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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6744/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6744/2023 tra i coniugi:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SEVERI MONICA
attrice
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
conclusioni della parte costituita: come in verbale di udienza del 16/04/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. - Con ricorso depositato il 23/11/2023, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato in Marocco in data Controparte_1
01/12/2012, unione dalla quale sono nati i figli (31/10/2012), prima del matrimonio, e Per_1 Per_2
(14/4/2016).
pagina 1 di 7 La ricorrente ha chiesto: l'affido esclusivo rafforzato dei figli con frequentazione con il padre come da ordine di protezione (della durata di un anno, emesso in antecedente autonomo procedimento dell'estate del 2023); un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli di euro 400 (200 x
2) oltre al 50% delle spese straordinarie ed un assegno per lei di euro 200.
Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 16/1/2024 la ricorrente ha dichiarato: “non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso. I figli non vogliono vedere il padre. Penso che siano possibili solo eventuali incontri in forma protetta ma non libera. Viviamo ancora, io e i figli, nell'alloggio del Prosciuttificio San Francesco di Castelnuovo Rangone. A mio marito il datore di lavoro, Prosciuttificio San Francesco, ha assegnato un altro alloggio;
però questo alloggio ed il luogo di lavoro sono vicini a dove abitiamo noi. Lui non ha mai violato l'ordine di protezione, ma penso che proprio per questa vicinanza sia meglio confermare il divieto di avvicinamento. Adesso lavoro tre ore al giorno per le pulizie. fa la prima media e la seconda elementare.” Per_1 Per_2
Sono stati acquisiti documenti dal datore di lavoro del convenuto.
E' stata emessa ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del 12/4/2024, con i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
<<- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Affida i due figli minori in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato).
Conferma l'incarico al Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli (Comune di Castelnuovo
Rangone) di svolgere una indagine psico-sociale in ordine alle condizioni psico-fisiche dei minori e alle condizioni dei genitori ed alla loro relazione con i figli;
predisporre in favore del Per_1 Per_2
padre un percorso di sostegno delle capacità genitoriali;
predisporre, dopo avere sentito i minori con la collaborazione dei servizi sanitari, un possibile percorso di graduale riavvicinamento con il padre -attualmente agli arresti domiciliari-, iniziando, con l'organizzazione di comunicazioni telefoniche e poi, sussistendone le condizioni, di incontri in forma protetta, con facoltà di interromperli qualora pregiudizievoli per i minori.
Con richiesta di inviare relazione al Tribunale entro il 11/11/2024, consegnandone anche copia ai difensori delle parti.
- Con decorrenza da aprile 2024, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile sulla base pagina 2 di 7 dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- Con decorrenza da aprile 2024, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma Parte_1 mensile di € 100,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.
- Ordina al datore di lavoro del resistente Prosciuttificio San Francesco spa di Castelnuovo Rangone di versare la somma mensile di euro 500,00 (400 + 100), come sopra determinata, direttamente a Pt_1
detraendola dalla retribuzione e da ogni altra somma dovuta a in relazione
[...] Controparte_1
al rapporto di lavoro.>>.
Sono state acquisite relazioni 15/1/2024 e 10/12/2024 del Servizio sociale dell'Unione Terre di
Castelli. E' stata acquisita copia degli atti penali.
All'udienza del 16/4/2025 il difensore della parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle iniziali conclusioni ed ha proceduto alla discussione orale della causa.
La causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 7/5/2025.
Motivi della decisione
2. – Il matrimonio celebrato in Marocco non risulta essere stato trascritto nei registri di stato civile italiani.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ed è applicabile la legge italiana, in ragione del fatto che i coniugi ed i figli minori sono stabilmente residenti in Italia.
La domanda di parte attrice, volta ad ottenere la dichiarazione di separazione giudiziale è fondata e viene accolta.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza di cui all'art. 151, primo comma, c.c. è attestata dal tenore inequivocabile degli atti della parte attrice e dalla mancata partecipazione al giudizio della parte convenuta.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Domande accessorie.
3. – Domanda di addebito della separazione.
La domanda di addebito è fondata e va accolta, dovendosi ritenere dimostrato che il matrimonio sia naufragato a causa delle condotte violente poste in essere dal convenuto, a far tempo dal 2020, ai danni della moglie.
pagina 3 di 7 Secondo la giurisprudenza “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse” (Cass. Civ. sez. I -
26/04/2024 n. 11208).
Si è acquisita la prova sia della “contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ. sez. I - 07/08/2024, n. 22291).
Va premessa l'utilizzabilità, quali prove cd. atipiche, degli atti del procedimento penale a carico del marito imputato per i reati di cui agli art.li 572 co 1 e 2 cp, 582 e 585 cp, 609 bis e ter cp, 609 quinquies c.p. commessi ai danni della moglie ed anche dei figli minori.
Per tali reati è stato arrestato il 31/7/2023, poi posto agli arresti domiciliari e da ultimo di nuovo detenuto a seguito della revoca degli arresti domiciliari (v. verbale d'udienza 16/4/2025).
Per tali reati, a seguito di giudizio immediato, il marito convenuto è stato condannato, con sentenza del
Tribunale di Modena n. 1248/2024 del 21/6-19/9/2024 (appellata), alla pena di anni 8 di reclusione, oltre, per quanto qui rileva, alla perdita della responsabilità genitoriale in relazione ai figli minori, al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede con provvisionale di euro 6.000,00 (2.000 per ciascuna parte civile, moglie e due figli).
I fatti penali consentono di ritenere dimostrato che l'unione coniugale si sia deteriorata proprio a causa delle condotte poste in essere dal convenuto, indubbiamente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio anche a prescindere dalla loro rilevanza penale.
4. - Affidamento dei figli minorenni.
Le gravi condotte penali poste in essere dal padre anche ai danni dei figli, impongono, a tutela dei minori, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., la conferma dell'affidamento degli stessi in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato).
Dalle relazioni del Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli risulta che e nei quali Per_1 Per_2
non si ravvisano sintomi clinici, continuano a non volere vedere né sentire il padre a causa delle condotte da questi poste in essere quando vivevano insieme.
Non è stato dunque possibile nel corso del procedimento iniziare incontri neppure in forma protetta.
pagina 4 di 7 Va incaricato il Servizio sociale di organizzare incontri in forma protetta tra i figli minori e il padre, quando ve ne saranno le condizioni e se non siano pregiudizievoli per i figli, e di inviare tra un anno, a maggio 2026, al Giudice tutelare una relazione di aggiornamento sull'attività svolta.
5. – Mantenimento dei figli minorenni
Dalla documentazione acquisita, risulta che il marito convenuto lavora per il Prosciuttificio San
Francesco spa di Castelnuovo Rangone con stipendio mensile base lordo di euro 1.900 circa e netto variabile da 1.200 a 1.700. Il contratto è a tempo determinato ed ha in locazione un immobile ad uso foresteria per il quale paga la somma mensile di euro 500.
E' stato agli arresti domiciliari, con permesso di uscire per svolgere attività lavorativa. Al momento è temporeamente detenuto.
La moglie ricorrente, con l'aiuto del servizio sociale, ha iniziato nel 2023 ad effettuare lavori di pulizia per tre ore al giorno. Nell'anno 2024 ha percepito redditi da lavoro per complessivi euro 5.840 (v. due
CU 2025).
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza dei compiti domestici e di cura esclusivamente a carico della madre (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3
e 5, cod. civ.), può essere confermato a carico del padre un contributo di 200,00 euro mensili per figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
L'assegno unico per i due figli spetta integralmente alla madre quale affidataria esclusiva.
7. – Mantenimento della moglie
Quanto all'assegno chiesto per sé dalla moglie, la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinchè possa così mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale (Cass. 12196/2017, fra le numerose altre).
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, alla luce della palese disparità reddituale tenuto conto del fatto che la ricorrente durante il matrimonio non ha mai lavorato per occuparsi dei figli ed ha iniziato nel 2023 una parziale attività lavorativa con redditi limitati, va confermato in suo favore un concorso nel mantenimento di € 100,00 mensili.
8. - Le spese di lite sono poste a carico del convenuto soccombente.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed pagina 5 di 7 aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
Il pagamento va disposto in favore dello Stato quanto ad euro 1,500,00 (fasi studio e introduttiva) ed in favore della ricorrente quanto ad euro 2.500,00 (fasi istruttoria e decisoria) essendo l'attrice ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato ma avendo superato a far tempo dall'anno 2024 i limiti reddituali previsti. Si provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al difensore a seguito dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
10/01/1975, C.F. ) e (nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
28/06/1975, ) che hanno contratto matrimonio civile in Marocco in data C.F._2
01/12/2012, con addebito al marito.
II – AFFIDA i due figli minori in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato).
Incarica il Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli di organizzare incontri in forma protetta tra i figli minori e il padre, quando ve ne saranno le condizioni e se non siano pregiudizievoli per i figli, e di inviare tra un anno, a maggio 2026, al Giudice tutelare una relazione di aggiornamento sull'attività svolta.
III – DISPONE che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di € 400,00 (200 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- Dà atto che l'assegno unico per i due figli spetta integralmente alla madre quale affidataria esclusiva.
IV – PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a favore della moglie Controparte_1 Pt_1
pagina 6 di 7 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 100,00 annualmente Pt_1
rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.
V - CONDANNA a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
procedimento, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge: con pagamento quanto ad euro 1.500,00 in favore dello Stato e quanto ad euro 2.500,00 in favore dell'attrice.
Si comunichi alle parti, al PM in sede ed al Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6744/2023 tra i coniugi:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SEVERI MONICA
attrice
C.F. ) Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
conclusioni della parte costituita: come in verbale di udienza del 16/04/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. - Con ricorso depositato il 23/11/2023, ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal coniuge sposato in Marocco in data Controparte_1
01/12/2012, unione dalla quale sono nati i figli (31/10/2012), prima del matrimonio, e Per_1 Per_2
(14/4/2016).
pagina 1 di 7 La ricorrente ha chiesto: l'affido esclusivo rafforzato dei figli con frequentazione con il padre come da ordine di protezione (della durata di un anno, emesso in antecedente autonomo procedimento dell'estate del 2023); un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli di euro 400 (200 x
2) oltre al 50% delle spese straordinarie ed un assegno per lei di euro 200.
Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 16/1/2024 la ricorrente ha dichiarato: “non intendo riconciliarmi. Mi riporto a quanto scritto dal mio avvocato in ricorso. I figli non vogliono vedere il padre. Penso che siano possibili solo eventuali incontri in forma protetta ma non libera. Viviamo ancora, io e i figli, nell'alloggio del Prosciuttificio San Francesco di Castelnuovo Rangone. A mio marito il datore di lavoro, Prosciuttificio San Francesco, ha assegnato un altro alloggio;
però questo alloggio ed il luogo di lavoro sono vicini a dove abitiamo noi. Lui non ha mai violato l'ordine di protezione, ma penso che proprio per questa vicinanza sia meglio confermare il divieto di avvicinamento. Adesso lavoro tre ore al giorno per le pulizie. fa la prima media e la seconda elementare.” Per_1 Per_2
Sono stati acquisiti documenti dal datore di lavoro del convenuto.
E' stata emessa ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del 12/4/2024, con i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
<<- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
- Affida i due figli minori in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato).
Conferma l'incarico al Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli (Comune di Castelnuovo
Rangone) di svolgere una indagine psico-sociale in ordine alle condizioni psico-fisiche dei minori e alle condizioni dei genitori ed alla loro relazione con i figli;
predisporre in favore del Per_1 Per_2
padre un percorso di sostegno delle capacità genitoriali;
predisporre, dopo avere sentito i minori con la collaborazione dei servizi sanitari, un possibile percorso di graduale riavvicinamento con il padre -attualmente agli arresti domiciliari-, iniziando, con l'organizzazione di comunicazioni telefoniche e poi, sussistendone le condizioni, di incontri in forma protetta, con facoltà di interromperli qualora pregiudizievoli per i minori.
Con richiesta di inviare relazione al Tribunale entro il 11/11/2024, consegnandone anche copia ai difensori delle parti.
- Con decorrenza da aprile 2024, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di € 400,00 annualmente rivalutabile sulla base pagina 2 di 7 dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- Con decorrenza da aprile 2024, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
favore della moglie a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma Parte_1 mensile di € 100,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.
- Ordina al datore di lavoro del resistente Prosciuttificio San Francesco spa di Castelnuovo Rangone di versare la somma mensile di euro 500,00 (400 + 100), come sopra determinata, direttamente a Pt_1
detraendola dalla retribuzione e da ogni altra somma dovuta a in relazione
[...] Controparte_1
al rapporto di lavoro.>>.
Sono state acquisite relazioni 15/1/2024 e 10/12/2024 del Servizio sociale dell'Unione Terre di
Castelli. E' stata acquisita copia degli atti penali.
All'udienza del 16/4/2025 il difensore della parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle iniziali conclusioni ed ha proceduto alla discussione orale della causa.
La causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 7/5/2025.
Motivi della decisione
2. – Il matrimonio celebrato in Marocco non risulta essere stato trascritto nei registri di stato civile italiani.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano ed è applicabile la legge italiana, in ragione del fatto che i coniugi ed i figli minori sono stabilmente residenti in Italia.
La domanda di parte attrice, volta ad ottenere la dichiarazione di separazione giudiziale è fondata e viene accolta.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza di cui all'art. 151, primo comma, c.c. è attestata dal tenore inequivocabile degli atti della parte attrice e dalla mancata partecipazione al giudizio della parte convenuta.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Domande accessorie.
3. – Domanda di addebito della separazione.
La domanda di addebito è fondata e va accolta, dovendosi ritenere dimostrato che il matrimonio sia naufragato a causa delle condotte violente poste in essere dal convenuto, a far tempo dal 2020, ai danni della moglie.
pagina 3 di 7 Secondo la giurisprudenza “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse” (Cass. Civ. sez. I -
26/04/2024 n. 11208).
Si è acquisita la prova sia della “contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ. sez. I - 07/08/2024, n. 22291).
Va premessa l'utilizzabilità, quali prove cd. atipiche, degli atti del procedimento penale a carico del marito imputato per i reati di cui agli art.li 572 co 1 e 2 cp, 582 e 585 cp, 609 bis e ter cp, 609 quinquies c.p. commessi ai danni della moglie ed anche dei figli minori.
Per tali reati è stato arrestato il 31/7/2023, poi posto agli arresti domiciliari e da ultimo di nuovo detenuto a seguito della revoca degli arresti domiciliari (v. verbale d'udienza 16/4/2025).
Per tali reati, a seguito di giudizio immediato, il marito convenuto è stato condannato, con sentenza del
Tribunale di Modena n. 1248/2024 del 21/6-19/9/2024 (appellata), alla pena di anni 8 di reclusione, oltre, per quanto qui rileva, alla perdita della responsabilità genitoriale in relazione ai figli minori, al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede con provvisionale di euro 6.000,00 (2.000 per ciascuna parte civile, moglie e due figli).
I fatti penali consentono di ritenere dimostrato che l'unione coniugale si sia deteriorata proprio a causa delle condotte poste in essere dal convenuto, indubbiamente contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio anche a prescindere dalla loro rilevanza penale.
4. - Affidamento dei figli minorenni.
Le gravi condotte penali poste in essere dal padre anche ai danni dei figli, impongono, a tutela dei minori, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., la conferma dell'affidamento degli stessi in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato).
Dalle relazioni del Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli risulta che e nei quali Per_1 Per_2
non si ravvisano sintomi clinici, continuano a non volere vedere né sentire il padre a causa delle condotte da questi poste in essere quando vivevano insieme.
Non è stato dunque possibile nel corso del procedimento iniziare incontri neppure in forma protetta.
pagina 4 di 7 Va incaricato il Servizio sociale di organizzare incontri in forma protetta tra i figli minori e il padre, quando ve ne saranno le condizioni e se non siano pregiudizievoli per i figli, e di inviare tra un anno, a maggio 2026, al Giudice tutelare una relazione di aggiornamento sull'attività svolta.
5. – Mantenimento dei figli minorenni
Dalla documentazione acquisita, risulta che il marito convenuto lavora per il Prosciuttificio San
Francesco spa di Castelnuovo Rangone con stipendio mensile base lordo di euro 1.900 circa e netto variabile da 1.200 a 1.700. Il contratto è a tempo determinato ed ha in locazione un immobile ad uso foresteria per il quale paga la somma mensile di euro 500.
E' stato agli arresti domiciliari, con permesso di uscire per svolgere attività lavorativa. Al momento è temporeamente detenuto.
La moglie ricorrente, con l'aiuto del servizio sociale, ha iniziato nel 2023 ad effettuare lavori di pulizia per tre ore al giorno. Nell'anno 2024 ha percepito redditi da lavoro per complessivi euro 5.840 (v. due
CU 2025).
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza dei compiti domestici e di cura esclusivamente a carico della madre (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3
e 5, cod. civ.), può essere confermato a carico del padre un contributo di 200,00 euro mensili per figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
L'assegno unico per i due figli spetta integralmente alla madre quale affidataria esclusiva.
7. – Mantenimento della moglie
Quanto all'assegno chiesto per sé dalla moglie, la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinchè possa così mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale (Cass. 12196/2017, fra le numerose altre).
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, alla luce della palese disparità reddituale tenuto conto del fatto che la ricorrente durante il matrimonio non ha mai lavorato per occuparsi dei figli ed ha iniziato nel 2023 una parziale attività lavorativa con redditi limitati, va confermato in suo favore un concorso nel mantenimento di € 100,00 mensili.
8. - Le spese di lite sono poste a carico del convenuto soccombente.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed pagina 5 di 7 aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147, in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
Il pagamento va disposto in favore dello Stato quanto ad euro 1,500,00 (fasi studio e introduttiva) ed in favore della ricorrente quanto ad euro 2.500,00 (fasi istruttoria e decisoria) essendo l'attrice ammessa al
Patrocinio a Spese dello Stato ma avendo superato a far tempo dall'anno 2024 i limiti reddituali previsti. Si provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al difensore a seguito dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
10/01/1975, C.F. ) e (nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
28/06/1975, ) che hanno contratto matrimonio civile in Marocco in data C.F._2
01/12/2012, con addebito al marito.
II – AFFIDA i due figli minori in via esclusiva alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli (cd. affido super esclusivo o esclusivo rafforzato).
Incarica il Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli di organizzare incontri in forma protetta tra i figli minori e il padre, quando ve ne saranno le condizioni e se non siano pregiudizievoli per i figli, e di inviare tra un anno, a maggio 2026, al Giudice tutelare una relazione di aggiornamento sull'attività svolta.
III – DISPONE che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli la somma mensile di € 400,00 (200 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- Dà atto che l'assegno unico per i due figli spetta integralmente alla madre quale affidataria esclusiva.
IV – PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a favore della moglie Controparte_1 Pt_1
pagina 6 di 7 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 100,00 annualmente Pt_1
rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno dieci di ogni mese.
V - CONDANNA a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
procedimento, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge: con pagamento quanto ad euro 1.500,00 in favore dello Stato e quanto ad euro 2.500,00 in favore dell'attrice.
Si comunichi alle parti, al PM in sede ed al Servizio sociale dell'Unione Terre di Castelli
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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