Ordinanza collegiale 24 febbraio 2025
Decreto presidenziale 23 luglio 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01110/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 280 del 20-OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Ceci, Pier Luigi Ceci, con domicilio eletto presso lo studio Graziella Avv. Pol in Latina, viale dello Statuto, 41;
contro
Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n.-OMISSIS- del 24 febbraio 20-OMISSIS- con cui il Comune di -OMISSIS- ha ingiunto la demolizione di interventi eseguiti in difformità del permesso di costruire e contestualmente ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa IA LI TA ES e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune di -OMISSIS- ha ingiunto la demolizione di opere realizzate in difformità del permesso di costruire e contestualmente ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.
La Società ricorrente è proprietaria di un opificio industriale adibito alla produzione e lavorazione del marmo, sito in -OMISSIS-, Località-OMISSIS-in catasto al foglio n. -OMISSIS-, mapp.li -OMISSIS-.
In relazione al predetto fabbricato il Sig. -OMISSIS-, dante causa della società ricorrente, aveva ottenuto permesso di costruire n. -OMISSIS- del 9 maggio -OMISSIS- e relativa autorizzazione sismica, per la demolizione e successiva ricostruzione, con delocalizzazione su lotto attiguo di proprietà, di un nuovo opificio artigianale con annesso portico e struttura in ferro per alloggiamento gru a ponte, per una volumetria complessiva di mc.-OMISSIS-6,13,
Le opere oggetto del permesso di costruire sono state ultimate e collaudate nell’anno 2009.
In seguito al sopralluogo congiunto sollecitato da un esposto privato, eseguito in data 13 ottobre 2014 dall’Ufficio Tecnico Comunale e dal Comando di Polizia Locale e al relativo rapporto, sono state riscontrate presso la proprietà della ricorrente, lavorazioni eseguite in totale difformità del permesso di costruire n. -OMISSIS-/08 e senza il preventivo rilascio di autorizzazione sismica ed in particolare:
1) il fabbricato esistente, indicato nel citato Permesso di Costruire n.-OMISSIS-/08 come quello da demolire, non risulta essere ancora stato completamente demolito alla data del sopralluogo. Infatti è stata demolita la sola copertura in eternit dello stesso. La struttura portante della copertura stessa è la struttura portante in elevazione dello stesso fabbricato non risultano demoliti;
2) incremento volumetrico per mc.5.633,87 (mc.6.570,00 volumetria realizzata — mc.-OMISSIS-6,13 volumetria prevista da realizzare nel Permesso di Costruire n.-OMISSIS-/08), dovuto alla realizzazione di un fabbricato adibito ad uso artigianale per la lavorazione del marmo, di forma irregolare, con struttura portante in acciaio e coperta con pannelli coibentati; con tamponature esterne in pannelli tipo isopan; con pavimentazione interna in battuto di cemento del tipo industriale; con infissi esterni parte in alluminio e parte in ferro;
3) realizzazione di un manufatto aperto ai quattro lati ed adibito a deposito di marmi, di forma rettangolare; con struttura portante in ferro; composta da pilastri in ferro bullonati a terra su pavimentazione interna in battuto di cemento; il tutto delle seguenti dimensioni esterne : mt.29,10 x 4,30 circa, per un'altezza interna di mt.4,70 circa al punto più alto e mt.3,30 circa al punto più basso;
4) realizzazione di un manufatto adibito a deposito marmo, aperto a due lati in aderenza a muri in elevazione, con struttura portante in cemento armato; di forma rettangolare; con struttura portante in ferro, composta da n.6 pilastri in ferro bullonati a terra su pavimentazione interna in battuto di cemento; il tutto delle seguenti dimensioni esterne : mt.7,00 x 3,80 circa, per un'altezza interna media di mt.3,00 circa;
5) realizzazione manufatto aperto ai quattro lati ed adibito a deposito marmo, di forma irregolare, con struttura portante in ferro: composta da pilastri in ferro bullonati a terra su pavimentazione in battuto di cemento: con copertura a tetto del tipo ad unica falda inclinata. con struttura portante sempre in ferro e coperta con pannelli tipo isopan: con pavimentazione interna ín battuto di cemento: il tutto delle seguenti dimensioni esterne : nit.14.20 x 4.00 circa. per un'altezza interna di mt.4.20 circa al punto più alto e mt.3,25 circa al punto più basso:
6) realizzazione di un manufatto adibito a deposito, di forma rettangolare. con struttura portante in muratura: con copertura a tetto del tipo a falde. con struttura portante in legno, con infissi esterni in alluminio; il tutto delle seguenti dimensioni esterne : mt.6.50 x 5.90 circa. per un'altezza interna di mt.3,20 circa al colmo e mt.2,60 circa ai lati. Detto manufatto è stato realizzato in aderenza a quello descritto al punto n.5;
7) realizzazione di muri in elevazione con struttura portante in cemento armato a forma di "E", adibiti a deposito materiale di risulta. Il tutto delle seguenti dimensioni esterne mt.14,00 + 8,00 + 8,00 + 8,00 circa, per un'altezza di mt.2,80 circa…”
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 24 febbraio 20-OMISSIS-, l’Ente ha ingiunto alla ricorrente la demolizione degli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire n. -OMISSIS-/08 del 9 maggio -OMISSIS- e il ripristino dello stato di progetto, a propria cura e spese.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1. Violazione di legge (artt. 3 e 7 legge n. 241/90 - L.R. Lazio n. -OMISSIS-/-OMISSIS-).
La ricorrente lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento rivolto alla demolizione; la predetta comunicazione rappresenterebbe un atto dovuto, tenuto conto che l’apporto partecipativo della ricorrente avrebbe consentito una corretta istruttoria, anche alla luce delle precedenti autorizzazioni già concesse in favore della ricorrente e del notevole lasso di tempo intercorso tra l’esecuzione dei lavori e l’ordinanza di demolizione.
2. Violazione di legge (art. 31 D.p.r. n. 380/2001 ed art. 3 della legge n. 241/1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Secondo la prospettazione della ricorrente, tenuto conto della particolarità della fattispecie concreta, in considerazione dei titoli in precedenza rilasciati e in relazione al notevole lasso di tempo trascorso dal presunto "abuso" contestato, l’amministrazione avrebbe dovuto correttamente motivare la decisione di procedere mediante un'ordinanza demolitoria, ponderando l'interesse pubblico e l'affidamento ormai consolidato dei privati.
3. Violazione di legge (artt. 3, 10, 22, 31, 38 e 123 D.p.r. n. 380/2001 e s.m.i. - artt. 1 e ss. legge n. 10/1990 e s.m.i.). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e violazione del principio di proporzionalità.
La ricorrente afferma che tutte le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione sarebbero dotate della necessaria autorizzazione sismica, come risulterebbe dall'autorizzazione dell'ufficio regionale dell'ex genio civile prot. 25736, pos. 1613, del 28 agosto 2007 e conformi al progetto assentito con il permesso di costruire n. -OMISSIS-/08, come risulterebbe dal positivo collaudo statico prot. 10495 del -OMISSIS- giugno 2009.
La ricorrente, poi, in relazione alle singole difformità contestate, evidenzia:
I) In merito alla violazione di cui al punto n. 1 dell’ordinanza di demolizione, relativa all’omessa completa demolizione del preesistente fabbricato, la ricorrente afferma di avere effettuato la competa demolizione della preesistente struttura successivamente alla data del sopralluogo del 14 dicembre -OMISSIS- che aveva riscontrato l’incompletezza della demolizione e in data anteriore all’ordinanza di demolizione, datata 24 febbraio 20-OMISSIS-. Secondo la ricorrente l’ordinanza di demolizione non avrebbe tenuto conto della integrale demolizione, eseguita successivamente al sopralluogo.
II) In relazione alla difformità di cui al punto n. 2) dell’ordinanza di demolizione, consistente in un incremento volumetrico per mc.5.633,87 dovuto alla realizzazione di un fabbricato adibito alla lavorazione del marmo, la ricorrente afferma che il predetto incremento volumetrico deriverebbe dalla realizzazione di due distinti corpi: uno della consistenza di circa 1000 mc assolutamente coincidente con quello autorizzato giusto p.d.c. n. -OMISSIS-/08 e rappresentante la ricostruzione, debitamente autorizzata, del preesistente stabilimento ed uno, realizzato in aderenza, della consistenza di circa 5000 mc, conseguente alle tamponature esterne del portico e della struttura portante in ferro per alloggiamento della gru a ponte, le cui strutture sono state autorizzate con il permesso di costruire n. -OMISSIS-/-OMISSIS-. Secondo la ricorrente, dal punto di vista edilizio, l’opera realizzata integrerebbe un “volume tecnico” necessario per la conduzione dell’azienda, in quanto destinato ad alloggiamento della gru a ponte; tale caratteristica ne escluderebbe la sottoposizione a permesso di costruire e, conseguentemente, alla sanzione della demolizione.
III) In merito alle opere sub 3), 4) 5) e 6) dell'ordinanza impugnata, secondo la ricorrente esse costituirebbero “ manufatti minori adibiti a deposito e riparo della materia prima ovvero dei prodotti finiti e di tipo meramente pertinenziale rispetto all'attività produttiva-artigianale esercitata dalla ricorrente”. Secondo la prospettazione di parte ricorrente “le ritenute difformità, tenuto conto dell'effettiva modesta consistenza volumetrica e destinazione d'uso impressa ai fabbricati, non rientrano nel novero di quelle essenziali passibili di ordinanza di demolizione, ma a tutto voler concedere, alla sanzione pecuniaria in difetto di preventiva d.i.a. ora s.c.i.a.”
IV) Con riferimento alla difformità di cui al punto 7) dell’ordinanza di demolizione, consistente nella realizzazione di muri in elevazione con struttura portante in cemento armato, adibiti a deposito materiale di risulta, secondo la ricorrente dette opere, prive di consistenza volumetrica, rientrerebbero nella c.d. “edilizia libera” o al limite, soggetta a SCIA e quindi non sanzionabili con la demolizione.
2. il Comune di -OMISSIS-, nonostante la ritualità della notificazione, non si è costituito in giudizio.
3. All’esito dell’udienza di smaltimento del 28 gennaio 2025, con ordinanza n. 140/2025, è stato ritenuto “necessario, al fine del decidere, che il Comune di -OMISSIS- depositi una documentata relazione di chiarimenti sulla vicenda che ha dato origine alla presente vertenza”.
Il Comune di -OMISSIS- ha assolto l’incombente istruttorio, depositando un relazione tecnica in cui si attesta che: “Dal sopralluogo, eseguito in data 13 ottobre 2014, è stato rilevato quanto segue :
a) il fabbricato esistente ed oggetto di demolizione, non risulta essere stato demolito totalmente; in quanto risulta eliminata la sola copertura in eternit del fabbricato principale, di forma tondeggiante; mentre, invece, la struttura portante della copertura stessa e la struttura portante in elevazione dello stesso fabbricato, composta da struttura mista in acciaio e muratura non risultano demoliti.
Risulta, invece, demolita la tettoia aperta a tre lati posta in aderenza sul lato sinistro del fabbricato principale (rilevabile dalla Tavola 2 — Stato Attuale dei grafici progettuali).
Le dimensioni esterne delle murature in elevazione del fabbricato principale, sono le seguenti :
mt.-OMISSIS-,25 x 11,75, per un'altezza interna di mt. 5,90 circa al colmo e mt.3,95 circa ai lati;
b) trattasi di un fabbricato adibito ad uso artigianale e precisamente alla lavorazione del marmo denominato "-OMISSIS-", suddiviso in gran parte nella lavorazione dei marmi ed in piccola parte a deposito, bagni, mensa e spogliatoi per i dipendenti; di forma irregolare; con struttura portante in acciaio (pilastri in elevazione); con copertura a tetto del tipo a falde, con struttura portante sempre in acciaio e coperta con pannelli coibentati; con tamponature esterne in pannelli tipo isopan; con pavimentazione interna in battuto di cemento del tipo industriale; con infissi esterni parte in alluminio e parte in ferro.
Il fabbricato ad uso artigianale, presenta le seguenti dimensioni:
PORZIONE ADIBITA A LAVORAZIONE DEL MARMO
mt. 60,50 x 14,30 circa, per un'altezza interna di mt. 7,60 circa al colmo e mt. 6,20 circa lati.
PORZIONE ADIBITA A DEPOSITO
mt.32,00 x 4,70 circa, per un'altezza interna media di mt. 4,-OMISSIS- circa. Detto fabbricato sviluppa una volumetria totale pari a mc.6.570,00 circa.
c) trattasi di un manufatto aperto ai quattro lati ed adibito a deposito del marmo, di forma rettangolare; con struttura portante in ferro, composta da pilastri in ferro bullonati a terra su pavimentazione in battuto di cemento; con copertura a tetto del tipo ad unica falda inclinata, con struttura portante sempre in ferro e coperta con pannelli tipo isopan; con pavimentazione interna in battuto di cemento; il tutto delle seguenti dimensioni esterne mt. 29,10 x 4,30 circa, per un'altezza interna di mt. 4, 70 circa al punto più alto e mt.3,30 circa al punto più basso.
Detto manufatto è stato realizzato in aderenza al fabbricato descritto alla lettera b) della presente;
d) trattasi di un manufatto adibito a deposito del marmo, aperto a due lati ed altri due lati in aderenza a muri in elevazione, con struttura portante in cemento armato; di forma rettangolare; con struttura portante in ferro, composta da n. 6 pilastri in ferro bullonati a terra su pavimentazione in battuto di cemento; con copertura a tetto del tipo ad unica falda inclinata, con struttura portante sempre in ferro e coperta con pannelli tipo siopan; con pavimentazione interna in battuto di cemento; il tutto delle seguenti dimensioni esterne :mt7,00 x 3,80 circa, per un'altezza interna media di mt.3,00 circa;
e) trattasi di un manufatto aperto ai quattro lati ed adibito a deposito del marmo, di forma rettangolare; con struttura portante in ferro, composta da pilastri in ferro bullonati a terra;
f) trattasi di un manufatto adibito a deposito, di forma rettangolare; con struttura portante in muratura; con copertura a tetto del tipo a falde, con struttura portante in legno; con infissi esterni in alluminio; il tutto delle seguenti dimensioni esterne: mt. 6,50 x 5,90 circa, per un'altezza interna di mt.3,20 circa al colmo e mt. 2,60 circa ai lati. Detto manufatto è stato realizzato in aderenza al manufatto descritto alla lettera c) della presente;
g) trattasi della realizzazione di muri in elevazione, con struttura portante in cemento armato a forma di "E", adibiti a deposito materiale di risulta; il tutto delle seguenti dimensioni esterne:
mt..14,00 + 8,00 + 8,00 + 8,00 circa, per un'altezza di mt.2,80 circa.
TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO DI LEGGE
Nel verificare i grafici, allegati al citato Permesso di Costruire n.-OMISSIS-/08 del 09.05.-OMISSIS-, posizione n.613, con gli interventi edilizi realizzati, sono state rilevate diverse difformità edilizie e precisamente:
1. il fabbricato esistente ed oggetto di demolizione, così come descritto alla lettera a) della presente, in parte non risulta essere stato demolito;
2. incremento volumetrico per mc.5.633,87 circa (mc.6.570,00 volumetria realizzata —mc. -OMISSIS-6, 13 volumetria prevista), dovuto alla realizzazione del fabbricato descritto alla lettera b) della presente, completamente difforme dal fabbricato previsto nei grafici progettuali e precisamente :Fabbricato, con portico annesso e con struttura gru a ponte previsto nei grafici progettuali, prevedeva le seguenti dimensioni : mt. 14,27 x 10,25, per un'altezza di mt7,90 al colmo e mt.6,34 ai lati;
portico : mt. 14,27 x 2,90;
per una volumetria complessiva di mc. -OMISSIS-6,13;
Fabbricato, realizzato che presenta le seguenti dimensioni :
mt.60,50 x 14,30 circa, per un'altezza interna di mt7,60 al colmo e mt 6,20 circa ai lati;
mt.32,00 x 4,70 circa, per un'altezza interna media di mt. 4,-OMISSIS- circa;
per una volumetria complessiva pari a mc. 6.570,00 circa;
3. realizzazione del manufatto, descritto alla lettera c) della presente, in parte non previsto nel titolo abilitativo edilizio;
4. realizzazione del manufatto, descritto alla lettera d) della presente, non previsto nel titolo abilitativo edilizio;
5. realizzazione del manufatto, descritto alla lettera e) della presente, non previsto nel titolo abilitativo edilizio;
6. realizzazione del manufatto, descritto alla lettera D della presente, non previsto nel titolo abilitativo edilizio;
7. realizzazione dei muri in elevazione con struttura portante in cemento armato, descritti alla lettera g) della presente, non previsti nel titolo abilitativo edilizio.
Agli atti comunali, non risulta depositata l'Autorizzazione Sismica, rilasciata dalla Regione Lazio, Area Genio Civile di -OMISSIS-, per le difformità sopra descritte. Il fabbricato, descritto alla lettera b) della presente, è distinto in catasto fabbricati del Comune di -OMISSIS-, al foglio -OMISSIS- mappale -OMISSIS-4, intestato catastalmente, così come segue:
-OMISSIS- S.R.L. di -OMISSIS- & C. con sede in -OMISSIS-, codice fiscale : 01858540600, proprietà per 1/1.
Nel verificare, inoltre le ORTOFOTO anni : 2006 - -OMISSIS- e 2012, si rileva inoltre quanto segue :
·- il fabbricato, descritto alla lettera b) della presente, non è rilevabile nelle ORTOFOTO anni : 2006 e -OMISSIS-; mentre, invece, è rilevabile nell'ORTOFOTO anno 2012;
·- il manufatto, descritto alla lettera c) della presente, non è rilevabile nelle ORTOFOTO anni : 2006 e -OMISSIS-; mentre, invece, è rilevabile in parte nell'ORTOFOTO anno 2012;
- il manufatto, descritto alla lettera d) della presente, non è rilevabile nelle ORTOFOTO anni : 2006, -OMISSIS- e 2012;
·- il manufatto, descritto alla lettera e) della presente, non è rilevabile nelle ORTOFOTO anni : 2006, -OMISSIS- e 2012;
·- il manufatto, descritto alla lettera f) della presente, non è rilevabile nelle ORTOFOTO anni : 2006 e -OMISSIS-; mentre, invece, è rilevabile nell'ORTOFOTO anno 2012;
·- i muri in elevazione, descritti alla lettera g) della presente, non sono rilevabili nelle ORTOFOTO anni : 2006 e -OMISSIS-; mentre, invece, sono rilevabili nell'ORTOFOTO anno 2012".
In vista dell’udienza pubblica per la discussione del merito, la ricorrente ha depositato memorie e documenti a sostegno delle proprie tesi difensive.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29 ottobre 2025.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, con i quali la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazioni di carattere formale, attinenti alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di demolizione e al difetto di una motivazione rafforzata da parte dell’amministrazione, che non avrebbe effettuato una ponderata comparazione tra l’interesse pubblico e quello del privato , in considerazione delle autorizzazioni già rilasciate in favore del dante causa della ricorrente e del notevole lasso di tempo intercorso tra la realizzazione delle opere in difformità e l’ordinanza di demolizione.
L’ordinanza di demolizione, in quanto provvedimento vincolato, non soggiace all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, una volta accertata la sussistenza delle condizioni per addivenire all’irrogazione della sanzione.
Ciò in quanto, essendo l’ordine di demolizione una conseguenza dell’accertamento dell’illegalità delle opere edilizie, rappresenta un atto obbligatorio e, pertanto, non richiede il preventivo avviso di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990. Tale provvedimento di carattere sanzionatorio, emesso per la violazione delle norme urbanistiche, è una misura dovuta che segue un procedimento vincolato, precisamente stabilito dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge, non necessitando quindi di alcuna comunicazione conforme all’art. 7 cit. (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 5 luglio 2024, n. 5968; Consiglio di Stato, Sezione III, 21 marzo 2025, n. 2335).
Pur essendo noto al Collegio l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia “qualora si fondano su un accertamento dei fatti che può essere complesso e rispetto al quale non può pregiudizialmente ritenersi superfluo l’apporto collaborativo dell’interessato, in linea di principio, sono soggetti all’applicazione delle garanzie procedimentali previste dalla l. n. 241/1990” (cfr. C.G.A.R.S. n. 261 del 2024), tale orientamento non pare, tuttavia, attagliarsi alla fattispecie all’odierno esame.
Nella fattispecie, infatti, la natura abusiva dell’intervento e la tipologia di sanzione da irrogare non erano opinabili, trattandosi di interventi che sviluppano una volumetria tutt’altro che modesta e, in ogni caso, eseguiti in assenza della necessaria autorizzazione sismica.
La ricorrente, poi, ritiene, tenuto conto della particolarità della fattispecie concreta in relazione al notevole lasso di tempo trascorso dal presunto "abuso" contestato, che la p.a. avrebbe dovuto correttamente motivare la decisione di procedere mediante un'ordinanza demolitoria ponderando l'interesse pubblico e l'affidamento ormai consolidato dei privati.
Neppure questa doglianza può essere condivisa, non solo per quello che si è detto finora in merito alle cospicue dimensioni delle opere di che trattasi, quindi tutt’altro che irrilevanti sotto il profilo urbanistico-edilizio, ma anche perché, per costante giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, Sezione III, 21/03/2025, n. 2335): “l’ordinanza di demolizione costituisce un atto del tutto vincolato, rispetto al quale l'ente locale non è titolare di alcun margine di discrezionalità neppure quanto al suo contenuto. Esso inoltre non richiede alcuna autonoma comparazione dell'interesse pubblico con quello privato, dal momento che la repressione degli abusi edilizi costituisce attività doverosa e vincolata per l'Amministrazione appellata; quanto alla sua motivazione poi la stessa è adeguatamente costituita dalla descrizione delle opere abusive e della loro contrarietà al titolo, come è nella specie. Né il tempo trascorso dall'epoca di realizzazione del manufatto può comportare deviazioni dalla citata doverosità dell'intervento repressivo o fondare alcun legittimo affidamento in capo ai proprietari (Consiglio di Stato sez. II, 08/02/2024, n. 1297). Neppure “gli atti di repressione degli abusi edilizi[..] devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista per la pubblica amministrazione la possibilità di procedere con valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene (Consiglio di Stato sez. VII, 12/12/2023, n. 10722). (Tar Lazio, Sezione seconda bis, 12 maggio 2025 n. 9118).
Alla luce del pacifico orientamento giurisprudenziale, la P.A. per l’adozione di un’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo, non è tenuta a compiere ulteriori indagini in merito alla sussistenza dell’interesse pubblico, concreto e attuale, alla repressione dell’abuso né ad effettuare una comparazione con l’interesse privato alla conservazione del manufatto abusivo, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’illecito e al ripristino della legalità per il corretto e razionale governo del territorio e, con esso, dell’assetto urbanistico. La necessità di valutare la sussistenza di un interesse pubblico alla rimozione, ulteriore rispetto all’interesse al ripristino della legalità violata, non sussisterebbe nemmeno nel caso in questione ove, a causa del notevole tempo decorso e della protratta inerzia dell’amministrazione, l’interessato avrebbe fatto affidamento sulla conservazione dell’abuso, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso sia incolpevole, mentre la realizzazione e il consapevole mantenimento in loco di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del privato “contra legem” che rafforza il carattere abusivo dell’intervento (in termini, T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione seconda, 11/08/2022, n. 2268; 22 marzo 2023 n. 928).
Nel caso di specie risulta soddisfatto l’obbligo di motivazione che, in subjecta materia , secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9/2017 e n. 16/2023), è sufficientemente assolto, essendo l’ordine di demolizione un atto dovuto e rigidamente vincolato, con l'indicazione dei presupposti di fatto attraverso i quali sia comunque possibile ricostruire l' iter logico seguito dall'amministrazione.
Pertanto, proprio in ragione di quanto appena osservato in ordine al profilo sanzionatorio, nella presente controversia trova spazio applicativo, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento laddove “per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
5.2. Altresì infondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta l’irrogazione della sanzione demolizione per le singole lavorazioni eseguite, affermando che esse erano in parte regolarmente assentite, in parte costituenti difformità lievi, non sanzionabili con l’ordinanza di demolizione.
Con riferimento alla difformità di cui al punto 1) dell’ordinanza di demolizione, relativa all’omessa completa demolizione del preesistente fabbricato, la ricorrente afferma di avere effettuato la completa demolizione della preesistente struttura successivamente alla data del sopralluogo del 14 dicembre -OMISSIS- che aveva riscontrato l’incompletezza della demolizione e in data anteriore all’ordinanza di demolizione, datata 24 febbraio 20-OMISSIS-. Secondo la ricorrente l’ordinanza di demolizione non avrebbe tenuto conto della integrale demolizione, eseguita successivamente al sopralluogo, come risulterebbe da documentazione fotografica in atti versata.
La doglianza è priva di pregio, poiché le fotografie prodotte in giudizio dalla ricorrente non consentono di identificare né i luoghi né l’epoca a cui si riferiscono, nulla dimostrando in ordine alla asserita completa demolizione del fabbricato di cui trattasi.
Con riferimento alle difformità di cui ai punti da 2) a 7) dell’ordinanza di demolizione, preliminare ad ogni osservazione in merito è il rilievo della mancanza di autorizzazione sismica per le opere eseguite in difformità rispetto al permesso di costruire n. -OMISSIS- del 9 maggio -OMISSIS-.
Nella relazione depositata in data 25 marzo 2025, l’Ufficio Tecnico attesta che “ non risulta depositata l’Autorizzazione sismica obbligatoria per le difformità edilizie sopra descritte”.
Non coglie nel segno l’assunto della ricorrente, secondo cui le opere eseguite in difformità del permesso di costruire n. -OMISSIS-/-OMISSIS- sarebbero assistite da autorizzazione sismica.
Infatti, l’autorizzazione sismica prot. 25736 rilasciata il 28 agosto 2007 con cui il Dirigente dell’Ufficio del Genio Civile di -OMISSIS- ha autorizzato la ditta “ad eseguire in zona sismica, in conformità al progetto presentato, lavori di demolizione e ricostruzione di immobile in c.a. con delocalizzazione e risagomatura” si riferisce al progetto depositato in data 30 luglio 2007, prot. n. 131914 assentito con il permesso di costruire n. -OMISSIS- del 9 maggio -OMISSIS- e non già alle opere in difformità al titolo concessorio, realizzate successivamente.
Anche il certificato di collaudo statico, che peraltro nulla prova sulla regolarità edilizia e urbanistica delle opere eseguite, si riferisce alle lavorazioni assentite dal permesso di costruire n. -OMISSIS- del 9 maggio -OMISSIS- e realizzate alla data del collaudo, eseguito in data 1 giugno 2009 e non alle opere successive eseguite in difformità, accertate nel sopralluogo del 13 ottobre 2014.
Il predetto certificato di collaudo statico a pag 1-2, “ paragrafo “B) Descrizione dell’opera ”, attesta che “il manufatto, a semplice elevazione, ha pianta rettangolare con dimensione di 60,30 x 14,00 m però solo una parte intermedia è coperta. La zona coperta ha una superficie di circa 146,00 mq ed un volume vuoto per pieno, di mc 1090,00 circa; la parte non coperta sostiene le guide del carro ponte.
Dalla relazione tecnica depositata dal comune in data 25 marzo 2025, in adempimento all’ordinanza istruttoria di questo collegio n. 145 del 28 gennaio 2025, risulta che le opere in difformità, accertate nel sopralluogo del 13 ottobre 2014 e contestate nell’ordinanza di demolizione impugnata, sono state eseguite successivamente al collaudo statico dell’ 1 giugno 2009, relativo alle opere completate il 16 marzo 2009, oggetto del permesso di costruire n. -OMISSIS-/-OMISSIS- (vedasi comunicazione fine lavori). Infatti, come attestato dalla relazione tecnica depositata dal Comune, le opere in difformità, oggetto dell’ordinanza di demolizione, sono rilevate a partire dalle ortofoto realizzate nel 2012, non essendovene traccia nelle ortofoto eseguite in epoca anteriore, negli anni 2006 e -OMISSIS-.
È chiaro, pertanto, che l’autorizzazione sismica prodotta dalla ricorrente si riferisce alle opere assentite dal permesso di costruire n. 5/-OMISSIS- e non già alle opere in difformità riscontrate nel sopralluogo del 13 ottobre 2024 ed oggetto dell’ordinanza di demolizione. Dette opere, sono state eseguite in violazione dell’art. 94 DPR 380/2001 il quale dispone che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione.
All’epoca dei fatti di causa era vigente il Regolamento della Regione Lazio n. 14/2016. Ai sensi dell’art. 2 del predetto regolamento “ Nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere alla costruzione, riparazione, sopraelevazione, prima dell’inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dal dirigente dall’area regionale del Genio Civile competente per territorio in conformità a quanto previsto dagli articoli -OMISSIS- e 94 del D.P.R. 380/2001 e ai sensi del comma 2”.
Nel caso di specie, come si argomenterà di seguito, trattasi di interventi che alterano lo stato dei luoghi e non rientranti tra quelli per i quali era esclusa l’autorizzazione sismica ai sensi dell’articolo 8 del predetto regolamento n. 14/2016. Ciò imponeva alla ricorrente il preventivo rilascio del nullaosta da parte del Genio Civile.
È evidente, pertanto, la natura abusiva delle opere in questione, non essendo dotate della necessaria autorizzazione sismica.
Né soccorre, al fine di addivenire a diverse conclusioni, l’assunto della ricorrente secondo cui si tratterebbe di opere pertinenziali, per le quali non è richiesto il permesso di costruire, condividendo il Collegio quel consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che riconduce la natura pertinenziale di un manufatto ad opere di minimo impatto sotto il profilo urbanistico, chiarendo come la qualifica di pertinenza urbanistica non sia riconducibile a quella civilistica (come definita dall'articolo 817 del codice civile), sicché, ai fini della pertinenza urbanistica, non si deve considerare solo il rapporto funzionale di accessorietà con la cosa principale, ma si devono valutare le caratteristiche dell’opera in se’ sotto il profilo dell’autonomo impatto urbanistico sul territorio.
La nozione di pertinenza urbanistica è, dunque, riferibile solo ad opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’opera principale, con la conseguenza che “ il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche quando trattandosi di opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, sia privo di un autonomo valore di mercato e non comporti carico urbanistico, proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale” (Tar Roma, sezione 4T, n. 16105 del 9 settembre 2025; in termini, Consiglio di Stato, Sezione VI, 13 gennaio 2020, n. 309; Sezione II, 22 luglio 2019, n. 5130).
Anche il Consiglio di Stato ritiene che: “ Ai fini della configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia è necessaria, quindi, non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell'opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa cui la stessa inerisce. Infatti, il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quello di pertinenza civilistica, ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie ad un'opera principale, e non anche a quelle che, per dimensioni e finalità, siano connotate da una propria autonomia funzionale e da un autonomo valore di mercato. La pertinenza urbanistica è stata, quindi, intesa in un'accezione restrittiva, in quanto riferita solo ad opere di modeste dimensioni, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia” (cfr. Cons. St., sez VI del 19 maggio 2023 n. 5004; sez. VII, -OMISSIS- maggio 2025, n.4175; sez. Sesta, 11 novembre 2025 n. 8788).
Nella fattispecie, non ricorre certamente il requisito dimensionale, con riferimento al manufatto di cui al punto n. 2 dell’ordinanza di demolizione, a fronte di un “incremento volumetrico per mc.5.633,87 (mc.6.570,00 volumetria realizzata — mc.-OMISSIS-6,13 volumetria prevista da realizzare nel Permesso di Costruire n.-OMISSIS-/08), dovuto alla realizzazione di un fabbricato adibito ad uso artigianale per la lavorazione del marmo, di forma irregolare, con struttura portante in acciaio e coperta con pannelli coibentati; con tamponature esterne in pannelli tipo isopan; con pavimentazione interna in battuto di cemento del tipo industriale; con infissi esterni parte in alluminio e parte in ferro”.
Con riguardo ai manufatti indicati ai nn. 3), 4), 5), 6) dell’ordinanza di demolizione, l’allegazione secondo cui si tratterebbe di pertinenze urbanistiche è del tutto indimostrata, essendo necessario provare, a tale fine, anche l’assenza di autonomia funzionale degli stessi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2660), nel caso di specie esclusa dalla destinazione dei manufatti a lavorazione del marmo, a deposito e ricovero di materie prime e prodotti finiti. La qualifica di pertinenza urbanistica non è, dunque, applicabile ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica.
Dalla relazione tecnica depositata dal Comune emerge, infine, lo svolgimento, nel complesso edificatorio in questione, di attività commerciale di produzione del marmo, elemento che si associa alla già rilevata non esigua consistenza dei fabbricati oggetto dell’ordinanza di demolizione, con conseguente esclusione dei presupposti per accedere alla qualificazione in termini di pertinenza urbanistica, sostenuta da parte ricorrente (in senso conforme, questo T.A.R. Lazio, Roma, sentenza n. 7459/2020, confermata da Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5517/2024).
Con riferimento alla difformità di cui al n. 7) dell’ordinanza di demolizione, consistente nella “ realizzazione di muri in elevazione con struttura portante in cemento armato a forma di "E", adibiti a deposito materiale di risulta. Il tutto delle seguenti dimensioni esterne mt.14,00 + 8,00 + 8,00 + 8,00 circa, per un'altezza di mt.2,80 circa ”, radicalmente destituita di fondamento è la censura che trattandosi di opere “prive di consistenza volumetrica”, esse rientrerebbero nella c.d. “edilizia libera” o al limite, soggetta a SCIA e quindi non sanzionabili con la demolizione.
Detto assunto poggia su affermazioni non solo indimostrate ma contraddette dai fatti (posto che le opere de quibus non sono certo di modesta rilevanza) e dalle pertinenti norme, le quali esigono che la costruzione di nuove opere edilizie destinate, come nella specie, a produrre una durevole e visibile modifica dello stato dei luoghi, debbono essere autorizzate dal titolo edilizio all’uopo prescritto, a nulla evidentemente rilevando la circostanza che le medesime opere siano - nelle intenzioni del privato responsabile prive di impatto urbanistico-edilizio. Come, infatti, anche di recente affermato dal Consiglio di Stato “ il permesso di costruire risulta comunque necessario se, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area impegnata, l'opera muraria risulta di per sé tale da modificare l'assetto urbanistico del territorio" (così, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169). […] ciò che rileva ai fini dell'affermazione circa la necessità del titolo è costituito dalle caratteristiche strutturali dell'opera che, se di notevoli dimensioni o tali da mutare in maniera permanente lo stato dei luoghi (producendo, ad es., il dislivello) richiedono la necessità di un preventivo "assenso" mediante la richiesta e l'emanazione del permesso di costruire . (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 13 settembre 2024, n. 756).
Il dato interpretativo trova ulteriore conferma nella giurisprudenza della Cassazione penale, secondo la quale è necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro, in quanto si tratta di un manufatto che si eleva al di sopra del suolo ed è destinato a trasformare durevolmente l'area impegnata, essendo come tale qualificabile intervento di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cass. pen., Sez. III, 21” . In termini anche Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 aprile 2024, n. 3031, secondo cui: “[..] la realizzazione di muri di cinta e/o contenimento di ragguardevoli dimensioni è soggetta al rilascio del permesso di costruire, inverandosi la nozione di nuova costruzione quante volte l'intervento edilizio produca un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione”.
6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve concludersi che il gravato provvedimento di ingiunzione a demolire è esente dalle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve, quindi, essere respinto.
7. Nulla sulle spese, non essendosi costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli esponenti aziendali della società ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA AN, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
IA LI TA ES, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LI TA ES | RA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.