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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 1329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1329 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Sezione Lavoro e promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.RAOUL CASTELLI
Parte opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA CP_1
INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. GUIDO EUDIZI
Parti opposte
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.03.2023, ritualmente notificato agli enti convenuti, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di essere venuto a conoscenza, attraverso la consultazione dell'estratto di ruolo, di una situazione debitoria risultante a proprio carico nei confronti dell' e dell'INAIL, rappresentata da n. 17 avvisi di addebito e CP_1
n. 7 cartelle di pagamento, puntualmente indicati in ricorso.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto l'infondatezza, nel merito, delle pretese contributive dagli enti convenuti, avendo egli cessato la propria attività a far data dall'1.1.2011, con conseguente cessazione di ogni obbligo previdenziale;
in ogni caso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dai titoli notificati “fino al 30.12.2016”.
Costituitisi in giudizio, e INAIL hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso ed il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, hanno chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte opponente), e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Come sopra osservato, l'opponente indicato in epigrafe ha inteso impugnare il ruolo sottostante alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito indicati in ricorso, contestando, nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva degli enti convenuti, nonché, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale di buona parte dei titoli indicati in ricorso (in particolare, di quelli notificati tra il 2012 e il 2016).
Orbene, quanto alla censura relativa all'infondatezza, nel merito, dei crediti contributivi, la stessa è senz'altro inammissibile: ai sensi dell'art. 24 comma 5, del d.lgs. 46/99, infatti, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Quanto alla perentorietà di tale termine, è sufficiente richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali (di cui al d.lgs. n. 46 del
1999), il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva – che dall'art. 24 dello stesso d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e, per analogia, dalla notifica dell'avviso di addebito – deve ritenersi perentorio, “perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (in questi termini si veda testualmente Cass. Civ., sez. lav., 25.6.2007 n. 14692, nonché, in senso analogo, Cass.
Civ., sez. lav., 12.3.2008 n. 6674).
Dunque, è del tutto precluso in questa sede il vaglio del merito della pretesa contributiva, da ritenersi ormai incontrovertibile, stante il decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 cit..
Quanto all'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli avvisi di addebito e dalle cartelle di pagamento INAIL notificati “fino al 30.12.2016”, CP_1
giova considerare che, in ordine alla possibilità per il contribuente di impugnare gli atti di riscossione direttamente con il ruolo, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, precisando che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26283 del 2022, dopo aver precisato che la suddetta disposizione si applica anche al sistema di riscossione delle entrate extra-tributarie (quali i crediti contributivi), hanno poi affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n.
146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1972 art. 12 è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione”.
Applicando il suddetto principio di diritto alla fattispecie in esame, non può che rilevarsi l'inammissibilità dell'odierna opposizione anche sotto il profilo dell'eccepita intervenuta prescrizione dei titoli, avendo la parte opponente omesso di allegare e dimostrare la sussistenza delle condizioni prefigurate dall'art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, la cui ricorrenza è necessaria affinché sia concretamente configurabile l'interesse ad agire che deve sorreggere la proposta impugnazione.
Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di e INAIL, CP_1
liquidate in euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 19.03.2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1329 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
Sezione Lavoro e promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv.RAOUL CASTELLI
Parte opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. IVANOE CIOCCA CP_1
INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. GUIDO EUDIZI
Parti opposte
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.03.2023, ritualmente notificato agli enti convenuti, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di essere venuto a conoscenza, attraverso la consultazione dell'estratto di ruolo, di una situazione debitoria risultante a proprio carico nei confronti dell' e dell'INAIL, rappresentata da n. 17 avvisi di addebito e CP_1
n. 7 cartelle di pagamento, puntualmente indicati in ricorso.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto l'infondatezza, nel merito, delle pretese contributive dagli enti convenuti, avendo egli cessato la propria attività a far data dall'1.1.2011, con conseguente cessazione di ogni obbligo previdenziale;
in ogni caso, ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dai titoli notificati “fino al 30.12.2016”.
Costituitisi in giudizio, e INAIL hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso ed il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva;
in subordine, hanno chiesto il rigetto del ricorso nel merito.
La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte opponente), e viene quindi decisa mediante la presente sentenza.
DIRITTO
Come sopra osservato, l'opponente indicato in epigrafe ha inteso impugnare il ruolo sottostante alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito indicati in ricorso, contestando, nel merito, la fondatezza della pretesa contributiva degli enti convenuti, nonché, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale di buona parte dei titoli indicati in ricorso (in particolare, di quelli notificati tra il 2012 e il 2016).
Orbene, quanto alla censura relativa all'infondatezza, nel merito, dei crediti contributivi, la stessa è senz'altro inammissibile: ai sensi dell'art. 24 comma 5, del d.lgs. 46/99, infatti, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Quanto alla perentorietà di tale termine, è sufficiente richiamare il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali (di cui al d.lgs. n. 46 del
1999), il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva – che dall'art. 24 dello stesso d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento e, per analogia, dalla notifica dell'avviso di addebito – deve ritenersi perentorio, “perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (in questi termini si veda testualmente Cass. Civ., sez. lav., 25.6.2007 n. 14692, nonché, in senso analogo, Cass.
Civ., sez. lav., 12.3.2008 n. 6674).
Dunque, è del tutto precluso in questa sede il vaglio del merito della pretesa contributiva, da ritenersi ormai incontrovertibile, stante il decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 cit..
Quanto all'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli avvisi di addebito e dalle cartelle di pagamento INAIL notificati “fino al 30.12.2016”, CP_1
giova considerare che, in ordine alla possibilità per il contribuente di impugnare gli atti di riscossione direttamente con il ruolo, è intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito che “L'estratto di ruolo non è impugnabile”, precisando che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26283 del 2022, dopo aver precisato che la suddetta disposizione si applica anche al sistema di riscossione delle entrate extra-tributarie (quali i crediti contributivi), hanno poi affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n.
146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre
2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1972 art. 12 è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione”.
Applicando il suddetto principio di diritto alla fattispecie in esame, non può che rilevarsi l'inammissibilità dell'odierna opposizione anche sotto il profilo dell'eccepita intervenuta prescrizione dei titoli, avendo la parte opponente omesso di allegare e dimostrare la sussistenza delle condizioni prefigurate dall'art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, la cui ricorrenza è necessaria affinché sia concretamente configurabile l'interesse ad agire che deve sorreggere la proposta impugnazione.
Anche sotto questo profilo, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di e INAIL, CP_1
liquidate in euro 2.905,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 19.03.2025
Il Giudice
Giorgia Busoli