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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 20/11/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 20/11/2025, davanti al GL IN UI, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. DI PUORTO VITO oggi sostituito dall'avv. Alessandro Ramò per la parte convenuta nessuno è comparso
Il Giudice verificata la regolarità DEla notifica eseguita nei confronti DE ONroparte_1
e DEl' ne dichiara la contumacia. ONroparte_2
A questo punto il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa insistendo come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
IN UI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice DE Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona DEla Dott.ssa IN
UI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 589 / 2025
promossa da:
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. DI PUORTO VITO che la Parte_1 rappresenta e difende giusta DEega in atti, unitamente all'avv. VINCENZO DI PUORTO;
ricorrente
contro
[...]
ONroparte_3
Resistenti contumaci
Conclusioni: Parte ricorrente: ha concluso come in atti
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in data 1.9.2025 ha Parte_1 convenuto in giudizio l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande: “In relazione alla carta DE docente:
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto DEla ricorrente ad usufruire DE beneficio economico di euro 500,00 annui DEla
Carta elettronica DE docente per l'aggiornamento e la formazione DE personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore DEla ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, dal valore complessivo pari ad € 1.500,00 (€ 500 cadauno per ciascun anno scolastico);
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto DEla ricorrente ad usufruire DE beneficio economico di euro 500,00 annui DEla Carta elettronica DE docente per l'aggiornamento e la formazione DE personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore DEla ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso DE giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
B) In relazione al risarcimento DE danno per abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato:
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità DEl'operato DEla Pubblica
Amministrazione convenuta in giudizio per aver posto in essere, nei confronti DEla parte ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, per tutte le suesposte motivazioni in premessa
Sempre in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto DEla parte ricorrente al risarcimento DE danno conseguente all'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti (Sub B 1), stipulati dalla parte ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento DE danno conseguente all'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti (Sub B 1), determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente e, pertanto, condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla parte ricorrente un risarcimento DE danno nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità DEl'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero DEla somma - maggiore o minore – che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta giusta e provata all'esito DE presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
C) Con vittoria di spese, diritti e onorari DE presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno DEle proprie domande, la ricorrente ha dedotto:
- di aver svolto la propria attività di docente, con contratti a tempo determinato, alle dipendenze DE
, nei seguenti ONroparte_1 periodi:
Dal 14/09/2020 al 31/08/2021, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. SAN REMO CENTRO
LEVANTE” – IMIC813007, con assegnazione presso la scuola primaria “ALESSANDRO VOLTA”
– IMEE81305D;
Dal 06/09/2021 al 31/08/2022, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. TAGGIA” – IMIC805008, con assegnazione presso la scuola primaria “G.B. SOLERI - TAGGIA” –IMEE80504D;
Dall'1/09/2022 al 31/08/2023, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. SAN REMO CENTRO
LEVANTE” – IMIC813007, con assegnazione presso la scuola primaria “ALESSANDRO VOLTA”
– IMEE81305D;
Dal 09/09/2024 al 31/08/2025, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. RE PONENTE” –
IMIC81500V, con assegnazione presso la scuola primaria “ASQUASCIATI” – IMEE815033 di
RE (IM);
-di aver provveduto all'aggiornamento DEle GPS AA.SS. 2024/2026;
-che con comunicazione pec inviata in data 16 gennaio 2025 -rimasta priva di riscontro- ha contestato al qui intimato la illegittimità e lo svolgimento in contrasto con le norme imperative di CP_1 legge, dei termini apposti ai predetti contratti, nonché DEle reiterazioni/rinnovi;
-che la resistente ha posto in essere una condotta irriguardosa DEle disposizioni di legge in tema di abuso reiterato dei contratti a termine oltre i 36 mesi;
-che la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18968 DE 2022, rifacendosi ai principi stabiliti dalla
Corte di Giustizia Europea, ha stabilito l'illegittimità dei contratti stipulati dal docente precario per oltre 36 mesi;
-che il legislatore è nuovamente intervenuto modificando le previsioni di cui all'art. 36 DE d. lgs. n.
165/2001, precisando al comma 5 che il danno patito dal lavoratore in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine prevede la corresponsione di una indennità è compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità; ON
- che, inoltre, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le aveva corrisposto la somma di euro 500,00 annui, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista DElo sviluppo DEle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica DE docente - nel seguito per brevità anche solo "carta elettronica", "carta docenti", o "carta" - e dei "fondi" da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, DEla legge n. 107 DE 2015;
- che il D.P.C.M. n. 32313 DE 23 settembre 2015 – adottato in attuazione DE comma 122 DEl'art. 1 DEla L. n. 107/2015 prevedeva che la somma di € 500,00 annui può essere erogata esclusivamente agli insegnanti "a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova".
In sostanza, la ricorrente agisce in giudizio per ottenere l'accertamento DEla abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, in assenza di ragioni sostitutive, con conseguente condanna DE
al risarcimento DE “danno comunitario” ai sensi DEl'art. 36, comma 5, DE ONroparte_1
D. Lgs. n. 165 DE 2001, nonchè per ottenere la corresponsione, secondo le modalità di legge, dei bonus relativi alla c.d. Carta DE Docente per gli as 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Malgrado la regolarità DEla notifica, nessuno si è costituito in giudizio per il
[...]
e per l' , di cui è ONroparte_1 ONroparte_2 stata, quindi, dichiarata la contumacia.
***
Alla luce DEla trattazione svolta, il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il risarcimento DE danno c.d. eurounitario, in ragione DEla reiterazione illegittima e DEl'abuso di contratti di lavoro a tempo determinato, vanno ribadite le argomentazioni svolte in altre pronunce di questo stesso Tribunale (n. 99/2020, nonché n. 14/2018, confermata dalla sentenza n. 345/2019 DEla Corte di Appello di Genova).
Pare opportuno, innanzitutto, prendere atto DEl'assetto - sostanzialmente definitivo - che ha assunto la vicina questione degli insegnanti (e DE personale ATA) assunto a tempo determinato per la cura DEle altre discipline.
In esito alla complessa vicenda che ha riguardato la sorte dei contratti a termine (c.d. supplenze) nel settore scolastico statale (cfr. Corte Cost., ord. n. 207/2013; CGCU 26 novembre 2014, ; Per_1
Corte Cost. n. 187/2016), la Cassazione ha, con più pronunce (cfr., tra le tante, Cass. n. 22558/2016
e n. 22552/2016), enunciato i principi che possono così sintetizzarsi:
a. il corpo normativo che regola le assunzioni DE personale scolastico (sia docente, sia ATA) è norma di carattere speciale rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e ciò anche prima che la legge lo prevedesse espressamente;
b. le regole e le diverse ipotesi di assunzione precaria (supplenze annuali, supplenze fino al termine DEle attività didattiche, supplenze temporanee) rappresentano un'esauriente previsione, cristallizzata ex ante, dei casi in cui è ammessa la stipula di contratti a tempo determinato;
c. fermo quanto sopra, tuttavia l'abuso DElo strumento contrattuale a termine deve essere adeguatamente sanzionato mediante strumenti di dissuasione effettiva, e ciò a partire dal luglio 2001, termine ultimo per adeguare la normativa interna alla direttiva europea sul contratto a tempo determinato;
d. non sussiste, in ogni caso, l'abuso, nei casi di supplenze disposte fino al termine DEle attività didattiche (cd. organico di fatto) e nel caso di supplenze temporanee;
e. nel caso di supplenze annuali (cd. organico di diritto), al contrario, si ha abuso quando nel complesso le stesse siano durate più di 36 mesi, salvo che non sia, medio tempore, intervenuta assunzione in ruolo o che la fattispecie non rientri fra le previsioni di concreta e tempestiva stabilizzazione di cui alla L. n. 107/2015;
f. riscontrato l'abuso, la sanzione è quella individuata dalla sentenza a Sezioni Unite DEla Cassazione
n. 5072/2016;
g. nella irrilevanza DEla eventuale illegittimità DE termine, al dipendente assunto a tempo determinato va corrisposta la retribuzione tenendo conto DEl'anzianità effettivamente maturata nella successione dei contratti e secondo le previsioni dei CCNL tempo per tempo vigenti.
Fatta tale premessa di sintesi DEla disciplina DEl'insegnamento precario, occorre ora verificare se essa possa essere mutuata anche per la regolamentazione DEla presente controversia e, quindi, più in particolare, se possa e debba ritenersi che una condizione di precarietà di durata superiore a trentasei mesi rappresenti un abuso DE tipo contrattuale ai sensi DEla Direttiva 1999/70/CE anche per i docenti di religione cattolica, che, come noto, sono soggetti alla disciplina speciale di cui alla Legge
186/2003.
Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione, caratterizzato dalla subordinazione, sia nella fase genetica, sia in quella funzionale, al gradimento DEl'Autorità ecclesiastica, è oggi regolamentato dalla Legge n. 186/2003.
Quest'ultima non solo ha istituito due distinti ruoli regionali e disciplinato l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami, ma ha anche limitato al 70% DE fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato, istituendo, al tempo stesso, una quota di riserva (DE residuo 30%) da assegnare “mediante contratto di incarico annuale”.
In tale ambito, peraltro, si rammenta come sia operante, quale vera e propria peculiarità DE settore, un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata DE servizio. Le ragioni che giustificano quella “riserva” di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, si rinvengono nella necessità di adeguamento flessibile DE corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza DEle scuole, legate, come è noto, all'indice di natalità in generale ed alla scelta familiare in particolare, se avvalersi o meno DEl'insegnamento di religione.
Certamente la prima DEle circostanze è senz'altro comune anche agli altri insegnamenti e, pertanto, non può ritenersi una specificità DE settore di cui si discute;
la sua eventuale rilevanza, in ogni caso,
è stata già oggetto di vaglio da parte DEla giurisprudenza richiamata in premessa e, dunque, non è significativa al fine di qualificare l'abuso.
La seconda circostanza, invece, attiene allo specifico ambito DEl'insegnamento DEla religione cattolica, in quanto il numero dei docenti è strettamente connesso al numero di alunni che hanno optato per la partecipazione alle lezioni di religione e oscilla anche in ragione degli attuali flussi migratori da parte si soggetti appartenenti ad altri credi religiosi, destinati a rendere incerto il numero di insegnanti di religione cattolica da impiegare anno per anno.
Inoltre, sussiste anche un terzo elemento di specificità caratterizzante il settore di cui trattasi, che si concretizza nel gradimento DEl'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica DE rapporto che nella fase funzionale, potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione DE rapporto. Tuttavia, anche questa circostanza, sulla quale ha in particolare insistito parte resistente, non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, essendo la stessa comune sia ai contratti a termine sia a quelli a tempo indeterminato che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica.
In conclusione, quindi, le fluttuazioni di frequenza legate agli indici di natalità sono comuni a tutte le materie di insegnamento, non essendo caratterizzanti DE solo ambito DEl'insegnamento DEla religione cattolica, mentre le variazioni demografiche ed il c.d. gradimento DEl'autorità ecclesiastica si rivelano entrambe circostanze neutre rispetto al problema sotteso alla controversia.
Si deve, dunque, concludere che la previsione normativa di rango primario che stabilisce la riserva nella misura DE 30% per i posti non di ruolo abbia come giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una parte DE fabbisogno, al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni di tipo oggettivo, ben essendo ipotizzabile che il legislatore sia stato ispirato dalla massima di esperienza secondo cui, tendenzialmente, il 70% degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi DEl'insegnamento di religione.
Quanto sopra, se certamente rende lecito l'uso DE contratto a termine, certamente non fa altrettanto con riferimento all'abuso DE medesimo strumento.
Infatti, anche con riferimento all'evoluzione giurisprudenziale già richiamata, deve affermarsi che la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato non sia illimitata, ma che, al contrario, a fronte di una precarietà che abbia assunto i connotati di ripetitività, continuità e durata nel tempo
(quasi a potersi parlare di “stabile precarietà”) possa e debba operare la presunzione per cui quella posizione lavorativa sia (divenuta) una posizione stabile e che continuare a coprirla mediante la stipula di contratti a termine rappresenti un'ipotesi di abuso, per come definito dalla CG (cfr.,
CG DE 26 novembre 2014, cd. sentenza ). Per_1
Ed effettivamente le disposizioni esaminate devono essere lette secondo il criterio DEla c.d. interpretazione conforme;
a tal proposito, quanto alla specifica individuazione dei limiti DEl'interpretazione conforme, la Corte di Giustizia (cfr. C. 378/07 - 23 aprile Persona_2
2009, punti da 197 a 200) ha affermato che “nell'applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce DE testo e DElo scopo DEla direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art.
249, terzo comma, CE. Siffatto obbligo d'interpretazione conforme riguarda l'insieme DEle disposizioni DE diritto nazionale, sia anteriori che posteriori alla direttiva di cui trattasi … trova i suoi limiti nei principi generali DE diritto, in particolare in quelli DEla certezza DE diritto e DEl'irretroattività, e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem DE diritto nazionale
… Tuttavia, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti DE loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia DEla direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima”.
Alla luce DEla pronuncia europea sopra richiamata si evince la chiara regola secondo cui la durata DE precariato deve essere limitata a tre anni (trentasei mesi), da cui consegue che l'aver prestato attività oltre tale periodo in seno alla medesima struttura coincida con la presunzione di stabilità DE posto.
In conclusione, quindi, se la specificità DE settore (anche rispetto alla disciplina generale DEl'insegnamento pubblico) fornisce la spiegazione DEle ragioni e giustifica il ricorso al contratto a tempo determinato, la stessa, però, non è sufficiente ad escludere che per questa categoria di lavoratori
(e solo per loro) sia possibile abusare DE tipo contrattuale, giacché, come si è detto, la durata DE rapporto oltre i trentasei mesi denuncia il venir meno (se non l'originaria insussistenza) DEla ragione di flessibilità prevista dalla legge speciale (cfr. art. 2 Legge n. 186/2003).
Non può neppure sostenersi, poi, che lo speciale trattamento retributivo previsto per gli insegnati di religione cattolica a tempo determinato (caratterizzato dalla progressione di carriera) assimili la categoria a quella degli assunti in ruolo;
e ciò sia perché anche per gli altri insegnanti sussiste il diritto alla progressione economica, sia perché gli insegnanti di religione assunti a tempo indeterminato, qualora venga meno il gradimento DEl'autorità ecclesiastica, possono, se ne possiedono i titoli, transitare nell'insegnamento di altre discipline, cosa che, per contro, è esclusa per i docenti a termine.
Inoltre, fallace sarebbe l'affermazione atta a sostenere l'esclusione – tout court – DEl'abuso ad opera DEla previsione DEla norma primaria di settore, posto che la stessa non esprime alcun limite temporale e che prevede il rinnovo “automatico” di anno in anno per gli insegnanti precari: il non aver previsto un limite, infatti, non preclude affatto l'operazione ermeneutica di interpretazione conforme alla direttiva europea (cfr., per tutte, la pronuncia già richiamata), anche a fronte Per_1 DE complessivo sistema DE nostro ordinamento, che, come si è visto, considera abusiva l'utilizzazione DE contratto a tempo determinato quando la durata complessiva superi i tre anni
(trentasei mesi).
Infine, quanto al rapporto fra la normativa primaria nazionale di riferimento (Legge 186/2003) e le fonti di rango costituzionale (art. 7 Cost., secondo cui “lo Stato e la Chiesa CA sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Le ONroparte_5 modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”), si osserva come la disciplina nazionale sia senz'altro conforme a quella regolante le intese fra Stato e Chiesa CA sia per quanto riguarda la garanzia DEla presenza di un corpo insegnante di religione cattolica, sia per le garanzie DE gradimento DEl'Autorità religiosa e DEla istituzione di un “ruolo” pubblico di insegnanti specialisti a livello di singole diocesi. Tuttavia, se è vero che la norma nazionale non può discostarsi dagli impegni assunti con la Santa Sede, anche per quanto riguarda l'insegnamento DEla religione cattolica, occorre però considerare che la questione DEla eventuale durata DE precariato (fenomeno DE tutto neutro rispetto agli impegni internazionali assunti nel 1929 e nel 1984) si pone su un piano DE tutto diverso, attenendo alla parametrazione DEla disciplina di legge alla direttiva europea cui si è fatto più volte riferimento (clausola n. 5) e di ricostruire una interpretazione conforme anche sulla base dei principi generali DEl'ordinamento interno.
Conclusivamente, quindi, anche quest'ultimo profilo di specialità DE rapporto - e la sua eventuale protezione costituzionale ex art. 7 Cost. – riveste carattere di neutralità ai fini DEla decisione. In proposito, la Corte di Giustizia ha affrontato la questione nella pronuncia DE 13 gennaio 2022 – YT
e alti, escludendo che, sullo specifico argomento, assuma importanza la specialità DE sistema, derivante dal fatto che l'insegnamento DEla materia è condizionato dal permanere DEl'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Ed infatti, detta peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finirebbe per assumere portata sostanzialmente neutra sotto il profilo DE pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non potendo come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.
Ad avviso DEla Corte di Giustizia, pertanto, il tema di rilievo atterrebbe alla compatibilità DEla regolazione nazionale DE diritto DE lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
La Corte di Cassazione, poi, ancor più recentemente, traendo le fila dalla pronuncia sovranazionale, ha enucleato le seguenti affermazioni: “a) I fattori di oscillazione DEle esigenze di docenti di religione cattolica "attestano, nel settore DEl'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce DEla clausola 5, punto 1, lett. a), DEl'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento DE fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il
70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine); b) Tuttavia "l'osservanza DEla clausola 5, punto 1, lett.
a), DEl'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli DE datore di lavoro in materia di personale (sentenza DE
y Servicios Públicos e Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, punto 63 e ONroparte_6 giurisprudenza ivi citata)", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia DEla direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza DE 24 giugno 2021, Obras y Servicios)", procedendo ad "esaminare di volta in volta tutte le circostanze DE caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro"; c) Il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi DEla clausola 5, punto 1, DEl'accordo quadro" (punto 116); d) Il giudice interno deve "interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze DEla violazione DE diritto DEl'Unione" (punto
118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso "non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117)” (cfr.,
Cass., Lav., n. 18698/2022).
Ad avviso DEla summenzionata pronuncia, poi, “il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura DE sistema conseguente alla pronuncia DEla Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali”,
e ciò in quanto “la regola in ordine al ricorrere, per quella quota DE 30 % non di ruolo, di contratti
a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà. Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita DEl'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare. I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte DEl'eccedenza DEl'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie DEla mobilità”, mentre sono “certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento DE posto presso la
Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione DE posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l.
29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi DE personale di ruolo: medesino ccnl, art. 17, comma
1). Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti DE personale di ruolo
e quelli DE personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, DE c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo DEla stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito DE precariato.
8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.
L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 DE 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. Ne' è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere DE triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica DE 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica DE triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi. Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento CP_1 complessivo DE sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò sta l'abuso lesivo DEl'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi DE singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi DEl'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella DEl'inosservanza DEl'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione DE sistema quale congegnato dal legislatore”.
L'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine assume, facendo leva proprio sulla precarietà DEl'interessato, con tutte le conseguenze che ne derivano sulla gestione DEla sua vita.
Per definire quando l'abuso effettivamente si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento DEla condizione di precarietà: è la stessa triennalità, da valutare attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione DE singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio DE settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
Esulano dall'ambito DEl'abuso solamente i contratti a termine effettivamente stipulati, per periodi inferiori all'anno scolastico, in occasione di effettive necessità temporanee, come affermato anche dalla Corte di Giustizia, secondo cui il ricorrere di “esigenze provvisorie” (punto 106) rende, di fatto, rispettata la clausola 5, punto 1 DEl'Accordo Quadro, essendo in tali circostanze i contratti ab origine instaurati nella consapevolezza – di entrambe le parti - di una durata limitata nel tempo e DEla rispondenza ad esigenze transitorie.
In proposito, si rileva come l'onere probatorio DEla effettività DEla ragione giustificativa sia a carico ON DE , come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche “causali”: nel caso di specie tale prova non è stata offerta dal resistente, rimasto contumace.
Nella controversia in oggetto è documentale che la ricorrente abbia prestato attività in regime di contratto a tempo determinato per oltre tre anni, cioè oltre il limite dei trentasei mesi.
In particolare, infatti, come ben risulta dai contratti di lavoro in atti (cfr. prod. Parte_1
1, 2, 3, 4), ha prestato servizio come docente nei seguenti anni: Dal 14/09/2020 al 31/08/2021, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. SAN REMO CENTRO
LEVANTE” – IMIC813007, con assegnazione presso la scuola primaria “ALESSANDRO VOLTA”
– IMEE81305D;
Dal 06/09/2021 al 31/08/2022, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. TAGGIA” – IMIC805008, con assegnazione presso la scuola primaria “G.B. SOLERI - TAGGIA” –IMEE80504D;
Dall'1/09/2022 al 31/08/2023, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. SAN REMO CENTRO
LEVANTE” – IMIC813007, con assegnazione presso la scuola primaria “ALESSANDRO VOLTA”
– IMEE81305D;
Dal 09/09/2024 al 31/08/2025, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. RE PONENTE” –
IMIC81500V, con assegnazione presso la scuola primaria “ASQUASCIATI” – IMEE815033 di
RE (IM).
Quanto alle conseguenze DE sopra evidenziato abuso, si richiama quanto statuito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/2016, secondo cui “Nel regime DE lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso DE ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una p.a. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione DE rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione DE contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento DE danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 comma 5 L. 4 novembre 2010 n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità DEl'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L. 15 luglio 1966 n. 604”.
Al riguardo, si rammenta che il recente D.L. 131/2024 ha introdotto nel comma 5 DEl'art. 36 d.lgs.vo n. 165/2001 la previsione di un'indennità risarcitoria da stabilirsi in una forbice compresa tra le 4 e le
24 mensilità, avuto riguardo al numero in successione dei contratti intervenuti (“All'articolo 36, comma 5, DE decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un' indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' DEl'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo DE trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' DEla violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione i intervenuti tra le parti e alla durata complessiva DE rapporto”).
Posto quindi, che:
- la materia è regolata dalla L. n. 186 DE 2003 (e non dal D.Lgs. 368/2001); - l'art. 3 L. 186/2003 stabilisce l'obbligo DEl'Amministrazione di indire con frequenza triennale pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione, dai quali attingere, durante il periodo di validità DEle graduatorie concorsuali, per la copertura con contratti a tempo indeterminato dei posti nelle relative dotazioni organiche (pari al 70% dei posti funzionanti);
- l'art. 3 c. 10 L. 186/2003 prevede la possibilità di fare ricorso al contratto a tempo determinato solo per i posti non coperti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- dopo l'entrata in vigore DEla Legge n. 186 cit. il ha indetto un unico concorso nel 2004 CP_1
(D.D.G. 2.2.2004).
A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, attesa la mancata indizione dei concorsi triennali per la copertura DEle vacanze nelle dotazioni organiche con contratti a tempo indeterminato, il reclutamento attraverso la reiterazione di contratti a termine di durata annuale, ove protratta per oltre 36 mesi, integra un abuso rilevante anche sotto il profilo DEla clausola 5 Direttiva 1999/70/CE.
Poiché nella presente causa si prende in considerazione la situazione di abuso per il periodo ricompreso tra l'a.s 2020-2021 e l'as 2024-2025 (escluso l'as. ), è da considerarsi equo un P.IVA_1 risarcimento DE danno pari a 4 mensilità DEla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, il tutto oltre interessi di legge sino all'effettivo saldo e non già con ulteriore rivalutazione, vertendosi in materia di pubblico impiego.
Quanto, infine, alla ulteriore domanda volta ad ottenere la corresponsione, secondo le modalità di legge, dei bonus relativi alla c.d. Carta DE Docente, si osserva quanto segue.
Con l'art. 1, comma 121, DEle Legge n. 107 DE 2015 è stata istituita la Carta elettronica DE docente,
e ciò “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Tale carta, “DEl'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione DEle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito DE piano triennale DEl'offerta formativa DEle scuole e DE Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”; la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Ai sensi DEl'articolo 6, comma 3-sexies, DE D.L. 25 luglio 2018, n 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
A mente DE successivo co. 122 DEl'art. 1 DEla l. n. 107/2015:
"122. Con decreto DE Presidente DE Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro DEl'economia e DEle finanze, da adottare entro sessanta ONroparte_7 giorni dalla data di entrata in vigore DEla presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo DEla Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito DEle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto DE sistema pubblico per la gestione DEl'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione DEle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
Si afferma, poi, nel co. 124, che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
In attuazione DEle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati, dapprima il d.P.C.M.
23 settembre 2015 (rubricato "Modalità di assegnazione e di utilizzo DEla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), quindi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre
2016.
Ai sensi DE d.P.C.M. 23.9.2015:
-(art. 2) la "carta docenti" spetta ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova"; "Il disciplina le modalità ONroparte_8 di revoca DEla Carta nel caso di interruzione DE rapporto di lavoro nel corso DEl'anno scolastico";
"La Carta deve essere restituita all'atto DEla cessazione dal servizio";
-(art. 3) "Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco DEl'anno scolastico di riferimento…"; "La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso DEl'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità DEla Carta DElo stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello DEla mancata utilizzazione";
Come anticipato, il d.P.C.M. 28.11.2016 (rubricato "Disciplina DEle modalità di assegnazione e utilizzo DEla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), ha sostituito il d.P.C.M. 23 settembre 2015, mantenendone ferme "… le disposizioni … per l'erogazione DEl'importo relativo all'anno scolastico
2015/2016, con esclusione DEla disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo", prevedendone inoltre l'utilizzo entro il 31 agosto 2017, salvo recupero "a valere sull'erogazione DEl'anno scolastico 2017/2018" (art. 12).
In forza DE predetto d.P.C.M. DE novembre 2016:
-(art. 2 e 5) il valore nominale di "ciascuna carta" è rimasto fermo ad euro 500,00 annui;
-(art. 3) la carta è rimasta appannaggio dei "docenti di ruolo a tempo indeterminato DEle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale"; con la specificazione che tra essi rientrano anche "i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 DE decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, DEle scuole militari"; "La Carta non è più fruibile all'atto DEla cessazione dal servizio".
-(art. 6) "Le somme non spese entro la conclusione DEl'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta DEl'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate".
Per ultimare la ricognizione DEla disciplina di riferimento, debbono altresì menzionarsi, tenuto conto DEle finalità (formative) DEla "carta docenti" (v. sentenza CGUE, di cui infra), quanto meno:
-l'art. 282 DE d.lgs. DE 16 aprile 1994, n. 297 ("Approvazione DE testo unico DEle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"), secondo cui l'aggiornamento DEle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale DE personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento DEle conoscenze allo sviluppo DEle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento DEla preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
-l'art. 28 DE CCNL DE comparto scuola, DE 4 agosto 1995, secondo cui la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo DEle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
-l'art. 63 DE CCNL DE comparto scuola, DE 27 novembre 2007, che prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
2.1. In tema, con sentenza n. 1842 DE 16.3.2022, il Consiglio di Stato, sez. VII, ha annullato (con efficacia erga omnes) il primo d.P.C.M. (e la nota DEl'allora n. 15219 DE 15.10.2015, emanata CP_9 in applicazione DElo stesso), "nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione DEla cd. Carta DE docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3,35 e 97
Cost.".
Secondo la decisione DE Consiglio di Stato (che certamente deve orientare l'applicazione DEla disciplina relativa alla "carta docenti", anche nella vigenza DE successivo d.P.C.M. DE novembre
2016), emessa a seguito di ricorso di diversi docenti DEla religione cattolica, a tempo determinato - che lamentavano l'espressa esclusione dall'attribuzione DEla carte dei docenti a tempo determinato, disposta dalla P.A. (tramite il d.P.C.M. DE settembre 2015 e la nota ministeriale) nel dare esecuzione all'art. 1, comma 121, DEla l. n. 107/2015 -, detta scelta:
-ha (inammissibilmente) configurato un "sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione DEla Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione DE principio di buon andamento DEla P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza DE sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità DEl'insegnamento complessivo fornito agli studenti>>;
-"… è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte DE personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura DE servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione DE servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità DEl'insegnamento fornito agli studenti";
-"non è corretto ritenere… che l'erogazione DEla Carta vada a compensare la maggiore gravosità DElo sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità DEl'insegnamento";
-"Del resto, l'insostenibilità DEl'assunto per cui la Carta DE docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità DEl'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità DE rapporto";
-"l'irragionevolezza DEla soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura DE d.P.C.M. DE 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello DE 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari DEla Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione DEla P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero DElo strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero DEla Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale";
-il contrasto DEle previsioni in materia di "carta docenti" con gli artt. 3,35 e 97 Cost., non "… rinviene la propria origine nella normativa primaria e quindi nell'art. 1, commi 121 - 124 DEla l. n.
107/2015, con conseguente necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale nella sede a ciò deputata…", essendo possibile "… un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata DEl'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla
Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria"; tanto più che non pare corretto ritenere che la legge sopravvenuta
(art. 1, commi 121 e segg., DEla l. n. 107/2015) prevalga sulla disciplina "incompatibile" dettata dal preesistente C.C.N.L. di categoria;
-"… i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello DEla riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, DE d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale DEla compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n.
215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia DEla formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza DEla disciplina di cui all'art. 1, commi
121 e segg., DEla l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni DE C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 DE C.C.N.L. DE 29 novembre 2007… 6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari DEla Carte DE docente va riguardata tenendo conto anche DEla disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto DEl'art. 1, commi da 121 a 124, DEla l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto DEle regole in materia di formazione DE personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 DE C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico DEl'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 DEl'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta DE docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale DEl'art. 1, comma 121, DEla l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità DEl'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna>>.
I temi DEla portata DEla predetta clausola 4 punto 1 DEl'accordo quadro, DEl'equiparabilità o meno ON (ai fini DEla relativa operatività) DEle mansioni svolte dal personale docente assunto dal con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e DEl'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento DEle due "categorie" di docenti, sono stati DE resto ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
Secondo le indicazioni DEla Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto DEl'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione DE diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana). Persona_3
Ebbene, i giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli DEl'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento. E' appena il caso di ribadire, inoltre, che, ai sensi DEl'art. 3 DE d.P.C.M. 28.11.2016, hanno diritto alla carta (anche) "i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 DE decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni"; norma, quest'ultima, che prevede la possibilità di utilizzo DE personale (docente) dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute e collocato a domanda fuori ruolo, "in supplenze temporanee di breve durata", salva la sussistenza di motivi ostativi all'adibizione all'insegnamento. Cosicché la condizione d'impiego de qua è stata estesa normativamente a personale (a tempo indeterminato) che può essere impiegato anche in supplenze di breve durata, invero non distinguibili da quelle rese dai docenti a termine.
Quanto all'asserita ragione giustificativa DEla diversità di trattamento, insita nella scelta DEla pubblica amministrazione di investire nella formazione dei docenti che possono garantire l'erogazione DE servizio di insegnamento per un periodo medio/lungo, l'eccezione pare, in diritto, superata dal richiamo ai principi di non discriminazione e di buon andamento DEla p.a. per come esplicitati nella summenzionata sentenza DE Consiglio di Stato, e smentita, nei fatti, dalla circostanza che il ricorrente
è da ben cinque anni che svolge attività di docenza;
la durata e consistenza DE periodo di servizio prestato è tale da non ingenerare alcun dubbio circa l'esistenza DEle esigenze di formazione e aggiornamento alla cui attuazione è funzionale il riconoscimento DEla carta elettronica.
In proposito deve obiettarsi che la "continuità" o meno DEl'attività didattica prestata, non pare poter costituire un valido discrimine, atteso che - come si è potuto già osservare - la carta e le sottese esigenze formative, sono state riconosciute anche in capo ai docenti "in periodo di formazione e prova", ai "docenti dichiarati inidonei per motivi di salute…", ai "docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati…" (v. d.P.C.M. 23.9.2015, art. 2, e d.P.C.M. 28.11.2016, art. 3).
Inoltre, più in generale, l'equiparabilità DEle mansioni DE docente a tempo determinato (anche impegnato in supplenze brevi: v. sopra) a quelle DE docente di ruolo, la necessità di garantire
(comunque) lo svolgimento di dette mansioni ad opera di dipendenti opportunamente formati e la sussistenza, anche in capo ai "supplenti" - come ben evidenziato dal Consiglio di Stato - DE diritto/dovere DEla formazione, fanno sì che non si possa dubitare DEla spettanza DEla carta elettronica anche ai beneficiari di contratti per supplenze brevi.
Infine si rammenta che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha riconosciuto il diritto degli insegnanti di religione con incarichi annuali di ottenere la Carta docente poiché per la formazione in servizio non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo (cfr. artt.63 e 64 DE CCNL DE 29/11/2007).
Né può condividersi la tesi per la quale il bonus, in quanto non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, in quanto aderendo a tale posizione "si finirebbe per attribuire all'apposizione DE termine finale di utilizzo, e all'esaurimento DE rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 DE D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha chiarito che "le somme non spese entro la conclusione DEl'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta DEl'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate". Se ne ricava, a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso DEl'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità DE titolare DEla carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo ( così Tribunale
Treviso Sez. lavoro, Sent., 17/01/2023; cfr., nello stesso senso, Trib. Torino n.1259/2022).
Ancora, a fronte DEl'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato ON al fornire la prova contraria, alla luce DEle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697
c.c. ON Peraltro, il , con la scelta di non costituirsi non ha neppure allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità DEle mansioni DEla ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica: appare, quindi, indubbia la piena assimilabilità DEla posizione DE ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
D'altra parte, alla luce DEla DEineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, negli anni scolastici oggetto di causa.
Allora, una volta accertato che il trattamento meno favorevole, previsto per i lavoratori a termine e così, in particolare, per il docente ricorrente (escluso dal beneficio, quale docente "supplente"), non
è "obiettivamente giustificato", deve concludersi che tale disparità comporta la violazione dei principi DE diritto UE sopra richiamato (oltre che DEle previsioni costituzionali di cui alla decisione DE
Consiglio di Stato).
La normativa nazionale, laddove riserva la carta docenti ai lavoratori a tempo indeterminato, deve essere pertanto disapplicata. Ferma peraltro, ancor prima, la possibilità di interpretarne la previsione istitutiva così da prevenire tale "discriminazione", secondo l'interpretazione, costituzionalmente orientata (e altresì conforme al diritto eurounitario) proposta dal Consiglio di Stato.
Infine, è opportuno precisare che, ai fini DE riconoscimento DE diritto alla carta a favore dei docenti a tempo determinato, non assumono alcuna rilevanza (quali fattori ostativi), né la (limitata) durata dei contratti, né l'orario di lavoro (inferiore al tempo pieno quale previsto dal CCNL di settore) che li ha contraddistinti. Il secondo aspetto non solleva particolari problemi, in quanto la disciplina normativa in materia di carta docente ne prevede il riconoscimento, inoltre in misura piena (l'unica prevista), anche ai docenti con rapporto di lavoro part time (secondo il d.P.C.M. 23.9.2015, art. 2, la carta spetta ai
"docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale"; e il d.P.C.M. 28.11.2016, art. 3, contiene analoga previsione).
L'esistenza DE diritto alla carta docenti anche a fronte di limitati periodi di supplenza, trova DE pari decisivi argomenti nella disciplina attuativa DEla l. n. 107/2015, la quale ha previsto (nel d.P.C.M.
23.9.2015, art. 8, pur "sostituito", come visto, ai fini DEla disciplina degli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016) che, "Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero".
Va pertanto accolta la domanda formulata in via principale da parte ricorrente.
Deve quindi dichiararsi, in accoglimento DE ricorso, il diritto DEla parte attrice a conseguire la carta elettronica di cui all'art. 1, co. 121, DEla l. n. 107/2015, DE valore di euro 500 annui, in relazione agli anni scolastici durante i quali ha prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato, ovvero per gli as 2020/2021- 2021/2022- 2022/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, giusta il D.M.
147/2022, valori prossimi a quelli minimi, tenuto conto DEla bassa complessità DEla vertenza (la quale s'inserisce in un contenzioso di natura seriale), con esclusione DEla fase istruttoria che non è stata svolta
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice Unico DE Tribunale di Imperia quale giudice DE lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Dichiara tenuto e condanna il a ONroparte_1 corrispondere a quattro mensilità DEl'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto Parte_1 oltre interessi di legge dalla pronuncia al saldo;
2. Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 DE 2015 per gli as 2020/2021- 2021/2022- 2022/2023, condannando il ONroparte_1
all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento;
[...]
3. Condanna il a rimborsare alla ricorrente le ONroparte_1 spese di lite, liquidate in euro 3.689,00 per compensi, Euro 259,00 per esborsi, oltre spese generali al
15%, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore DE difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Imperia, il 20/11/2025 Il Giudice
IN UI
VERBALE DI UDIENZA
Addì 20/11/2025, davanti al GL IN UI, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. DI PUORTO VITO oggi sostituito dall'avv. Alessandro Ramò per la parte convenuta nessuno è comparso
Il Giudice verificata la regolarità DEla notifica eseguita nei confronti DE ONroparte_1
e DEl' ne dichiara la contumacia. ONroparte_2
A questo punto il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa insistendo come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
IN UI REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice DE Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona DEla Dott.ssa IN
UI, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 589 / 2025
promossa da:
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. DI PUORTO VITO che la Parte_1 rappresenta e difende giusta DEega in atti, unitamente all'avv. VINCENZO DI PUORTO;
ricorrente
contro
[...]
ONroparte_3
Resistenti contumaci
Conclusioni: Parte ricorrente: ha concluso come in atti
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato telematicamente in data 1.9.2025 ha Parte_1 convenuto in giudizio l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande: “In relazione alla carta DE docente:
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto DEla ricorrente ad usufruire DE beneficio economico di euro 500,00 annui DEla
Carta elettronica DE docente per l'aggiornamento e la formazione DE personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore DEla ricorrente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, dal valore complessivo pari ad € 1.500,00 (€ 500 cadauno per ciascun anno scolastico);
2. In subordine, accertare e dichiarare il diritto DEla ricorrente ad usufruire DE beneficio economico di euro 500,00 annui DEla Carta elettronica DE docente per l'aggiornamento e la formazione DE personale docente, per le motivazioni in premessa e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta all'emissione di buoni e/o alla carta elettronica, affine alla carta docente non goduta, in favore DEla ricorrente per gli anni scolastici riconosciuti e accertati in corso DE giudizio dal valore di € 500,00 cadauno per ogni anno scolastico riconosciuto;
B) In relazione al risarcimento DE danno per abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato:
1. In via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità DEl'operato DEla Pubblica
Amministrazione convenuta in giudizio per aver posto in essere, nei confronti DEla parte ricorrente, una abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, per tutte le suesposte motivazioni in premessa
Sempre in via preliminare e nel merito, accertare e dichiarare il diritto DEla parte ricorrente al risarcimento DE danno conseguente all'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti (Sub B 1), stipulati dalla parte ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 36 mesi e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento DE danno conseguente all'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti (Sub B 1), determinato in conformità dei criteri stabiliti dalla legge pro tempore vigente e, pertanto, condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere alla parte ricorrente un risarcimento DE danno nella misura compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità DEl'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero DEla somma - maggiore o minore – che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta giusta e provata all'esito DE presente procedimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
C) Con vittoria di spese, diritti e onorari DE presente giudizio, iva, c.p.a e rimb. forf. spese gen., con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno DEle proprie domande, la ricorrente ha dedotto:
- di aver svolto la propria attività di docente, con contratti a tempo determinato, alle dipendenze DE
, nei seguenti ONroparte_1 periodi:
Dal 14/09/2020 al 31/08/2021, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. SAN REMO CENTRO
LEVANTE” – IMIC813007, con assegnazione presso la scuola primaria “ALESSANDRO VOLTA”
– IMEE81305D;
Dal 06/09/2021 al 31/08/2022, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. TAGGIA” – IMIC805008, con assegnazione presso la scuola primaria “G.B. SOLERI - TAGGIA” –IMEE80504D;
Dall'1/09/2022 al 31/08/2023, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. SAN REMO CENTRO
LEVANTE” – IMIC813007, con assegnazione presso la scuola primaria “ALESSANDRO VOLTA”
– IMEE81305D;
Dal 09/09/2024 al 31/08/2025, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. RE PONENTE” –
IMIC81500V, con assegnazione presso la scuola primaria “ASQUASCIATI” – IMEE815033 di
RE (IM);
-di aver provveduto all'aggiornamento DEle GPS AA.SS. 2024/2026;
-che con comunicazione pec inviata in data 16 gennaio 2025 -rimasta priva di riscontro- ha contestato al qui intimato la illegittimità e lo svolgimento in contrasto con le norme imperative di CP_1 legge, dei termini apposti ai predetti contratti, nonché DEle reiterazioni/rinnovi;
-che la resistente ha posto in essere una condotta irriguardosa DEle disposizioni di legge in tema di abuso reiterato dei contratti a termine oltre i 36 mesi;
-che la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18968 DE 2022, rifacendosi ai principi stabiliti dalla
Corte di Giustizia Europea, ha stabilito l'illegittimità dei contratti stipulati dal docente precario per oltre 36 mesi;
-che il legislatore è nuovamente intervenuto modificando le previsioni di cui all'art. 36 DE d. lgs. n.
165/2001, precisando al comma 5 che il danno patito dal lavoratore in caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine prevede la corresponsione di una indennità è compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità; ON
- che, inoltre, il , violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non le aveva corrisposto la somma di euro 500,00 annui, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista DElo sviluppo DEle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica DE docente - nel seguito per brevità anche solo "carta elettronica", "carta docenti", o "carta" - e dei "fondi" da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, DEla legge n. 107 DE 2015;
- che il D.P.C.M. n. 32313 DE 23 settembre 2015 – adottato in attuazione DE comma 122 DEl'art. 1 DEla L. n. 107/2015 prevedeva che la somma di € 500,00 annui può essere erogata esclusivamente agli insegnanti "a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova".
In sostanza, la ricorrente agisce in giudizio per ottenere l'accertamento DEla abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, in assenza di ragioni sostitutive, con conseguente condanna DE
al risarcimento DE “danno comunitario” ai sensi DEl'art. 36, comma 5, DE ONroparte_1
D. Lgs. n. 165 DE 2001, nonchè per ottenere la corresponsione, secondo le modalità di legge, dei bonus relativi alla c.d. Carta DE Docente per gli as 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Malgrado la regolarità DEla notifica, nessuno si è costituito in giudizio per il
[...]
e per l' , di cui è ONroparte_1 ONroparte_2 stata, quindi, dichiarata la contumacia.
***
Alla luce DEla trattazione svolta, il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il risarcimento DE danno c.d. eurounitario, in ragione DEla reiterazione illegittima e DEl'abuso di contratti di lavoro a tempo determinato, vanno ribadite le argomentazioni svolte in altre pronunce di questo stesso Tribunale (n. 99/2020, nonché n. 14/2018, confermata dalla sentenza n. 345/2019 DEla Corte di Appello di Genova).
Pare opportuno, innanzitutto, prendere atto DEl'assetto - sostanzialmente definitivo - che ha assunto la vicina questione degli insegnanti (e DE personale ATA) assunto a tempo determinato per la cura DEle altre discipline.
In esito alla complessa vicenda che ha riguardato la sorte dei contratti a termine (c.d. supplenze) nel settore scolastico statale (cfr. Corte Cost., ord. n. 207/2013; CGCU 26 novembre 2014, ; Per_1
Corte Cost. n. 187/2016), la Cassazione ha, con più pronunce (cfr., tra le tante, Cass. n. 22558/2016
e n. 22552/2016), enunciato i principi che possono così sintetizzarsi:
a. il corpo normativo che regola le assunzioni DE personale scolastico (sia docente, sia ATA) è norma di carattere speciale rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e ciò anche prima che la legge lo prevedesse espressamente;
b. le regole e le diverse ipotesi di assunzione precaria (supplenze annuali, supplenze fino al termine DEle attività didattiche, supplenze temporanee) rappresentano un'esauriente previsione, cristallizzata ex ante, dei casi in cui è ammessa la stipula di contratti a tempo determinato;
c. fermo quanto sopra, tuttavia l'abuso DElo strumento contrattuale a termine deve essere adeguatamente sanzionato mediante strumenti di dissuasione effettiva, e ciò a partire dal luglio 2001, termine ultimo per adeguare la normativa interna alla direttiva europea sul contratto a tempo determinato;
d. non sussiste, in ogni caso, l'abuso, nei casi di supplenze disposte fino al termine DEle attività didattiche (cd. organico di fatto) e nel caso di supplenze temporanee;
e. nel caso di supplenze annuali (cd. organico di diritto), al contrario, si ha abuso quando nel complesso le stesse siano durate più di 36 mesi, salvo che non sia, medio tempore, intervenuta assunzione in ruolo o che la fattispecie non rientri fra le previsioni di concreta e tempestiva stabilizzazione di cui alla L. n. 107/2015;
f. riscontrato l'abuso, la sanzione è quella individuata dalla sentenza a Sezioni Unite DEla Cassazione
n. 5072/2016;
g. nella irrilevanza DEla eventuale illegittimità DE termine, al dipendente assunto a tempo determinato va corrisposta la retribuzione tenendo conto DEl'anzianità effettivamente maturata nella successione dei contratti e secondo le previsioni dei CCNL tempo per tempo vigenti.
Fatta tale premessa di sintesi DEla disciplina DEl'insegnamento precario, occorre ora verificare se essa possa essere mutuata anche per la regolamentazione DEla presente controversia e, quindi, più in particolare, se possa e debba ritenersi che una condizione di precarietà di durata superiore a trentasei mesi rappresenti un abuso DE tipo contrattuale ai sensi DEla Direttiva 1999/70/CE anche per i docenti di religione cattolica, che, come noto, sono soggetti alla disciplina speciale di cui alla Legge
186/2003.
Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione, caratterizzato dalla subordinazione, sia nella fase genetica, sia in quella funzionale, al gradimento DEl'Autorità ecclesiastica, è oggi regolamentato dalla Legge n. 186/2003.
Quest'ultima non solo ha istituito due distinti ruoli regionali e disciplinato l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami, ma ha anche limitato al 70% DE fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato, istituendo, al tempo stesso, una quota di riserva (DE residuo 30%) da assegnare “mediante contratto di incarico annuale”.
In tale ambito, peraltro, si rammenta come sia operante, quale vera e propria peculiarità DE settore, un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata DE servizio. Le ragioni che giustificano quella “riserva” di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, si rinvengono nella necessità di adeguamento flessibile DE corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza DEle scuole, legate, come è noto, all'indice di natalità in generale ed alla scelta familiare in particolare, se avvalersi o meno DEl'insegnamento di religione.
Certamente la prima DEle circostanze è senz'altro comune anche agli altri insegnamenti e, pertanto, non può ritenersi una specificità DE settore di cui si discute;
la sua eventuale rilevanza, in ogni caso,
è stata già oggetto di vaglio da parte DEla giurisprudenza richiamata in premessa e, dunque, non è significativa al fine di qualificare l'abuso.
La seconda circostanza, invece, attiene allo specifico ambito DEl'insegnamento DEla religione cattolica, in quanto il numero dei docenti è strettamente connesso al numero di alunni che hanno optato per la partecipazione alle lezioni di religione e oscilla anche in ragione degli attuali flussi migratori da parte si soggetti appartenenti ad altri credi religiosi, destinati a rendere incerto il numero di insegnanti di religione cattolica da impiegare anno per anno.
Inoltre, sussiste anche un terzo elemento di specificità caratterizzante il settore di cui trattasi, che si concretizza nel gradimento DEl'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica DE rapporto che nella fase funzionale, potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione DE rapporto. Tuttavia, anche questa circostanza, sulla quale ha in particolare insistito parte resistente, non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, essendo la stessa comune sia ai contratti a termine sia a quelli a tempo indeterminato che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica.
In conclusione, quindi, le fluttuazioni di frequenza legate agli indici di natalità sono comuni a tutte le materie di insegnamento, non essendo caratterizzanti DE solo ambito DEl'insegnamento DEla religione cattolica, mentre le variazioni demografiche ed il c.d. gradimento DEl'autorità ecclesiastica si rivelano entrambe circostanze neutre rispetto al problema sotteso alla controversia.
Si deve, dunque, concludere che la previsione normativa di rango primario che stabilisce la riserva nella misura DE 30% per i posti non di ruolo abbia come giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una parte DE fabbisogno, al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni di tipo oggettivo, ben essendo ipotizzabile che il legislatore sia stato ispirato dalla massima di esperienza secondo cui, tendenzialmente, il 70% degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi DEl'insegnamento di religione.
Quanto sopra, se certamente rende lecito l'uso DE contratto a termine, certamente non fa altrettanto con riferimento all'abuso DE medesimo strumento.
Infatti, anche con riferimento all'evoluzione giurisprudenziale già richiamata, deve affermarsi che la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato non sia illimitata, ma che, al contrario, a fronte di una precarietà che abbia assunto i connotati di ripetitività, continuità e durata nel tempo
(quasi a potersi parlare di “stabile precarietà”) possa e debba operare la presunzione per cui quella posizione lavorativa sia (divenuta) una posizione stabile e che continuare a coprirla mediante la stipula di contratti a termine rappresenti un'ipotesi di abuso, per come definito dalla CG (cfr.,
CG DE 26 novembre 2014, cd. sentenza ). Per_1
Ed effettivamente le disposizioni esaminate devono essere lette secondo il criterio DEla c.d. interpretazione conforme;
a tal proposito, quanto alla specifica individuazione dei limiti DEl'interpretazione conforme, la Corte di Giustizia (cfr. C. 378/07 - 23 aprile Persona_2
2009, punti da 197 a 200) ha affermato che “nell'applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce DE testo e DElo scopo DEla direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art.
249, terzo comma, CE. Siffatto obbligo d'interpretazione conforme riguarda l'insieme DEle disposizioni DE diritto nazionale, sia anteriori che posteriori alla direttiva di cui trattasi … trova i suoi limiti nei principi generali DE diritto, in particolare in quelli DEla certezza DE diritto e DEl'irretroattività, e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem DE diritto nazionale
… Tuttavia, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti DE loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia DEla direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima”.
Alla luce DEla pronuncia europea sopra richiamata si evince la chiara regola secondo cui la durata DE precariato deve essere limitata a tre anni (trentasei mesi), da cui consegue che l'aver prestato attività oltre tale periodo in seno alla medesima struttura coincida con la presunzione di stabilità DE posto.
In conclusione, quindi, se la specificità DE settore (anche rispetto alla disciplina generale DEl'insegnamento pubblico) fornisce la spiegazione DEle ragioni e giustifica il ricorso al contratto a tempo determinato, la stessa, però, non è sufficiente ad escludere che per questa categoria di lavoratori
(e solo per loro) sia possibile abusare DE tipo contrattuale, giacché, come si è detto, la durata DE rapporto oltre i trentasei mesi denuncia il venir meno (se non l'originaria insussistenza) DEla ragione di flessibilità prevista dalla legge speciale (cfr. art. 2 Legge n. 186/2003).
Non può neppure sostenersi, poi, che lo speciale trattamento retributivo previsto per gli insegnati di religione cattolica a tempo determinato (caratterizzato dalla progressione di carriera) assimili la categoria a quella degli assunti in ruolo;
e ciò sia perché anche per gli altri insegnanti sussiste il diritto alla progressione economica, sia perché gli insegnanti di religione assunti a tempo indeterminato, qualora venga meno il gradimento DEl'autorità ecclesiastica, possono, se ne possiedono i titoli, transitare nell'insegnamento di altre discipline, cosa che, per contro, è esclusa per i docenti a termine.
Inoltre, fallace sarebbe l'affermazione atta a sostenere l'esclusione – tout court – DEl'abuso ad opera DEla previsione DEla norma primaria di settore, posto che la stessa non esprime alcun limite temporale e che prevede il rinnovo “automatico” di anno in anno per gli insegnanti precari: il non aver previsto un limite, infatti, non preclude affatto l'operazione ermeneutica di interpretazione conforme alla direttiva europea (cfr., per tutte, la pronuncia già richiamata), anche a fronte Per_1 DE complessivo sistema DE nostro ordinamento, che, come si è visto, considera abusiva l'utilizzazione DE contratto a tempo determinato quando la durata complessiva superi i tre anni
(trentasei mesi).
Infine, quanto al rapporto fra la normativa primaria nazionale di riferimento (Legge 186/2003) e le fonti di rango costituzionale (art. 7 Cost., secondo cui “lo Stato e la Chiesa CA sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Le ONroparte_5 modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”), si osserva come la disciplina nazionale sia senz'altro conforme a quella regolante le intese fra Stato e Chiesa CA sia per quanto riguarda la garanzia DEla presenza di un corpo insegnante di religione cattolica, sia per le garanzie DE gradimento DEl'Autorità religiosa e DEla istituzione di un “ruolo” pubblico di insegnanti specialisti a livello di singole diocesi. Tuttavia, se è vero che la norma nazionale non può discostarsi dagli impegni assunti con la Santa Sede, anche per quanto riguarda l'insegnamento DEla religione cattolica, occorre però considerare che la questione DEla eventuale durata DE precariato (fenomeno DE tutto neutro rispetto agli impegni internazionali assunti nel 1929 e nel 1984) si pone su un piano DE tutto diverso, attenendo alla parametrazione DEla disciplina di legge alla direttiva europea cui si è fatto più volte riferimento (clausola n. 5) e di ricostruire una interpretazione conforme anche sulla base dei principi generali DEl'ordinamento interno.
Conclusivamente, quindi, anche quest'ultimo profilo di specialità DE rapporto - e la sua eventuale protezione costituzionale ex art. 7 Cost. – riveste carattere di neutralità ai fini DEla decisione. In proposito, la Corte di Giustizia ha affrontato la questione nella pronuncia DE 13 gennaio 2022 – YT
e alti, escludendo che, sullo specifico argomento, assuma importanza la specialità DE sistema, derivante dal fatto che l'insegnamento DEla materia è condizionato dal permanere DEl'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Ed infatti, detta peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finirebbe per assumere portata sostanzialmente neutra sotto il profilo DE pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non potendo come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.
Ad avviso DEla Corte di Giustizia, pertanto, il tema di rilievo atterrebbe alla compatibilità DEla regolazione nazionale DE diritto DE lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
La Corte di Cassazione, poi, ancor più recentemente, traendo le fila dalla pronuncia sovranazionale, ha enucleato le seguenti affermazioni: “a) I fattori di oscillazione DEle esigenze di docenti di religione cattolica "attestano, nel settore DEl'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce DEla clausola 5, punto 1, lett. a), DEl'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento DE fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il
70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine); b) Tuttavia "l'osservanza DEla clausola 5, punto 1, lett.
a), DEl'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli DE datore di lavoro in materia di personale (sentenza DE
y Servicios Públicos e Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, punto 63 e ONroparte_6 giurisprudenza ivi citata)", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia DEla direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza DE 24 giugno 2021, Obras y Servicios)", procedendo ad "esaminare di volta in volta tutte le circostanze DE caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro"; c) Il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi DEla clausola 5, punto 1, DEl'accordo quadro" (punto 116); d) Il giudice interno deve "interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze DEla violazione DE diritto DEl'Unione" (punto
118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso "non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117)” (cfr.,
Cass., Lav., n. 18698/2022).
Ad avviso DEla summenzionata pronuncia, poi, “il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura DE sistema conseguente alla pronuncia DEla Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali”,
e ciò in quanto “la regola in ordine al ricorrere, per quella quota DE 30 % non di ruolo, di contratti
a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà. Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita DEl'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare. I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte DEl'eccedenza DEl'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie DEla mobilità”, mentre sono “certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento DE posto presso la
Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione DE posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l.
29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi DE personale di ruolo: medesino ccnl, art. 17, comma
1). Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti DE personale di ruolo
e quelli DE personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, DE c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo DEla stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito DE precariato.
8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.
L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 DE 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. Ne' è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere DE triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica DE 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica DE triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi. Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento CP_1 complessivo DE sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò sta l'abuso lesivo DEl'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi DE singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi DEl'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella DEl'inosservanza DEl'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione DE sistema quale congegnato dal legislatore”.
L'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine assume, facendo leva proprio sulla precarietà DEl'interessato, con tutte le conseguenze che ne derivano sulla gestione DEla sua vita.
Per definire quando l'abuso effettivamente si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento DEla condizione di precarietà: è la stessa triennalità, da valutare attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione DE singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio DE settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
Esulano dall'ambito DEl'abuso solamente i contratti a termine effettivamente stipulati, per periodi inferiori all'anno scolastico, in occasione di effettive necessità temporanee, come affermato anche dalla Corte di Giustizia, secondo cui il ricorrere di “esigenze provvisorie” (punto 106) rende, di fatto, rispettata la clausola 5, punto 1 DEl'Accordo Quadro, essendo in tali circostanze i contratti ab origine instaurati nella consapevolezza – di entrambe le parti - di una durata limitata nel tempo e DEla rispondenza ad esigenze transitorie.
In proposito, si rileva come l'onere probatorio DEla effettività DEla ragione giustificativa sia a carico ON DE , come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche “causali”: nel caso di specie tale prova non è stata offerta dal resistente, rimasto contumace.
Nella controversia in oggetto è documentale che la ricorrente abbia prestato attività in regime di contratto a tempo determinato per oltre tre anni, cioè oltre il limite dei trentasei mesi.
In particolare, infatti, come ben risulta dai contratti di lavoro in atti (cfr. prod. Parte_1
1, 2, 3, 4), ha prestato servizio come docente nei seguenti anni: Dal 14/09/2020 al 31/08/2021, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. SAN REMO CENTRO
LEVANTE” – IMIC813007, con assegnazione presso la scuola primaria “ALESSANDRO VOLTA”
– IMEE81305D;
Dal 06/09/2021 al 31/08/2022, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. TAGGIA” – IMIC805008, con assegnazione presso la scuola primaria “G.B. SOLERI - TAGGIA” –IMEE80504D;
Dall'1/09/2022 al 31/08/2023, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. SAN REMO CENTRO
LEVANTE” – IMIC813007, con assegnazione presso la scuola primaria “ALESSANDRO VOLTA”
– IMEE81305D;
Dal 09/09/2024 al 31/08/2025, presso l'Istituto Comprensivo “I.C. RE PONENTE” –
IMIC81500V, con assegnazione presso la scuola primaria “ASQUASCIATI” – IMEE815033 di
RE (IM).
Quanto alle conseguenze DE sopra evidenziato abuso, si richiama quanto statuito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/2016, secondo cui “Nel regime DE lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso DE ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una p.a. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione DE rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione DE contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento DE danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 comma 5 L. 4 novembre 2010 n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità DEl'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L. 15 luglio 1966 n. 604”.
Al riguardo, si rammenta che il recente D.L. 131/2024 ha introdotto nel comma 5 DEl'art. 36 d.lgs.vo n. 165/2001 la previsione di un'indennità risarcitoria da stabilirsi in una forbice compresa tra le 4 e le
24 mensilità, avuto riguardo al numero in successione dei contratti intervenuti (“All'articolo 36, comma 5, DE decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un' indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' DEl'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo DE trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' DEla violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione i intervenuti tra le parti e alla durata complessiva DE rapporto”).
Posto quindi, che:
- la materia è regolata dalla L. n. 186 DE 2003 (e non dal D.Lgs. 368/2001); - l'art. 3 L. 186/2003 stabilisce l'obbligo DEl'Amministrazione di indire con frequenza triennale pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione, dai quali attingere, durante il periodo di validità DEle graduatorie concorsuali, per la copertura con contratti a tempo indeterminato dei posti nelle relative dotazioni organiche (pari al 70% dei posti funzionanti);
- l'art. 3 c. 10 L. 186/2003 prevede la possibilità di fare ricorso al contratto a tempo determinato solo per i posti non coperti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- dopo l'entrata in vigore DEla Legge n. 186 cit. il ha indetto un unico concorso nel 2004 CP_1
(D.D.G. 2.2.2004).
A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, attesa la mancata indizione dei concorsi triennali per la copertura DEle vacanze nelle dotazioni organiche con contratti a tempo indeterminato, il reclutamento attraverso la reiterazione di contratti a termine di durata annuale, ove protratta per oltre 36 mesi, integra un abuso rilevante anche sotto il profilo DEla clausola 5 Direttiva 1999/70/CE.
Poiché nella presente causa si prende in considerazione la situazione di abuso per il periodo ricompreso tra l'a.s 2020-2021 e l'as 2024-2025 (escluso l'as. ), è da considerarsi equo un P.IVA_1 risarcimento DE danno pari a 4 mensilità DEla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, il tutto oltre interessi di legge sino all'effettivo saldo e non già con ulteriore rivalutazione, vertendosi in materia di pubblico impiego.
Quanto, infine, alla ulteriore domanda volta ad ottenere la corresponsione, secondo le modalità di legge, dei bonus relativi alla c.d. Carta DE Docente, si osserva quanto segue.
Con l'art. 1, comma 121, DEle Legge n. 107 DE 2015 è stata istituita la Carta elettronica DE docente,
e ciò “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Tale carta, “DEl'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione DEle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al CP_1 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito DE piano triennale DEl'offerta formativa DEle scuole e DE Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”; la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Ai sensi DEl'articolo 6, comma 3-sexies, DE D.L. 25 luglio 2018, n 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108, le risorse stanziate per la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, relative all'anno scolastico 2016/2017, possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2018.
A mente DE successivo co. 122 DEl'art. 1 DEla l. n. 107/2015:
"122. Con decreto DE Presidente DE Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro DEl'economia e DEle finanze, da adottare entro sessanta ONroparte_7 giorni dalla data di entrata in vigore DEla presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo DEla Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito DEle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto DE sistema pubblico per la gestione DEl'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione DEle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima".
Si afferma, poi, nel co. 124, che "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale".
In attuazione DEle previsioni di cui al menzionato co. 122, sono stati emanati, dapprima il d.P.C.M.
23 settembre 2015 (rubricato "Modalità di assegnazione e di utilizzo DEla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), quindi il d.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il primo a far data dal 2 dicembre
2016.
Ai sensi DE d.P.C.M. 23.9.2015:
-(art. 2) la "carta docenti" spetta ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova"; "Il disciplina le modalità ONroparte_8 di revoca DEla Carta nel caso di interruzione DE rapporto di lavoro nel corso DEl'anno scolastico";
"La Carta deve essere restituita all'atto DEla cessazione dal servizio";
-(art. 3) "Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco DEl'anno scolastico di riferimento…"; "La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso DEl'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità DEla Carta DElo stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello DEla mancata utilizzazione";
Come anticipato, il d.P.C.M. 28.11.2016 (rubricato "Disciplina DEle modalità di assegnazione e utilizzo DEla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione DE docente di ruolo DEle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"), ha sostituito il d.P.C.M. 23 settembre 2015, mantenendone ferme "… le disposizioni … per l'erogazione DEl'importo relativo all'anno scolastico
2015/2016, con esclusione DEla disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo", prevedendone inoltre l'utilizzo entro il 31 agosto 2017, salvo recupero "a valere sull'erogazione DEl'anno scolastico 2017/2018" (art. 12).
In forza DE predetto d.P.C.M. DE novembre 2016:
-(art. 2 e 5) il valore nominale di "ciascuna carta" è rimasto fermo ad euro 500,00 annui;
-(art. 3) la carta è rimasta appannaggio dei "docenti di ruolo a tempo indeterminato DEle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale"; con la specificazione che tra essi rientrano anche "i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 DE decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, DEle scuole militari"; "La Carta non è più fruibile all'atto DEla cessazione dal servizio".
-(art. 6) "Le somme non spese entro la conclusione DEl'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta DEl'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate".
Per ultimare la ricognizione DEla disciplina di riferimento, debbono altresì menzionarsi, tenuto conto DEle finalità (formative) DEla "carta docenti" (v. sentenza CGUE, di cui infra), quanto meno:
-l'art. 282 DE d.lgs. DE 16 aprile 1994, n. 297 ("Approvazione DE testo unico DEle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"), secondo cui l'aggiornamento DEle conoscenze è un diritto-dovere fondamentale DE personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento DEle conoscenze allo sviluppo DEle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento DEla preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica;
-l'art. 28 DE CCNL DE comparto scuola, DE 4 agosto 1995, secondo cui la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo DEle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
-l'art. 63 DE CCNL DE comparto scuola, DE 27 novembre 2007, che prevede, al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio.
2.1. In tema, con sentenza n. 1842 DE 16.3.2022, il Consiglio di Stato, sez. VII, ha annullato (con efficacia erga omnes) il primo d.P.C.M. (e la nota DEl'allora n. 15219 DE 15.10.2015, emanata CP_9 in applicazione DElo stesso), "nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione DEla cd. Carta DE docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3,35 e 97
Cost.".
Secondo la decisione DE Consiglio di Stato (che certamente deve orientare l'applicazione DEla disciplina relativa alla "carta docenti", anche nella vigenza DE successivo d.P.C.M. DE novembre
2016), emessa a seguito di ricorso di diversi docenti DEla religione cattolica, a tempo determinato - che lamentavano l'espressa esclusione dall'attribuzione DEla carte dei docenti a tempo determinato, disposta dalla P.A. (tramite il d.P.C.M. DE settembre 2015 e la nota ministeriale) nel dare esecuzione all'art. 1, comma 121, DEla l. n. 107/2015 -, detta scelta:
-ha (inammissibilmente) configurato un "sistema di formazione "a doppia trazione": quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione DEla Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione DE principio di buon andamento DEla P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza DE sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità DEl'insegnamento complessivo fornito agli studenti>>;
-"… è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte DE personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura DE servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione DE servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità DEl'insegnamento fornito agli studenti";
-"non è corretto ritenere… che l'erogazione DEla Carta vada a compensare la maggiore gravosità DElo sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità DEl'insegnamento";
-"Del resto, l'insostenibilità DEl'assunto per cui la Carta DE docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità DEl'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità DE rapporto";
-"l'irragionevolezza DEla soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura DE d.P.C.M. DE 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello DE 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari DEla Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione DEla P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero DElo strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero DEla Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale";
-il contrasto DEle previsioni in materia di "carta docenti" con gli artt. 3,35 e 97 Cost., non "… rinviene la propria origine nella normativa primaria e quindi nell'art. 1, commi 121 - 124 DEla l. n.
107/2015, con conseguente necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale nella sede a ciò deputata…", essendo possibile "… un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata DEl'art. 1, commi 121 - 124, cit., tale da garantirne la conformità alla
Costituzione e da dimostrare, nel contempo, che gli atti impugnati non hanno dato corretta attuazione alla succitata normativa primaria"; tanto più che non pare corretto ritenere che la legge sopravvenuta
(art. 1, commi 121 e segg., DEla l. n. 107/2015) prevalga sulla disciplina "incompatibile" dettata dal preesistente C.C.N.L. di categoria;
-"… i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello DEla riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, DE d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis, Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale DEla compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio 2012, n.
215).
6.2.1. Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia DEla formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza DEla disciplina di cui all'art. 1, commi
121 e segg., DEla l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni DE C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 DE C.C.N.L. DE 29 novembre 2007… 6.2.2. Ne discende che la questione dei destinatari DEla Carte DE docente va riguardata tenendo conto anche DEla disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto DEl'art. 1, commi da 121 a 124, DEla l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto DEle regole in materia di formazione DE personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 DE C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico DEl'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 DEl'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta DE docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale DEl'art. 1, comma 121, DEla l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità DEl'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna>>.
I temi DEla portata DEla predetta clausola 4 punto 1 DEl'accordo quadro, DEl'equiparabilità o meno ON (ai fini DEla relativa operatività) DEle mansioni svolte dal personale docente assunto dal con contratti a termine e di quello a tempo indeterminato, e DEl'esistenza di ragioni obiettive che possano giustificare un differente trattamento DEle due "categorie" di docenti, sono stati DE resto ampiamente sondati, nel corso degli anni, sia dalla CGUE, sia dalla Suprema Corte di cassazione, al fine di valutare la legittimità di altre difformità di disciplina e la compatibilità di esse con il principio di non discriminazione.
Secondo le indicazioni DEla Corte di Giustizia, recepite dai giudici di legittimità, la menzionata clausola 4 esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto DEl'Unione
e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione DE diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana). Persona_3
Ebbene, i giudici di legittimità hanno precisato che la disparità di trattamento tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, non può trovare fondamento nella non comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli DEl'amministrazione e/o in ragioni obiettive che (sole) potrebbero giustificare detta differenza di trattamento. E' appena il caso di ribadire, inoltre, che, ai sensi DEl'art. 3 DE d.P.C.M. 28.11.2016, hanno diritto alla carta (anche) "i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 DE decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni"; norma, quest'ultima, che prevede la possibilità di utilizzo DE personale (docente) dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute e collocato a domanda fuori ruolo, "in supplenze temporanee di breve durata", salva la sussistenza di motivi ostativi all'adibizione all'insegnamento. Cosicché la condizione d'impiego de qua è stata estesa normativamente a personale (a tempo indeterminato) che può essere impiegato anche in supplenze di breve durata, invero non distinguibili da quelle rese dai docenti a termine.
Quanto all'asserita ragione giustificativa DEla diversità di trattamento, insita nella scelta DEla pubblica amministrazione di investire nella formazione dei docenti che possono garantire l'erogazione DE servizio di insegnamento per un periodo medio/lungo, l'eccezione pare, in diritto, superata dal richiamo ai principi di non discriminazione e di buon andamento DEla p.a. per come esplicitati nella summenzionata sentenza DE Consiglio di Stato, e smentita, nei fatti, dalla circostanza che il ricorrente
è da ben cinque anni che svolge attività di docenza;
la durata e consistenza DE periodo di servizio prestato è tale da non ingenerare alcun dubbio circa l'esistenza DEle esigenze di formazione e aggiornamento alla cui attuazione è funzionale il riconoscimento DEla carta elettronica.
In proposito deve obiettarsi che la "continuità" o meno DEl'attività didattica prestata, non pare poter costituire un valido discrimine, atteso che - come si è potuto già osservare - la carta e le sottese esigenze formative, sono state riconosciute anche in capo ai docenti "in periodo di formazione e prova", ai "docenti dichiarati inidonei per motivi di salute…", ai "docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati…" (v. d.P.C.M. 23.9.2015, art. 2, e d.P.C.M. 28.11.2016, art. 3).
Inoltre, più in generale, l'equiparabilità DEle mansioni DE docente a tempo determinato (anche impegnato in supplenze brevi: v. sopra) a quelle DE docente di ruolo, la necessità di garantire
(comunque) lo svolgimento di dette mansioni ad opera di dipendenti opportunamente formati e la sussistenza, anche in capo ai "supplenti" - come ben evidenziato dal Consiglio di Stato - DE diritto/dovere DEla formazione, fanno sì che non si possa dubitare DEla spettanza DEla carta elettronica anche ai beneficiari di contratti per supplenze brevi.
Infine si rammenta che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha riconosciuto il diritto degli insegnanti di religione con incarichi annuali di ottenere la Carta docente poiché per la formazione in servizio non vi può essere una disparità di trattamento tra personale di ruolo e non di ruolo (cfr. artt.63 e 64 DE CCNL DE 29/11/2007).
Né può condividersi la tesi per la quale il bonus, in quanto non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, in quanto aderendo a tale posizione "si finirebbe per attribuire all'apposizione DE termine finale di utilizzo, e all'esaurimento DE rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 DE D.P.C.M. 28 novembre 2016 ha chiarito che "le somme non spese entro la conclusione DEl'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta DEl'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate". Se ne ricava, a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso DEl'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità DE titolare DEla carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo ( così Tribunale
Treviso Sez. lavoro, Sent., 17/01/2023; cfr., nello stesso senso, Trib. Torino n.1259/2022).
Ancora, a fronte DEl'allegazione di parte ricorrente, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato ON al fornire la prova contraria, alla luce DEle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697
c.c. ON Peraltro, il , con la scelta di non costituirsi non ha neppure allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità DEle mansioni DEla ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica: appare, quindi, indubbia la piena assimilabilità DEla posizione DE ricorrente a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato.
D'altra parte, alla luce DEla DEineata disciplina nazionale, non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale la ricorrente non era, negli anni scolastici oggetto di causa.
Allora, una volta accertato che il trattamento meno favorevole, previsto per i lavoratori a termine e così, in particolare, per il docente ricorrente (escluso dal beneficio, quale docente "supplente"), non
è "obiettivamente giustificato", deve concludersi che tale disparità comporta la violazione dei principi DE diritto UE sopra richiamato (oltre che DEle previsioni costituzionali di cui alla decisione DE
Consiglio di Stato).
La normativa nazionale, laddove riserva la carta docenti ai lavoratori a tempo indeterminato, deve essere pertanto disapplicata. Ferma peraltro, ancor prima, la possibilità di interpretarne la previsione istitutiva così da prevenire tale "discriminazione", secondo l'interpretazione, costituzionalmente orientata (e altresì conforme al diritto eurounitario) proposta dal Consiglio di Stato.
Infine, è opportuno precisare che, ai fini DE riconoscimento DE diritto alla carta a favore dei docenti a tempo determinato, non assumono alcuna rilevanza (quali fattori ostativi), né la (limitata) durata dei contratti, né l'orario di lavoro (inferiore al tempo pieno quale previsto dal CCNL di settore) che li ha contraddistinti. Il secondo aspetto non solleva particolari problemi, in quanto la disciplina normativa in materia di carta docente ne prevede il riconoscimento, inoltre in misura piena (l'unica prevista), anche ai docenti con rapporto di lavoro part time (secondo il d.P.C.M. 23.9.2015, art. 2, la carta spetta ai
"docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale"; e il d.P.C.M. 28.11.2016, art. 3, contiene analoga previsione).
L'esistenza DE diritto alla carta docenti anche a fronte di limitati periodi di supplenza, trova DE pari decisivi argomenti nella disciplina attuativa DEla l. n. 107/2015, la quale ha previsto (nel d.P.C.M.
23.9.2015, art. 8, pur "sostituito", come visto, ai fini DEla disciplina degli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016) che, "Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero".
Va pertanto accolta la domanda formulata in via principale da parte ricorrente.
Deve quindi dichiararsi, in accoglimento DE ricorso, il diritto DEla parte attrice a conseguire la carta elettronica di cui all'art. 1, co. 121, DEla l. n. 107/2015, DE valore di euro 500 annui, in relazione agli anni scolastici durante i quali ha prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato, ovvero per gli as 2020/2021- 2021/2022- 2022/2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, giusta il D.M.
147/2022, valori prossimi a quelli minimi, tenuto conto DEla bassa complessità DEla vertenza (la quale s'inserisce in un contenzioso di natura seriale), con esclusione DEla fase istruttoria che non è stata svolta
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice Unico DE Tribunale di Imperia quale giudice DE lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Dichiara tenuto e condanna il a ONroparte_1 corrispondere a quattro mensilità DEl'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto Parte_1 oltre interessi di legge dalla pronuncia al saldo;
2. Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 DE 2015 per gli as 2020/2021- 2021/2022- 2022/2023, condannando il ONroparte_1
all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento;
[...]
3. Condanna il a rimborsare alla ricorrente le ONroparte_1 spese di lite, liquidate in euro 3.689,00 per compensi, Euro 259,00 per esborsi, oltre spese generali al
15%, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore DE difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Imperia, il 20/11/2025 Il Giudice
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