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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 541/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 541/2023 promossa da:
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DE PRISCO C.F._2
ROSSELLA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTI APPELLANTI contro
(P. I.V.A. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LO GAGLIARDI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._3 [...]
C.F. ) CP_3 C.F._4
PARTI APPELLATE- contumaci avverso la sentenza n. 573/2022 del Tribunale di Grosseto pubblicata in data
3.10.2022; trattenuta in decisione in data 9.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.mo Giudice di appello adito, ogni contraria eccezione, difesa, ragione, deduzione e domanda avversaria disattesa e reietta
In totale riforma della Sentenza 573 del 2022 REPERT. N. 1114/2022, datata
02.10.2022, del ruolo Generale degli affari civili contenziosi del Tribunale di
Grosseto nel procedimento R.G. 1134/2017 dal Dott. , comunicata in Parte_3
data 03.10.2022, non notificata
Preliminarmente ammettere tutte le prove articolate nelle memorie ex art. 183 VI comma n.
2 e n. 3 di parte attrice nel procedimento R.G. 1134/2017, innanzi al Tribunale di
Grosseto, sia con riferimento alla prova testimoniale col sig. , che alla Consulenza Testimone_1
tecnica medica legale volta ad accertare l'esatta quantificazione di tutti i danni patiti dal sig. Pt_1
per fatto e colpa del sig. nonché la testimonianza del sig. non
[...] CP_2 Testimone_1
solo sulla dinamica dell'evento ma anche al fine di de-finire la credibilità dei Convenuti
Nel merito: accertare e dichiarare per i motivi di cui al presente atto di appello e agli scritti di Primo Grado: accertare che il sinistro occorso al sig. in data 22 giugno 2015 si è verificato per Parte_1
esclusiva responsabilità del sig. alla guida dell'autovettura Audi targa Controparte_2
EB097ZL di proprietà della sig.ra assicurata e, per Controparte_3 Controparte_4
l'effetto, condannarlo, in solido con la , in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. e dal Parte_1
sig. nella misura provata in giudizio e/o che si riterrà di giustizia Parte_2
Comunque con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, delle c.t.u. oltre al rimborso forfettario, CNA ed IVA come per legge”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Controparte_1 disatteso ogni contrario assunto: 1 In via preliminare, gradatamente:
2 dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt. 342 c.p.c.
3 dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
4 Nel merito, in via principale:
5 accertare e dichiarare che l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
è infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione proposta e confermare integralmente la sentenza di I grado n. 573/2022 emessa
Nel merito, in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa contenendo il risarcimento nei limiti di quanto accertato;
In via istruttoria:
non ammettere la prova testimoniale richiesta da controparte per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
non ammettere la CTU medico legale richiesta, per i motivi dedotti in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
e , rispettivamente conducente e proprietario del Parte_1 Parte_2
motoveicolo coinvolto in un incidente stradale avvenuto in data 22.6.2015, convenivano in giudizio, e ( l'una conducente e Controparte_2 Controparte_3
comproprietario- l'altra comproprietaria) nonché al fine di Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenza del sinistro.
A sostegno della domanda parte attrice allegava che nel tardo pomeriggio del 22 giugno 2015, , alla guida di uno scooter su cui trasportava un Parte_1 amico, mentre percorreva una strada di campagna sita in Capalbio, giunto all'altezza della intersezione con la strada Ponte Tre Occhi, vedeva una autovettura che sostava sul lato destro della carreggiata, ferma probabilmente in attesa di qualcosa o qualcuno;
si spostava leggermente sulla sinistra, senza invadere la corsia opposta, per superare l'autoveicolo fermo al lato della carreggiata, tuttavia il conducente improvvisamente riprendeva la marcia e con mossa azzardata, senza guardare, si immetteva sulla strada proprio nel momento in cui stava transitando lo scooter, che andava a sbattervi contro. A causa dell'impatto i due ragazzi a bordo del motoveicolo venivano proiettati in avanti andando a cadere dal lato opposto della strada. Sul luogo intervenivano la Croce Rossa e i Carabinieri, entrambi i feriti erano portati al P.S. dell'Ospedale di Grosseto, da qui era trasferito al CTO di Firenze Parte_1
per essere sottoposto ad intervento di riduzione di frattura condilo mandibolare sx, con postumi di IP del 15% e IT come da perizia medico legale allegata. Lo scooter riportava invece danni del valore di € 4000,00 . Gli attori chiedevano pertanto accertarsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_2
sinistro e condannarsi i convenuti in solido al risarcimento in loro favore dei danni conseguenti.
Si costituivano e i quali contestavano le Controparte_2 Controparte_3
allegazioni in fatto contenute in atti di citazione, in particolare deducevano che in data 22 giugno 2015 alle ore 20 circa il Sig. alla guida dell'autoveicolo CP_2
Audi A4 tg. EB097ZL transitava in Capalbio - Via Origlio quando, giunto all'altezza dell'incrocio con Via Ponte Tre Occhi (nella quale il CP_2
abitava), dopo aver attivato il segnalatore di direzione, iniziava la manovra di svolta a sinistra verso la stessa Via Ponte Tre Occhi (così come consentito dalla segnaletica orizzontale e verticale). Nello stesso momento sopraggiungeva, ad altissima velocità, da tergo, un motoscooter di grossa cilindrata (di proprietà di tg. AZ39371) condotto da (con Parte_2 Parte_1
passeggero), il quale tentava uno spericolato sorpasso dell'autovettura condotta dal – sorpasso peraltro non consentito dalla segnaletica orizzontale - CP_2
la quale, come detto, aveva tuttavia già iniziato la manovra di svolta a sinistra per immettersi in Via Ponte Tre Occhi. Inevitabilmente lo scooter urtava l'autovettura, scivolando sull'asfalto e finendo la propria corsa in un fossato. I convenuti precisavano altresì che tale dinamica era stata accertata anche dai CC intervenuti nell'immediatezza del fatto, pertanto chiedevano il rigetto della avversa domanda, previo accertamento della responsabilità esclusiva del
Pt_1
Si costituiva associandosi alla difesa degli assicurati Controparte_1
contestando anche il quantum delle avverse pretese risarcitorie in quanto non provate e comunque eccessive.
All'esito di istruzione mediante assunzione di prove testimoniali ed espletamento di ctu dinamica, il Tribunale di Grosseto con sentenza n.
573/2022 rigettava la domanda degli attori ritenendo che la dinamica dell'incidente come descritta in atto di citazione non fosse stata da essi provata, ma anzi del tutto sconfessata dalle risultanze della perizia d'ufficio, oltre che dalle dichiarazioni dei testi e ponendo a loro carico le spese di Tes_2 Tes_3
lite e di CTU.
Avverso tale decisione gli attori hanno proposto appello fondato su un unico ed articolato motivo con cui hanno impugnato il capo della sentenza in cui il primo giudice ha affermato: “ Insomma, risulta del tutto smentita e non provata la dinamica, allegata dall'attore, in ragione della quale quest'ultimo ha chiesto di “accertare che il sinistro occorso al sig. in data 22 giugno 2015 si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. Parte_1
, neppure ipotizzando che l'incidente potesse essere conseguito ad un eventuale Controparte_2
concorso di colpa dei conducenti coinvolti.
Ebbene, su questa scorta occorre osservare che, seppure è vero che “la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, 2° comma. c.c. laddove ritenga che non siano emersi elementi idonei a superare la presunzione di concorso paritario… giacché l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda di affermazione della responsabilità esclusiva del convenuto “, deve evidenziarsi, in ogni caso, che tale concorso di colpa “può essere rilevato dal giudice sempre che la controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo” (Cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27169 del
06/10/2021).
Nel caso di specie, invece, l'attore non ha allegato nulla di ulteriore e di diverso rispetto alla (non provata e sconfessata) sosta dell'autoveicolo sul lato destro della carreggiata e della “mossa azzardata” con cui, “senza guardare si immetteva su strada proprio nel momento in cui stava transitando lo scooter condotto dal sig. . Pt_1
Rimasti non provati i fatti allegati dagli attori, pertanto, risulta precluso a questo giudice - in assenza di una rituale e tempestiva prospettazione di ulteriori e diversi “elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo” dei convenuti - ricostruire officiosamente una dinamica alternativa rispetto a quella descritta da e Pt_1 Parte_2
Una simile iniziativa d'ufficio, invero non potrebbe che risolversi in una decisione extra petita, assunta in violazione del contraddittorio formatosi a fronte delle difese svolte dalle parti.
Se è vero, infatti, che il CTU “non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti” (Cfr. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019) è ancor più evidente che il giudice non possa fondare la propria decisione su elementi di fatto non inclusi nel quadro allegatorio sottoposto alla sua attenzione dagli attori e dai convenuti.
Nessun rilievo ulteriore rispetto alla falsificazione della prospettazione attorea, dunque, può essere attribuita all'individuazione ad opera del CTU di una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro, fondantesi sul presupposto - mai, in precedenza, allegato dagli attori (e quindi sottratto al regolare contraddittorio tra le parti) - che il Sig. precedendo lo scooter del sig. CP_2 Pt_1
sulla stessa corsia e con la stessa direzione di marcia di quest'ultimo, avrebbe avviato la manovra di svolta circa 1,3 secondi prima del contatto, in un momento in cui lo scooter si trovava a 12 metri di distanza dall'autovettura, senza controllare la situazione “traffico” a contorno. Quanto precede porta all'integrale rigetto delle pretese attoree con assorbimento di ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione dispiegata dalle parti.”
Parte appellante, oltre a riproporre la medesima descrizione del sinistro, reiterando l'istanza di prova testimoniale del terzo trasportato sul motoveicolo condotto da
, non ammessa dal tribunale per ritenuta incapacità del teste ex art. Parte_1
246 c.p.c., ha lamentato che il primo giudice avrebbe dovuto applicare la presunzione di cui all'art. 2054 comma secondo c.c., in quanto la ctu non ha smentito in toto la ricostruzione dell'incidente contenuta nell'atto di citazione, avendo comunque accertato che l'impatto si è verificato mentre l'autovettura condotta dal CP_2
effettuava una manovra di svolta a sinistra, quindi confermato che essa era in movimento e non in quiete nel momento in cui sopraggiungeva lo scooter , nonché acclarato una condotta non prudente del per aver intrapreso la manovra CP_2
senza verificare se la strada era libera e non sopraggiungessero altri veicoli a tergo. L' appellante ha infine reiterato istanza di ctu medico legale per accertare il danno alla persona riportato da . Parte_1
Si è costituita , eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c; nel merito ne ha contestato la fondatezza concludendo per il rigetto anche delle avverse istanze istruttorie, riproponendo l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c del terzo trasportato sul motociclo condotto dal . CP_6
Sono invece rimasti contumaci e La causa è stata Controparte_2 Controparte_3
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 9 luglio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del primo luglio, come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 3 novembre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342-348 bis c.p.c di parte appellata In limine va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specificazione delle parti della sentenza meritevoli di riforma, sollevata dalla compagnia appellata.
Invero nella formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non sussistono formule sacramentali, ma occorre verificare che siano state investite di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella gravata. In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i capi della sentenza di primo grado impugnati, pertanto l'eccezione va disattesa in quanto infondata. Va respinta anche l'eccezione preliminare di inammissibilità dell' appello ex art. 348 bis c.p.c., la quale non può più rivestire alcun rilievo in questa fase processuale posto che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c..
3.Sull'istanza di prova testimoniale del terzo trasportato
Gli odierni appellanti hanno insistito per l'ammissione della prova orale con il teste
, terzo trasportato sul motociclo condotto da , Testimone_1 Parte_1
che ebbe a riportare danni dal medesimo sinistro.
In merito non può che confermarsi la decisione con cui il tribunale ha accolto l'eccezione ex art. 246 c.p.c dei convenuti, richiamando espressamente l'univoca giurisprudenza di legittimità secondo cui “La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.
Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia” (Cass. civ. ordinanza n.
14468/2021 ; Cass. civ. ordinanza n.19121/2019).
L'istanza va dunque respinta.
4. La dinamica del sinistro e la regola causale di cui all'art. 2054 c.c.
Gli appellanti lamentano in sostanza la manca applicazione d'ufficio da parte del primo giudice della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 cc., perché pur avendo l'istruttoria accertato una dinamica dell'incidente diversa da quella allegata in atto di citazione, tuttavia il comportamento imprudente e contrario alle regole del codice della strada del conducente dell'Audi, che effettuava la manovra di svolta a sinistra senza controllare se sopraggiungessero altri veicoli dal suo lato, avrebbe dovuto essere ugualmente valutato d'ufficio e ciò avrebbe comportato l'accoglimento quantomeno parziale della domanda, emergendo una responsabilità del conducente del veicolo antagonista.
In punto di diritto la doglianza è fondata perché la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, c.c comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò perché l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda.( Cass. 31971/2024). Nel caso di specie gli elementi fattuali rappresentati nel loro nucleo essenziale da una improvvisa manovra di svolta a sinistra dell'autovettura condotta dal CP_2
mentre lo scooter sopraggiungeva, andando così a sbattere contro il veicolo, sono stati allegati dagli originari attori in citazione, inoltre la diversa dinamica accertata all'esito dell'istruttoria, era già entrata a far parte del thema decidendum e probandum , diversamente da come ritenuto dal primo giudice, perché allegata dai convenuti ( cfr comparsa di costituzione di e risultante anche dal verbale Testimone_4
redatto dai CC intervenuti nell'immediatezza del fatto, prodotto in giudizio da parte attrice. Il tribunale pertanto avrebbe dovuto compiere un accertamento delle responsabilità di entrambi i soggetti coinvolti nell'incidente, dunque verificare in concreto se il a sua volta avesse tenuto una condotta di guida corretta( CP_2
Cass. 33483/2024).
Ciò posto, questa Corte è chiamata dunque a verificare se in relazione alla dinamica del sinistro come acclarata nel pregresso giudizio, sussista un concorso colposo, in concreto o presunto, del tenendo conto che la presunzione di colpa di cui CP_2
al comma secondo dell'art. 2054 c.c., può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso e perciò “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro” (Cassazione civile sez. III, 26.07.2022, n.23300; v. Cass. 15152/2023).
A tal fine occorre partire da quanto oggettivamente rilevato dagli agenti accertatori
(Carabinieri della Compagnia di Orbetello) tempestivamente intervenuti in loco nell'immediatezza del sinistro. Questi all'esito dei rilievi effettuati, documentati con fotografie e planimetria, hanno così ricostruito le modalità di verificazione dell'incidente: “l'autovettura Audi condotta dal percorreva la Via Origlio Controparte_2
con direzione di marcia Capalbio Scalo – Selva Nera;
il motociclo condotto da Parte_1
percorreva la stessa strada con la stessa direzione di marcia immediatamente dopo l'Audi. CP_2
giunto all'incrocio con la strada ponte tre occhi impegnava il centro della carreggiata per
[...]
imboccare quella strada ove egli abita. Il conducente del motociclo, probabilmente non accortosi di quella manovra, entrava in collisione contro la fiancata anteriore sinistra dell'autovettura probabilmente mentre tentava di superare l'autovettura sulla sinistra […] I rilevi hanno permesso di rilevare il presunto punto d'urto nell'altra corsia di marcia palesando quindi che al momento dello scontro il motociclo aveva occupato l'opposta corsia di marcia” (cfr. pag. 15 doc. n.1 Atto di citazione).
Tali circostanze risultano corroborate dalle risultanze della ctu secondo cui : Il Sig. alla guida del veicolo A (Audi A4), percorre la Via Origlio con direzione Selva Nera;
CP_2
– Il Sig. alla guida del veicolo B (scooter Yamaha), percorre la stessa corsia con la stessa Pt_1
direzione di marcia e si trova alcune decine di metri a tergo della vettura;
– valutando lo stato dei luoghi non si ritiene plausibile che vi possano essere stati ostacoli che abbiano inficiato sulla visibilità che lo scooterista aveva della porzione di carreggiata posta avanti a sé;
– i calcoli matematici indicano una verosimile velocità dello scooter Yamaha, al momento dell'impatto con il veicolo A di poco inferiore ai 50 Km/h: considerando l'azione frenante pre-urto ricaviamo una velocità del motociclo nel momento della percezione della turbativa del suo conducente prossima ai 60 (sessanta) Km/h
– parallelamente la ricostruzione permette di valutare una velocità della vettura al momento dell'impatto sicuramente bassa (20-25 Km/h); valore che può essere assunto, con ristretti margini di errore, anche come velocità media della Audi nella manovra di svolta
– il limite di velocità imposto nel tratto di carreggiata interessata dal sinistro è di 50 (cinquanta)
Km/h.
-Sig. conducente dello scooter Condotta oggettivamente pericolosa ed imprudente. Pt_1
Pone in essere una manovra di sorpasso di una vettura in prossimità di un crocevia segnalato ed affronta il tratto di strada in questione ad una velocità non adeguata, sia in termini assoluti, sia per la presenza di altro veicolo ben identificabile e viaggiante a bassa velocità.
Sig. – conducente della vettura CP_2
Dalla ricostruzione temporale dell'evento è possibile stabilire che la vettura inizia la manovra di svolta circa 1,3 secondi prima del contatto (vedi pag . 18 della CTU).
In questo momento lo scooter si trova a tergo, a 12 (dodici) metri dalla vettura, ovvero, viste le sostanziali differenze di velocità di transito, sicuramente già spostato sulla sinistra in fase di sorpasso.
Dall'analisi della condotta di guida del Sig. si ravvisa il mancato controllo della situazione CP_2
“traffico” a contorno, prima di iniziare la manovra di svolta. Sebbene sia palese che lo scooter, in quel tratto di carreggiata, non può assolutamente sorpassare , le norme di comportamento del CdS impongono al conducente di una vettura che impegna una diversa corsia di transito una accorta verifica, per prevenire ogni condizione di pericolo.”
Rispondendo alle osservazioni del ctp dei convenuti, il perito d'ufficio ha evidenziato quanto segue : “ Per supportare meglio tale considerazione ho inserito un particolare planimetrico che cristallizza la posizione dei veicoli al momento in cui la vettura condotta dal Sig. CP_2
inizia la svolta.
Come vediamo il baricentro dello scooter si trova a circa 12 metri da quello della vettura (otto metri effettivi a tergo dell'auto), ovvero molto vicino e spostato sulla sinistra della vettura.
Una visione attenta dello specchietto retrovisore e dello specchietto centrale avrebbero permesso al Sig. di identificare chiaramente tale posizione e valutare l'imminente azione di CP_2
sopravanzamento, seppur vietata, del veicolo a due ruote.”
Il convenuto ha poi sempre allegato di aver proceduto alla manovra azionando gli indicatori di posizione, circostanza mai contestata dagli attori-appellanti e confermata anche dai testi di , e , i quali Controparte_1 Testimone_5 Testimone_6
hanno descritto l'incidente a cui hanno assistito, come poi ricostruito dall'ausiliario del giudice ( peraltro senza tener conto delle loro dichiarazioni). Entrambi i testi,
(marito e moglie a bordo della medesima autovettura ) hanno infatti dichiarato che mentre percorrevano la strada da Capalbio scalo in direzione Pescia, venivano superati ad alta velocità da un motociclo e successivamente assistevano al tentativo, effettuato da parte di quest'ultimo, di superare l'autovettura Audi (poi risultata condotta dal sig. la quale aveva già iniziato la manovra di svolta Controparte_2
verso sinistra, con il segnalatore di direzione in funzione già da alcuni secondi. I testi hanno altresì precisato che “il conducente del motoscooter tentava il sorpasso invadendo
l'opposta corsia di marcia, ove entrava in collisione con l'autovettura Audi”. ( cfr verbale udienza del 20.2.2019). Da tali deposizioni valutate unitamente alla consulenza tecnica d'ufficio, emerge che lo scooter nella fase pre-urto procedeva ad una velocità non consentita e comunque non prudenziale di circa 60 Km orari, in condizioni di piena visibilità dell'autovettura che , avvedutosi tardivamente della manovra di svolta del CP_7 Parte_1
anche se da questi segnalata, invece di rallentare, ha tentato di effettuarne CP_2
il sorpasso - non consentito- sull'opposta corsia di marcia, andando a sbattere con il fianco destro su quello anteriore sinistro della vettura. E' evidente dunque la condotta colposa posta in essere dal conducente del motoveicolo in violazione delle regole del codice della strada.
Il tuttavia, aveva appena iniziato la manovra per immettersi nella strada CP_2
ove abitava posta sulla sinistra, quindi aveva l'obbligo di verificare che non sopraggiungessero veicoli a tergo a cui dare la precedenza, anche in una illegittima fase di sorpasso (cfr in particolare Cass., n. 30070/2022), pertanto l'omissione di tale comportamento improntato a comune prudenza cui deve conformarsi l'utente della strada, ha concorso in concreto, sia pur in una misura di molto inferiore, quantificabile in un 20%, alla causazione del sinistro, imputabile in misura pari all'80% alla condotta colposa di . Parte_1
Questi ha prodotto la documentazione medica ( cartella clinica e certificati di P.S. all.to 3 atto di citazione) da cui emerge che a seguito della caduta è stato trasportato presso il P.S. di Orbetello e poi trasferito presso l di Carreggi, ove è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione di frattura condiliare sx , sicchè la causa va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'espletamento di ctu medico legale- non ammessa dal Tribunale in ragione del rigetto nell'an della domanda - ai fini dell'accertamento dell'entità del danno biologico riportata dal e della Pt_1
congruità delle correlate spese mediche documentate.
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , ogni altra domanda, Parte_1 Parte_2
istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1)in riforma della sentenza n. 732/ 2022 del Tribunale di Grosseto, dichiara la responsabilità del sinistro stradale oggetto di causa di nella Parte_1
misura del 80% e di per il residuo 20% ; Controparte_2
2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione dei danni conseguenti;
3)riserva la disciplina delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Firenze, così deciso nella Camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 541/2023 promossa da:
(c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. con il patrocinio dell'avv. DE PRISCO C.F._2
ROSSELLA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTI APPELLANTI contro
(P. I.V.A. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LO GAGLIARDI, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLATA
(c.f. ) e Controparte_2 C.F._3 [...]
C.F. ) CP_3 C.F._4
PARTI APPELLATE- contumaci avverso la sentenza n. 573/2022 del Tribunale di Grosseto pubblicata in data
3.10.2022; trattenuta in decisione in data 9.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.mo Giudice di appello adito, ogni contraria eccezione, difesa, ragione, deduzione e domanda avversaria disattesa e reietta
In totale riforma della Sentenza 573 del 2022 REPERT. N. 1114/2022, datata
02.10.2022, del ruolo Generale degli affari civili contenziosi del Tribunale di
Grosseto nel procedimento R.G. 1134/2017 dal Dott. , comunicata in Parte_3
data 03.10.2022, non notificata
Preliminarmente ammettere tutte le prove articolate nelle memorie ex art. 183 VI comma n.
2 e n. 3 di parte attrice nel procedimento R.G. 1134/2017, innanzi al Tribunale di
Grosseto, sia con riferimento alla prova testimoniale col sig. , che alla Consulenza Testimone_1
tecnica medica legale volta ad accertare l'esatta quantificazione di tutti i danni patiti dal sig. Pt_1
per fatto e colpa del sig. nonché la testimonianza del sig. non
[...] CP_2 Testimone_1
solo sulla dinamica dell'evento ma anche al fine di de-finire la credibilità dei Convenuti
Nel merito: accertare e dichiarare per i motivi di cui al presente atto di appello e agli scritti di Primo Grado: accertare che il sinistro occorso al sig. in data 22 giugno 2015 si è verificato per Parte_1
esclusiva responsabilità del sig. alla guida dell'autovettura Audi targa Controparte_2
EB097ZL di proprietà della sig.ra assicurata e, per Controparte_3 Controparte_4
l'effetto, condannarlo, in solido con la , in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. e dal Parte_1
sig. nella misura provata in giudizio e/o che si riterrà di giustizia Parte_2
Comunque con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, delle c.t.u. oltre al rimborso forfettario, CNA ed IVA come per legge”.
Per l'appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, Controparte_1 disatteso ogni contrario assunto: 1 In via preliminare, gradatamente:
2 dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt. 342 c.p.c.
3 dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
4 Nel merito, in via principale:
5 accertare e dichiarare che l'appello proposto dai Sig.ri e Parte_1 Parte_2
è infondato in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare l'impugnazione proposta e confermare integralmente la sentenza di I grado n. 573/2022 emessa
Nel merito, in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversaria, accertare che sussistono i requisiti per l'applicabilità degli artt. 2054 e 1227 c.c. e conseguentemente ridurre la somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni, nonché graduare e ridurre le domande ex adverso formulate sulla base di quanto rigorosamente provato in corso di causa contenendo il risarcimento nei limiti di quanto accertato;
In via istruttoria:
non ammettere la prova testimoniale richiesta da controparte per tutte le ragioni dedotte in narrativa;
non ammettere la CTU medico legale richiesta, per i motivi dedotti in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
e , rispettivamente conducente e proprietario del Parte_1 Parte_2
motoveicolo coinvolto in un incidente stradale avvenuto in data 22.6.2015, convenivano in giudizio, e ( l'una conducente e Controparte_2 Controparte_3
comproprietario- l'altra comproprietaria) nonché al fine di Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenza del sinistro.
A sostegno della domanda parte attrice allegava che nel tardo pomeriggio del 22 giugno 2015, , alla guida di uno scooter su cui trasportava un Parte_1 amico, mentre percorreva una strada di campagna sita in Capalbio, giunto all'altezza della intersezione con la strada Ponte Tre Occhi, vedeva una autovettura che sostava sul lato destro della carreggiata, ferma probabilmente in attesa di qualcosa o qualcuno;
si spostava leggermente sulla sinistra, senza invadere la corsia opposta, per superare l'autoveicolo fermo al lato della carreggiata, tuttavia il conducente improvvisamente riprendeva la marcia e con mossa azzardata, senza guardare, si immetteva sulla strada proprio nel momento in cui stava transitando lo scooter, che andava a sbattervi contro. A causa dell'impatto i due ragazzi a bordo del motoveicolo venivano proiettati in avanti andando a cadere dal lato opposto della strada. Sul luogo intervenivano la Croce Rossa e i Carabinieri, entrambi i feriti erano portati al P.S. dell'Ospedale di Grosseto, da qui era trasferito al CTO di Firenze Parte_1
per essere sottoposto ad intervento di riduzione di frattura condilo mandibolare sx, con postumi di IP del 15% e IT come da perizia medico legale allegata. Lo scooter riportava invece danni del valore di € 4000,00 . Gli attori chiedevano pertanto accertarsi la responsabilità esclusiva di nella causazione del Controparte_2
sinistro e condannarsi i convenuti in solido al risarcimento in loro favore dei danni conseguenti.
Si costituivano e i quali contestavano le Controparte_2 Controparte_3
allegazioni in fatto contenute in atti di citazione, in particolare deducevano che in data 22 giugno 2015 alle ore 20 circa il Sig. alla guida dell'autoveicolo CP_2
Audi A4 tg. EB097ZL transitava in Capalbio - Via Origlio quando, giunto all'altezza dell'incrocio con Via Ponte Tre Occhi (nella quale il CP_2
abitava), dopo aver attivato il segnalatore di direzione, iniziava la manovra di svolta a sinistra verso la stessa Via Ponte Tre Occhi (così come consentito dalla segnaletica orizzontale e verticale). Nello stesso momento sopraggiungeva, ad altissima velocità, da tergo, un motoscooter di grossa cilindrata (di proprietà di tg. AZ39371) condotto da (con Parte_2 Parte_1
passeggero), il quale tentava uno spericolato sorpasso dell'autovettura condotta dal – sorpasso peraltro non consentito dalla segnaletica orizzontale - CP_2
la quale, come detto, aveva tuttavia già iniziato la manovra di svolta a sinistra per immettersi in Via Ponte Tre Occhi. Inevitabilmente lo scooter urtava l'autovettura, scivolando sull'asfalto e finendo la propria corsa in un fossato. I convenuti precisavano altresì che tale dinamica era stata accertata anche dai CC intervenuti nell'immediatezza del fatto, pertanto chiedevano il rigetto della avversa domanda, previo accertamento della responsabilità esclusiva del
Pt_1
Si costituiva associandosi alla difesa degli assicurati Controparte_1
contestando anche il quantum delle avverse pretese risarcitorie in quanto non provate e comunque eccessive.
All'esito di istruzione mediante assunzione di prove testimoniali ed espletamento di ctu dinamica, il Tribunale di Grosseto con sentenza n.
573/2022 rigettava la domanda degli attori ritenendo che la dinamica dell'incidente come descritta in atto di citazione non fosse stata da essi provata, ma anzi del tutto sconfessata dalle risultanze della perizia d'ufficio, oltre che dalle dichiarazioni dei testi e ponendo a loro carico le spese di Tes_2 Tes_3
lite e di CTU.
Avverso tale decisione gli attori hanno proposto appello fondato su un unico ed articolato motivo con cui hanno impugnato il capo della sentenza in cui il primo giudice ha affermato: “ Insomma, risulta del tutto smentita e non provata la dinamica, allegata dall'attore, in ragione della quale quest'ultimo ha chiesto di “accertare che il sinistro occorso al sig. in data 22 giugno 2015 si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. Parte_1
, neppure ipotizzando che l'incidente potesse essere conseguito ad un eventuale Controparte_2
concorso di colpa dei conducenti coinvolti.
Ebbene, su questa scorta occorre osservare che, seppure è vero che “la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, 2° comma. c.c. laddove ritenga che non siano emersi elementi idonei a superare la presunzione di concorso paritario… giacché l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda di affermazione della responsabilità esclusiva del convenuto “, deve evidenziarsi, in ogni caso, che tale concorso di colpa “può essere rilevato dal giudice sempre che la controparte, pur non avendolo specificamente dedotto, abbia ritualmente prospettato al giudice di merito gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo” (Cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27169 del
06/10/2021).
Nel caso di specie, invece, l'attore non ha allegato nulla di ulteriore e di diverso rispetto alla (non provata e sconfessata) sosta dell'autoveicolo sul lato destro della carreggiata e della “mossa azzardata” con cui, “senza guardare si immetteva su strada proprio nel momento in cui stava transitando lo scooter condotto dal sig. . Pt_1
Rimasti non provati i fatti allegati dagli attori, pertanto, risulta precluso a questo giudice - in assenza di una rituale e tempestiva prospettazione di ulteriori e diversi “elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza del fatto colposo” dei convenuti - ricostruire officiosamente una dinamica alternativa rispetto a quella descritta da e Pt_1 Parte_2
Una simile iniziativa d'ufficio, invero non potrebbe che risolversi in una decisione extra petita, assunta in violazione del contraddittorio formatosi a fronte delle difese svolte dalle parti.
Se è vero, infatti, che il CTU “non può indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti” (Cfr. Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 31886 del 06/12/2019) è ancor più evidente che il giudice non possa fondare la propria decisione su elementi di fatto non inclusi nel quadro allegatorio sottoposto alla sua attenzione dagli attori e dai convenuti.
Nessun rilievo ulteriore rispetto alla falsificazione della prospettazione attorea, dunque, può essere attribuita all'individuazione ad opera del CTU di una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro, fondantesi sul presupposto - mai, in precedenza, allegato dagli attori (e quindi sottratto al regolare contraddittorio tra le parti) - che il Sig. precedendo lo scooter del sig. CP_2 Pt_1
sulla stessa corsia e con la stessa direzione di marcia di quest'ultimo, avrebbe avviato la manovra di svolta circa 1,3 secondi prima del contatto, in un momento in cui lo scooter si trovava a 12 metri di distanza dall'autovettura, senza controllare la situazione “traffico” a contorno. Quanto precede porta all'integrale rigetto delle pretese attoree con assorbimento di ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione dispiegata dalle parti.”
Parte appellante, oltre a riproporre la medesima descrizione del sinistro, reiterando l'istanza di prova testimoniale del terzo trasportato sul motoveicolo condotto da
, non ammessa dal tribunale per ritenuta incapacità del teste ex art. Parte_1
246 c.p.c., ha lamentato che il primo giudice avrebbe dovuto applicare la presunzione di cui all'art. 2054 comma secondo c.c., in quanto la ctu non ha smentito in toto la ricostruzione dell'incidente contenuta nell'atto di citazione, avendo comunque accertato che l'impatto si è verificato mentre l'autovettura condotta dal CP_2
effettuava una manovra di svolta a sinistra, quindi confermato che essa era in movimento e non in quiete nel momento in cui sopraggiungeva lo scooter , nonché acclarato una condotta non prudente del per aver intrapreso la manovra CP_2
senza verificare se la strada era libera e non sopraggiungessero altri veicoli a tergo. L' appellante ha infine reiterato istanza di ctu medico legale per accertare il danno alla persona riportato da . Parte_1
Si è costituita , eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c; nel merito ne ha contestato la fondatezza concludendo per il rigetto anche delle avverse istanze istruttorie, riproponendo l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c del terzo trasportato sul motociclo condotto dal . CP_6
Sono invece rimasti contumaci e La causa è stata Controparte_2 Controparte_3
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c del 9 luglio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del primo luglio, come in epigrafe trascritte, e decisa nella camera di consiglio del 3 novembre 2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342-348 bis c.p.c di parte appellata In limine va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., per mancata specificazione delle parti della sentenza meritevoli di riforma, sollevata dalla compagnia appellata.
Invero nella formulazione del gravame, anche alla luce della nuova normativa, non sussistono formule sacramentali, ma occorre verificare che siano state investite di censura, sia pure specifica e circostanziata, singole parti della decisione impugnata e che se ne chieda di conseguenza la modifica con l'indicazione della pronuncia che dovrà andare a sostituire quella gravata. In sostanza, dunque, non ricorre l'ipotesi di inammissibilità dell'appello quando il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza delle ragioni di censura alla sentenza impugnata e delle modifiche che se ne propongono, con riguardo alla ricostruzione del fatto e al rapporto di consequenzialità tra la violazione di legge denunciata e il decisum. Nel senso qui affermato si è orientata anche l'ormai consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, specificando come il rispetto dalla norma non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma imponga all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonchè, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr. ex multis Cass. n°10916/2017; Cass n. 2143/2015).
Per quanto detto, deve ritenersi che nella fattispecie l'appellante abbia sufficientemente indicato le ragioni per cui ha ritenuto errati i capi della sentenza di primo grado impugnati, pertanto l'eccezione va disattesa in quanto infondata. Va respinta anche l'eccezione preliminare di inammissibilità dell' appello ex art. 348 bis c.p.c., la quale non può più rivestire alcun rilievo in questa fase processuale posto che la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria.
Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348 bis c.p.c..
3.Sull'istanza di prova testimoniale del terzo trasportato
Gli odierni appellanti hanno insistito per l'ammissione della prova orale con il teste
, terzo trasportato sul motociclo condotto da , Testimone_1 Parte_1
che ebbe a riportare danni dal medesimo sinistro.
In merito non può che confermarsi la decisione con cui il tribunale ha accolto l'eccezione ex art. 246 c.p.c dei convenuti, richiamando espressamente l'univoca giurisprudenza di legittimità secondo cui “La vittima di un sinistro stradale, infatti, ha sempre un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone.
Infatti, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che come ripetutamente affermato da questa Corte sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. “diritto quesito”, quando non siano stati prevedibili al momento dell'adempimento o della rinuncia” (Cass. civ. ordinanza n.
14468/2021 ; Cass. civ. ordinanza n.19121/2019).
L'istanza va dunque respinta.
4. La dinamica del sinistro e la regola causale di cui all'art. 2054 c.c.
Gli appellanti lamentano in sostanza la manca applicazione d'ufficio da parte del primo giudice della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 cc., perché pur avendo l'istruttoria accertato una dinamica dell'incidente diversa da quella allegata in atto di citazione, tuttavia il comportamento imprudente e contrario alle regole del codice della strada del conducente dell'Audi, che effettuava la manovra di svolta a sinistra senza controllare se sopraggiungessero altri veicoli dal suo lato, avrebbe dovuto essere ugualmente valutato d'ufficio e ciò avrebbe comportato l'accoglimento quantomeno parziale della domanda, emergendo una responsabilità del conducente del veicolo antagonista.
In punto di diritto la doglianza è fondata perché la domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, ex se, che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, c.c comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò perché l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda.( Cass. 31971/2024). Nel caso di specie gli elementi fattuali rappresentati nel loro nucleo essenziale da una improvvisa manovra di svolta a sinistra dell'autovettura condotta dal CP_2
mentre lo scooter sopraggiungeva, andando così a sbattere contro il veicolo, sono stati allegati dagli originari attori in citazione, inoltre la diversa dinamica accertata all'esito dell'istruttoria, era già entrata a far parte del thema decidendum e probandum , diversamente da come ritenuto dal primo giudice, perché allegata dai convenuti ( cfr comparsa di costituzione di e risultante anche dal verbale Testimone_4
redatto dai CC intervenuti nell'immediatezza del fatto, prodotto in giudizio da parte attrice. Il tribunale pertanto avrebbe dovuto compiere un accertamento delle responsabilità di entrambi i soggetti coinvolti nell'incidente, dunque verificare in concreto se il a sua volta avesse tenuto una condotta di guida corretta( CP_2
Cass. 33483/2024).
Ciò posto, questa Corte è chiamata dunque a verificare se in relazione alla dinamica del sinistro come acclarata nel pregresso giudizio, sussista un concorso colposo, in concreto o presunto, del tenendo conto che la presunzione di colpa di cui CP_2
al comma secondo dell'art. 2054 c.c., può trovare applicazione soltanto ove le risultanze probatorie non consentano di accertare in quale misura la condotta dei due conducenti abbia causato l'evento dannoso e perciò “non sia possibile stabilire concretamente né il grado di colpa dei due conducenti, né le cause o le modalità del sinistro” (Cassazione civile sez. III, 26.07.2022, n.23300; v. Cass. 15152/2023).
A tal fine occorre partire da quanto oggettivamente rilevato dagli agenti accertatori
(Carabinieri della Compagnia di Orbetello) tempestivamente intervenuti in loco nell'immediatezza del sinistro. Questi all'esito dei rilievi effettuati, documentati con fotografie e planimetria, hanno così ricostruito le modalità di verificazione dell'incidente: “l'autovettura Audi condotta dal percorreva la Via Origlio Controparte_2
con direzione di marcia Capalbio Scalo – Selva Nera;
il motociclo condotto da Parte_1
percorreva la stessa strada con la stessa direzione di marcia immediatamente dopo l'Audi. CP_2
giunto all'incrocio con la strada ponte tre occhi impegnava il centro della carreggiata per
[...]
imboccare quella strada ove egli abita. Il conducente del motociclo, probabilmente non accortosi di quella manovra, entrava in collisione contro la fiancata anteriore sinistra dell'autovettura probabilmente mentre tentava di superare l'autovettura sulla sinistra […] I rilevi hanno permesso di rilevare il presunto punto d'urto nell'altra corsia di marcia palesando quindi che al momento dello scontro il motociclo aveva occupato l'opposta corsia di marcia” (cfr. pag. 15 doc. n.1 Atto di citazione).
Tali circostanze risultano corroborate dalle risultanze della ctu secondo cui : Il Sig. alla guida del veicolo A (Audi A4), percorre la Via Origlio con direzione Selva Nera;
CP_2
– Il Sig. alla guida del veicolo B (scooter Yamaha), percorre la stessa corsia con la stessa Pt_1
direzione di marcia e si trova alcune decine di metri a tergo della vettura;
– valutando lo stato dei luoghi non si ritiene plausibile che vi possano essere stati ostacoli che abbiano inficiato sulla visibilità che lo scooterista aveva della porzione di carreggiata posta avanti a sé;
– i calcoli matematici indicano una verosimile velocità dello scooter Yamaha, al momento dell'impatto con il veicolo A di poco inferiore ai 50 Km/h: considerando l'azione frenante pre-urto ricaviamo una velocità del motociclo nel momento della percezione della turbativa del suo conducente prossima ai 60 (sessanta) Km/h
– parallelamente la ricostruzione permette di valutare una velocità della vettura al momento dell'impatto sicuramente bassa (20-25 Km/h); valore che può essere assunto, con ristretti margini di errore, anche come velocità media della Audi nella manovra di svolta
– il limite di velocità imposto nel tratto di carreggiata interessata dal sinistro è di 50 (cinquanta)
Km/h.
-Sig. conducente dello scooter Condotta oggettivamente pericolosa ed imprudente. Pt_1
Pone in essere una manovra di sorpasso di una vettura in prossimità di un crocevia segnalato ed affronta il tratto di strada in questione ad una velocità non adeguata, sia in termini assoluti, sia per la presenza di altro veicolo ben identificabile e viaggiante a bassa velocità.
Sig. – conducente della vettura CP_2
Dalla ricostruzione temporale dell'evento è possibile stabilire che la vettura inizia la manovra di svolta circa 1,3 secondi prima del contatto (vedi pag . 18 della CTU).
In questo momento lo scooter si trova a tergo, a 12 (dodici) metri dalla vettura, ovvero, viste le sostanziali differenze di velocità di transito, sicuramente già spostato sulla sinistra in fase di sorpasso.
Dall'analisi della condotta di guida del Sig. si ravvisa il mancato controllo della situazione CP_2
“traffico” a contorno, prima di iniziare la manovra di svolta. Sebbene sia palese che lo scooter, in quel tratto di carreggiata, non può assolutamente sorpassare , le norme di comportamento del CdS impongono al conducente di una vettura che impegna una diversa corsia di transito una accorta verifica, per prevenire ogni condizione di pericolo.”
Rispondendo alle osservazioni del ctp dei convenuti, il perito d'ufficio ha evidenziato quanto segue : “ Per supportare meglio tale considerazione ho inserito un particolare planimetrico che cristallizza la posizione dei veicoli al momento in cui la vettura condotta dal Sig. CP_2
inizia la svolta.
Come vediamo il baricentro dello scooter si trova a circa 12 metri da quello della vettura (otto metri effettivi a tergo dell'auto), ovvero molto vicino e spostato sulla sinistra della vettura.
Una visione attenta dello specchietto retrovisore e dello specchietto centrale avrebbero permesso al Sig. di identificare chiaramente tale posizione e valutare l'imminente azione di CP_2
sopravanzamento, seppur vietata, del veicolo a due ruote.”
Il convenuto ha poi sempre allegato di aver proceduto alla manovra azionando gli indicatori di posizione, circostanza mai contestata dagli attori-appellanti e confermata anche dai testi di , e , i quali Controparte_1 Testimone_5 Testimone_6
hanno descritto l'incidente a cui hanno assistito, come poi ricostruito dall'ausiliario del giudice ( peraltro senza tener conto delle loro dichiarazioni). Entrambi i testi,
(marito e moglie a bordo della medesima autovettura ) hanno infatti dichiarato che mentre percorrevano la strada da Capalbio scalo in direzione Pescia, venivano superati ad alta velocità da un motociclo e successivamente assistevano al tentativo, effettuato da parte di quest'ultimo, di superare l'autovettura Audi (poi risultata condotta dal sig. la quale aveva già iniziato la manovra di svolta Controparte_2
verso sinistra, con il segnalatore di direzione in funzione già da alcuni secondi. I testi hanno altresì precisato che “il conducente del motoscooter tentava il sorpasso invadendo
l'opposta corsia di marcia, ove entrava in collisione con l'autovettura Audi”. ( cfr verbale udienza del 20.2.2019). Da tali deposizioni valutate unitamente alla consulenza tecnica d'ufficio, emerge che lo scooter nella fase pre-urto procedeva ad una velocità non consentita e comunque non prudenziale di circa 60 Km orari, in condizioni di piena visibilità dell'autovettura che , avvedutosi tardivamente della manovra di svolta del CP_7 Parte_1
anche se da questi segnalata, invece di rallentare, ha tentato di effettuarne CP_2
il sorpasso - non consentito- sull'opposta corsia di marcia, andando a sbattere con il fianco destro su quello anteriore sinistro della vettura. E' evidente dunque la condotta colposa posta in essere dal conducente del motoveicolo in violazione delle regole del codice della strada.
Il tuttavia, aveva appena iniziato la manovra per immettersi nella strada CP_2
ove abitava posta sulla sinistra, quindi aveva l'obbligo di verificare che non sopraggiungessero veicoli a tergo a cui dare la precedenza, anche in una illegittima fase di sorpasso (cfr in particolare Cass., n. 30070/2022), pertanto l'omissione di tale comportamento improntato a comune prudenza cui deve conformarsi l'utente della strada, ha concorso in concreto, sia pur in una misura di molto inferiore, quantificabile in un 20%, alla causazione del sinistro, imputabile in misura pari all'80% alla condotta colposa di . Parte_1
Questi ha prodotto la documentazione medica ( cartella clinica e certificati di P.S. all.to 3 atto di citazione) da cui emerge che a seguito della caduta è stato trasportato presso il P.S. di Orbetello e poi trasferito presso l di Carreggi, ove è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione di frattura condiliare sx , sicchè la causa va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per l'espletamento di ctu medico legale- non ammessa dal Tribunale in ragione del rigetto nell'an della domanda - ai fini dell'accertamento dell'entità del danno biologico riportata dal e della Pt_1
congruità delle correlate spese mediche documentate.
Le spese di lite saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , ogni altra domanda, Parte_1 Parte_2
istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1)in riforma della sentenza n. 732/ 2022 del Tribunale di Grosseto, dichiara la responsabilità del sinistro stradale oggetto di causa di nella Parte_1
misura del 80% e di per il residuo 20% ; Controparte_2
2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la quantificazione dei danni conseguenti;
3)riserva la disciplina delle spese di lite alla sentenza definitiva.
Firenze, così deciso nella Camera di consiglio del 3 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Dott.ssa Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.