Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 2572/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2572/2024 del R.V.G., avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, C. F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 CodiceFiscale_2 nte domiciliati in Salerno, alla via R. lo studio dell'avv. Arianna Speranza dalla quale sono rappresentati e difesi in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Pertanto, trascorsi oltre sei a data di comp dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa cronol. 4747/2020 del 09.09.2020, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- i coniugi vivranno separati, liberi di fissare dove riterranno la loro residenza;
- i coniugi dichiarano di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e definito ogni loro ragione di dare o avere;
- per quanto riguarda le figlie, e , maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti, la p scel re con il padre, mentre la seconda con la madre. Ognuno dei genitori provvederà a quanto necessario per il mantenimento ordinario della figlia con lui convivente. Il sig. provvederà, per Pt_1 entrambe le ragazze, al pagamento delle spese di istruzio i tutte le spese straordinarie, (ludico-sportive, di istruzione mediche e tutte quelle che si renderanno necessarie), specificandosi espressamente che qualora si trattasse di spese necessarie alla figlia convivente con la madre, esse dovranno essere preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate;
- i coniugi prestano il proprio consenso reciproco all'espatrio e rilascio del passaporto e/o documenti equipollenti;
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 25 agosto 1996 nel Comune di Salerno tra , nato a [...] il [...], Parte_1
C. F.: e ta a Milano il 03.02.1970, C.F.: CodiceFiscale_1 Controparte_1 trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di CodiceFiscale_2
o n.24, Parte II, Serie A, Uff. 3), alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi