Art. 5.
Il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nel gran libro del debito pubblico e ad alienare tanta rendita consolidata cinque per cento (5 p.%) quanta basti a ricavare la somma di 47,200,000 lire occorrente per far fronte nel 1878:
a) Alle spese pei lavori di compimento della ferrovia Ligure per lire 3,000,000;
b) Alle spese per la continuazione dei lavori delle ferrovie Calabro-Sicule fino a concorrenza di lire 25,000,000;
c) Alle spese pei lavori delle ferrovie dell'Alta Italia in conseguenza delle convenzioni approvate colla legge 29 giugno 1876, n. 3181 , per lire 16,000,000;
d) Al pagamento delle rate d'estinzione del mutuo contratto dalla societa' delle ferrovie dell'Alta Italia colla cassa di risparmio di Milano passato a carico dello Stato per effetto delle convenzioni suddette, per lire 3,200,000.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Torino addi' 26 dicembre 1877.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini.
Depretis.
Lo Stato di prima previsione dell'entrata annesso alla precedente legge sara' pubblicato in altro foglio.
Il Governo del Re e' autorizzato ad inscrivere nel gran libro del debito pubblico e ad alienare tanta rendita consolidata cinque per cento (5 p.%) quanta basti a ricavare la somma di 47,200,000 lire occorrente per far fronte nel 1878:
a) Alle spese pei lavori di compimento della ferrovia Ligure per lire 3,000,000;
b) Alle spese per la continuazione dei lavori delle ferrovie Calabro-Sicule fino a concorrenza di lire 25,000,000;
c) Alle spese pei lavori delle ferrovie dell'Alta Italia in conseguenza delle convenzioni approvate colla legge 29 giugno 1876, n. 3181 , per lire 16,000,000;
d) Al pagamento delle rate d'estinzione del mutuo contratto dalla societa' delle ferrovie dell'Alta Italia colla cassa di risparmio di Milano passato a carico dello Stato per effetto delle convenzioni suddette, per lire 3,200,000.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Torino addi' 26 dicembre 1877.
VITTORIO EMANUELE
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Mancini.
Depretis.
Lo Stato di prima previsione dell'entrata annesso alla precedente legge sara' pubblicato in altro foglio.