tutti i numerosi sistemi eseguiti, la percentuale si colloca in una fascia compresa tra il 90% e il 99,999999%. Il calcolo biostatistico della paternità è stato effettuato mediante il software “Familias 3” proposto da e Persona_1
, che analizzando i profili genetici relativi ai polimorfismi autosomici dei Persona_2
soggetti coinvolti valuta statisticamente, sulla base delle frequenze alleliche della popolazione di riferimento, la probabilità che i soggetti in esame possano essere legati da una relazione parentale padre - figlia. La probabilità ottenuta nel caso in esame è risultata del 99,9999834% che sia padre di . Nel caso in Parte_1 Parte_2
esame il valore di probabilità di paternità ottenuto supera ampiamente i valori soglia segnalati nella letteratura sopraccitata, deponendo, pertanto, a favore della paternità biologica di nei confronti di;
“CONCLUSIONI: Parte_1 CP_3
dopo aver analizzato e comparato i rispettivi profili genetici, confermata la maternità di nei confronti di dalla comparazione con il profilo Controparte_1 CP_3
genetico di , non sono emersi riscontri di incompatibilità genetica Parte_1
all'ipotesi che sia padre biologico di Parte_1 CP_3
L'elaborazione statistica dei dati, applicando le formule per lo studio del rapporto di parentela, ha fornito risultati fortemente indicativi per la sussistenza di un rapporto biologico di parentela padre-figlia tra e superando Parte_1 CP_3
ampiamente i valori soglia della letteratura sopracitata, deponendo, pertanto, a favore della paternità di nei confronti di (pagg.
7-8 rel. Parte_1 CP_3
cit).
Il risultato di cui alla relazione depositata sub 2 da parte ricorrente, appare pienamente conforme alle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Padova n. 426/2023,
7 dichiarativa della nullità per difetto di veridicità del riconoscimento effettuato da parte di nei confronti della minore CP_2 CP_3
Assodato tale dato (pacifico tra le parti oggi in causa) la questione attiene pertanto alla verifica della corrispondenza del richiesto riconoscimento all'interesse della minore.
In diritto va ricordato che la nozione di “interesse del figlio” secondo l'espressione utilizzata dall'art. 250 co. 4 c.c. per determinare il limite che si pone alla legittimità del rifiuto del consenso opposto dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento deve essere intesa quale interesse del minore a non subire per effetto del riconoscimento un grave pregiudizio per il proprio sviluppo psico-fisico.
Sul punto possono essere richiamati i pacifici principi espressi dalla Suprema Corte in materia.
Nella ordinanza n. 24718/2021 la Corte di cassazione, ripercorrendo anche i propri precedenti, ha precisato quanto segue: “Il diritto soggettivo del genitore al riconoscimento del figlio deriva dall'art. 30 Cost. (Cass. 7762 del 2017). Il diritto, come quello alla vita familiare, stabilito dall'art. 8 CEDU, non presenta carattere assoluto ma, al contrario, può essere sacrificato all'esito di un giudizio di bilanciamento con il concreto interesse del minore a non subire per effetto del riconoscimento un grave pregiudizio per il proprio sviluppo psico-fisico. L'accertamento da svolgersi, tuttavia, deve essere rigoroso perché non qualsiasi turbamento può incidere sull'indicato diritto costituzionalmente e convenzionalmente protetto ma solo il pericolo, fondato su un giudizio prognostico concretamente incentrato sulla situazione personale e relazionale del genitore e del minore che abbia ad oggetto la verifica del pericolo per lo sviluppo psico-fisico non traumatico del minore stesso, derivante dal riconoscimento richiesto.
Non può essere assunto come elemento di comparazione il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, per modulare il quale vi sono strumenti di tutela diversi, ma deve trattarsi di un grave pregiudizio causalmente determinato dall'esistenza sopravvenuta dello status genitoriale. Poiché la concreta e veritiera rappresentazione della genitorialità costituisce elemento costitutivo dell'identità del minore e del suo equilibrato sviluppo psico fisico, la sottrazione radicale del rapporto giuridico paterno o materno, conseguente al diniego di riconoscimento ex art. 250 c.c., può essere giustificata soltanto dalla valutazione prognostica di un pregiudizio superiore al disagio psichico indubitabilmente conseguente dalla mancanza e non conoscenza di uno dei genitori, da correlarsi alla “pura e semplice attribuzione della genitorialità” (Cass. 2645 del 2011). È
8 stato affermato, coerentemente con quanto esposto che “il secondo riconoscimento può essere sacrificato soltanto in presenza di un fatto di importanza proporzionale al valore del diritto sacrificato, ossia solo se sussiste il pericolo di un pregiudizio così grave per il minore da compromettere seriamente il suo sviluppo psicofisico” (Cass. 23074 del 2005) ed è stato esattamente definito il contesto costituzionale e convenzionale multilivello all'interno del quale svolgere l'operazione di bilanciamento in Cass. 2878 del 2005 così massimata: “Il riconoscimento del figlio naturale minore infra sedicenne, già riconosciuto da un genitore, è diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'articolo 30 Cost.; in quanto tale, esso non si pone in termini di contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino ad identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere, così, una precisa e completa identità. Ne consegue che il secondo riconoscimento, ove vi sia contrapposizione dell'altro genitore che per primo ha proceduto al riconoscimento, può essere sacrificato - anche alla luce degli articoli 3 e 7 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176)- solo in presenza di motivi gravi ed irreversibili, tali da far ravvisare la probabilità di una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore. Non sono sufficienti mere pendenze penali né la sola valutazione del rischio di un eventuale distacco del minore dall'attuale contesto di affidamento deve costituire interferenza ostativa al riconoscimento, posto che non vi è alcun nesso con l'esercizio del diritto alla genitorialità, potendo invece tale valutazione costituire oggetto di giudizio in diverso procedimento ad hoc (Cass. 2645 del 2011)”.
È dunque consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il riconoscimento del figlio naturale ai sensi dell'art. 250 c.c. dev'essere escluso solo nel caso di pericolo di danno gravissimo per lo sviluppo psicofisico del minore, danno che sia correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità (Cass. n. 2645 /2011, Cass. 23074/2005).
Nella pratica declinazione di tali principi la giurisprudenza riconosce la contrarietà del riconoscimento all'interesse del minore solo in casi assai residuali.
Ad esempio, la giurisprudenza, nell'effettuare la comparazione tra il disagio psichico che indubitabilmente consegue alla mancanza e non conoscenza di uno dei genitori ed il pregiudizio che potrebbe conseguire alla corretta e veritiera rappresentazione della genitorialità, ha affermato che non sono sufficienti per negare il riconoscimento la sussistenza, in capo al genitore che per secondo chiede di effettuare il riconoscimento, di
9 pendenze penali (Cass. 2645/2011, Cass. 5634/2023) o di gravi condotte già accertate
(conseguenti, ad esempio, a sentenze di condanna per reati di particolare gravità; Cass. civ. sez 1, n. 2645 del 3.2.2011). Parimenti, non sono state ritenute ostative al riconoscimento condotte morali non esenti da censure anche sotto il profilo del disinteresse verso il figlio
(Cass. n. 5585/1989) oppure un presunto stato di tossicodipendenza (Cass. civ. sez. 1 n.
11949 del 8.8.2023) o la mancanza di una stabile occupazione lavorativa (Cass. civ. sez. I
n. 5115 del 3.4.2003).
Secondo la giurisprudenza si tratta di profili questi ultimi , che, piuttosto, potrebbero essere oggetto di valutazione al fine di disporre in ordine all'affidamento, alle frequentazioni e al contributo di mantenimento ossia in una fase logicamente successiva a quella della instaurazione della relazione genitoriale mediante il riconoscimento.
Facendo applicazione nel caso concreto dei principi sopra indicati va rilevato come nel presente procedimento non emergano situazioni che possano precludere al ricorrente il riconoscimento della figlia alla stregua dei parametri elaborati dalla giurisprudenza in materia né i resistenti hanno fornito elementi dai quali si possa desumere un concreto e grave pregiudizio a carico della minore nel caso di riconoscimento da parte del padre.
Va in primo luogo rilevato come il ricorrente risulti persona regolarmente inserita nella società, coniugato e padre di tre figli oggi maggiorenni, che ha svolto attività lavorativa come medico veterinario sino al 30.12.2022 ed è oggi in pensione.
Dalla documentazione versata in atti risulta, inoltre, circa il concreto atteggiamento assunto dal ricorrente rispetto alla gravidanza della e alla successiva nascita di CP_1 CP_3
come egli abbia sempre manifestato la sua disponibilità ad assumersi le responsabilità connesse alla nascita (doc. 3, 5, 6, 7 di parte ricorrente), anche palesando alla propria famiglia l'evento sopravvenuto (doc. 9 di parte ricorrente).
Sin dal momento del concepimento di dunque, egli ha mostrato interesse per la CP_3
minore ed ha ripetutamente manifestato alla la volontà di partecipare alla vita CP_1
della nascitura, sia personalmente sia per il tramite del proprio legale.
Al contrario, alcuna fondata ragione al mancato assenso risulta dalle argomentazioni di parti resistenti.
Non può invero fondarsi il dissenso sulla circostanza che il abbia a suo tempo Parte_1
effettuato una denuncia nei confronti di e del marito per Controparte_1 CP_2
alterazione di stato, legata proprio alla vicenda in esame, né il comportamento del teso ad affermare il proprio diritto al riconoscimento nel presente giudizio, né Parte_1
10 i toni da lui utilizzati nel rapportarsi dapprima con la e successivamente con la CP_1
coppia , da questi ultimi percepita come “aggressiva”. Controparte_6
Tali circostanze, ove confermate e ritenute rilevanti, potrebbero tutt'al più attenere al giudizio in merito al concreto esercizio della responsabilità genitoriale e non al diverso ambito del riconoscimento e della conseguente attribuzione dello status filiationis.
Quanto, infine, alla circostanza che la minore sia stata adottata dal marito della madre con le forme della adozione speciale di cui all'art. 44 lett. B) l. 184/83 (doc. 10 di parte resistente) va rilevato come non vi sia incompatibilità tra la adozione speciale di cui all'art. 44 l.cit. e il riconoscimento ex art. 250 c.c.
Sul punto occorre ricordare che la peculiare caratteristica dell'adozione di cui all'art. 44 l.
184/1983 è rappresentata proprio dalla creazione di un vincolo di filiazione giuridica che non estingue i rapporti tra il minore e la famiglia di origine.
Sul punto può essere richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 10989/2022 che, pur pronunciandosi in un caso a posizioni invertite, espone principi declinabili anche nel caso in esame, chiarendo che “in tema di adozione in casi particolari, non costituisce ostacolo all'adozione del minore da parte del coniuge di uno dei genitori con lui convivente, ex articolo 44, comma 1, lett. b) della legge 184 del 1983, la circostanza che il minore mantenga rapporti con l'altro genitore, impossibilitato a far fronte al mantenimento, poiché in questi casi l'adozione realizza appieno il preminente interesse del fanciullo alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, in conformità alle ragioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 79 del 2022, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 55 della l. n. 184 del 1983, nella parte in cui escludeva, nell'adozione in casi particolari, ogni rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante”. E ancora (richiamando Corte cost. n. 79/2022): “l'idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza si è riverberato sullo status filiationis;
il figlio nato fuori dal matrimonio ha, infatti, a ben vedere due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti;
l'identità stessa del bambino è connotata da questa doppia appartenenza, e disconoscere i legami che scaturiscono dal vincolo adottivo, quasi fossero compensati dai rapporti familiari di sangue, equivale a disconoscere tale identità e dunque non è conforme ai principi costituzionali”.
11 Da tali principi discende che, laddove sia conforme all'interesse del minore, vi può essere la coesistenza degli status in esame.
Quanto al declinarsi di tale coesistenza nell'ambito del concreto atteggiarsi dell'esercizio della responsabilità genitoriale, è questione che attiene alla assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 250 co. 4 c.c. per i quali il Collegio dispone con separata ordinanza in ragione della necessità di proseguire l'istruttoria.
3.
Con riferimento alla richiesta di attribuzione del cognome, va preliminarmente osservato che il giudice, ove sia chiamato a decidere sul punto, deve avere riguardo unicamente all'interesse del minore stesso e valutare la vantaggiosità in concreto, per il minore, di ogni possibile soluzione, tenuto conto del diritto all'identità personale del figlio.
L'esigenza di tutelare il diritto all'identità personale e sociale del figlio minore è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. I Sent.,
18/06/2015, n. 12640, secondo cui: “In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, poiché i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, avente copertura costituzionale assoluta, la scelta (anche officiosa) del giudice è ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata né dal "favor" per il patronimico, né dall'esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall'art. 262 cod. civ., che presiedono all'attribuzione del cognome al figlio legittimo”).
È dunque compito del giudice avere riguardo al modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.
Nel caso di specie, occorre osservare come la minore sia, sin dalla nascita, stabilmente inserita nella famiglia composta dai convenuti e e dalle CP_2 Controparte_1
figlie di questi ultimi ed e come ella riconosca i convenuti come propri Per_3 Per_4
genitori (doc. 5 di parte resistente). ha oggi 4 anni ed è regolarmente inserita CP_3 nell'ambiente sociale e scolastico.
12 Ritiene il Collegio, alla luce di tali circostanze, che la minore abbia acquisito nella trama dei rapporti sociali e personali in cui è inserita una propria identità, legata al cognome
, che deve essere tutelata, in conformità a quanto già evidenziato sul punto nella CP_3
sentenza del Tribunale di Padova n. 426/2023 del 03.02.2023 e che sia quindi conforme all'interesse della minore il mantenimento del solo cognome sinora portato.
4.
Stante la necessità, ai fini della prosecuzione del giudizio, di dare corso alla ulteriore attività istruttoria sulle questioni attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al diritto di visita, la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite avverrà in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1.autorizza nato a Lonigo (VI) il [...], a [...] al Parte_1
riconoscimento della figlia minore , nata ad [...] il [...], già CP_3
riconosciuta dalla madre autorizzando l'ufficiale di Stato civile Controparte_1
competente a procedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita della minore e alle ulteriori incombenze di legge;
2.rigetta la domanda del ricorrente di attribuzione del patronimico;
3.spese al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice est.
Barbara De Munari
Il Presidente
Alina Rossato
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