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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 493/2024 R.G., iniziata con atto di citazione notificato il 22/01/2024, da
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
VIA VITTORIO EMANUELE II 66/D 35026 CONSELVE presso lo studio dell'Avv. MASSARI STEFANO, c.f.: , dal quale è C.F._1
rappresentato e difeso - ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in VIA COPERNICO 2B 35013 P.IVA_2
CITTADELLA, presso lo studio dell'Avv. ZAZZARON PAOLA, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
- CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2884/2023 emesso da questo Tribunale il 12/12/2023.
Causa discussa previo espletamento di prova testimoniale, sulle seguenti con- clusioni:
di parte attrice opponente: “nel merito: per tutti i motivi sopra esposti, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto perché nulla deve a ut supra, in Parte_1 CP_1 quanto già estinta l'obbligazione di pagamento;
in ogni caso, per tutti i motivi esposti, revocarsi/annullarsi e/o dichiararsi privo di giuridico effetto il monitorio opposto perché infondato in fatto ed in diritto;
rigettarsi la domanda ex art 2041 cc in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in di- ritto sia in ordine all'an che al quantum;
nel merito in via subordinata: in denegata ipotesi di mancato accoglimento delle su rasse- gnate conclusioni, revocarsi il monitorio opposto in quanto esorbitante rispetto alla reale pretesa creditoria vantata dell'opposta, condannando al pagamento del Parte_1 minor importo di cui l'avversaria, eventualmente, proverà l'esistenza; sui mezzi istruttori: si rinnovano le eccezioni di nullità delle prove testimoniali avversarie assunte e l'incapacità dei testi escussi, e se ne chiede l'estromissione per tutti i motivi dedotti in atti e verbalizzati in udienza. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
e di parte convenuta opposta: “In via principale: Respingersi in ogni caso le ec- cezioni e le domande ex adverso formulate, in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto per i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto, e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo opposto nella misura di euro 22.800,61 (al netto del pagamento dell'opponente di euro 7.000,00 imputato a saldo della fatturan. V0/15 del 15.02.2023). Accertare e dichiarare in ogni caso che Controparte_2
va creditrice nei confronti della opponente di un credito in linea capitale pari
[...] a euro 22.800,61. Per l'effetto, condannarsi l'odierna opponente al pagamento della suddetta somma, o di quella anche diversa che risultasse all'esito della causa, maggiorata di interessi moratori dalle scadenze al saldo. In via subordinata: riconoscersi il diritto di Controparte_2
a chiedere e a ottenere un indennizzo nella misura di euro 22.800,61, per
[...] l'ingiustificato arricchimento di e per l'effetto condannarsi Parte_1 quest'ultima al versamento della suddetta somma, o di quella anche diversa che risultasse all'esito della causa. In via istruttoria: A sostegno delle deduzioni e difese della Controparte_3
, si chiede ammettersi prova per interpello e testi così come
[...] dedotta nell'apposita memoria. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di tutti o alcuno dei capitoli di controparte, si chiede di essere abilitati a prova contraria con i testi già indicati a prova diretta. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze di lite oltre accessori di legge.”
FATTO E DIRITTO.
L'opposizione è parzialmente fondata e va pertanto accolta in pari misura. deve pagare a Parte_1 Controparte_4
soltanto le fatture nn. 16, 18, 29 e 30/2023, aventi ad oggetto la vendita
[...] differita di vitelli da macello. La fattura n.15/2023, anch'essa azionata col de- creto ingiuntivo opposto, infatti, è stata pagata dall'opponente, il 12/12/2023
(vedasi doc. 2 opponente), nel momento in cui era stato già depositato il ricor- so (05/12/2023) ma non era stato ancora notificato il decreto di accoglimento
(15/01/2024).
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
- 2 - 1) Il 22/02/2023 l'opposta ha emesso nei confronti dell'opponente la fattura n.16/2023 di €7.365,71# (vedasi doc. 3 ingiungente).
2) Il 28/02/2023 l'opposta ha emesso nei confronti dell'opponente la fattura n.18/2023 di €5.564,80# (vedasi doc. 4 ingiungente).
3) Il 20/3/2023 l'opposta ha emesso nei confronti dell'opponente la fattura n.29/2023 di €5.052,59# (vedasi doc. 5 ingiungente).
4) Il 29/3/2023 l'opposta ha emesso nei confronti dell'opponente la fattura n.30/2023 di €4.817,51# (vedasi doc. 6 ingiungente).
5) A ciascuna delle suindicate fatture, in cui viene indicato il prezzo unitario del bene compravenduto, corrisponde sia un d.d.t., indicante il medesimo prezzo unitario, firmato dal vettore che ha trasportato gli animali da macella- re, sia un documento di accompagnamento che precisa il luogo di provenienza
( di ) e quello di destinazione Controparte_4 CP_1
( ) delle bestie e contiene una serie di informazioni su di esse Parte_1 sia l'elenco dei bovini movimentati, individuati ciascuno con un numero di matricola ed indicazione della razza (vedasi docc. 17, 18, 19, 21 e 23 oppo- sta).
6) Le fatture di cui ai precedenti punti da 1 a 4, in quanto emesse in forma elettronica, sono state consegnate all'opponente con le modalità per esse pre- viste e non sono state contestate se non successivamente alla notifica del de- creto ingiuntivo opposto, quando erano ormai trascorsi 10/11 mesi dalla rice- zione delle fatture.
7) Dal sito ministeriale dell'anagrafe bovina, emerge che gli animali venduti con le fatture di cui ai precedenti punti da 1 a 4, sono stati macellati nel luogo in cui ha sede l'opponente ( nello stesso giorno della consegna risultante CP_5
dai d.d.t. di cui al precedente punto 5 (vedasi doc. 24 opposta).
Sebbene manchino i contratti scritti di compravendita del bestiame in oggetto, dalla documentazione in atti e dal comportamento tenuto dalle parti, si deduce per presunzioni ex art. 2729 c.c., che esso è stato ordinato dall'opponente
- 3 - all'opposta, stabilendone il prezzo. In caso contrario, le fatture di cui ai prece- denti punti da 1 a 4, sarebbero state immediatamente contestate da
[...]
che, inoltre non avrebbe accettato la consegna dei vitelli, che risulta Parte_2
invece dimostrata. Se è vero che i d.d.t. risultano firmati dal vettore e non dal destinatario, è pur vero che il bestiame è stato macellato nello stesso giorno
CP_ della sua consegna proprio ad dove ha sede Peraltro il Parte_2 teste ha confermato l'avvenuta consegna degli animali Testimone_1 all'opponente (vedasi verbale udienza del 17/9/2024).
A parere dello scrivente, la mancanza di un accordo quadro che disciplini la vendita del bestiame in questione, circostanza verificatasi nella fattispecie, non determina la nullità delle avvenute compravendite.
Il d.lgs. n.198/2021, che all'art. 3, comma 2 prevede l'obbligo della forma scritta per i contratti come quelli di cui si discute, non contiene alcuna norma che prescrive la sanzione della nullità nell'ipotesi di violazione di tale obbli- go. Infatti, l'art. 10 comma 1 del succitato provvedimento, si limita a prevede- re una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione dell'art. 3, comma 2.
In definitiva, l'opponente deve complessivamente all'opposta €22.800,61# che costituisce il totale delle fatture nn.16, 18, 29 e 30/2023; detta somma va maggiorata degli interessi moratori ex d.lgs. n.231/2002, a far data dalla sca- denza delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'esito della lite, le spese e competenze sostenute per essa e per il procedimento monitorio vanno poste a carico dell'opponente ed in fa- vore dell'altra parte, liquidandole in €286,00# per esborsi ed in €6.500,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.2884/2023 emesso da questo Tribunale il 12/12/2023.
- 4 - Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, a pagare a , in perso- Controparte_4
na del suo legale rappresentante pro-tempore, €22.800,61#, oltre interessi mo- ratori ex d.lgs. n.231/2002 far data dalle singole scadenze delle fatture nn. 16,
18, 29 e 30/2023, fino all'effettivo soddisfo.
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, a pagare a , in perso- Controparte_4
na del suo legale rappresentante pro-tempore, le spese di lite così come liqui- date in parte motiva.
Così deciso il 14 maggio 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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