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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
n. rg12518 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12518 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
DI
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Seggio del
Popolo n. 22,
E
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Seggio del
Popolo n. 22,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/07/2024 CP_1
e , premettendo di
[...] Parte_1
aver contratto matrimonio in NAPOLI il 25/09/2001 e che dalla loro unione nascevano tre figli: il 10.02.2002, Per_1
il 30.06.2004 e il 07.08.2007, quest'ultimo Per_2 Per_3
ancora minore, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e vivrà con la madre
3. Il sig. corrisponderà ogni mese alla sig.ra l'importo CP_1 Parte_1
di euro 250,00 per il proprio mantenimento nonché euro 250,00 per il mantenimento del figlio minore oltre le spese straordinarie nella Per_3
misura del 50%
2
4. Il padre avrà facoltà di tenere il figlio con sé, d'accordo con la Per_3
madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. In ogni caso potrà tenere con sé i figli ogni martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 e il sabato e la domenica dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, la madre avrà facoltà di tenere con sé la figlia, nei giorni 24 dicembre e 1 gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni 25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli, li potrà tenere con sé per le festività di Pasqua. Le vacanze estive con la divisione di giorni quindici con ciascun genitore durante il mese di agosto.
5. Entrambi i genitori si impegnano al rispetto assoluto degli impegni scolastici e sportivi del figlio
6. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale
3 ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n.215, parte II, s. A, reg.
[...]
Atti Matrimonio anno 2001);
b) omologa le condizioni di cui al ricorso,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12518 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
DI
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Seggio del
Popolo n. 22,
E
rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in atti, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Seggio del
Popolo n. 22,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1 INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/07/2024 CP_1
e , premettendo di
[...] Parte_1
aver contratto matrimonio in NAPOLI il 25/09/2001 e che dalla loro unione nascevano tre figli: il 10.02.2002, Per_1
il 30.06.2004 e il 07.08.2007, quest'ultimo Per_2 Per_3
ancora minore, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il
Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, e vivrà con la madre
3. Il sig. corrisponderà ogni mese alla sig.ra l'importo CP_1 Parte_1
di euro 250,00 per il proprio mantenimento nonché euro 250,00 per il mantenimento del figlio minore oltre le spese straordinarie nella Per_3
misura del 50%
2
4. Il padre avrà facoltà di tenere il figlio con sé, d'accordo con la Per_3
madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. In ogni caso potrà tenere con sé i figli ogni martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 e il sabato e la domenica dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, la madre avrà facoltà di tenere con sé la figlia, nei giorni 24 dicembre e 1 gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni 25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli, li potrà tenere con sé per le festività di Pasqua. Le vacanze estive con la divisione di giorni quindici con ciascun genitore durante il mese di agosto.
5. Entrambi i genitori si impegnano al rispetto assoluto degli impegni scolastici e sportivi del figlio
6. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il
Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale
3 ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n.215, parte II, s. A, reg.
[...]
Atti Matrimonio anno 2001);
b) omologa le condizioni di cui al ricorso,
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 02/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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