Art. 2.
Qualora manchi la possibilita' dell'acquisto a trattativa privata, il Governo del Re e' autorizzato a procedere alla espropriazione per causa di pubblica utilita', senza pero' eccedere la somma indicata nell'articolo 1.
Qualora manchi la possibilita' dell'acquisto a trattativa privata, il Governo del Re e' autorizzato a procedere alla espropriazione per causa di pubblica utilita', senza pero' eccedere la somma indicata nell'articolo 1.