Sentenza 29 maggio 2014
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di revisione fondata sulla richiesta di applicazione dei principi enunciati da una sentenza della Corte EDU riguardante "errores in procedendo" verificatisi in procedimento relativo ad altro imputato, in ragione dell'asserita sussistenza di una situazione analoga, in quanto, la violazione dei parametri convenzionali si misura nella logica dell'effettiva lesione del diritto ad un equo processo, alla luce di valutazioni strettamente correlate alla fattispecie specifica.
Commentario • 1
- 1. Revisione europea, limiti stretti (Cass. 7918/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2014, n. 39925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39925 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 29/05/2014
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - N. 1012
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1450/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA IO, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza in data 21/11/2013 della Corte d'appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Galli Massimo, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata l'ordinanza del 21/11/2013 con la quale la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata da TA IO con riguardo alla sentenza della Corte d'appello di Catania in data 27/07/2011, definitiva dal 19/12/2012.
2. L'ordinanza impugnata si apre con una disamina dei fatti e dei provvedimenti giurisdizionali per effetto dei quali, secondo l'odierno ricorrente, sarebbe ammissibile una sua richiesta di revisione a norma dell'art. 630 c.p.p., così come integrato da sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113/2011.
2.1. La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 12/03/2003 nel caso OC v. UR, ha identificato una violazione dei diritti umani del citato OC, in relazione ai principi del giusto processo, con riguardo ai limiti posti all'interlocuzione tra l'imputato ed i suoi difensori tecnici, in termini di adeguatezza del tempo accordato per la preparazione della difesa e di riservatezza dell'interlocuzione, che non deve essere sorvegliata da agenti di polizia o magistrati.
2.2. La Corte costituzionale italiana, con la sentenza n. 113 del 7/04/2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p., "nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza (...) al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo".
2.3. Ancora la Consulta, con la sentenza n. 143 del 20/06/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b), ultimo periodo, (Norme
sull'ordinamento penitenziario), limitatamente alle parole "con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari", così riconoscendo l'illegittimità dei limiti posti alla durata ed alle modalità dei colloqui con i difensori delle persone detenute soggette alla sospensione delle regole trattamentali.
Nella motivazione del provvedimento, la sentenza OC della Corte edu è citata quale precedente con "significative assonanze" rispetto alla fattispecie sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale.
2.4. Le Sezioni unite della Corte di cassazione (Ordinanza n. 34472 del 19/04/2012, rv. 252933) hanno stabilito che "le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto - non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale".
2.5. Nell'epoca in cui si celebrava il procedimento concluso con la sentenza di condanna indicata in apertura, della quale chiede la revisione, TA SA era assoggettato al regime carcerario di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, ed aveva subito quindi, nella interlocuzione con i propri difensori tecnici, limiti di durata poi risultati illegittimi alla luce della Carta costituzionale.
2.6. Nella logica dell'odierno ricorrente, pur non essendovi da eseguire una sentenza pronunciata in suo favore dalla Corte edu, e pur non risultando essere stata pronunciata una "sentenza pilota" a proposito delle limitazioni poi rimosse dalla Consulta, dovrebbe ammettersi che la sentenza OC si atteggi "in sostanza" a sentenza pilota, e debba dunque trovare esecuzione in tutti i casi analoghi.
2.7. Vi sarebbe dunque da dare esecuzione ad una sentenza della Corte edu, con la conseguenza che sarebbe perfettamente ammissibile una domanda di revisione a norma dell'art. 630 c.p.p., sub specie del "diverso" caso di revisione introdotto dalla Corte costituzionale.
3. Agli argomenti prospettati nella domanda di revisione la Corte territoriale ha obiettato in sostanza che il "rimedio" invocato da TA vale a dare esecuzione a decisioni di condanna che la Corte edu abbia deliberato in relazione allo specifico procedimento penale di cui si tratta. Sarebbe improprio d'altra parte il riferimento alla tematica delle "sentenze pilota", posto che nessuna decisione del genere risulta pronunciata nei confronti dell'IT, e che la stessa invocata decisione OC non aveva struttura e funzione di decisione pilota.
La "sostanza" di tale ultimo tipo di sentenza potrebbe essere al più riconosciuta a decisioni che, pur non assumendone la forma, individuano un problema strutturale di difformità tra l'ordinamento nazionale e quello regolato dalla Convenzione edu: qualità che, per inciso, che non sarebbe stata certo riconosciuta dalla Corte costituzionale, alla citata sentenza OC, per il sol fatto di aver prospettato "assonanze" fra i temi trattati con la propria sentenza e quelli a suo tempo affrontati dai Giudici di Strasburgo. Dunque, ed in sostanza, TA invocherebbe la revisione sol perché è sopravvenuta una dichiarazione di illegittimità della norma che regolava i suoi colloqui difensivi all'epoca del processo, senza tra l'altro documentare in concreto un pregiudizio per l'efficacia della sua difesa. Mancherebbero i presupposti per l'applicazione del "diverso caso" di revisione invocato, con conseguente inammissibilità della domanda.
4. Propone ricorso il diretto interessato, denunciando l'asserita illogicità della ordinanza impugnata dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che da un lato negherebbe alla sentenza OC la funzione sostanziale di sentenza pilota, e dall'altro citerebbe giurisprudenza delle Sezioni unite (la già menzionata ordinanza n. 34472/2012, correttamente individuata mediante la data di deliberazione), ove una analoga funzione "sostanziale" sarebbe riconosciuta alla sentenza "OL
contro
IT".
Ma il provvedimento impugnato, carente di motivazione circa l'asserita irrilevanza delle notazioni della Consulta sulla sentenza OC, sarebbe soprattutto il frutto di un travisamento della domanda proposta alla Corte territoriale. TA non avrebbe chiesto la revisione per la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità dell'art. 41 bis ord. pen., ma seguendo le indicazioni della giurisprudenza citata, cui si è aggiunta la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 3/07/2013, che avrebbe indicato appunto nella revisione il rimedio per rimuovere gli effetti di una violazione strutturale dei diritti dell'imputato, senza necessità del previo esperimento di un ricorso a Strasburgo.
5. Con un secondo motivo di ricorso, TA denuncia violazione di legge a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, in relazione all'art. 117 Cost., comma 1, ed all'art. 6, comma 3, della Convenzione edu, dovendosi considerare pacifico il conferimento della funzione di parametri interposti alle norme convenzionali per effetto della norma costituzionale invocata, e dovendosi considerare necessario l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello sovranazionale.
6. Sarebbe illogico, e frutto di travisamento, il rilievo della Corte territoriale circa le peculiarità del caso sottoposto alla Corte costituzionale e culminato con la sentenza n. 143/2013 (caso nel quale, come la Consulta aveva notato, il detenuto era sottoposto nello stesso momento ad una pluralità di procedimenti). Da una parte la norma sui colloqui è stata dichiarata illegittima con effetto erga omnes. Per altro verso, TA potrebbe vantare un numero di procedimenti "triplo" rispetto a quello considerato significativo dai Giudici costituzionali.
5. Il Procuratore generale, nelle proprie requisitorie scritte, ha notato come lo stesso ricorrente ammetta che il suo ragionamento presuppone una qualità di "sentenza pilota" nella sentenza OC:
qualità che dovrebbe essere esclusa in base all'assorbente rilievo che la sentenza citata non riguardava lo Stato italiano. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi che lo sostengono e, comunque, per la carenza del necessario connotato di specificità delle censure mosse alla decisione impugnata. Dalla dichiarazione di inammissibilità conseguono per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e quella al versamento di una ulteriore somma, in favore della Cassa per le ammende, che la Corte, valutate le circostanze del caso concreto, stima di quantificare in Euro 1.000,00. 2. Come si è visto, l'istanza di revisione, ed il ricorso contro il provvedimento che l'ha dichiarata inammissibile, si fondano su un ragionamento relativamente complesso. Deve procedersi alla revisione cosiddetta "europea" quando si tratta di dare esecuzione ad una sentenza definitiva della Corte edu, in applicazione dell'art. 46, paragrafo 1, della Convenzione. In materia di restrizione del numero e della durata dei colloqui tra imputato detenuto e suo difensore la Corte dei diritti umani si è pronunciata, a garanzia della piena estensione del diritto al fair trial, nel caso OC v. UR (Corte edu, Grande camera, 12/5/2005). Detta sentenza presenterebbe natura "sostanziale" di sentenza pilota, e dovrebbe dunque trovare esecuzione negli ordinamenti nazionali. Tale esecuzione non potrebbe considerarsi limitata ai soli casi direttamente definiti a Strasburgo, come le Sezioni unite di questa Corte avrebbero riconosciuto con l'ordinanza 19/04/2012, n. 34472, Ercolano. La Corte costituzionale italiana, d'altra parte, avrebbe riconosciuto la pertinenza al parametro convenzionale (ed alla stessa sentenza OC) della norma la quale, nell'ambito dell'art. 41 bis ord. pen., poneva limiti nel numero e nella durata dei colloqui tra avvocati difensori e detenuti sottoposti alla sospensione delle regole trattamentali. Di conseguenza, accertata la lesione del diritto di difesa nei procedimenti celebrati a carico di persone assoggettate ai predetti limiti nell'interlocuzione con i propri difensori, occorrerebbe aprire procedimenti di revisione a norma dell'art. 630 c.p.p., come integrato dalla pronuncia additiva della Corte
costituzionale n. 113/2011.
2. Il ragionamento è arbitrario nelle sue premesse e nel suo sviluppo.
Non è vero anzitutto che la sentenza OC della Corte di Strasburgo avesse natura di sentenza "pilota", neppure dal punto di vista "sostanziale", avuto particolare riguardo al tema della durata e del numero dei colloqui difensivi. Nell'occasione indicata, la Corte aveva ritenuto (152 segg. della sentenza) che il Governo turco avesse creato condizioni di fatto tali da ostacolare in modo apprezzabile l'esercizio del diritto di difesa dell'accusato (sua detenzione su un'isola, mezzi di trasporto inadeguati, ecc). Le particolarità del caso di specie (e dunque l'improponibilità della sua trattazione alla stregua di una violazione "sistemica") erano state non casualmente richiamate dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza 20/06/2013, n. 143, evocata dal ricorrente, ove per altro si coglie solo un cenno a "significative assonanze" tra la fattispecie esaminata ed il regime di fatto cui era stato assoggettato, in UR, il detenuto OC.
Assonanze indiscutibili, ma appunto e solo assonanze. Il fatto che nel provvedimento di Strasburgo non si colga neppure una pretesa natura "sostanziale" di sentenza pilota esime questa Corte, nella presente occasione, dal diffondersi criticamente su passaggi del ragionamento che pure andrebbero argomentati e risolti, per pervenire al risultato prospettato dal ricorrente. Se, anzitutto, gli obblighi di esecuzione nascenti dall'art. 46 della Convenzione edu si determinino ogni qual volta v'è una "logica sistemica" quale ratio decidendi della pronuncia della Corte o se sia necessaria la specifica indicazione di misure a carattere generale da parte della Corte medesima. Questione da valutare anche alla luce del nuovo art. 61 del regolamento della Corte, in vigore dal 31 marzo 2010, e dell'indicazione secondo la quale sentenze pilota in senso stretto sono quelle che, ai sensi del paragrafo 3 del citato art. 61, specificano, nelle previsioni operative della pronuncia (le conclusioni), la natura del problema sistemico e il tipo di misure rimediali che lo stato interessato può adottare. Non sarebbero ritenute sentenze pilota, in altre parole, quelle nelle quali un problema sistemico e l'adozione di misure siano meramente menzionate nelle ragioni del decisum (nel c.d. Court's reasoning). Ancora, si presuppone dal ricorrente che le sentenze pilota impegnino in termini esecutivi tutti gli Stati del Consiglio d'Europa e non solo lo Stato che abbia assunto il ruolo di parte nel procedimento definito con ciascuna delle sentenze di quel genere.
Infine, si pretende che l'obbligo di esecuzione, da attuare secondo le previsioni del diritto nazionale (e dunque, tendenzialmente, in sede di esecuzione per le pronunce aventi ad oggetto norme di carattere sostanziale, ed in sede di revisione per quelle concernenti, disposizioni processuali), non sia limitato al rapporto giuridico concernente la parte privata direttamente coinvolta nel giudizio di Strasburgo, ma si estenda in favore di tutti coloro che si trovino in situazioni "analoghe".
A supporto dell'assunto si cita la decisione delle Sezioni unite di questa Corte con la quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, artt. 7 e 8 (convertito dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4), in riferimento all'art. 3 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione edu. In effetti, nella prospettiva della rilevanza, le Sezioni unite avevano ritenuto che il decisum della Corte di Strasburgo nel noto caso OL v. IT dovesse produrre effetti anche a favore di persone che non avessero proposto un ricorso innanzi Corte europea, ma si trovassero nell'identica condizione sostanziale. Ed è noto come la Consulta abbia condiviso questa logica, stabilendo l'ammissibilità della questione sollevata anche sotto il profilo della rilevanza (Sez. Un., ordinanza 19/04/2012, Ercolano). Ma proprio nella sentenza della Corte costituzionale si legge testualmente: "si tratta, com'è chiaro, di una conclusione che riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva. Le stesse sezioni unite hanno avvertito che "diverso è il caso di una pena rivelatasi illegittima, esclusivamente perché inflitta all'esito di un giudizio ritenuto dalla Corte EDU non equo, ai sensi dell'art. 6 della CEDU: in questa ipotesi, l'apprezzamento, vertendo su eventuali errores in procedendo e implicando valutazioni strettamente correlate alla fattispecie specifica, non può che essere compiuto caso per caso, con l'effetto che il giudicato interno può essere posto in discussione soltanto di fronte ad un vincolante dictum della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie" (Corte cost., 18/07/2013, n. 210). La tesi del ricorrente è dunque smentita in radice nell'ambito degli stessi provvedimenti che dovrebbero sostenerla.
3. Da ultimo va ribadito ciò che già si è accennato, e cioè che il ricorso è assolutamente generico nell'indicazione del pregiudizio che TA avrebbe in concreto patito per effetto dell'applicazione delle norme precedentemente dichiarate incostituzionali. Non è dato sapere, in particolare, se ed in quale misura siano stati posti limiti concreti e direttamente incidenti sulla preparazione e sulla conduzione della difesa nell'ambito del procedimento concluso con la sentenza della quale si vorrebbe ottenere la revisione. L'omessa specificazione è stata correttamente rilevata dalla Corte territoriale quale causa di inammissibilità della richiesta di revisione, e per effetto della sua reiterazione nell'ambito del ricorso di legittimità si traduce in specifico fattore di inammissibilità del ricorso medesimo.
La carenza è essenziale proprio nella prospettiva praticata dal ricorrente, poiché la violazione dei parametri convenzionali si misura non nella logica della violazione di legge (cioè, nella specie, dell'applicazione di una legge poi dichiarata incostituzionale), ma nella logica dell'effettiva lesione del diritto ad un equo processo.
Fuori dall'indicata prospettiva, viene meno lo stesso presupposto per l'evocazione della "revisione europea", e la fattispecie si inquadra nel suo alveo naturale, che è quello della irrilevanza della sopravvenuta pronuncia di illegittimità di una norma processuale nelle fattispecie esaurite, quale è, tipicamente, quella del procedimento definito mediante una sentenza passata in cosa giudicata (Sez. U., Sentenza n. 27614 del 29/03/2007, P.c. in proc. Lista, rv. 236535).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014