TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n.4421 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AN
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4421/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. FALLANCA ANTONIO, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
(C.F.: ), rappr. e dif. dall'avv. FALLANCA ANTONIO, C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti convenuto
Posta in decisione all'udienza del 14/01/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
A seguito di ricorso per la omologazione della separazione consensuale fra i coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in NA di NI in data 10/12/2018, è stata fissata udienza presidenziale nella quale, comparsi i coniugi, ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Atteso che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno al verbale dell'udienza sopraindicata, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29/05/1982, e , nato a [...] Parte_2 il 14/12/1992, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno al verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che quest'ultima e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA di NI (atto n.5 parte II serie A anno 2018).
Così deciso in NI, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di NI, 17 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AN
Prima sezione civile
in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott. Francesco Mannino Presidente rel.
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4421/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappr. e dif. dall'avv. FALLANCA ANTONIO, presso il cui C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ricorrente
e da
, nato a [...] il [...], Parte_2
(C.F.: ), rappr. e dif. dall'avv. FALLANCA ANTONIO, C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti convenuto
Posta in decisione all'udienza del 14/01/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
A seguito di ricorso per la omologazione della separazione consensuale fra i coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in NA di NI in data 10/12/2018, è stata fissata udienza presidenziale nella quale, comparsi i coniugi, ha avuto esito negativo il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale.
Atteso che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno al verbale dell'udienza sopraindicata, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole, la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni dagli stessi indicate può essere omologata.
Le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
29/05/1982, e , nato a [...] Parte_2 il 14/12/1992, alle condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno al verbale di udienza, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza, ed ordina che quest'ultima e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NA di NI (atto n.5 parte II serie A anno 2018).
Così deciso in NI, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di NI, 17 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Francesco Mannino