Versione
10 dicembre 1967
10 dicembre 1967
Art. 1.
L' articolo 135 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale e' composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universita' in materie giuridiche o gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari".
L' articolo 135 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"La Corte costituzionale e' composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di universita' in materie giuridiche o gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la nomina dei giudici ordinari".
Commentario • 1
- 1. Costituzione della repubblica ItalianaFulco Lanchester · https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ · 8 agosto 2020 · 1.3729734
[…] NOTE: (*) L´art. 135 è stato sostituito dall´art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. […]
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 23/05/1985, n. 154Provvedimento: N. 154 SENTENZA 6 MAGGIO 1985 Deposito in cancelleria: 23 maggio 1985. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 131 bis del 5 giugno 1985. Pres. ELIA - Rel. FERRARI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ON REALE - Dott. TT LI CI - Avv. TO AG - Prof. LI AD - Prof. IO LA OL - Prof. RG RI - Prof. IU FERRARI - Dott. FR AJ - Prof. IO CO - Prof. OR LO - Prof. IU LL - Dott. FR GR, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12, n. 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, approvato il 17 febbraio 1971, e dell'art. 12, n. 3, del Regolamento della Camera dei Deputati, …Leggi di più...
- inclusione dei regolamenti parlamentari·
- indipendenza ed imparzialita' dell'organo decidente, garanzia di difesa, tempo ragionevole·
- insindacabilita' dei regolamenti parlamentari da parte della corte costituzionale·
- controversie concernenti il rapporto di impiego dei dipendenti delle camere·
- nozione e funzione delle guarentigie·
- regolamenti parlamentari·
- principi costituzionali coessenziali che la rendano effettiva·
- conseguente insindacabilita' da parte della corte costituzionale.·
- sent. 154/85 b. parlamento·
- competenza·
- guarentigie di indipendenza nei confronti di ogni altro potere·
- sent. 154/85 c. parlamento·
- richiamo agli stessi principi contenuti in convenzioni internazionali.·
- leggi ed atti aventi forza di legge sottoponibili al giudizio della corte costituzionale·
- previsione di una giurisdizione domestica