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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 11/12/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 172/2025, che porta riunita quella rubricata al n.
177/2025 avente per oggetto “indennità sostitutiva delle ferie non godute”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) - con il patrocinio dell'Avv. MARAIA FRANCESCO, C.F._2
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. - con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio del Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con distinti ricorsi poi riuniti, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il allegando di avere svolto attività di Controparte_1
docenti alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in ragione di diversi contratti a tempo determinato e precisamente nei seguenti periodi:
- : Parte_1
nell'a.s. 2021/2022: dal 29.9.2021 al 30.6.2022 per 274 giorni lavorativi;
nell'a.s.2022/2023: dal 23.9.2022 al 30.6.2023 per 279 giorni lavorativi;
nell'a.s. 2023/2024: dal 21.9.2023 al 30.6.2024 per 283 giorni lavorativi;
- : Parte_2 nell'a.s. 2017/2018: dal 22.9.2017 al 30.6.2018 per 282 giorni lavorativi;
nell'a.s. 2018/2019: dal 12.9.2018 al 30.6.2019 per 291 giorni lavorativi;
nell'a.s. 2019/2020: dal 6.9.2019 al 30.6.2020 per 299 giorni lavorativi;
nell'a.s. 2020/2021: dal 22.9.2020 al 30.6.2021 per 283 giorni lavorativi.
Assumendo di avere maturato giorni di ferie, dei quali né hanno fruito, né hanno ottenuto il pagamento, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
: Parte_1 accertare e dichiarare la mancata fruizione da parte della ricorrente dei giorni di ferie maturate e non goduti per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, pari a n. 81, 58 giorni totali o il numero maggiore o minore che sarà determinato dal Giudice;
- condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento, in favore del ricorrente di una somma pari al compenso sostitutivo delle ferie non godute nella misura corrispondente alla retribuzione spettante per ogni giorno di ferie maturato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o, in subordine ad una somma diversa che sarà determinata dal Giudice;
condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici suindicati della somma totale di
€. 4.943,74 euro oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
condannare il convenuto in persona del Ministro legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
: Email_1
accertare e dichiarare la mancata fruizione da parte della ricorrente dei giorni di ferie maturate e non goduti per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, pari a n. 113, 66 giorni totali o il numero maggiore o minore che sarà determinato dal Giudice;
condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento, in favore del ricorrente di una somma pari al compenso sostitutivo delle ferie non godute nella misura corrispondente alla retribuzione spettante per ogni giorno di ferie maturato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o, in subordine ad una somma diversa che sarà determinata dal Giudice;
condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici suindicati della somma totale di
€. 7.160,43 euro oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
2 condannare il convenuto in persona del Ministro legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio il , eccependo Controparte_1
anzitutto l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla ricorrente relativamente Pt_2
agli a.s. 2017/2018 e 2018/2019. L'amministrazione ha poi eccepito l'inammissibilità di una generalizzata monetizzazione delle ferie non godute, ha allegato che i periodi di sospensione delle lezioni coinciderebbero fisiologicamente con i momenti di fruizione delle ferie per il personale docente, ha eccepito la non computabilità delle festività soppresse e dedotto che l'accoglimento della domanda darebbe luogo ad un'ipotesi di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), perché verrebbe corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie per i giorni di riposo. Il
resistente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: CP_1
1. In via preliminare dichiarare la prescrizione del diritto azionato da parte ricorrente in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019:
2. Accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche e nei giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il termine di ciascun contratto parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa.
3. Rigettare conseguentemente le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
4. In via subordinata, in caso di rigetto delle eccezioni che precedono, laddove l'Ill.mo Giudice ritenesse sussistere un diritto alla monetizzazione parziale, limitarne l'ammontare ai soli giorni non compatibili con la fruizione nel calendario scolastico regionale e previa detrazione delle giornate di festività soppresse, come sopra eccepito.
5. In ogni caso: liquidare, con valutazione equitativa, le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ex art. 152 – bis delle disposizioni d'attuazione del c.p.c., che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle Amministrazioni che si difendano tramite propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c.
All'udienza del 9.7.2025 il Giudice ha invitato le parti a fornire chiarimenti in ordine ai giorni di sospensione delle lezioni previste dai calendari regionali negli anni scolastici azionati dalle parti e ha fissato per tale incombente e per il deposito di note conclusive il termine ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.11.2025.
Le parti hanno depositato le rispettive note nel termine indicato e la causa viene ora decisa sulle conclusioni rispettivamente rassegnate.
3 2. L'odierna domanda volta alla monetizzazione delle ferie e festività soppresse non godute si iscrive nel seguente quadro normativo:
- l'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 prevedeva per il personale a tempo determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto, sancendo la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico;
- l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 del 7.7.2012, ha vietato la monetizzazione delle ferie dalla data della sua entrata in vigore (“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale …delle pubbliche amministrazioni …sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro…Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”);
- l'art. 1, commi 54, 55, 56, L. n. 228/12 (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha però successivamente stabilito: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore
a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art.
5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”;
4 - l'art. 35, comma 2 del CCNL Comparto Scuola del 18.1.2024 prevede che per il personale assunto a tempo determinato, qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, queste ultime siano liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
Dalla lettura congiunta dell'art. 5, comma 8, dl 5/2012 e dei commi 54, 55, 56 dell'art. 1, legge
228/2012 emerge che: dal 7.7.2012 al 31.12.2012 per il personale docente ed ATA a tempo determinato vigeva il divieto di monetizzazione delle ferie;
il legislatore, proprio in ragione della particolare condizione del personale a tempo determinato, che non necessariamente ha un contratto che copre l'intero anno scolastico, ha introdotto una norma di favore (art. 1, comma
55, l. n. 228/12), che prevede la monetizzazione delle ferie nei limiti però della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
È evidente che i commi 54 e 55 debbano essere letti in maniera unitaria, per cui i giorni in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie non possono che essere quelli coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e con gli eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno, di cui al citato comma
54.
Perciò, con le disposizioni in esame è stata introdotta una disciplina complessivamente di favore per i docenti a tempo determinato, in mancanza della quale sarebbe rimasto vigente il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie.
2.1. La Corte di Cassazione, con l'arresto n. 14268 del 5.5.2022, è intervenuta a chiarimento della legislazione interna, ricostruendo la disciplina del mancato godimento delle ferie del personale scolastico e soffermandosi in particolare sui principi delineati in materia dalla Corte di Giustizia Europea.
Ribadito che la legge 228/2012, art. 1, comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie, i giudici di legittimità hanno ritenuto necessario interpretare le norme interne -e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55- in
5 conformità alle norme del diritto dell'Unione. Sul punto hanno così motivato: “La Corte di
Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir.
n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione
e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del
2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
6 Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Tale orientamento risulta ribadito da successive pronunce di legittimità, di modo che il principio di diritto esposto risulta oramai consolidato (v. nn. 21780/2022, 13447/2024, 16715/2024,
17643/2023, 28587/2024, 11968/2025).
Prova ne è che anche nella recente ordinanza 11968 del 2025, proprio con riferimento al rapporto lavorativo degli insegnanti a tempo determinato, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
2.2. Alla luce di tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può pertanto essere condivisa l'impostazione difensiva del , secondo cui i giorni di ferie da CP_1
monetizzare vanno calcolati semplicemente sottraendo dal numero di giorni di ferie maturati, quelli effettivamente goduti ed i giorni di sospensione dell'attività scolastica, in cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto godere di giorni di ferie, in quanto quest'ultimo periodo può essere sottratto solo a fronte della dimostrazione, da parte del datore di lavoro, di avere invitato il lavoratore a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
2.3. Va altresì evidenziato che l'impostazione difensiva del resistente, come CP_1
rilevato dalla Corte di Cassazione (v. ordinanza 28587/2024) “non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della
7 richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
La sospensione delle lezioni prevista dal calendario scolastico non comporta infatti alcuna automatica collocazione in ferie del docente e ciò avviene sia con riguardo al periodo intercorrente tra la fine delle lezioni (solitamente il giorno 8 giugno) e la scadenza del contratto
(30 giugno) sia per i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti nel calendario regionale: i docenti restano a disposizione della scuola e vengono invece posti in ferie solo a seguito di una loro espressa richiesta.
2.4. In tali periodi, ivi inclusi -pertanto- anche i giorni delle vacanze di Natale, Pasqua e
Carnevale, pur in assenza delle lezioni, gli insegnanti possono svolgere attività inerenti alla didattica, quali la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni e la programmazione e potrebbero anche essere tenuti a presentarsi a scuola, laddove convocati in via d'urgenza.
Tale considerazione deve valere tanto per i docenti assunti a tempo indeterminato, quanto per i docenti supplenti: un trattamento differente di questi ultimi, rispetto ai primi, violerebbe il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, consacrato nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/99, allegato alla Direttiva del 28 giugno 1999/70, perché in tutti i periodi di sospensione delle lezioni i docenti di ruolo, se non hanno chiesto ed ottenuto di fruire delle ferie, vengono considerati al lavoro e remunerati, nonostante che non siano presenti a scuola e parimenti rimangano solo a disposizione del resistente. CP_1
Con l'interpretazione del quadro normativo proposta dal resistente, dunque, la CP_1
discriminazione si manifesterebbe nella diversa qualificazione giuridica attribuita ai medesimi periodi di sospensione delle lezioni: per i docenti di ruolo tali periodi vengono considerati
"periodi di lavoro", salvo esplicita richiesta di fruizione delle ferie, mentre per i docenti a termine gli stessi identici periodi sarebbero considerati automaticamente "periodi di riposo".
8 3. Il , eccepisce anche che le festività Controparte_1
soppresse andrebbero escluse dalle domande attoree, in quanto sarebbero qualitativamente diverse dalle ordinarie giornate di ferie.
La tesi è smentita dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8926/2024, nella quale (punto 4) sulla base del disposto degli artt. 1 e 2 della legge 937/1977, si è evidenziato come le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario, e devono perciò essere necessariamente fruite nel corso dell'anno solare, secondo un regime del tutto assimilabile a quello delle ferie.
4. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione mossa dal con riguardo alle CP_1
annualità 2017/2018 e 2018/2019 della docente . Pt_2
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo, che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. n. 3021/2020).
I giudici di legittimità hanno anche precisato che la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali sia stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne.
L'eccezione di prescrizione risulta pertanto superata nel caso di specie, per la ragione che il primo dei contratti a termine dedotti dalla ricorrente è cessato il 30.6.2018 ed il presente giudizio
è stato promosso a marzo 2025.
5. Infondata è infine l'eccezione di indebito arricchimento, perché essa presuppone quanto negato dalla Corte di Cassazione (v. sopra ordinanza n. 28587/2024) e cioè che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il dipendente sia libero di organizzare il proprio tempo, dovendosi invece ritenere che egli sia solo esonerato dalle attività didattiche, ma non
9 dalle “ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.)” per le quali “lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
6. In applicazione dei suestesi principi, le domande attoree vanno accolte, previa detrazione dalle giornate azionate delle ferie, di cui risulti l'effettiva concessione su richiesta del lavoratore e di quelle che avrebbero potuto essere godute, essendovi stato un idoneo invito in tal senso da parte dell'amministrazione, con espresso avviso che, in caso di mancata richiesta di ferie, non vi sarebbe stato il diritto all'indennità sostitutiva.
6.1. Occorre premettere che con le note di trattazione scritta dell'udienza del 11.11.2025 il convenuto ha prodotto documentazione rilevante rispetto a tali profili decisori e CP_1
la parte ricorrente ne ha eccepito l'inammissibilità in quanto tardivi. Si ritiene invece che la documentazione prodotta sia utilizzabile, in applicazione dei poteri di acquisizione documentale d'ufficio, che competono al giudice del lavoro, tra l'altro nell'ipotesi in cui i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare -in definizione di una pista probatoria concretamente emersa- la dimostrazione dell'esistenza od inesistenza di un fatto, la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (cfr. ord. Cass. n. 33393/2019; conf. Cass. 5 novembre
2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n., 11845). La Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
23606/2020 ha precisato che “l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro, non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto con la norma di cui all'art. 421 del codice di rito si è inteso affermare che costituisce caratteristica precipua di tale rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicchè, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 11353/2004, cit.), ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito;
atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte;
pertanto, all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione
10 deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr., ex multis, Cass. nn. 3117/2012; 154/2006)”. Ebbene, nel caso di specie, l'uso della documentazione prodotta dall'amministrazione scolastica, sia pure tardivamente, non si traduce in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto, perché non si ravvisa in questo caso una totale assenza di fatti, quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti. Tanto va detto, perché le stesse domande attoree sono volte ad ottenere l'indennità sostitutiva dei giorni di ferie non fruiti e di quelli di cui il docente non ha potuto fruire perché non vi è stato un idoneo invito a farlo da parte del datore di lavoro, sicchè -in un'ottica di lealtà processuale ed in una prospettiva di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione (che, è bene rammentarlo, rappresentano beni di comune interesse)- la stessa parte ricorrente avrebbe certamente potuto quantomeno allegare, se non documentare, i giorni di ferie richiesti e concessi, nonché i giorni di ferie da ritenersi goduti perché vi era stato un idoneo invito datoriale a richiederli.
6.2. In definitiva, la domanda va integralmente accolta per la posizione della docente
, non constando né giorni di ferie richiesti e goduti (come si evince anche dallo stato Pt_2
matricolare allegato al ricorso), né un idoneo invito datoriale a goderne.
Per quanto riguarda il ricorrente la difesa attorea, pur avendo contestato in via Pt_1
principale l'utilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta dal MINISTERO, ha ridotto la domanda, in via subordinata, a € 4.277,03, ove debba tenersi conto dei giorni di tale documentazione. L'importo spettante va tuttavia ulteriormente ridotto, in quanto per l'anno scolastico 2022-2023 il ha documentato la nota dell'amministrazione scolastica CP_1
del 5.6.2023, con cui si invitavano tutti i docenti a tempo determinato a godere delle ferie con richiesta da far pervenire entro il successivo 19 giugno. Nulla è stato contestato rispetto a questa comunicazione, che, del resto, risulta protocollata. Deve quindi ritenersi che, quantomeno per il periodo dal 19.6.2023 al 30.6.2023 il docente vrebbe potuto richiedere e fruire Pt_1
11 dei giorni di ferie inclusi in tale arco temporale, l'amministrazione avendolo anche avvisato, con la predetta nota, che “le ferie non sono monetizzabili” e che “in caso di mancata trasmissione della richiesta le ferie saranno attribuite d'ufficio” (cfr. doc. n. 4 allegato alle note di parte resistente depositate il 28.10.2025). Non idonea invece è la generica comunicazione, prodotta sub doc. n. 9 (delle note conclusive della resistente), sempre per per Pt_1
l'anno scolastico 2023-2024, in tal caso non essendovi alcun avvertimento sulla perdita del diritto al godimento ed alla monetizzazione delle ferie residue. Dalla somma rideterminata dalla difesa attorea, va quindi detratto l'ulteriore importo di € 545,40, corrispondente ai 9 giorni di ferie che il docente vrebbe potuto godere dal 21 giugno (tenendo conto che il Pt_1
20.6.2023 è un giorno di ferie effettivamente fruito;
cfr. doc. n. 6, depositato dalla resistente il
28.10.2025) al 30 giugno 2023. Complessivamente va quindi riconosciuto al docente
'importo di € 3.731,63. Pt_1
6.3. Vale la pena precisare che i crediti accertati sono quantificati sulla base dei criteri utilizzati nei conteggi svolti dalla parte ricorrente, rispetto ai quali il convenuto nulla ha CP_1
eccepito. Infatti, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent.
Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).
Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo
12 al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass. Civ., Sez.
Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va considerato che alla causa rubricata al n.
172/2025 è stata riunita un'altra causa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 151 disp. att.
c.p.c..
Il valore della causa va determinato sulla base del valore della domanda accolta più elevata
(nella specie € 7.160,43) e vanno liquidate singolarmente le attività difensive svolte prima della riunione.
Vanno quindi liquidati, per le attività svolte prima della riunione, gli importi di € 1.355,00 (€
444 + 911) per la fase di studio della controversia e € 601,00 (€ 212,50 + 388,50) per la fase introduttiva, reputandosi che la determinazione nel minimo (ossia la metà dei valori medi ex art. 4 comma 1 DM 55/2014) sia giustificata dalla serialità dell'azione.
Vanno invece liquidate unitariamente le fasi di istruttoria e discussione, per le quali si ritiene congruo il compenso calcolato nel minimo, pari rispettivamente ad € 586,00 ed € 808,50
(sempre parametrato al valore della domanda più elevata). La liquidazione della misura minima, anche in tal caso, trova giustificazione nel carattere seriale dell'azione.
Non si ritiene di dovere aumentare il compenso così liquidato per la discussione ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014.
Tale norma è così formulata: “
2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' [di regola ] essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del
10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando piu' cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti”.
L'espressione “di regola” è stata soppressa dall'art. 2, comma primo, lett. c. del D.M. del
13/08/2022 n. 147 ed è quindi rimasta soltanto la previsione del potere discrezionale del giudice
13 di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo. Merita aggiungere che il citato art. 151 disp. att. c.p.c., prevede espressamente, al secondo comma, che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”.
Va in definitiva determinato l'importo di € 3.350,00 per compensi professionali.
Sussistono tuttavia i gravi motivi per una compensazione quantomeno parziale delle spese di lite, in ragione della condotta processuale del ricorrente il quale, pur avendo Pt_1
effettivamente fruito di alcuni giorni di ferie, non ne ha fatto menzione nel proprio ricorso. In ragione di ciò le spese di lite vanno compensate nella misura di un terzo, mentre la restante quota dei due terzi va posta a carico dell'amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti del
[...] Parte_2 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
condanna il a corrispondere ai ricorrenti, a titolo Controparte_1
di indennità sostituiva del mancato godimento delle ferie e delle festività soppresse negli anni dedotti nei rispettivi ricorsi, le seguenti somme:
- a , € 3.731,63 Parte_1
- a , € 7.160,43 Parte_2
oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente i due terzi delle spese del giudizio, che liquida, in detta quota, in € 2.233,33 per compensi professionali ed € 111,66 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
dichiarando compensata tra le parti la restante quota di un terzo.
Lecco, 11 dicembre 2025. Il Giudice Federica Trovò
14 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 172/2025, che porta riunita quella rubricata al n.
177/2025 avente per oggetto “indennità sostitutiva delle ferie non godute”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) - con il patrocinio dell'Avv. MARAIA FRANCESCO, C.F._2
parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. - con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio del Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con distinti ricorsi poi riuniti, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il allegando di avere svolto attività di Controparte_1
docenti alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in ragione di diversi contratti a tempo determinato e precisamente nei seguenti periodi:
- : Parte_1
nell'a.s. 2021/2022: dal 29.9.2021 al 30.6.2022 per 274 giorni lavorativi;
nell'a.s.2022/2023: dal 23.9.2022 al 30.6.2023 per 279 giorni lavorativi;
nell'a.s. 2023/2024: dal 21.9.2023 al 30.6.2024 per 283 giorni lavorativi;
- : Parte_2 nell'a.s. 2017/2018: dal 22.9.2017 al 30.6.2018 per 282 giorni lavorativi;
nell'a.s. 2018/2019: dal 12.9.2018 al 30.6.2019 per 291 giorni lavorativi;
nell'a.s. 2019/2020: dal 6.9.2019 al 30.6.2020 per 299 giorni lavorativi;
nell'a.s. 2020/2021: dal 22.9.2020 al 30.6.2021 per 283 giorni lavorativi.
Assumendo di avere maturato giorni di ferie, dei quali né hanno fruito, né hanno ottenuto il pagamento, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
: Parte_1 accertare e dichiarare la mancata fruizione da parte della ricorrente dei giorni di ferie maturate e non goduti per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24, pari a n. 81, 58 giorni totali o il numero maggiore o minore che sarà determinato dal Giudice;
- condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento, in favore del ricorrente di una somma pari al compenso sostitutivo delle ferie non godute nella misura corrispondente alla retribuzione spettante per ogni giorno di ferie maturato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o, in subordine ad una somma diversa che sarà determinata dal Giudice;
condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici suindicati della somma totale di
€. 4.943,74 euro oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
condannare il convenuto in persona del Ministro legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
: Email_1
accertare e dichiarare la mancata fruizione da parte della ricorrente dei giorni di ferie maturate e non goduti per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, pari a n. 113, 66 giorni totali o il numero maggiore o minore che sarà determinato dal Giudice;
condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. al pagamento, in favore del ricorrente di una somma pari al compenso sostitutivo delle ferie non godute nella misura corrispondente alla retribuzione spettante per ogni giorno di ferie maturato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o, in subordine ad una somma diversa che sarà determinata dal Giudice;
condannare il , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici suindicati della somma totale di
€. 7.160,43 euro oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo o nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa;
2 condannare il convenuto in persona del Ministro legale rappresentante p.t., CP_1 al pagamento di spese, diritti ed onorari con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Si è costituito in giudizio il , eccependo Controparte_1
anzitutto l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla ricorrente relativamente Pt_2
agli a.s. 2017/2018 e 2018/2019. L'amministrazione ha poi eccepito l'inammissibilità di una generalizzata monetizzazione delle ferie non godute, ha allegato che i periodi di sospensione delle lezioni coinciderebbero fisiologicamente con i momenti di fruizione delle ferie per il personale docente, ha eccepito la non computabilità delle festività soppresse e dedotto che l'accoglimento della domanda darebbe luogo ad un'ipotesi di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), perché verrebbe corrisposta l'indennità sostitutiva delle ferie per i giorni di riposo. Il
resistente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: CP_1
1. In via preliminare dichiarare la prescrizione del diritto azionato da parte ricorrente in relazione agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019:
2. Accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche e nei giorni compresi tra la fine delle lezioni ed il termine di ciascun contratto parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa.
3. Rigettare conseguentemente le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
4. In via subordinata, in caso di rigetto delle eccezioni che precedono, laddove l'Ill.mo Giudice ritenesse sussistere un diritto alla monetizzazione parziale, limitarne l'ammontare ai soli giorni non compatibili con la fruizione nel calendario scolastico regionale e previa detrazione delle giornate di festività soppresse, come sopra eccepito.
5. In ogni caso: liquidare, con valutazione equitativa, le spese di lite a favore dell'Amministrazione resistente, ex art. 152 – bis delle disposizioni d'attuazione del c.p.c., che prevede il versamento degli oneri del giudizio anche a favore delle Amministrazioni che si difendano tramite propri dipendenti, ai sensi dell'art. 417 – bis c.p.c.
All'udienza del 9.7.2025 il Giudice ha invitato le parti a fornire chiarimenti in ordine ai giorni di sospensione delle lezioni previste dai calendari regionali negli anni scolastici azionati dalle parti e ha fissato per tale incombente e per il deposito di note conclusive il termine ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.11.2025.
Le parti hanno depositato le rispettive note nel termine indicato e la causa viene ora decisa sulle conclusioni rispettivamente rassegnate.
3 2. L'odierna domanda volta alla monetizzazione delle ferie e festività soppresse non godute si iscrive nel seguente quadro normativo:
- l'art. 19 del CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 prevedeva per il personale a tempo determinato la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto, sancendo la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico;
- l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 del 7.7.2012, ha vietato la monetizzazione delle ferie dalla data della sua entrata in vigore (“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale …delle pubbliche amministrazioni …sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro…Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto…”);
- l'art. 1, commi 54, 55, 56, L. n. 228/12 (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha però successivamente stabilito: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore
a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'art.
5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”;
4 - l'art. 35, comma 2 del CCNL Comparto Scuola del 18.1.2024 prevede che per il personale assunto a tempo determinato, qualora la durata del rapporto di lavoro sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, queste ultime siano liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.
Dalla lettura congiunta dell'art. 5, comma 8, dl 5/2012 e dei commi 54, 55, 56 dell'art. 1, legge
228/2012 emerge che: dal 7.7.2012 al 31.12.2012 per il personale docente ed ATA a tempo determinato vigeva il divieto di monetizzazione delle ferie;
il legislatore, proprio in ragione della particolare condizione del personale a tempo determinato, che non necessariamente ha un contratto che copre l'intero anno scolastico, ha introdotto una norma di favore (art. 1, comma
55, l. n. 228/12), che prevede la monetizzazione delle ferie nei limiti però della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
È evidente che i commi 54 e 55 debbano essere letti in maniera unitaria, per cui i giorni in cui
è consentito al personale in questione di fruire delle ferie non possono che essere quelli coincidenti con i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali e con gli eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno, di cui al citato comma
54.
Perciò, con le disposizioni in esame è stata introdotta una disciplina complessivamente di favore per i docenti a tempo determinato, in mancanza della quale sarebbe rimasto vigente il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie.
2.1. La Corte di Cassazione, con l'arresto n. 14268 del 5.5.2022, è intervenuta a chiarimento della legislazione interna, ricostruendo la disciplina del mancato godimento delle ferie del personale scolastico e soffermandosi in particolare sui principi delineati in materia dalla Corte di Giustizia Europea.
Ribadito che la legge 228/2012, art. 1, comma 55, ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie, i giudici di legittimità hanno ritenuto necessario interpretare le norme interne -e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55- in
5 conformità alle norme del diritto dell'Unione. Sul punto hanno così motivato: “La Corte di
Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir.
n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione
e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del
2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
6 Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
Tale orientamento risulta ribadito da successive pronunce di legittimità, di modo che il principio di diritto esposto risulta oramai consolidato (v. nn. 21780/2022, 13447/2024, 16715/2024,
17643/2023, 28587/2024, 11968/2025).
Prova ne è che anche nella recente ordinanza 11968 del 2025, proprio con riferimento al rapporto lavorativo degli insegnanti a tempo determinato, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva”.
2.2. Alla luce di tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, non può pertanto essere condivisa l'impostazione difensiva del , secondo cui i giorni di ferie da CP_1
monetizzare vanno calcolati semplicemente sottraendo dal numero di giorni di ferie maturati, quelli effettivamente goduti ed i giorni di sospensione dell'attività scolastica, in cui gli odierni ricorrenti avrebbero potuto godere di giorni di ferie, in quanto quest'ultimo periodo può essere sottratto solo a fronte della dimostrazione, da parte del datore di lavoro, di avere invitato il lavoratore a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
2.3. Va altresì evidenziato che l'impostazione difensiva del resistente, come CP_1
rilevato dalla Corte di Cassazione (v. ordinanza 28587/2024) “non solo risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della
7 richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
La sospensione delle lezioni prevista dal calendario scolastico non comporta infatti alcuna automatica collocazione in ferie del docente e ciò avviene sia con riguardo al periodo intercorrente tra la fine delle lezioni (solitamente il giorno 8 giugno) e la scadenza del contratto
(30 giugno) sia per i giorni di sospensione delle attività didattiche previsti nel calendario regionale: i docenti restano a disposizione della scuola e vengono invece posti in ferie solo a seguito di una loro espressa richiesta.
2.4. In tali periodi, ivi inclusi -pertanto- anche i giorni delle vacanze di Natale, Pasqua e
Carnevale, pur in assenza delle lezioni, gli insegnanti possono svolgere attività inerenti alla didattica, quali la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni e la programmazione e potrebbero anche essere tenuti a presentarsi a scuola, laddove convocati in via d'urgenza.
Tale considerazione deve valere tanto per i docenti assunti a tempo indeterminato, quanto per i docenti supplenti: un trattamento differente di questi ultimi, rispetto ai primi, violerebbe il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, consacrato nella clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/99, allegato alla Direttiva del 28 giugno 1999/70, perché in tutti i periodi di sospensione delle lezioni i docenti di ruolo, se non hanno chiesto ed ottenuto di fruire delle ferie, vengono considerati al lavoro e remunerati, nonostante che non siano presenti a scuola e parimenti rimangano solo a disposizione del resistente. CP_1
Con l'interpretazione del quadro normativo proposta dal resistente, dunque, la CP_1
discriminazione si manifesterebbe nella diversa qualificazione giuridica attribuita ai medesimi periodi di sospensione delle lezioni: per i docenti di ruolo tali periodi vengono considerati
"periodi di lavoro", salvo esplicita richiesta di fruizione delle ferie, mentre per i docenti a termine gli stessi identici periodi sarebbero considerati automaticamente "periodi di riposo".
8 3. Il , eccepisce anche che le festività Controparte_1
soppresse andrebbero escluse dalle domande attoree, in quanto sarebbero qualitativamente diverse dalle ordinarie giornate di ferie.
La tesi è smentita dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8926/2024, nella quale (punto 4) sulla base del disposto degli artt. 1 e 2 della legge 937/1977, si è evidenziato come le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario, e devono perciò essere necessariamente fruite nel corso dell'anno solare, secondo un regime del tutto assimilabile a quello delle ferie.
4. Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione mossa dal con riguardo alle CP_1
annualità 2017/2018 e 2018/2019 della docente . Pt_2
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo, che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione (Cass. n. 3021/2020).
I giudici di legittimità hanno anche precisato che la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali sia stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne.
L'eccezione di prescrizione risulta pertanto superata nel caso di specie, per la ragione che il primo dei contratti a termine dedotti dalla ricorrente è cessato il 30.6.2018 ed il presente giudizio
è stato promosso a marzo 2025.
5. Infondata è infine l'eccezione di indebito arricchimento, perché essa presuppone quanto negato dalla Corte di Cassazione (v. sopra ordinanza n. 28587/2024) e cioè che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche il dipendente sia libero di organizzare il proprio tempo, dovendosi invece ritenere che egli sia solo esonerato dalle attività didattiche, ma non
9 dalle “ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.)” per le quali “lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
6. In applicazione dei suestesi principi, le domande attoree vanno accolte, previa detrazione dalle giornate azionate delle ferie, di cui risulti l'effettiva concessione su richiesta del lavoratore e di quelle che avrebbero potuto essere godute, essendovi stato un idoneo invito in tal senso da parte dell'amministrazione, con espresso avviso che, in caso di mancata richiesta di ferie, non vi sarebbe stato il diritto all'indennità sostitutiva.
6.1. Occorre premettere che con le note di trattazione scritta dell'udienza del 11.11.2025 il convenuto ha prodotto documentazione rilevante rispetto a tali profili decisori e CP_1
la parte ricorrente ne ha eccepito l'inammissibilità in quanto tardivi. Si ritiene invece che la documentazione prodotta sia utilizzabile, in applicazione dei poteri di acquisizione documentale d'ufficio, che competono al giudice del lavoro, tra l'altro nell'ipotesi in cui i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare -in definizione di una pista probatoria concretamente emersa- la dimostrazione dell'esistenza od inesistenza di un fatto, la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (cfr. ord. Cass. n. 33393/2019; conf. Cass. 5 novembre
2018, n. 28134; Cass. 15 maggio 2018, n., 11845). La Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
23606/2020 ha precisato che “l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro, non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto con la norma di cui all'art. 421 del codice di rito si è inteso affermare che costituisce caratteristica precipua di tale rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicchè, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 11353/2004, cit.), ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito;
atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte;
pertanto, all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione
10 deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr., ex multis, Cass. nn. 3117/2012; 154/2006)”. Ebbene, nel caso di specie, l'uso della documentazione prodotta dall'amministrazione scolastica, sia pure tardivamente, non si traduce in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto, perché non si ravvisa in questo caso una totale assenza di fatti, quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti. Tanto va detto, perché le stesse domande attoree sono volte ad ottenere l'indennità sostitutiva dei giorni di ferie non fruiti e di quelli di cui il docente non ha potuto fruire perché non vi è stato un idoneo invito a farlo da parte del datore di lavoro, sicchè -in un'ottica di lealtà processuale ed in una prospettiva di efficienza e di buon andamento della pubblica amministrazione (che, è bene rammentarlo, rappresentano beni di comune interesse)- la stessa parte ricorrente avrebbe certamente potuto quantomeno allegare, se non documentare, i giorni di ferie richiesti e concessi, nonché i giorni di ferie da ritenersi goduti perché vi era stato un idoneo invito datoriale a richiederli.
6.2. In definitiva, la domanda va integralmente accolta per la posizione della docente
, non constando né giorni di ferie richiesti e goduti (come si evince anche dallo stato Pt_2
matricolare allegato al ricorso), né un idoneo invito datoriale a goderne.
Per quanto riguarda il ricorrente la difesa attorea, pur avendo contestato in via Pt_1
principale l'utilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta dal MINISTERO, ha ridotto la domanda, in via subordinata, a € 4.277,03, ove debba tenersi conto dei giorni di tale documentazione. L'importo spettante va tuttavia ulteriormente ridotto, in quanto per l'anno scolastico 2022-2023 il ha documentato la nota dell'amministrazione scolastica CP_1
del 5.6.2023, con cui si invitavano tutti i docenti a tempo determinato a godere delle ferie con richiesta da far pervenire entro il successivo 19 giugno. Nulla è stato contestato rispetto a questa comunicazione, che, del resto, risulta protocollata. Deve quindi ritenersi che, quantomeno per il periodo dal 19.6.2023 al 30.6.2023 il docente vrebbe potuto richiedere e fruire Pt_1
11 dei giorni di ferie inclusi in tale arco temporale, l'amministrazione avendolo anche avvisato, con la predetta nota, che “le ferie non sono monetizzabili” e che “in caso di mancata trasmissione della richiesta le ferie saranno attribuite d'ufficio” (cfr. doc. n. 4 allegato alle note di parte resistente depositate il 28.10.2025). Non idonea invece è la generica comunicazione, prodotta sub doc. n. 9 (delle note conclusive della resistente), sempre per per Pt_1
l'anno scolastico 2023-2024, in tal caso non essendovi alcun avvertimento sulla perdita del diritto al godimento ed alla monetizzazione delle ferie residue. Dalla somma rideterminata dalla difesa attorea, va quindi detratto l'ulteriore importo di € 545,40, corrispondente ai 9 giorni di ferie che il docente vrebbe potuto godere dal 21 giugno (tenendo conto che il Pt_1
20.6.2023 è un giorno di ferie effettivamente fruito;
cfr. doc. n. 6, depositato dalla resistente il
28.10.2025) al 30 giugno 2023. Complessivamente va quindi riconosciuto al docente
'importo di € 3.731,63. Pt_1
6.3. Vale la pena precisare che i crediti accertati sono quantificati sulla base dei criteri utilizzati nei conteggi svolti dalla parte ricorrente, rispetto ai quali il convenuto nulla ha CP_1
eccepito. Infatti, per costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé,
l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 9285/2003; cfr. sent.
Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761).
Peraltro, il Supremo Collegio ha ribadito che, “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo
12 al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (sentt. Cass. Civ., Sez.
Lav., nn. 4051/2011, 10116/2015, 29236/2017).
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va considerato che alla causa rubricata al n.
172/2025 è stata riunita un'altra causa, in applicazione di quanto disposto dall'art. 151 disp. att.
c.p.c..
Il valore della causa va determinato sulla base del valore della domanda accolta più elevata
(nella specie € 7.160,43) e vanno liquidate singolarmente le attività difensive svolte prima della riunione.
Vanno quindi liquidati, per le attività svolte prima della riunione, gli importi di € 1.355,00 (€
444 + 911) per la fase di studio della controversia e € 601,00 (€ 212,50 + 388,50) per la fase introduttiva, reputandosi che la determinazione nel minimo (ossia la metà dei valori medi ex art. 4 comma 1 DM 55/2014) sia giustificata dalla serialità dell'azione.
Vanno invece liquidate unitariamente le fasi di istruttoria e discussione, per le quali si ritiene congruo il compenso calcolato nel minimo, pari rispettivamente ad € 586,00 ed € 808,50
(sempre parametrato al valore della domanda più elevata). La liquidazione della misura minima, anche in tal caso, trova giustificazione nel carattere seriale dell'azione.
Non si ritiene di dovere aumentare il compenso così liquidato per la discussione ai sensi dell'art. 4, co. 2, del D.M. 55/2014.
Tale norma è così formulata: “
2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' [di regola ] essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del
10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando piu' cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti”.
L'espressione “di regola” è stata soppressa dall'art. 2, comma primo, lett. c. del D.M. del
13/08/2022 n. 147 ed è quindi rimasta soltanto la previsione del potere discrezionale del giudice
13 di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo. Merita aggiungere che il citato art. 151 disp. att. c.p.c., prevede espressamente, al secondo comma, che “le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite”.
Va in definitiva determinato l'importo di € 3.350,00 per compensi professionali.
Sussistono tuttavia i gravi motivi per una compensazione quantomeno parziale delle spese di lite, in ragione della condotta processuale del ricorrente il quale, pur avendo Pt_1
effettivamente fruito di alcuni giorni di ferie, non ne ha fatto menzione nel proprio ricorso. In ragione di ciò le spese di lite vanno compensate nella misura di un terzo, mentre la restante quota dei due terzi va posta a carico dell'amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Pt_1
nei confronti del
[...] Parte_2 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
condanna il a corrispondere ai ricorrenti, a titolo Controparte_1
di indennità sostituiva del mancato godimento delle ferie e delle festività soppresse negli anni dedotti nei rispettivi ricorsi, le seguenti somme:
- a , € 3.731,63 Parte_1
- a , € 7.160,43 Parte_2
oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente i due terzi delle spese del giudizio, che liquida, in detta quota, in € 2.233,33 per compensi professionali ed € 111,66 per anticipazioni, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge, con distrazione delle stesse in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
dichiarando compensata tra le parti la restante quota di un terzo.
Lecco, 11 dicembre 2025. Il Giudice Federica Trovò
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