Sentenza 5 dicembre 2002
Massime • 1
In ipotesi di occupazione cd. "usurpativa" (attuata, cioè, dopo la scadenza della dichiarazione di pubblica utilità), la valutazione dell'area che ne è stata oggetto deve essere operata con riferimento alla disciplina urbanistica vigente al tempo del compiuto illecito (non al tempo della deliberazione del progetto dell'opera) ed in base al criterio dell'edificabilità legale, con apprezzamento analogo a quello dettato dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 per le ipotesi di espropriazione sia formale, sia sostanziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/12/2002, n. 17252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17252 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LO SAVIO - rel. Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASA CC DI RI IG CC SNC, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NICOTERA 29, presso l'avvocato BENEDETTO GIOVANNI CARBONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA VERBARI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso l'avvocato SERGIO VACIRCA che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EZIO TRAMPUS, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata l'11/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Verbari, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Vacirca, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento nel resto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pordenone, con sentenza pubblicata l'8 maggio 1998, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla società in nome collettivo CA UC di UC RI SA e C. nei confronti del Comune di San Vito al Tagliamento, diretta ad ottenere il risarcimento del danno da occupazione appropriativa - da parte del Comune - di un'area di proprietà della società attrice, adibita a parcheggio pubblico, condannava l'ente convenuto al pagamento di L. 117.000.000 (corrispondenti al valore agricolo del terreno al tempo dell'occupazione - aprile 1993 -) da rivalutarsi alla data della pronuncia e con interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata -, compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale motivava la sua decisione nel senso che il terreno in questione era compreso in zona destinata dapprima del piano regolatore generale del 1970 ad attività agricole e attrezzatura collettive;
che tale destinazione era stata modificata, con la variante del 1979, in zona a verde pubblico, viabilità e parcheggi, sostanzialmente confermata nel 1981 in sede di adeguamento del "P.U.R." - Piano di recupero - ma con indicazione di prevalente parcheggio;
che in base a questa destinazione erano state adottate le deliberazioni consiliari del 23 ottobre 1989 dichiarative della pubblica utilità dell'opera e dell'urgenza dell'occupazione; che l'occupazione era però intervenuta soltanto nel 1993 ed era perciò illegittima in violazione dell'art. 18 della legge regionale che pone il termine biennale di efficacia dei provvedimenti dichiarativi di pubblica utilità; che quindi dovevano nella specie applicarsi i criteri dettati per i terreni agricoli dalla legge 865/1971, richiamati dal 4^ comma dell'art. 5 bis legge 359/1992 anche con riferimento al risarcimento dei danni da accessione invertita. La Corte d'appello di Trento, con la sentenza pubblicata l'11 gennaio 2000, rigettava l'impugnazione proposta dalla società CA UC di UC RI SA e C. (motivata nel senso che erroneamente era stata ritenuta la natura agricola dell'area in questione, perché il vincolo preordinato all'espropriazione posto con il piano regolatore del 1970 era venuto meno per effetto della variante del 1979 e quelli posti successivamente erano scaduti, sicché l'area aveva assunto il carattere di "zona bianca" edificabile pur se nei limiti dell'art. 4 legge 10/1977; e che il Tribunale immotivatamente aveva disatteso le conclusioni del consulente tecnico di ufficio per la indiscutibile vocazione edificatoria di fatto del terreno, compreso nell'ambito del centro storico).
Rilevava la Corte di merito che a seguito dell'esito del ricorso alla giustizia amministrativa proposto dalla CA UC, doveva ritenersi la validità di tutti i provvedimenti che avevano preceduto le deliberazioni consiliari del 23 ottobre 1989 (di approvazione dei progetti dell'opera pubblica) e riconoscersi la natura c.d. conformativa di essi perché attributivi di destinazione urbanistica a tutti i terreni compresi nella zona così definita e perciò assoggettati al medesimo regime giuridico. E se pur dovesse ritenersi che la deliberazione del 1981 abbia introdotto un vincolo preordinato all'espropriazione, rimarrebbe tuttavia operante la destinazione urbanistica dell'originario piano regolatore generale che includeva il terreno in "zona agricola e ad attrezzatura collettive": sicché dovevano condividersi le conclusioni del Tribunale che, in fattispecie di "accessione invertita", aveva valutato le "possibilità legali ed effettive di edificazione" a norma dell'art. 5 bis del d.l. 333/1992 come integrato dall'art. 1, comma 65, della legge 549/1995 e aveva escluso il carattere di edificabilità del terreno compreso in zona non destinata alla edificazione, dando prevalenza al regime giuridico sulla pretesa vocazione di fatto del terreno stesso (perciò correttamente valutato con riferimento ai valori agricoli).
Contro questa decisione la società in n.c. CA UC di UC RI SA e C. ha proposto ricorso per cassazione, argomentando due motivi di impugnazione, cui il Comune di San Vito al Tagliamento ha contraddetto con controricorso. L'una e l'altra parte hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente denuncia "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" in ordine alla (negata) edificabilità dei terreni in questione, nonché violazione degli artt. 2 legge 19 novembre 1968, n. 1187 e 18 legge ragione Friuli Venezia Giulia n. 46 del 1986 e critica la decisione per avere la Corte di merito, in fattispecie in cui non poteva riconoscersi la ipotesi di accessione invertita (poiché la occupazione del bene era intervenuta oltre il biennio dalla dichiarazione di pubblica utilità che perciò aveva perduto efficacia a norma del richiamato disposto dalla legge regionale), applicato tuttavia, ai fini della qualificazione dell'area e della determinazione del suo valore, il criterio dell'art. 5 bis, comma 3, legge 359/1992 (dettato esclusivamente per le espropriazioni legittime) e negato ogni rilevanza alle "potenzialità edificatorie di fatto". In ogni caso nella specie il riferimento alla edificabilità di fatto sarebbe stato imprescindibile, poiché l'area era compresa in zona priva di destinazione urbanistica per essere scaduti tutti i vincoli preordinati all'esproprio su di essa apposti con consecutivi provvedimenti, a muovere da quello introdotto nel 1970, più volte reiterato fino alla "variante" adottata dal consiglio comunale nell'aprile 1985. Erroneamente invece la Corte di merito ha riconosciuto in tutti i "provvedimenti amministrativi" - relativi alla stessa zona - anteriori alla delibera consiliare che aveva approvato il progetto esecutivo del parcheggio (ottobre 1989) la natura di previsione urbanistica con efficacia conformativa del diritto di proprietà dei suoli inclusi nella zona considerata, così contraddicendo l'accertamento compiuto dalla sentenza n. 279 del 21 maggio 1992 del TAR Friuli Venezia Giulia nel senso che i terreni in questione erano stati assoggettati a vincoli preordinati alla espropriazione con provvedimenti rinnovati nel tempo: scaduto il termine quinquennale di efficacia del vincolo apposto con il più recente provvedimento, sarebbe perciò subentrata la previsione dell'art. 4 legge 10/1977, non operando tuttavia il limite di edificabilità contemplato nello stesso articolo con funzione temporanea di salvaguardia fino alla regolamentazione urbanistica a regime, nella specie non tempestivamente adottata, sicché l'unico criterio applicabile non poteva essere che quello della edificabilità di fatto.
Fatto riferimento infine alla sentenza n. 442 del 1993 della Corte Costituzionale (che dell'art. 5 bis legge 359/1992 diede una interpretazione adeguatrice nel senso che la valutazione della edificabilità dell'area deve rapportarsi al momento del provvedimento ablativo se in tempo successivo alla apposizione del vincolo espropriativo sia mutata la disciplina urbanistica "conformativa" con attribuzione ai proprietari dei suoli di più ampie facoltà di utilizzazione economica) la società ricorrente indica il termine di riferimento temporale, ai fini della determinazione nella specie della disciplina urbanistica, nel maggio 1993, quando cioè era stata compiuta l'opera pubblica e così realizzata la illecita appropriazione, essendo allora vigente - e da alcuni mesi - il nuovo piano regolatore generale approvato nel gennaio 1993 (che includeva, a dire della ricorrente, l'area in questione entro il perimetro del centro storico).
2. Si deve innanzitutto rilevare che il motivo così formulato (che prospetta distinte linee di censura) coglie una effettiva contraddizione nella argomentazione della decisione impugnata, là dove la Corte di merito riconosce che la occupazione (cui seguì la radicale trasformazione del terreno occupato) fu attuata quando già era scaduto il termine triennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (implicita nelle approvazione del progetto esecutivo dell'opera), ma poi afferma che si sarebbe nella specie trattato di "accessione invertita" che presuppone necessariamente invece la persistente efficacia della dichiarazione di p.u. nel momento di inizio e nello sviluppo della occupazione, la legittimità dunque della occupazione, pur se non seguita, nel termine a tal fine, previsto dal decreto di espropriazione. E tuttavia la improprietà di quella affermazione non ha determinato un errore nella definizione del criterio di qualificazione dell'area (se fabbricabile, ovvero compresa in "zona" che non consenta una tale utilizzazione economica del bene), avendo la Corte di merito correttamente enunciato il principio secondo cui nella specie il danno risarcibile sarebbe dovuto essere commisurato al (perduto) valore di mercato del bene illecitamente sottratto al proprietario. Il valore di mercato dell'area non poteva essere dunque rapportato che alla utilizzazione economica di essa secondo la vigente disciplina urbanistica, con apprezzamento analogo a quello dettato dall'art. 5 bis - comma 3 - d.l. 333/1992 per le ipotesi di espropriazione sia formale che sostanziale che, se riferite ad aree edificabili, rimandano, per uno dei termini da mediare nel calcolo, al valore venale - appunto - di esse.
Non può quindi condividersi il primo rilievo argomentato nel motivo qui in esame, secondo cui in fattispecie di occupazione c.d. usurpativa dovrebbe farsi riferimento, al fine della riparazione del pregiudizio subito dal proprietario (che abbia optato per l'azione risarcitoria), alla edificabilità di fatto pure se in contrasto con le previsioni del vigente piano relatore generale: la valutazione del mercato si fonda, infatti, innanzitutto, sul criterio della edificabilità legale, sulle facoltà - cioè - di utilizzazione economica dell'area date al proprietario dalla disciplina che il piano regolare generale detta per le differenziate zone territoriali omogenee, così conformando il contenuto del diritto di proprietà sui suoli (non potendo il subito pregiudizio essere apprezzato con riguardo ad una utilizzazione del bene vietata al proprietario e che costituisce perciò un illecito perfino penalmente sanzionato). La ricorrente in subordine critica - come si è riferito sub 1 - la identificazione del regime legale dell'area in questione, come in concreto operata dalla Corte di merito che ha ravvisato il carattere di disciplina "conformativa" in tutte le prescrizioni urbanistiche relative alla stessa area che si erano succedute nel tempo (a muovere da quella originaria del piano regolatore del 1990) e in quella infine vigente al tempo delle deliberazioni consiliari di approvazione del progetto dell'opera e del relativo piano finanziario (ottobre 1989), nella quale invece - secondo afferma la ricorrente - dovrebbe riconoscersi la funzione di apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio, come quelli preesistenti e scaduti:
sicché l'area dovrebbe considerarsi priva di disciplina urbanistica e perciò apprezzabile, a norma dell'art. 4 legge 10/1977, con riferimento alla edificabilità di fatto.
Nello sviluppo dello stesso motivo la ricorrente prospetta un ulteriore argomento critico - cui deve riconoscersi rilievo logico- giuridico pregiudiziale - là dove censura la decisione per avere la Corte di merito del tutto omesso di considerare la disciplina urbanistica vigente nel momento in cui, con l'occupazione dell'area e la sua trasformazione in funzione del parcheggio pubblico, era stato compiuto l'illecito, essendo allora operante la previsione del sopravvenuto (rispetto al tempo della deliberazione consiliare di approvazione del progetto con apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione) piano regolatore generale, approvato dall'organo regionale nel gennaio 1993, come aveva verificato il consulente tecnico d'ufficio e non è per altro controverso tra le parti (consentendo sul punto lo stesso Comune resistente). Ebbene, quest'ultimo argomento coglie l'errore della decisione impugnata, avendo la Corte di merito valutato la natura dell'area oggetto della occupazione illegittima con riferimento alla disciplina urbanistica vigente al tempo - ottobre 1989 - del provvedimento amministrativo di approvazione del progetto esecutivo dell'opera (implicante la dichiarazione di pubblica utilità e insieme l'apposizione del vincolo espropriativo) e non invece, come avrebbe dovuto, a quella operante nel successivo momento in cui (aprile - maggio 1993), venuta meno l'efficacia - triennale - della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, era stata attuata la illegittima occupazione con la trasformazione del bene in parcheggio, ed era stato così compiuto il fatto illecito, fonte della obbligazione risarcitoria.
Il primo motivo di impugnazione deve essere dunque accolto con riguardo al profilo di censura qui da ultimo considerato.
3. Accolto il primo motivo quanto a tale profilo di censura, rimane assorbita - perché divenuta irrilevante - la questione argomentata nello stesso motivo e relativa alla disciplina urbanistica legale dell'area al tempo - ottobre 1989 - in cui era stato approvato dal Consiglio comunale il progetto esecutivo del parcheggio, avendo la Corte di merito (erroneamente secondo la ricorrente) riconosciuto in tutti i "provvedimenti amministrativi" che avevano interessato nel tempo l'area stessa, la consistenza di previsioni urbanistiche di "zona omogenea", idonee a conformare il contenuto del diritto di proprietà sui suoli.
La questione così posta, irrilevante ai fini della qualificazione dell'area in funzione della domanda di risarcimento dei danni da occupazione illecita "usurpativa" (qualificazione che dovrà essere rapportata al piano regolatore generale del gennaio 1993), tale non può considerarsi in rapporto alla distinta domanda relativa all'indennizzo del vincolo preordinato all'esproprio che si assume apposto sulla stessa area e da tempo scaduto, essendo stato chiesto pure il risarcimento del diverso pregiudizio dipendente dalla - illegittimamente - preclusa utilizzazione economica del bene. Ebbene, con il secondo motivo di impugnazione la società ricorrente censura la decisione per avere la Corte d'appello del tutto omesso di provvedere sulla ulteriore domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla asserita scadenza dell'originario vincolo espropriativo e di quelli consecutivi della stessa natura, riproposta in appello con specifica motivazione al riguardo.
Il rilievo non può condividersi, perché la pronuncia di conferma della decisione dei giudici di primo grado, pure nel punto in cui avevano rigettato tale distinta domanda, deve per certo ritenersi implicita nella argomentazione svolta dalla stessa Corte di merito, là dove (pagine 8 e 9 della sentenza) ha considerato tutti "i provvedimenti amministrativi" che avevano interessato nel tempo l'area in questione, a muovere da quello adottato nel 1970, e via via confermati nel tempo, e ha riconosciuto in essi non già indicazioni specifiche, incidenti su beni determinati, implicanti vincoli espropriativi o di inedificabilità (art. 2 legge 1187/1968), ma la natura di previsioni urbanistiche generali con la efficacia di conformare il contenuto del diritto di proprietà dei suoli compresi nella zona così definita.
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente aveva criticato questa statuizione (che confermava anche nel punto la decisione del Tribunale) e alle considerazioni svolte nella sentenza impugnata aveva opposto non già pertinenti ragioni, ma una mera proposizione negativa ("Non è vero che..."), nonché il diverso convincimento che sarebbe stato motivato al riguardo nella sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia del maggio 1995 (che aveva dichiarato in parte irricevibile e in parte aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa società proprietaria contro le deliberazioni del consiglio comunale dell'ottobre 1989 relative al progetto esecutivo del parcheggio e al connesso piano finanziario). Il secondo motivo del ricorso (che denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 7, nn 2,3 e 4, e 40 legge 1150/1942;
2, comma 1 legge 1187/1968) deve essere - in conclusione - rigettato, giacché la Corte di merito ha in effetti deciso, pur se per implicito, sulla domanda di risarcimento danni da mancata utilizzazione economica del terreno in dipendenza da asserito vincolo espropriativo scaduto, motivando esplicitamente sulla diversa natura di generale previsione di zona della disciplina che ha riguardato nel tempo l'area in questione fino alle deliberazioni comunali dell'ottobre 1989. Nè costituisce pertinente censura il mero rinvio al diverso convincimento espresso (si dice) sul punto dal giudice amministrativo che, rigettando il ricorso della società proprietaria, ha dunque dichiarato la legittimità dei provvedimenti impugnati (le deliberazioni comunali di approvazione del progetto di parcheggio), poiché la efficacia di giudicato tra le parti di una tale decisione è limitata a quella dichiarazione (nel senso che, in ipotesi, al giudice ordinario sarebbe preclusa la disapplicazione del provvedimento la cui legittimità è stata affermata dal giudice amministrativo), dichiarazione palesemente irrilevante nel presente giudizio.
4. Accolto - in conclusione - il primo motivo del ricorso nel senso precisato sub 2 e rigettato il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Trieste per il riesame orientato al principio secondo cui la valutazione dell'area fatta oggetto della occupazione "usurpativa" (in fattispecie, cioè, in cui l'occupazione fu attuata a dichiarazione di pubblica utilità scaduta) deve essere operata con riferimento alla disciplina urbanistica vigente al tempo del compiuto illecito (nella specie l'occupazione dell'area e la sua trasformazione in parcheggio erano avvenute nei mesi di aprile - maggio 1993 nella vigenza del piano regolatore generale approvato nel precedente gennaio, ma non considerato dai giudici di merito).
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al regolamento delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie - per quanto di ragione - il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, cassa le sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2002