Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.07744/00 Dott. Giammarco0 14 0 0 /03 Dott. Angelo Cron.3074 ÷ . Consigliere Rep. 46.1 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Walter CELENTANO Ud. 18/09/02 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:appalto -pubblico revisione SENTENZA prezzi sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in Roma, GI SPALLINA, via Col di Lana 28, presso l'avv. Orietta Frazzitta, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Cacopardo giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE di POLLINA, in persona del Commissario Straordinario p.t. dott. Francesco Tortorici, elettivamente domiciliato in Roma, via Pisanelli 2, presso l'avv. Daniele Ciuti, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Punzi giusta delega in atti;
th 1 Cf. 1633 2002 - controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 905 del 06.11.98/18.10.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/02 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto;
Svolgimento del processo Definito, per cessazione della materia del contendere, il maggior credito vantato dalla impresa LI GI nei confronti del Comune di Pollina per revisione prezzi del contratto di appalto relativo alla costruzione di una discarica a mare (lire 112.088.294), restavano in discussione, tra le parti, i crediti relativi ai lavori in appalto di un acquedotto (lire 2.290.841 per saldo e lire 15.242.780 per revisione prezzi) ed alla esecuzione di una strada cimiteriale (lire 5.234.714 a saldo). La Corte d'appello, in riforma della sentenza 14.11.95 del tribunale, che aveva dichiarato detti crediti estinti per prescrizione ultradecennale alla data (20.09.89) di introduzione del giudizio, accoglieva le domande di saldo, sia dei lavori di costruzione dell'acquedotto (lire 2.290.841) sia dei lavori di costruzione della strada cimiteriale (lire 5.234.714), mentre escludeva il diritto dell'appaltatore alla revisione dei prezzi, "perché dal più volte richiamato certificato di collaudo del novembre 1978 emerge che l'impresa non aveva avanzato in merito, durante il corso delle opere, riserva di sorte, e che comunque era rimasta creditrice del solo importo indicato a saldo". 2 Ch Caf Sulle somme dovute la Corte riconosceva gli interessi di cui all'art. 36 dpr 1063/62, ma non il maggior danno e condannava il Comune a rimborsare all'appaltatore i due terzi delle spese di entrambi i gradi del giudizio. Proponeva ricorso GI LI, per ottenere l'annullamento della sentenza impugnata, pronunciata in violazione degli artt. 115 e 116 cpc, degli artt. 1, 2 e 13 rd 350/1895 e viziata da insufficiente motivazione. Si costituiva, resistendo -con controricorso notificato il 10.05.00 e con memoria-, il Comune di Pollina. Motivi della decisione La Corte territoriale non ha riconosciuto il credito vantato dalla impresa LI per revisione dei prezzi d'appalto dell'acquedotto (lire 15.242.780) ed è quindi tale, rispetto a quello originario, l'oggetto del contendere. Secondo l'impresa ricorrente, la contestazione del credito da parte del Comune, siccome generica, era solo di stile e, in conseguenza, il credito, in quanto non contestato, era pacifico. In ogni caso, era stato riconosciuto, sia perché nelle trattative di bonario componimento ne era stata ammessa l'esistenza, sia perché il conteggio revisionale era stato sottoscritto dalla direzione dei lavori, sia perché il Comune aveva chiesto il finanziamento della Regione anche per la revisione prezzi. E, sempre per effetto della sottoscrizione del conteggio di revisione da parte del direttore dei lavori -ed in considerazione dello stretto collegamento tra direttore, ingegnere capo e amministrazione comunale- il conteggio si doveva considerare accettato. In conseguenza, la sentenza impugnata era incorsa in violazione del principio dispositivo, aveva omesso di trarre argomenti di prova dal 3 برة comportamento processuale del Comune, aveva, della decisione assunta, fornito motivazione inadeguata. La censura è, nei suoi vari profili, infondata. La revisione prezzi costituisce una facoltà della amministrazione appaltante il cui esercizio viene sollecitato dalla istanza dell'appaltatore, istanza da presentare prima della firma del certificato di collaudo dei lavori, a pena di decadenza secondo la legislazione dell'epoca (art. 2 d.c.p.s. 1501/47 ratif.
1.s. 329/50); la Amministrazione appaltante può poi accettare, in tutto od in parte, il conteggio revisionale proposto dall'appaltatore e solo da tale accettazione sorge un credito dell'appaltatore azionabile dinanzi al giudice ordinario. Quando, pertanto, la Corte territoriale rileva che, nel certificato di collaudo, non v'è riferimento alla revisione dei prezzi, non intende negare il differente oggetto del collaudo e della revisione (Cass. 9775/90) ma sottolineare che della determinazione del Comune non è stata fornita alcuna prova. Sono perciò inconferenti i richiami documentali della impresa ricorrente, perché la presentazione dell'istanza di revisione e la sua considerazione in sede di trattative non ne dimostrano la accettazione da parte della amministrazione comunale, mentre la firma del direttore dei lavori si limita a dimostrare la regolarità contabile del conteggio, trattandosi di organo privo -quantomeno all'epoca- di ogni potere determinativo e rappresentativo della amministrazione comunale. In conseguenza, non sussistono né il vizio di omesso esame di elementi probatori decisivi -nel quale si risolve il vizio di motivazione genericamente denunciato-, né le violazioni dei principi dispositivi e valutativi in tema di prove, posti dai richiamati artt. 115 e 116.2 cpc. 4 Cof * Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi €. 900,00 di cui €. 800,00 per onorari. 3 Roma, 18 settembre 2002 If Presidente ilo Cons. est. K * CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancellería IL CANCELLIERE 30 GEN: 2003 il Luisa Passingt IL CANCELLIERE CORTE SUPRÉMA DE CASSÀZIONÉ Și attesta 14 1 pressó l'Agenzia delle Sara Roma 2. serie 4 al n. 16324 versate 168,00 22.04.2003 IL FUNZIONARIO: €169,09 j 5 な 1 *