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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 954/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte - Presidente rel.
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto - Consigliere
Dott. Antonio Corte - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 954/2022 r.g. promossa da
– (Cod.Fisc. ) nata a [...] il [...], re- Parte_1 C.F._1
sidente in Gorla Minore, via Adamello nr.65 – rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Pe- corini (C.F. ) del foro di Busto Arsizio e presso il suo studio eletti- C.F._2
vamente domiciliata in Busto Arsizio, via Enrico dell'Acqua n.15.
Appellante
contro
(Cod. Fisc. ) - anche in qualità di geni- Controparte_1 C.F._3
tore esercente la potestà sul figlio (Cod. Fisc. Persona_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Minniti (Cod. Fisc. C.F._4
) e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Matteo Fortis, presso lo Stu- C.F._5
dio dei quali in Milano, Via Gustavo Modena 3, ha eletto domicilio;
Appellato / Appellante incidentale
( Cod. Fisc. ). rappresentata e difesa per procu- CP_2 CodiceFiscale_6
ra a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado dall'Avv. Matteo
Fortis. presso lo Studio del quale in Milano. Via Gustavo Modena 3. ha eletto domicilio pagina 1 di 19 Appellata
(Codc. Fisc. ???) res. in Appiano sulla strada del Vino - fraz. San Parte_2
Michele (BT). via Josef Innerhofer n. 8
Appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
: Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
- in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della Sentenza nr. 1379/2021 emessa e pubblicata in data 28.09.2021 dal Tribunale Civile di Busto Arsizio:
. respingere l'avversa domanda di declaratoria della pretesa mancata accettazione dell'eredità e prescrizione del relativo diritto, da parte degli eredi di , in Parte_3
quanto infondata in fatto e diritto, comunque tardiva ed inammissibile nel presente giudi- zio ed altresì per carenza dell'interesse ad agire,
. disporre conseguentemente l'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa sito in Le- gnano, via Savonarola nr.28;
- dichiarare, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'avverso appello incidentale in quanto proposto oltre il termine ex art. 327 c.p.c. e comunque respingere, nel merito,
l'avverso appello e tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e di- ritto;
- in via subordinata e nel caso di accoglimento dell'avverso appello incidentale, condanna- re il Sig. , in proprio e quale genitore del minore Controparte_1 Persona_1
al rimborso a favore della Sig.ra anche quale erede del fratello
[...] Parte_1 Per_2
di tutte le spese, oneri anche legali e tasse dagli stessi corrisposti, in ragione e/o
[...] dipendenza della titolarità dell'immobile per cui è causa, ammontanti sino alla sentenza impugnata nella misura di euro 30.983,55, oltre alle successive sostenute dall'appellante nel corso del presente giudizio per € 10.650,00 o in quella diversa maggiore o minore mi- sura che dovesse ritenersi accertata e dovuta.
Somme tutte da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi dal singolo versamento all'effettivo rimborso al tasso legale ovvero, dalla domanda in primo grado, al tasso ex art.1284, co.
4. c.c.;
pagina 2 di 19 - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge di entram- bi i gradi di giudizio, nonché del procedimento ex art.700 c.p.c.
Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, dedu- zione e/o eccezione così giudicare:
In via principale
- rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra e le domande tutte proposte da Parte_1 quest'ultima, perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;
- con l'integrale vittoria di spese e compensi del grado di appello.
In via di appello incidentale in parziale riforma della sentenza n. 1379/21 emessa dall'Ill.mo Tribunale di Busto Arsi- zio,
- dichiarare l'inefficacia della sentenza n. 990 del 24/6/19 resa dall'Ill.mo Tribunale di Bu- sto Arsizio, Sez. III, Dott. Cosentino, nel giudizio Rg. 2757/16;
- accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà per intervenuta usucapione in capo al Sig. dell'immobile sito in Legnano, Via Girolamo Savonarola 28, censito Controparte_1
al N.C.E.U. al Foglio 25, Particella 264, Subalterno 105, Categoria A/3, Classe 4, vani 4,5, rendita € 453,19;
- ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della sentenza emessa all'esito del presente giudizio e la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli del dirit- to di proprietà del Sig. sull'immobile sito in Legnano, Via Girolamo Controparte_1
Savonarola 28, censito al N.C.E.U. al Foglio 25, Particella 264, Subalterno 105, Categoria
A/3, Classe 4, vani 4,5, rendita € 453,19;
- con integrale vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie per assunzione testimoniale e per inter- rogatorio formale come formulate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. deposi- tata nel giudizio di prime cure, da intendersi quivi come integralmente ritrascritta.
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre, formulare istanze istrut- torie e/o indicare testimoni.
CP_2
pagina 3 di 19 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, dedu- zione e/o eccezione così giudicare:
In via principale
- rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra e le domande tutte proposte da Parte_1 quest'ultima, perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;
- con l'integrale vittoria di spese e compensi del grado di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 990/2019 del 4/6/2019, il Tribunale di Busto Arsizio, in accogli- mento dell'azione petitoria proposta dai fratelli e con atto di Parte_1 Persona_2
citazione notificato 1'8/4/2016, condannava a rilasciare a e CP_2 Parte_1
(quest'ultima succeduta, unitamente a a Parte_2 Parte_1 Persona_2
deceduto 20/2/2019) l'immobile sito in Legnano, via Savonarola 28 perché dalla de- CP_2
tenuto senza titolo. Il Tribunale osservava che la proprietà del bene in capo agli attori era dimostrata dalla visura catastale storica dell'immobile, da cui emergeva che Parte_3
aveva acquistato l'immobile con scrittura privata 16/2/1979 e che, a seguito del de-
[...]
cesso del la proprietà dell'immobile, in forza della successione apertasi il Pt_1
15/9/2002, era stata trasferita agli eredi (figlio), (figlia) e Persona_2 Parte_1 [...]
Per_ (moglie). La era deceduta in data 15/12/2008 con conseguente trasfe- CP_3
rimento della sua quota in favore dei figli, originari attori, divenuti proprietari in via esclu- siva. Era incontestata, inoltre, la circostanza che a seguito del decesso di in- Persona_2
tervenuto nel corso del giudizio, la sua quota era stata devoluta alla di lui moglie Pt_2
Non era provato, per contro, l'assunto della convenuta secondo cui l'immobile
[...]
era stato acquistato nel 1995, a seguito di asta indetta dal fallimento di Parte_3
dal proprio compagno La convenuta, infatti, aveva prodotto solo co- Controparte_1
pia di un decreto di trasferimento, priva di timbro di deposito nonché dei numeri apposti dal cancelliere a seguito dell'iscrizione dell'atto sui registri di cancelleria: il decreto, inol- tre, non aveva dato luogo ad alcuna voltura catastale, sicché doveva presumersi che non vi fosse stato alcun trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto di causa dal fallimento di in favore di Anche la copia del verbale di aggiudicazione Parte_3 CP_1
dell'immobile a peraltro prodotta tardivamente, era priva di valore proba- Persona_1
torio posto che solo con l'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. si verifi-
pagina 4 di 19 ca il trasferimento, in capo all'aggiudicatario, della proprietà dell'immobile. La convenuta, che non aveva chiesto di accertare l'acquisto della proprietà del bene per usucapione e non aveva allegato un diverso titolo a giustificazione della detenzione, doveva pertanto essere condannata a rilasciare l'immobile in favore degli attori, nonché al pagamento di un inden- nizzo di occupazione mensile pari al valore locativo determinato in sede di CTU nella mi- sura di € 500,00 mensili e così complessivamente € 5.541,84.
2. Avverso tale sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione,
[...]
in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore CP_1 Persona_1
proponeva opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. davanti al Tribunale di Busto Arsizio con atto di citazione 17/9/2019.
2.1 L'opponente deduceva che in data 30/4/1993 suo padre si era reso Persona_1
aggiudicatario dell'immobile oggetto di causa, facente parte della massa del fallimento di pendente davanti al Tribunale di Milano, e aveva provveduto al pagamento Parte_3
del prezzo di aggiudicazione e delle spese di vendita restando in attesa del decreto di trasfe- rimento della piena proprietà dell'immobile. Nel frattempo, l'immobile era stato consegnato dal Curatore e occupato e posseduto uti dominus da - che vi aveva eseguito Persona_1
anche lavori di ristrutturazione - fino al suo decesso, avvenuto in data 17/3/2004. Da allora, esso attore, erede del padre, era succeduto nel possesso dell'appartamento, che aveva adibito a residenza propria e della propria famiglia abitandovi con la compagna e, poi, CP_2
anche con il figlio nato nel 2006. Dopo la cessazione della convi- Persona_4
venza, l'immobile era stato abitato da e dal figlio. CP_2
2.2 Deduceva, inoltre, che le spese condominiali e gli oneri relativi all'immobile erano stati sostenuti dapprima dal padre e, dopo la sua morte, da esso opponente e che, dalla presa in consegna dell'immobile, era decorso il termine ventennale per l'usucapione ordinaria, ri- correndone i presupposti oggettivo e soggettivo. Contestava, infine, la legittimazione attiva di e in quanto le stesse, come anche il loro dante causa Parte_2 Parte_1
non avevano accettato l'eredità di , originario proprietario Persona_2 Parte_3 dell'immobile. Concludeva chiedendo che, accertata l'inefficacia della sentenza opposta, fosse dichiarato l'acquisto per usucapione, da parte sua, dell'immobile oggetto di causa e, in via subordinata, di accertare e dichiarare la mancata accettazione dell'eredità del signor pagina 5 di 19 da parte di e Parte_3 Parte_1 Persona_2 Controparte_4 Parte_4
e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del relativo diritto.
[...]
3. Nella contumacia di si costituiva in giudizio chie- Parte_2 Parte_1
dendo il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna (anche) degli attori alla restituzione dell'immobile in suo favore e la condanna di
, a titolo risarcitorio, al pagamento delle somme, già quantificate nel Controparte_1
giudizio n. 2756/2016 r.g. dovute per l'occupazione dell'Immobile e le connesse spese.
4. Si costituiva altresì chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi CP_2
confronti dalla convenuta.
5. All'esito di istruttoria meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 1379 del
28/9/2021, rigettava l'opposizione di terzo, accertava la prescrizione del diritto di CP_5
di accettare l'eredità di e conseguentemente rigettava le domande ri-
[...] Parte_3
convenzionali dalla stessa proposte compensando tra le parti le spese di lite.
6. Il Tribunale osservava, quanto alla domanda di accertamento dell'acquisto per usuca- pione proposta dagli opponenti, che aveva prodotto in giudizio una scrittura Parte_1
privata datata 25/11/2014, sottoscritta dall'opponente da e Controparte_1 Parte_1
contenente un espresso riconoscimento, da parte di del diritto di Persona_2 CP_1
proprietà sull'immobile vantato dalle controparti "nonché delle ragioni di tolleranza poste a
fondamento della permanenza nell'immobile dello e dalla sua famiglia". Con la CP_1
stessa scrittura aveva assunto l'obbligo di pagamento di tutte le spese condominiali, CP_1
ordinarie e straordinarie, maturate durante l'occupazione dell'appartamento. Tale scrittura - con la quale l'attore non si era limitato ad una ricognizione della situazione proprietaria ma aveva contratto obbligazioni il cui presupposto era costituito proprio dal carattere precario dell'occupazione dell'immobile - denotava, secondo il Tribunale, non solo e non tanto la mera consapevolezza in capo allo dell'attualità del diritto di proprietà, quanto piuttosto la CP_1
volontà dello stesso di attribuire alla convenuta la titolarità del diritto di proprietà in questio-
ne ed era pertanto incompatibile con l'animus possidendi ovvero con l'intenzione di compor-
tarsi come proprietario esercitando in via di fatto le prerogative propriamente dominicali.
Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta dalla il Tribunale osservava Pt_1
pagina 6 di 19 che era facoltà degli attori far valere in questo giudizio la prescrizione del diritto della Pt_1
di accettare l'eredità di e che tale eccezione era fondata. L'immobile ogget- Parte_3
to di causa era, infatti, pacificamente di proprietà intera di , avendolo egli Parte_3
acquistato nel corso del 1979 in regime di separazione di beni con il coniuge. era dece- Pt_1 duto il 15/9/2002 lasciando quali chiamati all'eredità i figli, e Persona_2 Parte_1
nonchè la moglie . Non risultavano, però, atti di accettazione dell'eredità po- Controparte_4
sti in essere dai chiamati anteriormente al 15/9/20l2 (essendo successivi a tale data la scrittura privata 25/11/2014 e la notifica dell'atto di citazione del 2016). La convenuta, pertanto, non aveva provato di essere divenuta proprietaria, neppure pro quota, dell'immobile oggetto di causa, il che comportava il rigetto delle domande riconvenzionali.
7. ha proposto appello affidato a due motivi. Parte_1
7.1 Con il primo motivo si duole che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato prescritto il diritto di accettare l'eredità di accogliendo la relativa eccezione che era in- Parte_3
vece infondata, inammissibile e tardiva in quanto:
a) i chiamati avevano accettato l'eredità di , avendo presentato denuncia di Parte_3 successione l'anno successivo al decesso. Denuncia nella quale, solo per errore materiale, non era stato inserito l'immobile oggetto di contesa;
b) per la moglie del de cuius, , non era richiesto alcun atto di accettazione Controparte_4
essendo divenuta erede ex lege in quanto la stessa, coniuge convivente del Sig. CP_6
, era nel possesso di beni del marito:
[...]
c) con la scrittura 25/11/2014, aveva comunque rinunciato ad avvalersi della CP_1
prescrizione che non poteva quindi più validamente e tempestivamente eccepire;
d) gli appellati non avrebbero alcun "interesse" ovvero non ricaverebbero alcun concreto vantaggio dalla declaratoria di prescrizione in quanto questa, nella fattispecie, comporte-
rebbe unicamente l'acquisto iure successionis dell'immobile da parte del demanio, che provvederebbe quindi all'acquisizione e alla liberazione del bene.
7.2 Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronun- ciarsi sulla domanda di condanna di al rimborso di tutte le spese condominiali or- CP_1
dinarie e straordinarie e delle imposte come da scrittura in data 25/11/2014. Deduce che gli pagina 7 di 19 esborsi da lei effettuati, sino alla data della sentenza, per spese condominiali e tasse afferenti all'immobile sono provati e ammontano a complessivi € 21.451,50.
8. in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio Controparte_1
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e riproponen- Persona_1
do, in via di appello incidentale, la domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usu-
capione dell'immobile oggetto di causa.
8.1 Deduce, a sostegno dell'appello incidentale, che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere la scrittura privata del 25/11/2014 sufficiente per escludere ogni possibilità di per-
fezionamento dell'usucapione per difetto dell'animus possidendi in capo all'attore. Il Tribuna-
le, in particolare, avrebbe omesso di considerare che, decorrendo il dies a quo dell'usucapione dal maggio 1993 - allorché, all'esito dell'aggiudicazione dell'immobile all'asta del Fallimento
di Cozzi Gianfranco e del pagamento del relativo prezzo, il Curatore aveva immesso
[...]
nel possesso dell'immobile mediante consegna delle chiavi di accesso - alla data Per_1
della scrittura privata del 24/11/2014 l'usucapione si era già perfezionata, come del resto rite- nuto dallo stesso Tribunale con l'ordinanza che aveva accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza oggetto dell'opposizione di terzo.
8.2 Sostiene, inoltre, quanto all'elemento soggettivo, che l'animus rem sibi habendi può ritenersi dimostrato in via presuntiva ex art. 1141,1° comma c.c., e ciò tanto più allorché, co-
me nel caso in esame, la traditio del bene è eseguita in virtù di un titolo che, seppur inidoneo a trasferire il diritto di proprietà (aggiudicazione all'incanto fallimentare non seguita dall'emissione del decreto di trasferimento), è comunque volto a realizzare il trasferimento dominicale e consente di ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res
tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi.
9. Rimessa una prima volta la causa in decisione, la Corte, con ordinanza 25/7/2023, ha rimesso la causa sul ruolo assegnando all'appellato termine per la notifica della CP_1 comparsa contenente l'appello incidentale all'appellata contumace Suc- Parte_2
cessivamente, con ordinanza 20/2/2024, la Corte ha ammesso le prove testimoniali dedotte da in ordine alla consegna dell'immobile da parte del curatore del fallimento al suo CP_1
dante causa e all'utilizzo del bene immobile.
pagina 8 di 19 10. Espletata l'istruttoria, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclu- sioni trascritte in epigrafe.
*******
11. È necessario esaminare in primo luogo l'appello incidentale con il quale si CP_1 duole del mancato accoglimento della domanda di usucapione. L'accoglimento di tale do- manda, infatti, renderebbe priva di rilievo la questione della prescrizione del diritto dell'appellante di accettare l'eredità di Parte_3
12. In proposito deve preliminarmente essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo sollevata dall'appellante. L'impugnazione in- cidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può, infatti, essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nes-
suna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre con-
sentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass. 29/05/2024, n. 15100). Nel caso in esame la proposizione dell'appello principale da parte di con la riproposizione della richiesta di rila- Parte_1
scio dell'immobile e di condanna di al rilascio dell'immobile del quale CP_1 CP_1
stesso si afferma proprietario, è con tutta evidenza finalizzato a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata e, pertanto, rende ammissibile l'impugnazione incidentale.
13. Al riguardo va preliminarmente osservato che è provato che:
a) con sentenza emessa in data 1/2/1990, pubblicata in data 6/2/1990, il Tribunale di Mi-
lano dichiarò il fallimento della e del socio illimi- Controparte_7
tatamente responsabile;
la sentenza fu trascritta a favore della massa Parte_3
dei creditori del fallimento della e del socio illimitatamente responsabile Controparte_7
presso la Conservatoria di Milano in data 26 luglio 1990; tra i beni oggetto della tra-
scrizione vi era anche l'immobile oggetto di questa causa (appartamento al piano se-
pagina 9 di 19 condo del fabbricato sito in Legnano via Savonarola 28, edificato sull'area di cui al mapp. numero 264 del foglio 25, in condominio denominato “Condominio Rola”, il tut- to denunciato al.C.E.U. con scheda registrata il 25/03/1978 al n. 10405: cfr. doc. n.1
prodotto da;
Controparte_1
b) il 21/4/1993 padre dell'appellante, in occasione della vendita Persona_1 all'incanto dei beni della massa fallimentare di , si aggiudicò l'immo- Parte_3
bile oggetto di causa al prezzo di £ 139.000.000;
c) entro il 30/4/1993, versò integralmente il prezzo di vendita, oltre Persona_1
all'importo di £ 18.600.000 per spese di trasferimento (£ 22.383.065 direttamente al creditore fondiario San Paolo di Torino, e la rimanente somma con assegni intestati al
Fallimento Tecnocar);
d) per mero errore (negligenza del curatore e degli organi della procedura) non fu emesso il decreto di trasferimento dell'immobile e il fallimento fu chiuso 26/9/2002, senza che il curatore desse atto dell'omissione;
e) l'importo di £ 18.600.000 (€ 9.606,10), versato da per le spese di trasferi- CP_1
mento, fu devoluto per compiuta giacenza in data 29/10/2010 ad Equitalia giustizia spa.
14. Tutte le predette circostanze sono pacifiche e risultano comunque provate dalla certifi-
cazione resa in data 4/12/2019 dal dott. cancelliere dirigente della sezione Persona_5
fallimentare del Tribunale di Milano e dalla documentazione alla stessa allegata (verbale di aggiudicazione, copia dei libretti, copia degli assegni consegnati a saldo del prezzo), nonché
dal provvedimento emesso dalla Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano
del 31/7/2019 di diniego di emissione (tardiva) di decreto di trasferimento. Da osservare, al ri-
guardo, che, in precedenza, il Presidente della sezione fallimentare, in data 7/1/2008, su richie-
sta di sottoscrisse un decreto di trasferimento in suo favore, ma detto provvedimen- CP_1
to non risulta essere stato mai depositato in cancelleria né, tantomeno, trascritto. È certo, inol-
tre, che sicuramente l'immobile fu consegnato all'aggiudicatario quando la procedura fallimen- tare era ancora aperta: sono prodotti in giudizio, infatti, i documenti relativi ai pagamenti di spese condominiali e per utenze effettuate dall'aggiudicatario negli anni dal 1997 in poi (docc. nn. 4 e 6 . CP_1
pagina 10 di 19 15. Con riferimento alla data della consegna dell'immobile all'aggiudicatario, la Corte ha esaminato, quale testimone, il curatore del fallimento di avv. Giuliano Vot- Parte_3
ta. Il teste, dopo avere puntualmente confermato le circostanze sopra esposte (e cioè che l'immobile fu aggiudicato a e che l'aggiudicatario corrispose integralmente il Persona_1
prezzo di aggiudicazione), ha affermato di non essere in grado di riferire la ragione per la quale non fu emesso il decreto di trasferimento (“non saprei dire come mai non fu emesso il decreto di trasferimento. La prassi era che il curatore preparava la bozza del decreto, la consegnava in Cancelleria e la Cancelleria provvedeva all'iter successivo. Riguardando le carte in mio possesso, posso dire che successivamente, a distanza di anni, alla fine 2007, ricevetti
l'incarico da per richiedere all'allora presidente della Sezione fallimenta- Controparte_1 re l'emissione di un nuovo decreto di trasferimento, ma la pratica non ebbe esito positivo;
o meglio il Presidente sottoscrisse nel 2008 una bozza da me predisposta, ma il decreto non fu depositato in cancelleria). Ha altresì riferito di non ricordare la data della consegna delle chia- vi dell'immobile all'aggiudicatario, anche se ha precisato che, per prassi, la consegna avveniva subito dopo il pagamento del prezzo (“ero solito consegnare subito il bene aggiudicato… con- segnavo per prassi le chiavi quando l'aggiudicatario aveva integralmente pagato il prezzo. La mia preoccupazione cioè era di verificare l'integrale pagamento del prezzo. La consegna per- tanto poteva avvenire anche anteriormente all'emissione del decreto di trasferimento”). Ha precisato, in proposito, di essere stato autorizzato a svincolare le cauzioni depositate dagli offe- renti il 4/6/1993 (“rileggendo le carte, posso dire che io fui autorizzato a svincolare le cauzio- ni depositate dagli offerenti il 4 giugno 1993, operazione che dovrebbe seguire immediatamen- te l'emissione del decreto di trasferimento. Di fatto in questo caso non fu emesso alcun decreto di trasferimento…).
Il testimone ha inoltre riferito:
- di non essere stato contattato dall'aggiudicatario per lamentare la mancata o ritardata consegna del bene;
solo a distanza di anni dalla chiusura del fallimento, alla fine 2007,
(figlio dell'aggiudicatario) lo incaricò di richiedere all'allora pre- Controparte_1 sidente della Sezione fallimentare l'emissione di un nuovo decreto di trasferimento, ma la pratica, come già detto, non ebbe esito positivo in quanto il Presidente sottoscrisse pagina 11 di 19 nel 2008 una bozza da lui predisposta, ma il decreto non fu depositato in cancelleria;
- che nel periodo intercorso tra l'aggiudicazione dell'immobile a e la chiusura CP_1
del fallimento il Condominio non avanzò pretese né insinuò crediti per spese condomi-
niali, pur in assenza di decreto di trasferimento;
- che dopo l'aggiudicazione e il pagamento del prezzo al fallimento non fu sottoposta più alcuna questione relativa all'immobile, ad esempio alcuna questione fiscale o relativa alle spese di gestione.
16. Sulla base degli elementi documentali in precedenza richiamati e di quanto riferito dal curatore, può ritenersi provato, ad avviso della Corte, che l'immobile fu consegnato a
[...] subito dopo il pagamento del prezzo di aggiudicazione. Il fatto che l'aggiudicatario, Per_1
pur avendo pagato integralmente il prezzo (comprese le spese per il trasferimento), non abbia sollecitato la consegna (e l'emissione del decreto di trasferimento) e che l'amministratore del condominio non abbia più avuto alcun rapporto con il curatore (ma solo con , costi- CP_1
tuiscono circostanze che, unitamente a quanto riferito dal curatore circa la prassi da lui abi-
tualmente seguita nella gestione degli immobili ricompresi nella massa (consegna immediata- mente successiva all'aggiudicazione), depongono nel senso indicato.
17. Sempre alla luce delle risultanze documentali, inoltre, può ritenersi provato che l'immobile sia stato posseduto pacificamente, uti dominus, dapprima da e, do- Persona_1
po la sua morte (avvenuta il 17/3/2004), dal figlio Come emerge dalla documenta- CP_1
zione prodotta in giudizio, invero, quanto meno fino al settembre del Controparte_1
2014, utilizzò l'immobile e pagò le spese condominiali quale proprietario dell'appartamento.
In particolare, va rilevato che:
- in tutti gli atti del condominio (verbali delle assemblee, rendiconti di gestione) Pt_5
è indicato come condomino-proprietario per una quota di 34,31 millesimi;
[...]
- in occasione dell'esecuzione di lavori di manutenzione, l'amministratore del condomi- nio, ai fini del recupero fiscale del 36% ex l. n. 449/1997, rilasciò allo CP_1
l'attestazione relativa alla quota pagata dallo indicato, appunto, come pro- CP_1 prietario (cfr. dichiarazioni dell'amministratore del condominio Parte_6
25/2/2012, doc. 17 e 27);
pagina 12 di 19 - il condominio, a seguito del mancato pagamento di spese condominiali, ottenne due decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Legnano: il primo, nei confronti di il 18/4/2002 (doc. n. 18) e il secondo, nei confronti di Persona_1 Controparte_8
nella qualità di erede di il 9/7/2010 (doc. n. 19); in entrambi i
[...] Persona_1 ricorsi l'intimato è indicato come proprietario dell'appartamento;
- nel ricorso per ingiunzione del 18/6/2010 (in accoglimento del quale fu emesso il de-
creto ingiuntivo del 9/7/2010), il condominio fa riferimento ad un terzo decreto ingiun- tivo emesso dal Tribunale di Milano - sezione distaccata di Legnano il 9/5/2009, sem- pre nei confronti di , il cui importo (€ 4.115,17) doveva essere de- Controparte_1
dotto, così come altro pagamento effettuato nelle more, dalle somme dovute per le spe-
se di gestione ordinaria e straordinaria 1.1.2009- 31.12.2010;
- amministratore del condominio (in carica dal 2004/2005), in sede di Testimone_1
esame testimoniale, ha riferito di essersi sempre rapportato con Controparte_1
quale proprietario - così indicatogli nell'anagrafica consegnatagli dal precedente am- ministratore - dell'appartamento in questione e che era a sostenere le spese di CP_1
gestione, anche se a volta risultava moroso, tanto che il condominio fu costretto a in-
traprendere azioni giudiziali nei suoi confronti per il recupero delle spese non pagate.
18. Di fatto, l'aggiudicatario fino alla sua morte (marzo 2004) e Persona_1 CP_1
dal decesso del padre fino al settembre 2014, ebbero la materiale disponibilità
[...] dell'immobile comportandosi quali proprietari (in particolare sostenendo le spese inerenti la proprietà del bene e la sua gestione) e tali essendo considerati dal condominio. Il fatto che l'odierno appellante incidentale abbia tentato di porre rimedio all'anomala situazione creatasi per negligenza degli organi della procedura sollecitando l'emissione del decreto di trasferimen- to cinque anni dopo la chiusura del fallimento (il riferimento è alla altrettanto anomala vicenda della sottoscrizione, da parte del Presidente della sezione fallimentare, del decreto di trasferi-
mento recante la data del 7/1/2008 che non risulta essere mai stato depositato in cancelleria) non esclude, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante l'animus possi- Parte_1
dendi dello La sopravvenuta consapevolezza del mancato perfezionamento della CP_1
fattispecie acquisitiva (mancata emissione del decreto di trasferimento), non esclude la volontà
pagina 13 di 19 di possedere l'immobile uti dominus, volontà della quale è sintomatico il comportamento tenu- to sia prima che dopo la richiesta di emissione del decreto di trasferimento tardivo (utilizzazio- ne dell'immobile concesso, dopo la cessazione della convivenza, alla compagna affinché lo utilizzasse come residenza unitamente al figlio;
pagamento delle spese relative alla proprietà);
e ciò tanto più che il potere materiale sul bene è stato acquisito in forza di un titolo
(l'aggiudicazione dell'immobile seguita dal pagamento del prezzo) che, pur non essendo ido- neo al trasferimento della proprietà, era idoneo ad indurre in chi esercitava il potere di fatto sulla cosa la convinzione che gli organi della procedura avrebbero provveduto in tempi brevi al completamento della fattispecie acquisitiva (trattandosi di organi pubblici e di condotta impo- sta da norme di legge) e, quindi, a comportarsi con l'animus del proprietario.
Come affermato dalla Suprema Corte, invero, sussiste un possesso idoneo all'usucapione in capo ad un soggetto che riceva la consegna di un immobile in base ad una convenzione che,
per quanto con effetti solo obbligatori, non si limiti ad assicurare il mero godimento della cosa,
senza alcun trasferimento immediato o differito del bene, ma tenda a realizzare il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale su di esso. In tal caso l'immediato trasferimento del possesso, perfettamente compatibile con la convenzione stessa, caratterizza anche la consegna del bene oggetto della medesima, conferendole effetti attributivi della disponibilità possesso-
ria, e non della mera detenzione, anche in mancanza dell'immediato effetto reale del contratto
(Cass. n. 9106/2000): tali principi, affermati, con riferimento al possesso animo domini di un locale sottotetto da parte dell'assegnatario in godimento, con patto di futura vendita, del sotto- stante alloggio economico e popolare, possono trovare applicazione al caso in esame, in cui il bene è stato consegnato anticipatamente all'aggiudicatario, dopo l'integrale pagamento del prezzo e delle spese di trasferimento, in attesa dell'emissione del decreto di trasferimento
(emissione in ordine alla quale organi della procedura non disponevano di potere discreziona-
le). È sttao osservato, del resto, che con l'esaurimento dell'iter processuale l'aggiudicatario de-
finitivo acquista uno ius ad rem sospensivamente condizionato al versamento del prezzo;
ac-
quista, cioè, un vero e proprio diritto al trasferimento coattivo del bene sospensivamente con-
dizionato al versamento del prezzo (Cass., 17/2/1995, n. 1730; Cass. 13/7/2024 n. 12969), sic- ché, ad avviso del Collegio, una volta pagato - come nel caso in esame - l'intero prezzo, non è
pagina 14 di 19 revocabile in dubbio che, in caso di consegna dell'immobile, la relazione con la cosa sia sorret- ta da un animus possidendi idoneo all'usucapione. Di fatto, il possesso è stato palese, pacifico e indisturbato, prima in capo a , poi in capo al suo erede fino al set- Controparte_1 Per_1
tembre del 2014.
19. A quest'ultimo proposito va rilevato che nessuna pretesa è mai stata avanzata dagli ere- di di (deceduto il 15/9/2002, undici giorni prima della chiusura del fallimen- Parte_3 to) anteriormente al 2014. Gli eredi del evidentemente, sapevano che l'immobile era Pt_1
stato aggiudicato a un offerente in sede di procedura concorsuale, tanto che non indicarono l'immobile nella denuncia di successione presentate nel 2003 (né risulta che l'immobile sia stato indicato, successivamente, tra i beni compresi nell'asse ereditario nella denuncia di suc- cessione della moglie del fallito). Solo allorché, a seguito della protratta morosità dello Pt_5
nel pagamento delle spese condominiali, il condominio si accorse che dalle visure catastali
[...]
l'immobile risultava (ancora) catastalmente intestato a e si rivolse ai figli Pt_1 dell'intestatario (teste “preciso che era moroso nel pagamento delle somme Tes_1 CP_1
dovute al condominio tanto che abbiamo proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Lui ha paga-
to solo a seguito di azioni giudiziali. Quando abbiamo agito in giudizio, dalle visure catastali
è emerso che l'immobile era catastalmente intestato ai fratelli ragione per cui il condo- Pt_1
mino ha iniziato a rapportarsi con loro per ottenere il pagamento delle spese di competenza dell'immobile in questione sia ordinarie che straordinarie), questi ultimi avanzarono pretese nei confronti dello La prima richiesta indirizzata dal condominio nei confronti degli CP_1 eredi è del 12/9/2014 (menzionata nella racc. 16/11/2015 inviata dall'amministratore del Pt_1
condominio a e contenente la richiesta di pagamento di spese Persona_2 Parte_1
condominiali arretrate: v. doc. n. prodotto da e solo il 10/9/2016 i fratelli presen- Pt_1 Pt_1
tarono dichiarazione integrativa della dichiarazione di successione di risalen- Parte_3 te al 2003 (dichiarazione n. 88/20003) inserendo tra i beni caduti in successione l'immobile oggetto di causa.
20. Deve quindi concludersi che, all'epoca della stipulazione della scrittura privata
25/11/2014, alla quale il Tribunale ha annesso rilievo per escludere l'animus possidendi in ca- po a l'usucapione si era già compiuta. Il problema che potrebbe porsi, quindi, non è CP_1
pagina 15 di 19 se da tale scrittura possa desumersi il difetto di animus possidendi in capo a ma se CP_1
tale scrittura possa essere ritenuta indicativa di una rinuncia (peraltro neppure allegata dall'appellante, che si è limitata a negare l'acquisto per usucapione per difetto dell'elemento soggettivo) all'usucapione già compiuta. A tale quesito, ad avviso della Corte, deve comunque essere offerta risposta negativa.
21. Deve infatti essere considerato il contesto nel quale si colloca la “scrittura privata ri- cognitiva di debito” datata 25/11/2014 tra e i fratelli con la quale, Controparte_1 Pt_1 da un lato, ha dato atto di avere ricevuto l'immobile dalle controparti “per Controparte_1 ragioni di ospitalità” e si è obbligato a “pagare interamente le spese condominiali, ordinarie e straordinarie oltre a tutte le imposte, afferenti l'unità immobiliare di proprietà dei signori
e come prospettate nei verbali assembleari del 24 settembre 2014 Parte_1 Persona_2
e 18 novembre 2014”, dall'altro i “proprietari” hanno “accettato” l'impegno (al paga- Pt_1
mento di tutte le spese e imposte) dello e si sono obbligati, “una volta ricevuto CP_1
l'integrale pagamento di cui sopra, ad attuare il trasferimento della titolarità del bene in que- stione nelle migliori forme che in quel momento le parti riterranno opportune”.
22. Come si è osservato, la scrittura è stata redatta in un momento nel quale l'usucapione era già compiuta e le parti si trovavano a fronteggiare le richieste del condominio di pagamen-
to delle spese di gestione, anche per pregressi inadempimenti dello Il contenuto del- CP_1
la scrittura, laddove le parti fanno del tutto genericamente riferimento alla concessione a
[...] del godimento dell'immobile per ragioni di ospitalità da epoca non precisata è, con tutta Pt_7
evidenza, non corrispondente alla verità dei fatti. Né, del resto, l'appellante è stata in grado di fornire una giustificazione dell'omessa menzione di tale scrittura nel procedimento petitorio intrapreso, nel 2016, nei confronti di che, in quel giudizio, aveva affermato di CP_2 detenere l'immobile perché concessole dallo indicato come proprietario in forza di CP_1
decreto di trasferimento conseguente all'aggiudicazione del bene (le vicende relative all'aggiudicazione e al decreto di trasferimento predisposto dal Presidente della sezione falli- mentare del Tribunale di Milano in data 7/1/2008 sono state esposte in precedenza).
23. La scrittura in questione, ad avviso della Corte, risponde, come allegato dall'appellante incidentale, allo scopo di prevenire una controversia tra i chiamati all'eredità e Pt_1 CP_1
pagina 16 di 19 e di (finalmente) regolarizzare, in sede stragiudiziale, l'acquisto dell'immobile da CP_1 parte di quest'ultimo (acquisto già avvenuto a seguito di usucapione). Non altrimenti si giusti- fica la previsione, da un lato, dell'obbligo di di pagare gli oneri gravanti sulla pro- CP_1 prietà (spese condominiali di competenza della proprietà e imposte), dall'altro, l'assunzione da parte dei chiamati all'eredità dell'obbligo di trasferire l'immobile a (preteso Pt_1 CP_1
occupante a titolo di ospitalità) dietro mero pagamento delle somme pretese dal Condominio
per spese di gestione e delle imposte gravanti sul bene. In proposito, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la dichiarazione di disponibilità all'acquisto di un immobile, fatta dopo il decorso del termine per usucapire, non può configurarsi come ri- nuncia all'usucapione, potendosi da essa desumere anche soltanto la volontà del possessore di regolarizzare la propria posizione, senza perdere il diritto ormai acquisito (cfr. Cass. n.
17231/2015), e ciò tanto più in un caso come quello in esame, in cui il trasferimento non è su- bordinato al pagamento di un prezzo, ma al solo pagamento degli oneri pregressi gravanti sul bene.
24. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, ritiene la Corte che, in accoglimento dell'appello incidentale, debba essere accolta la domanda di accertamento dell'avvenuto acqui- sto per usucapione, in capo a dell'immobile oggetto di causa. Persona_1
25. Essendo fondata la domanda di usucapione, risulta superfluo l'esame dell'appello prin-
cipale in quanto priva di rilievo la questione della prescrizione del diritto dei chiamati all'eredità di ad accettare l'eredità. Parte_3
26. Deve invece essere accolta, proprio in ragione dell'accoglimento della domanda di usu-
capione proposta da la domanda di dalla stessa riproposta ai sensi CP_1 Parte_1 dell'art. 346 c.p.c., di condanna di al rimborso delle somme dalla stessa paga- CP_1 Pt_1
te per spese condominiali e imposte relative all'immobile oggetto di causa, trattandosi di pa-
gamenti indebitamente effettuati (perché di competenza dello . CP_1
27. L'importo di tali spese è stato quantificato dal c.t.u. incaricato nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata dal terzo ex art. 404 c.p.c. (doc. n. 30 prodotto dalla difesa , Pt_1 fino alla data della relazione, in € 16.353,93 (all. D/2 alla relazione del c.t.u., nel quale sono riportati i versamenti eseguiti dai pari ad € 5.915,61+ € 4.500,00 + € 5.938,32), doven- Pt_1
pagina 17 di 19 dosi osservare che l'importo di € 5.750,00 di cui al doc. n. 22 costituisce la somma di versa- menti che sono già compresi nell'all. D/2 con la sola eccezione del versamento di € 350.00 del
18/6/2018. Il totale degli importi pagati prima d questo giudizio è dunque pari a € 16.703,93.
Tale importo deve essere incrementato degli oneri condominiali versati successivamente, che ammontano, come risulta dai consuntivi degli esercizi del Condominio dal 2020/2021 al
2023/2024, in € 10.650,00 (importo che trova riscontro nei bonifici versati in atti). Il totale del- le spese per oneri condominiali, che l'appellato deve rimborsare è quindi pari a € 27.353,93.
Gli importi per imposte e tasse ammontano a € 2.605,00 (docc. 8, 28 e 36), sicché il totale do- vuto da all'appellante ammonta a € 29.958,93, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma CP_1
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Non può invece essere accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute dall'appellante per le azioni legali intraprese nei suoi confronti dal Con- dominio trattandosi di esborsi non riconducibili a oneri connessi alla proprietà dell'immobile.
28. L'accoglimento della domanda di accertamento di avvenuto acquisto per usucapione da parte del terzo opponente, comporta la revoca della sentenza impugnata con l'opposizione di terzo. L'accoglimento dell'opposizione di terzo, infatti, anche se normalmente produce l'effetto di evitare che la sentenza impugnata arrechi pregiudizio al terzo, estende necessariamente la sua efficacia anche nei riguardi delle parti del giudizio originario, qualora accerti, come nel ca-
so in esame, un rapporto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata di oppo-
sizione (cfr. Cass. n. 6261/2009).
29. Avuto riguardo alla peculiarità della controversia, innescata dall'anomala gestione della procedura concorsuale riguardante il padre dell'appellante, nonché all'esito finale della lite in rapporto alle reciproche domande delle parti, ricorrono i presupposti per compensare tra le par- ti stesse le spese di tutti i gradi e fasi del procedimento.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché Parte_1 sull'appello incidentale proposto da , in parziale accoglimento dell'appello Controparte_1
incidentale, nonché in parziale accoglimento della domanda riproposta in via subordinata da e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1379 Parte_1
del 28/9/2021, così provvede:
pagina 18 di 19 a) dichiara che ha acquistato per usucapione l'immobile sito in Legnano, Controparte_1
Via Girolamo Savonarola 28, censito al N.C.E.U. al Foglio 25, Particella 264, Sub. 105,
Categoria A/3, Classe 4, vani 4,5, rendita € 453,19;
b) revoca la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 990 del 24/6/2019;
c) condanna a pagare a la somma di € 29.958,93, oltre in- Controparte_1 Parte_1
teressi ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
d) dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio.
Milano, 17 dicembre 2024
Il Presidente est.
Roberto Aponte
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO terza sezione civile
La Corte, composta dai magistrati
Dott. Roberto Aponte - Presidente rel.
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto - Consigliere
Dott. Antonio Corte - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 954/2022 r.g. promossa da
– (Cod.Fisc. ) nata a [...] il [...], re- Parte_1 C.F._1
sidente in Gorla Minore, via Adamello nr.65 – rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Pe- corini (C.F. ) del foro di Busto Arsizio e presso il suo studio eletti- C.F._2
vamente domiciliata in Busto Arsizio, via Enrico dell'Acqua n.15.
Appellante
contro
(Cod. Fisc. ) - anche in qualità di geni- Controparte_1 C.F._3
tore esercente la potestà sul figlio (Cod. Fisc. Persona_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Minniti (Cod. Fisc. C.F._4
) e, anche disgiuntamente, dall'Avv. Matteo Fortis, presso lo Stu- C.F._5
dio dei quali in Milano, Via Gustavo Modena 3, ha eletto domicilio;
Appellato / Appellante incidentale
( Cod. Fisc. ). rappresentata e difesa per procu- CP_2 CodiceFiscale_6
ra a margine della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado dall'Avv. Matteo
Fortis. presso lo Studio del quale in Milano. Via Gustavo Modena 3. ha eletto domicilio pagina 1 di 19 Appellata
(Codc. Fisc. ???) res. in Appiano sulla strada del Vino - fraz. San Parte_2
Michele (BT). via Josef Innerhofer n. 8
Appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
: Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
- in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma della Sentenza nr. 1379/2021 emessa e pubblicata in data 28.09.2021 dal Tribunale Civile di Busto Arsizio:
. respingere l'avversa domanda di declaratoria della pretesa mancata accettazione dell'eredità e prescrizione del relativo diritto, da parte degli eredi di , in Parte_3
quanto infondata in fatto e diritto, comunque tardiva ed inammissibile nel presente giudi- zio ed altresì per carenza dell'interesse ad agire,
. disporre conseguentemente l'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa sito in Le- gnano, via Savonarola nr.28;
- dichiarare, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'avverso appello incidentale in quanto proposto oltre il termine ex art. 327 c.p.c. e comunque respingere, nel merito,
l'avverso appello e tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e di- ritto;
- in via subordinata e nel caso di accoglimento dell'avverso appello incidentale, condanna- re il Sig. , in proprio e quale genitore del minore Controparte_1 Persona_1
al rimborso a favore della Sig.ra anche quale erede del fratello
[...] Parte_1 Per_2
di tutte le spese, oneri anche legali e tasse dagli stessi corrisposti, in ragione e/o
[...] dipendenza della titolarità dell'immobile per cui è causa, ammontanti sino alla sentenza impugnata nella misura di euro 30.983,55, oltre alle successive sostenute dall'appellante nel corso del presente giudizio per € 10.650,00 o in quella diversa maggiore o minore mi- sura che dovesse ritenersi accertata e dovuta.
Somme tutte da maggiorarsi di rivalutazione ed interessi dal singolo versamento all'effettivo rimborso al tasso legale ovvero, dalla domanda in primo grado, al tasso ex art.1284, co.
4. c.c.;
pagina 2 di 19 - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge di entram- bi i gradi di giudizio, nonché del procedimento ex art.700 c.p.c.
Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, dedu- zione e/o eccezione così giudicare:
In via principale
- rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra e le domande tutte proposte da Parte_1 quest'ultima, perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;
- con l'integrale vittoria di spese e compensi del grado di appello.
In via di appello incidentale in parziale riforma della sentenza n. 1379/21 emessa dall'Ill.mo Tribunale di Busto Arsi- zio,
- dichiarare l'inefficacia della sentenza n. 990 del 24/6/19 resa dall'Ill.mo Tribunale di Bu- sto Arsizio, Sez. III, Dott. Cosentino, nel giudizio Rg. 2757/16;
- accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà per intervenuta usucapione in capo al Sig. dell'immobile sito in Legnano, Via Girolamo Savonarola 28, censito Controparte_1
al N.C.E.U. al Foglio 25, Particella 264, Subalterno 105, Categoria A/3, Classe 4, vani 4,5, rendita € 453,19;
- ordinare al Conservatore dei Registri immobiliari la trascrizione della sentenza emessa all'esito del presente giudizio e la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli del dirit- to di proprietà del Sig. sull'immobile sito in Legnano, Via Girolamo Controparte_1
Savonarola 28, censito al N.C.E.U. al Foglio 25, Particella 264, Subalterno 105, Categoria
A/3, Classe 4, vani 4,5, rendita € 453,19;
- con integrale vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie per assunzione testimoniale e per inter- rogatorio formale come formulate nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. deposi- tata nel giudizio di prime cure, da intendersi quivi come integralmente ritrascritta.
Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre, formulare istanze istrut- torie e/o indicare testimoni.
CP_2
pagina 3 di 19 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza, dedu- zione e/o eccezione così giudicare:
In via principale
- rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra e le domande tutte proposte da Parte_1 quest'ultima, perché inammissibili ed infondate in fatto e in diritto;
- con l'integrale vittoria di spese e compensi del grado di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 990/2019 del 4/6/2019, il Tribunale di Busto Arsizio, in accogli- mento dell'azione petitoria proposta dai fratelli e con atto di Parte_1 Persona_2
citazione notificato 1'8/4/2016, condannava a rilasciare a e CP_2 Parte_1
(quest'ultima succeduta, unitamente a a Parte_2 Parte_1 Persona_2
deceduto 20/2/2019) l'immobile sito in Legnano, via Savonarola 28 perché dalla de- CP_2
tenuto senza titolo. Il Tribunale osservava che la proprietà del bene in capo agli attori era dimostrata dalla visura catastale storica dell'immobile, da cui emergeva che Parte_3
aveva acquistato l'immobile con scrittura privata 16/2/1979 e che, a seguito del de-
[...]
cesso del la proprietà dell'immobile, in forza della successione apertasi il Pt_1
15/9/2002, era stata trasferita agli eredi (figlio), (figlia) e Persona_2 Parte_1 [...]
Per_ (moglie). La era deceduta in data 15/12/2008 con conseguente trasfe- CP_3
rimento della sua quota in favore dei figli, originari attori, divenuti proprietari in via esclu- siva. Era incontestata, inoltre, la circostanza che a seguito del decesso di in- Persona_2
tervenuto nel corso del giudizio, la sua quota era stata devoluta alla di lui moglie Pt_2
Non era provato, per contro, l'assunto della convenuta secondo cui l'immobile
[...]
era stato acquistato nel 1995, a seguito di asta indetta dal fallimento di Parte_3
dal proprio compagno La convenuta, infatti, aveva prodotto solo co- Controparte_1
pia di un decreto di trasferimento, priva di timbro di deposito nonché dei numeri apposti dal cancelliere a seguito dell'iscrizione dell'atto sui registri di cancelleria: il decreto, inol- tre, non aveva dato luogo ad alcuna voltura catastale, sicché doveva presumersi che non vi fosse stato alcun trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto di causa dal fallimento di in favore di Anche la copia del verbale di aggiudicazione Parte_3 CP_1
dell'immobile a peraltro prodotta tardivamente, era priva di valore proba- Persona_1
torio posto che solo con l'emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. si verifi-
pagina 4 di 19 ca il trasferimento, in capo all'aggiudicatario, della proprietà dell'immobile. La convenuta, che non aveva chiesto di accertare l'acquisto della proprietà del bene per usucapione e non aveva allegato un diverso titolo a giustificazione della detenzione, doveva pertanto essere condannata a rilasciare l'immobile in favore degli attori, nonché al pagamento di un inden- nizzo di occupazione mensile pari al valore locativo determinato in sede di CTU nella mi- sura di € 500,00 mensili e così complessivamente € 5.541,84.
2. Avverso tale sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione,
[...]
in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio minore CP_1 Persona_1
proponeva opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. davanti al Tribunale di Busto Arsizio con atto di citazione 17/9/2019.
2.1 L'opponente deduceva che in data 30/4/1993 suo padre si era reso Persona_1
aggiudicatario dell'immobile oggetto di causa, facente parte della massa del fallimento di pendente davanti al Tribunale di Milano, e aveva provveduto al pagamento Parte_3
del prezzo di aggiudicazione e delle spese di vendita restando in attesa del decreto di trasfe- rimento della piena proprietà dell'immobile. Nel frattempo, l'immobile era stato consegnato dal Curatore e occupato e posseduto uti dominus da - che vi aveva eseguito Persona_1
anche lavori di ristrutturazione - fino al suo decesso, avvenuto in data 17/3/2004. Da allora, esso attore, erede del padre, era succeduto nel possesso dell'appartamento, che aveva adibito a residenza propria e della propria famiglia abitandovi con la compagna e, poi, CP_2
anche con il figlio nato nel 2006. Dopo la cessazione della convi- Persona_4
venza, l'immobile era stato abitato da e dal figlio. CP_2
2.2 Deduceva, inoltre, che le spese condominiali e gli oneri relativi all'immobile erano stati sostenuti dapprima dal padre e, dopo la sua morte, da esso opponente e che, dalla presa in consegna dell'immobile, era decorso il termine ventennale per l'usucapione ordinaria, ri- correndone i presupposti oggettivo e soggettivo. Contestava, infine, la legittimazione attiva di e in quanto le stesse, come anche il loro dante causa Parte_2 Parte_1
non avevano accettato l'eredità di , originario proprietario Persona_2 Parte_3 dell'immobile. Concludeva chiedendo che, accertata l'inefficacia della sentenza opposta, fosse dichiarato l'acquisto per usucapione, da parte sua, dell'immobile oggetto di causa e, in via subordinata, di accertare e dichiarare la mancata accettazione dell'eredità del signor pagina 5 di 19 da parte di e Parte_3 Parte_1 Persona_2 Controparte_4 Parte_4
e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione del relativo diritto.
[...]
3. Nella contumacia di si costituiva in giudizio chie- Parte_2 Parte_1
dendo il rigetto di tutte le domande proposte dagli attori. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna (anche) degli attori alla restituzione dell'immobile in suo favore e la condanna di
, a titolo risarcitorio, al pagamento delle somme, già quantificate nel Controparte_1
giudizio n. 2756/2016 r.g. dovute per l'occupazione dell'Immobile e le connesse spese.
4. Si costituiva altresì chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi CP_2
confronti dalla convenuta.
5. All'esito di istruttoria meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 1379 del
28/9/2021, rigettava l'opposizione di terzo, accertava la prescrizione del diritto di CP_5
di accettare l'eredità di e conseguentemente rigettava le domande ri-
[...] Parte_3
convenzionali dalla stessa proposte compensando tra le parti le spese di lite.
6. Il Tribunale osservava, quanto alla domanda di accertamento dell'acquisto per usuca- pione proposta dagli opponenti, che aveva prodotto in giudizio una scrittura Parte_1
privata datata 25/11/2014, sottoscritta dall'opponente da e Controparte_1 Parte_1
contenente un espresso riconoscimento, da parte di del diritto di Persona_2 CP_1
proprietà sull'immobile vantato dalle controparti "nonché delle ragioni di tolleranza poste a
fondamento della permanenza nell'immobile dello e dalla sua famiglia". Con la CP_1
stessa scrittura aveva assunto l'obbligo di pagamento di tutte le spese condominiali, CP_1
ordinarie e straordinarie, maturate durante l'occupazione dell'appartamento. Tale scrittura - con la quale l'attore non si era limitato ad una ricognizione della situazione proprietaria ma aveva contratto obbligazioni il cui presupposto era costituito proprio dal carattere precario dell'occupazione dell'immobile - denotava, secondo il Tribunale, non solo e non tanto la mera consapevolezza in capo allo dell'attualità del diritto di proprietà, quanto piuttosto la CP_1
volontà dello stesso di attribuire alla convenuta la titolarità del diritto di proprietà in questio-
ne ed era pertanto incompatibile con l'animus possidendi ovvero con l'intenzione di compor-
tarsi come proprietario esercitando in via di fatto le prerogative propriamente dominicali.
Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta dalla il Tribunale osservava Pt_1
pagina 6 di 19 che era facoltà degli attori far valere in questo giudizio la prescrizione del diritto della Pt_1
di accettare l'eredità di e che tale eccezione era fondata. L'immobile ogget- Parte_3
to di causa era, infatti, pacificamente di proprietà intera di , avendolo egli Parte_3
acquistato nel corso del 1979 in regime di separazione di beni con il coniuge. era dece- Pt_1 duto il 15/9/2002 lasciando quali chiamati all'eredità i figli, e Persona_2 Parte_1
nonchè la moglie . Non risultavano, però, atti di accettazione dell'eredità po- Controparte_4
sti in essere dai chiamati anteriormente al 15/9/20l2 (essendo successivi a tale data la scrittura privata 25/11/2014 e la notifica dell'atto di citazione del 2016). La convenuta, pertanto, non aveva provato di essere divenuta proprietaria, neppure pro quota, dell'immobile oggetto di causa, il che comportava il rigetto delle domande riconvenzionali.
7. ha proposto appello affidato a due motivi. Parte_1
7.1 Con il primo motivo si duole che il Tribunale abbia erroneamente dichiarato prescritto il diritto di accettare l'eredità di accogliendo la relativa eccezione che era in- Parte_3
vece infondata, inammissibile e tardiva in quanto:
a) i chiamati avevano accettato l'eredità di , avendo presentato denuncia di Parte_3 successione l'anno successivo al decesso. Denuncia nella quale, solo per errore materiale, non era stato inserito l'immobile oggetto di contesa;
b) per la moglie del de cuius, , non era richiesto alcun atto di accettazione Controparte_4
essendo divenuta erede ex lege in quanto la stessa, coniuge convivente del Sig. CP_6
, era nel possesso di beni del marito:
[...]
c) con la scrittura 25/11/2014, aveva comunque rinunciato ad avvalersi della CP_1
prescrizione che non poteva quindi più validamente e tempestivamente eccepire;
d) gli appellati non avrebbero alcun "interesse" ovvero non ricaverebbero alcun concreto vantaggio dalla declaratoria di prescrizione in quanto questa, nella fattispecie, comporte-
rebbe unicamente l'acquisto iure successionis dell'immobile da parte del demanio, che provvederebbe quindi all'acquisizione e alla liberazione del bene.
7.2 Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di pronun- ciarsi sulla domanda di condanna di al rimborso di tutte le spese condominiali or- CP_1
dinarie e straordinarie e delle imposte come da scrittura in data 25/11/2014. Deduce che gli pagina 7 di 19 esborsi da lei effettuati, sino alla data della sentenza, per spese condominiali e tasse afferenti all'immobile sono provati e ammontano a complessivi € 21.451,50.
8. in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio Controparte_1
si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione e riproponen- Persona_1
do, in via di appello incidentale, la domanda di accertamento dell'avvenuto acquisto per usu-
capione dell'immobile oggetto di causa.
8.1 Deduce, a sostegno dell'appello incidentale, che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere la scrittura privata del 25/11/2014 sufficiente per escludere ogni possibilità di per-
fezionamento dell'usucapione per difetto dell'animus possidendi in capo all'attore. Il Tribuna-
le, in particolare, avrebbe omesso di considerare che, decorrendo il dies a quo dell'usucapione dal maggio 1993 - allorché, all'esito dell'aggiudicazione dell'immobile all'asta del Fallimento
di Cozzi Gianfranco e del pagamento del relativo prezzo, il Curatore aveva immesso
[...]
nel possesso dell'immobile mediante consegna delle chiavi di accesso - alla data Per_1
della scrittura privata del 24/11/2014 l'usucapione si era già perfezionata, come del resto rite- nuto dallo stesso Tribunale con l'ordinanza che aveva accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza oggetto dell'opposizione di terzo.
8.2 Sostiene, inoltre, quanto all'elemento soggettivo, che l'animus rem sibi habendi può ritenersi dimostrato in via presuntiva ex art. 1141,1° comma c.c., e ciò tanto più allorché, co-
me nel caso in esame, la traditio del bene è eseguita in virtù di un titolo che, seppur inidoneo a trasferire il diritto di proprietà (aggiudicazione all'incanto fallimentare non seguita dall'emissione del decreto di trasferimento), è comunque volto a realizzare il trasferimento dominicale e consente di ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res
tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi.
9. Rimessa una prima volta la causa in decisione, la Corte, con ordinanza 25/7/2023, ha rimesso la causa sul ruolo assegnando all'appellato termine per la notifica della CP_1 comparsa contenente l'appello incidentale all'appellata contumace Suc- Parte_2
cessivamente, con ordinanza 20/2/2024, la Corte ha ammesso le prove testimoniali dedotte da in ordine alla consegna dell'immobile da parte del curatore del fallimento al suo CP_1
dante causa e all'utilizzo del bene immobile.
pagina 8 di 19 10. Espletata l'istruttoria, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclu- sioni trascritte in epigrafe.
*******
11. È necessario esaminare in primo luogo l'appello incidentale con il quale si CP_1 duole del mancato accoglimento della domanda di usucapione. L'accoglimento di tale do- manda, infatti, renderebbe priva di rilievo la questione della prescrizione del diritto dell'appellante di accettare l'eredità di Parte_3
12. In proposito deve preliminarmente essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo sollevata dall'appellante. L'impugnazione in- cidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può, infatti, essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nes-
suna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre con-
sentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass. 29/05/2024, n. 15100). Nel caso in esame la proposizione dell'appello principale da parte di con la riproposizione della richiesta di rila- Parte_1
scio dell'immobile e di condanna di al rilascio dell'immobile del quale CP_1 CP_1
stesso si afferma proprietario, è con tutta evidenza finalizzato a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata e, pertanto, rende ammissibile l'impugnazione incidentale.
13. Al riguardo va preliminarmente osservato che è provato che:
a) con sentenza emessa in data 1/2/1990, pubblicata in data 6/2/1990, il Tribunale di Mi-
lano dichiarò il fallimento della e del socio illimi- Controparte_7
tatamente responsabile;
la sentenza fu trascritta a favore della massa Parte_3
dei creditori del fallimento della e del socio illimitatamente responsabile Controparte_7
presso la Conservatoria di Milano in data 26 luglio 1990; tra i beni oggetto della tra-
scrizione vi era anche l'immobile oggetto di questa causa (appartamento al piano se-
pagina 9 di 19 condo del fabbricato sito in Legnano via Savonarola 28, edificato sull'area di cui al mapp. numero 264 del foglio 25, in condominio denominato “Condominio Rola”, il tut- to denunciato al.C.E.U. con scheda registrata il 25/03/1978 al n. 10405: cfr. doc. n.1
prodotto da;
Controparte_1
b) il 21/4/1993 padre dell'appellante, in occasione della vendita Persona_1 all'incanto dei beni della massa fallimentare di , si aggiudicò l'immo- Parte_3
bile oggetto di causa al prezzo di £ 139.000.000;
c) entro il 30/4/1993, versò integralmente il prezzo di vendita, oltre Persona_1
all'importo di £ 18.600.000 per spese di trasferimento (£ 22.383.065 direttamente al creditore fondiario San Paolo di Torino, e la rimanente somma con assegni intestati al
Fallimento Tecnocar);
d) per mero errore (negligenza del curatore e degli organi della procedura) non fu emesso il decreto di trasferimento dell'immobile e il fallimento fu chiuso 26/9/2002, senza che il curatore desse atto dell'omissione;
e) l'importo di £ 18.600.000 (€ 9.606,10), versato da per le spese di trasferi- CP_1
mento, fu devoluto per compiuta giacenza in data 29/10/2010 ad Equitalia giustizia spa.
14. Tutte le predette circostanze sono pacifiche e risultano comunque provate dalla certifi-
cazione resa in data 4/12/2019 dal dott. cancelliere dirigente della sezione Persona_5
fallimentare del Tribunale di Milano e dalla documentazione alla stessa allegata (verbale di aggiudicazione, copia dei libretti, copia degli assegni consegnati a saldo del prezzo), nonché
dal provvedimento emesso dalla Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Milano
del 31/7/2019 di diniego di emissione (tardiva) di decreto di trasferimento. Da osservare, al ri-
guardo, che, in precedenza, il Presidente della sezione fallimentare, in data 7/1/2008, su richie-
sta di sottoscrisse un decreto di trasferimento in suo favore, ma detto provvedimen- CP_1
to non risulta essere stato mai depositato in cancelleria né, tantomeno, trascritto. È certo, inol-
tre, che sicuramente l'immobile fu consegnato all'aggiudicatario quando la procedura fallimen- tare era ancora aperta: sono prodotti in giudizio, infatti, i documenti relativi ai pagamenti di spese condominiali e per utenze effettuate dall'aggiudicatario negli anni dal 1997 in poi (docc. nn. 4 e 6 . CP_1
pagina 10 di 19 15. Con riferimento alla data della consegna dell'immobile all'aggiudicatario, la Corte ha esaminato, quale testimone, il curatore del fallimento di avv. Giuliano Vot- Parte_3
ta. Il teste, dopo avere puntualmente confermato le circostanze sopra esposte (e cioè che l'immobile fu aggiudicato a e che l'aggiudicatario corrispose integralmente il Persona_1
prezzo di aggiudicazione), ha affermato di non essere in grado di riferire la ragione per la quale non fu emesso il decreto di trasferimento (“non saprei dire come mai non fu emesso il decreto di trasferimento. La prassi era che il curatore preparava la bozza del decreto, la consegnava in Cancelleria e la Cancelleria provvedeva all'iter successivo. Riguardando le carte in mio possesso, posso dire che successivamente, a distanza di anni, alla fine 2007, ricevetti
l'incarico da per richiedere all'allora presidente della Sezione fallimenta- Controparte_1 re l'emissione di un nuovo decreto di trasferimento, ma la pratica non ebbe esito positivo;
o meglio il Presidente sottoscrisse nel 2008 una bozza da me predisposta, ma il decreto non fu depositato in cancelleria). Ha altresì riferito di non ricordare la data della consegna delle chia- vi dell'immobile all'aggiudicatario, anche se ha precisato che, per prassi, la consegna avveniva subito dopo il pagamento del prezzo (“ero solito consegnare subito il bene aggiudicato… con- segnavo per prassi le chiavi quando l'aggiudicatario aveva integralmente pagato il prezzo. La mia preoccupazione cioè era di verificare l'integrale pagamento del prezzo. La consegna per- tanto poteva avvenire anche anteriormente all'emissione del decreto di trasferimento”). Ha precisato, in proposito, di essere stato autorizzato a svincolare le cauzioni depositate dagli offe- renti il 4/6/1993 (“rileggendo le carte, posso dire che io fui autorizzato a svincolare le cauzio- ni depositate dagli offerenti il 4 giugno 1993, operazione che dovrebbe seguire immediatamen- te l'emissione del decreto di trasferimento. Di fatto in questo caso non fu emesso alcun decreto di trasferimento…).
Il testimone ha inoltre riferito:
- di non essere stato contattato dall'aggiudicatario per lamentare la mancata o ritardata consegna del bene;
solo a distanza di anni dalla chiusura del fallimento, alla fine 2007,
(figlio dell'aggiudicatario) lo incaricò di richiedere all'allora pre- Controparte_1 sidente della Sezione fallimentare l'emissione di un nuovo decreto di trasferimento, ma la pratica, come già detto, non ebbe esito positivo in quanto il Presidente sottoscrisse pagina 11 di 19 nel 2008 una bozza da lui predisposta, ma il decreto non fu depositato in cancelleria;
- che nel periodo intercorso tra l'aggiudicazione dell'immobile a e la chiusura CP_1
del fallimento il Condominio non avanzò pretese né insinuò crediti per spese condomi-
niali, pur in assenza di decreto di trasferimento;
- che dopo l'aggiudicazione e il pagamento del prezzo al fallimento non fu sottoposta più alcuna questione relativa all'immobile, ad esempio alcuna questione fiscale o relativa alle spese di gestione.
16. Sulla base degli elementi documentali in precedenza richiamati e di quanto riferito dal curatore, può ritenersi provato, ad avviso della Corte, che l'immobile fu consegnato a
[...] subito dopo il pagamento del prezzo di aggiudicazione. Il fatto che l'aggiudicatario, Per_1
pur avendo pagato integralmente il prezzo (comprese le spese per il trasferimento), non abbia sollecitato la consegna (e l'emissione del decreto di trasferimento) e che l'amministratore del condominio non abbia più avuto alcun rapporto con il curatore (ma solo con , costi- CP_1
tuiscono circostanze che, unitamente a quanto riferito dal curatore circa la prassi da lui abi-
tualmente seguita nella gestione degli immobili ricompresi nella massa (consegna immediata- mente successiva all'aggiudicazione), depongono nel senso indicato.
17. Sempre alla luce delle risultanze documentali, inoltre, può ritenersi provato che l'immobile sia stato posseduto pacificamente, uti dominus, dapprima da e, do- Persona_1
po la sua morte (avvenuta il 17/3/2004), dal figlio Come emerge dalla documenta- CP_1
zione prodotta in giudizio, invero, quanto meno fino al settembre del Controparte_1
2014, utilizzò l'immobile e pagò le spese condominiali quale proprietario dell'appartamento.
In particolare, va rilevato che:
- in tutti gli atti del condominio (verbali delle assemblee, rendiconti di gestione) Pt_5
è indicato come condomino-proprietario per una quota di 34,31 millesimi;
[...]
- in occasione dell'esecuzione di lavori di manutenzione, l'amministratore del condomi- nio, ai fini del recupero fiscale del 36% ex l. n. 449/1997, rilasciò allo CP_1
l'attestazione relativa alla quota pagata dallo indicato, appunto, come pro- CP_1 prietario (cfr. dichiarazioni dell'amministratore del condominio Parte_6
25/2/2012, doc. 17 e 27);
pagina 12 di 19 - il condominio, a seguito del mancato pagamento di spese condominiali, ottenne due decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Legnano: il primo, nei confronti di il 18/4/2002 (doc. n. 18) e il secondo, nei confronti di Persona_1 Controparte_8
nella qualità di erede di il 9/7/2010 (doc. n. 19); in entrambi i
[...] Persona_1 ricorsi l'intimato è indicato come proprietario dell'appartamento;
- nel ricorso per ingiunzione del 18/6/2010 (in accoglimento del quale fu emesso il de-
creto ingiuntivo del 9/7/2010), il condominio fa riferimento ad un terzo decreto ingiun- tivo emesso dal Tribunale di Milano - sezione distaccata di Legnano il 9/5/2009, sem- pre nei confronti di , il cui importo (€ 4.115,17) doveva essere de- Controparte_1
dotto, così come altro pagamento effettuato nelle more, dalle somme dovute per le spe-
se di gestione ordinaria e straordinaria 1.1.2009- 31.12.2010;
- amministratore del condominio (in carica dal 2004/2005), in sede di Testimone_1
esame testimoniale, ha riferito di essersi sempre rapportato con Controparte_1
quale proprietario - così indicatogli nell'anagrafica consegnatagli dal precedente am- ministratore - dell'appartamento in questione e che era a sostenere le spese di CP_1
gestione, anche se a volta risultava moroso, tanto che il condominio fu costretto a in-
traprendere azioni giudiziali nei suoi confronti per il recupero delle spese non pagate.
18. Di fatto, l'aggiudicatario fino alla sua morte (marzo 2004) e Persona_1 CP_1
dal decesso del padre fino al settembre 2014, ebbero la materiale disponibilità
[...] dell'immobile comportandosi quali proprietari (in particolare sostenendo le spese inerenti la proprietà del bene e la sua gestione) e tali essendo considerati dal condominio. Il fatto che l'odierno appellante incidentale abbia tentato di porre rimedio all'anomala situazione creatasi per negligenza degli organi della procedura sollecitando l'emissione del decreto di trasferimen- to cinque anni dopo la chiusura del fallimento (il riferimento è alla altrettanto anomala vicenda della sottoscrizione, da parte del Presidente della sezione fallimentare, del decreto di trasferi-
mento recante la data del 7/1/2008 che non risulta essere mai stato depositato in cancelleria) non esclude, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante l'animus possi- Parte_1
dendi dello La sopravvenuta consapevolezza del mancato perfezionamento della CP_1
fattispecie acquisitiva (mancata emissione del decreto di trasferimento), non esclude la volontà
pagina 13 di 19 di possedere l'immobile uti dominus, volontà della quale è sintomatico il comportamento tenu- to sia prima che dopo la richiesta di emissione del decreto di trasferimento tardivo (utilizzazio- ne dell'immobile concesso, dopo la cessazione della convivenza, alla compagna affinché lo utilizzasse come residenza unitamente al figlio;
pagamento delle spese relative alla proprietà);
e ciò tanto più che il potere materiale sul bene è stato acquisito in forza di un titolo
(l'aggiudicazione dell'immobile seguita dal pagamento del prezzo) che, pur non essendo ido- neo al trasferimento della proprietà, era idoneo ad indurre in chi esercitava il potere di fatto sulla cosa la convinzione che gli organi della procedura avrebbero provveduto in tempi brevi al completamento della fattispecie acquisitiva (trattandosi di organi pubblici e di condotta impo- sta da norme di legge) e, quindi, a comportarsi con l'animus del proprietario.
Come affermato dalla Suprema Corte, invero, sussiste un possesso idoneo all'usucapione in capo ad un soggetto che riceva la consegna di un immobile in base ad una convenzione che,
per quanto con effetti solo obbligatori, non si limiti ad assicurare il mero godimento della cosa,
senza alcun trasferimento immediato o differito del bene, ma tenda a realizzare il trasferimento della proprietà o di un altro diritto reale su di esso. In tal caso l'immediato trasferimento del possesso, perfettamente compatibile con la convenzione stessa, caratterizza anche la consegna del bene oggetto della medesima, conferendole effetti attributivi della disponibilità possesso-
ria, e non della mera detenzione, anche in mancanza dell'immediato effetto reale del contratto
(Cass. n. 9106/2000): tali principi, affermati, con riferimento al possesso animo domini di un locale sottotetto da parte dell'assegnatario in godimento, con patto di futura vendita, del sotto- stante alloggio economico e popolare, possono trovare applicazione al caso in esame, in cui il bene è stato consegnato anticipatamente all'aggiudicatario, dopo l'integrale pagamento del prezzo e delle spese di trasferimento, in attesa dell'emissione del decreto di trasferimento
(emissione in ordine alla quale organi della procedura non disponevano di potere discreziona-
le). È sttao osservato, del resto, che con l'esaurimento dell'iter processuale l'aggiudicatario de-
finitivo acquista uno ius ad rem sospensivamente condizionato al versamento del prezzo;
ac-
quista, cioè, un vero e proprio diritto al trasferimento coattivo del bene sospensivamente con-
dizionato al versamento del prezzo (Cass., 17/2/1995, n. 1730; Cass. 13/7/2024 n. 12969), sic- ché, ad avviso del Collegio, una volta pagato - come nel caso in esame - l'intero prezzo, non è
pagina 14 di 19 revocabile in dubbio che, in caso di consegna dell'immobile, la relazione con la cosa sia sorret- ta da un animus possidendi idoneo all'usucapione. Di fatto, il possesso è stato palese, pacifico e indisturbato, prima in capo a , poi in capo al suo erede fino al set- Controparte_1 Per_1
tembre del 2014.
19. A quest'ultimo proposito va rilevato che nessuna pretesa è mai stata avanzata dagli ere- di di (deceduto il 15/9/2002, undici giorni prima della chiusura del fallimen- Parte_3 to) anteriormente al 2014. Gli eredi del evidentemente, sapevano che l'immobile era Pt_1
stato aggiudicato a un offerente in sede di procedura concorsuale, tanto che non indicarono l'immobile nella denuncia di successione presentate nel 2003 (né risulta che l'immobile sia stato indicato, successivamente, tra i beni compresi nell'asse ereditario nella denuncia di suc- cessione della moglie del fallito). Solo allorché, a seguito della protratta morosità dello Pt_5
nel pagamento delle spese condominiali, il condominio si accorse che dalle visure catastali
[...]
l'immobile risultava (ancora) catastalmente intestato a e si rivolse ai figli Pt_1 dell'intestatario (teste “preciso che era moroso nel pagamento delle somme Tes_1 CP_1
dovute al condominio tanto che abbiamo proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Lui ha paga-
to solo a seguito di azioni giudiziali. Quando abbiamo agito in giudizio, dalle visure catastali
è emerso che l'immobile era catastalmente intestato ai fratelli ragione per cui il condo- Pt_1
mino ha iniziato a rapportarsi con loro per ottenere il pagamento delle spese di competenza dell'immobile in questione sia ordinarie che straordinarie), questi ultimi avanzarono pretese nei confronti dello La prima richiesta indirizzata dal condominio nei confronti degli CP_1 eredi è del 12/9/2014 (menzionata nella racc. 16/11/2015 inviata dall'amministratore del Pt_1
condominio a e contenente la richiesta di pagamento di spese Persona_2 Parte_1
condominiali arretrate: v. doc. n. prodotto da e solo il 10/9/2016 i fratelli presen- Pt_1 Pt_1
tarono dichiarazione integrativa della dichiarazione di successione di risalen- Parte_3 te al 2003 (dichiarazione n. 88/20003) inserendo tra i beni caduti in successione l'immobile oggetto di causa.
20. Deve quindi concludersi che, all'epoca della stipulazione della scrittura privata
25/11/2014, alla quale il Tribunale ha annesso rilievo per escludere l'animus possidendi in ca- po a l'usucapione si era già compiuta. Il problema che potrebbe porsi, quindi, non è CP_1
pagina 15 di 19 se da tale scrittura possa desumersi il difetto di animus possidendi in capo a ma se CP_1
tale scrittura possa essere ritenuta indicativa di una rinuncia (peraltro neppure allegata dall'appellante, che si è limitata a negare l'acquisto per usucapione per difetto dell'elemento soggettivo) all'usucapione già compiuta. A tale quesito, ad avviso della Corte, deve comunque essere offerta risposta negativa.
21. Deve infatti essere considerato il contesto nel quale si colloca la “scrittura privata ri- cognitiva di debito” datata 25/11/2014 tra e i fratelli con la quale, Controparte_1 Pt_1 da un lato, ha dato atto di avere ricevuto l'immobile dalle controparti “per Controparte_1 ragioni di ospitalità” e si è obbligato a “pagare interamente le spese condominiali, ordinarie e straordinarie oltre a tutte le imposte, afferenti l'unità immobiliare di proprietà dei signori
e come prospettate nei verbali assembleari del 24 settembre 2014 Parte_1 Persona_2
e 18 novembre 2014”, dall'altro i “proprietari” hanno “accettato” l'impegno (al paga- Pt_1
mento di tutte le spese e imposte) dello e si sono obbligati, “una volta ricevuto CP_1
l'integrale pagamento di cui sopra, ad attuare il trasferimento della titolarità del bene in que- stione nelle migliori forme che in quel momento le parti riterranno opportune”.
22. Come si è osservato, la scrittura è stata redatta in un momento nel quale l'usucapione era già compiuta e le parti si trovavano a fronteggiare le richieste del condominio di pagamen-
to delle spese di gestione, anche per pregressi inadempimenti dello Il contenuto del- CP_1
la scrittura, laddove le parti fanno del tutto genericamente riferimento alla concessione a
[...] del godimento dell'immobile per ragioni di ospitalità da epoca non precisata è, con tutta Pt_7
evidenza, non corrispondente alla verità dei fatti. Né, del resto, l'appellante è stata in grado di fornire una giustificazione dell'omessa menzione di tale scrittura nel procedimento petitorio intrapreso, nel 2016, nei confronti di che, in quel giudizio, aveva affermato di CP_2 detenere l'immobile perché concessole dallo indicato come proprietario in forza di CP_1
decreto di trasferimento conseguente all'aggiudicazione del bene (le vicende relative all'aggiudicazione e al decreto di trasferimento predisposto dal Presidente della sezione falli- mentare del Tribunale di Milano in data 7/1/2008 sono state esposte in precedenza).
23. La scrittura in questione, ad avviso della Corte, risponde, come allegato dall'appellante incidentale, allo scopo di prevenire una controversia tra i chiamati all'eredità e Pt_1 CP_1
pagina 16 di 19 e di (finalmente) regolarizzare, in sede stragiudiziale, l'acquisto dell'immobile da CP_1 parte di quest'ultimo (acquisto già avvenuto a seguito di usucapione). Non altrimenti si giusti- fica la previsione, da un lato, dell'obbligo di di pagare gli oneri gravanti sulla pro- CP_1 prietà (spese condominiali di competenza della proprietà e imposte), dall'altro, l'assunzione da parte dei chiamati all'eredità dell'obbligo di trasferire l'immobile a (preteso Pt_1 CP_1
occupante a titolo di ospitalità) dietro mero pagamento delle somme pretese dal Condominio
per spese di gestione e delle imposte gravanti sul bene. In proposito, va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui la dichiarazione di disponibilità all'acquisto di un immobile, fatta dopo il decorso del termine per usucapire, non può configurarsi come ri- nuncia all'usucapione, potendosi da essa desumere anche soltanto la volontà del possessore di regolarizzare la propria posizione, senza perdere il diritto ormai acquisito (cfr. Cass. n.
17231/2015), e ciò tanto più in un caso come quello in esame, in cui il trasferimento non è su- bordinato al pagamento di un prezzo, ma al solo pagamento degli oneri pregressi gravanti sul bene.
24. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, ritiene la Corte che, in accoglimento dell'appello incidentale, debba essere accolta la domanda di accertamento dell'avvenuto acqui- sto per usucapione, in capo a dell'immobile oggetto di causa. Persona_1
25. Essendo fondata la domanda di usucapione, risulta superfluo l'esame dell'appello prin-
cipale in quanto priva di rilievo la questione della prescrizione del diritto dei chiamati all'eredità di ad accettare l'eredità. Parte_3
26. Deve invece essere accolta, proprio in ragione dell'accoglimento della domanda di usu-
capione proposta da la domanda di dalla stessa riproposta ai sensi CP_1 Parte_1 dell'art. 346 c.p.c., di condanna di al rimborso delle somme dalla stessa paga- CP_1 Pt_1
te per spese condominiali e imposte relative all'immobile oggetto di causa, trattandosi di pa-
gamenti indebitamente effettuati (perché di competenza dello . CP_1
27. L'importo di tali spese è stato quantificato dal c.t.u. incaricato nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata dal terzo ex art. 404 c.p.c. (doc. n. 30 prodotto dalla difesa , Pt_1 fino alla data della relazione, in € 16.353,93 (all. D/2 alla relazione del c.t.u., nel quale sono riportati i versamenti eseguiti dai pari ad € 5.915,61+ € 4.500,00 + € 5.938,32), doven- Pt_1
pagina 17 di 19 dosi osservare che l'importo di € 5.750,00 di cui al doc. n. 22 costituisce la somma di versa- menti che sono già compresi nell'all. D/2 con la sola eccezione del versamento di € 350.00 del
18/6/2018. Il totale degli importi pagati prima d questo giudizio è dunque pari a € 16.703,93.
Tale importo deve essere incrementato degli oneri condominiali versati successivamente, che ammontano, come risulta dai consuntivi degli esercizi del Condominio dal 2020/2021 al
2023/2024, in € 10.650,00 (importo che trova riscontro nei bonifici versati in atti). Il totale del- le spese per oneri condominiali, che l'appellato deve rimborsare è quindi pari a € 27.353,93.
Gli importi per imposte e tasse ammontano a € 2.605,00 (docc. 8, 28 e 36), sicché il totale do- vuto da all'appellante ammonta a € 29.958,93, oltre interessi ex art. 1284, 4° comma CP_1
c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Non può invece essere accolta la domanda di rimborso delle spese sostenute dall'appellante per le azioni legali intraprese nei suoi confronti dal Con- dominio trattandosi di esborsi non riconducibili a oneri connessi alla proprietà dell'immobile.
28. L'accoglimento della domanda di accertamento di avvenuto acquisto per usucapione da parte del terzo opponente, comporta la revoca della sentenza impugnata con l'opposizione di terzo. L'accoglimento dell'opposizione di terzo, infatti, anche se normalmente produce l'effetto di evitare che la sentenza impugnata arrechi pregiudizio al terzo, estende necessariamente la sua efficacia anche nei riguardi delle parti del giudizio originario, qualora accerti, come nel ca-
so in esame, un rapporto incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza gravata di oppo-
sizione (cfr. Cass. n. 6261/2009).
29. Avuto riguardo alla peculiarità della controversia, innescata dall'anomala gestione della procedura concorsuale riguardante il padre dell'appellante, nonché all'esito finale della lite in rapporto alle reciproche domande delle parti, ricorrono i presupposti per compensare tra le par- ti stesse le spese di tutti i gradi e fasi del procedimento.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché Parte_1 sull'appello incidentale proposto da , in parziale accoglimento dell'appello Controparte_1
incidentale, nonché in parziale accoglimento della domanda riproposta in via subordinata da e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1379 Parte_1
del 28/9/2021, così provvede:
pagina 18 di 19 a) dichiara che ha acquistato per usucapione l'immobile sito in Legnano, Controparte_1
Via Girolamo Savonarola 28, censito al N.C.E.U. al Foglio 25, Particella 264, Sub. 105,
Categoria A/3, Classe 4, vani 4,5, rendita € 453,19;
b) revoca la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 990 del 24/6/2019;
c) condanna a pagare a la somma di € 29.958,93, oltre in- Controparte_1 Parte_1
teressi ex art. 1284, 4° comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
d) dichiara compensate tra le parti le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio.
Milano, 17 dicembre 2024
Il Presidente est.
Roberto Aponte
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