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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 14/01/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 232/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice in riassunzione , c.f. Parte_1 C.F._1
l'Avv. MARTIRE PIETRO nel mandato;
per parte convenuta , in p.l.r.p.t. l'Avv. Controparte_1
Graziano de Bonis in sostituzione dell'Avv. BOSCARELLI GIUSEPPE nel mandato;
per parte convenuta in p.l.r.p.t. nessuno è comparso alle h: 9:42. CP_2
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed, in particolare, parte attrice in riassunzione insiste per l'accoglimento dell'opposizione e, in via subordinata, per l'estinzione della procedura esecutiva per come già statuito dal dott. . CP_3
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2024 ritualmente notificato unitamente al decreto giudiziale di fissazione d'udienza, , esaurita la fase sommaria del giudizio di Parte_1
Contr opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi promossa nei suoi confronti dall' (rge
659/2023), conclusasi con la sospensione parziale della procedura di riscossione esattoriale – limitatamente ai crediti di natura previdenziale – ha introdotto il relativo giudizio di merito.
1 Ribadendo l'eccezione di stante l'omessa notifica degli atti prodromici (intimazione, cartelle e avvisi di addebito) e quella di prescrizione dei crediti già svolta in fase cautelare, ha chiesto al
Tribunale adito di:
“Accogliere la presente opposizione per i motivi esposti nell'atto di opposizione all'Esecuzione e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'infondatezza della procedura esecutiva iniziata con l'atto di pignoramento presso terzi avente Codice identificativo della procedura esecutiva n.
03484202300001029001 - Codice identificativo del fascicolo n. 34/2023/496 - (Tribunale di
SE - Sez. Esecuzioni Mobiliari e presso Terzi - N. 659/2023 RG. Es. Mob. - G.I. Dott. Pancaro
Mauzio - Udienza del 14.07.2023, iscritto in data 04.05.2023, notificato al sig. Parte_1
in data 04.04.2023), alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con
[...]
conseguente adozione di tutti i conseguenziali provvedimenti di legge, anche in relazione alla dall'intimazione di pagamento n. 03420219004617948/000, alla sottesa cartella di pagamento n.
03420160026681485000, nonché all'avviso di addebito n. 33420160003236681000 e, Voglia, altresì, liberare tutte le somme sino ad oggi accantonate, restituendole alla disponibilità dell'odierno ricorrente;
-Condannare parte avversa al risarcimento danni nei confronti del sig.
, in ragione dell'inesistenza del titolo esecutivo, illegittimamente azionato;
- Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art.
93 c.p.c.”
Si è costituita l' che ha contestato l'avversa domanda, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità delle doglianze costituenti motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. in quanto tardivamente formulate e deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione proposta, con il favore di spese e competenze di lite.
Nella resistenza del terzo pignorato di SE, che si è riportato a tutti gli scritti della fase CP_2 precedente, la causa, istruita in via meramente documentale, è quindi pervenuta per l'udienza odierna per la discussione e decisione.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, il “se” della pretesa;
diversamente, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha ad oggetto il modo in cui l'azione esecutiva viene esercitata e si contesta il “come” dell'esecuzione, la regolarità formale degli atti esecutivi (Cass. 3.08.2005, n. 16262; Cass. 6.04.2006, n. 8112; Cass.,
13.11.2009, n. 24047).
2 L'istante ha sollevato questioni di regolarità formale del titolo e del precetto (in particolare la notificazione dell'intimazione e delle cartelle poste a fondamento dell'esecuzione) che rientrano tra i vizi denunziabili ex art. 617 c.p.c.
La Cassazione ha di recente precisato che: “nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale" (punto 8.2 della sentenza delle S.U. n. 22080/2017).”
Cass. civ. Ord. 4.09.2019, n. 22094. In sostanza la Suprema Corte ha ribadito il principio in base al quale se la cartella non è stata mai notificata, il termine per contestare il vizio è di 20 giorni dal ricevimento del successivo atto, sia esso l'intimazione di pagamento o il pignoramento, con la conseguenza che, se il contribuente fa scadere tale termine, non potrà più sollevare tale eccezione.
Nel caso in esame l'istante ha ricevuto la notifica dell'Intimazione n. 03420219004617948000 in data 20.02.2023 con la quale sono state richieste le somme portate dagli atti nn.
03420150009900969000, 03420160026681485000, 33420160003236681000 e posti a fondamento del successivo atto di pignoramento del 4.04.2023.
Ciò posto la contestazione inerente l'omessa notifica delle predette cartelle doveva essere proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione (13.03.2023) o del pignoramento
(4.04.2023), mentre è stata sollevata soltanto con il ricorso depositato il 12.07.2023 e, quindi,
l'opposizione sul punto è inammissibile.
Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale:
“L'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità” (Cass. 20 febbraio 2004 n. 3404).
Merita invece accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito sotteso formulata dall'esecutato, attore in riassunzione.
Alla luce delle disposizioni normative di riferimento, che prevedono il termine breve quinquennale, deve ritenersi che gli atti prodotti dalla opposta non ne riscontrano l'utile osservanza od interruzione
(pur applicando la disciplina emergenziale dettata specificamente per i crediti previdenziali di cui agli artt. 11 DL 18/2020 e 37 DL 183/2020): manca infatti il riscontro della comunicazione dell'avviso di addebito per contributi anno 2015, mentre per i premi 2015 (del CP_2 CP_5
11.2.2017) risulta intercorso tra la documentata notifica della cartella e l'avviso di intimazione (del
20.2.2023) un termine superiore a quello legale quinquennale aumentato per effetto della sospensione emergenziale.
3 Ne consegue l'accoglimento della domanda di annullamento del pignoramento in relazione alla
Cartella di pagamento n. 03420160026681485000 ed all'Avviso di addebito n.
33420160003236681000 (compete invece al g.e. il potere di estinzione della procedura esecutiva).
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della limitata attività defensionale espletata, con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Agente della Riscossione.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il pignoramento opposto in relazione alla Cartella di pagamento n. 03420160026681485000 ed all'Avviso di addebito n. 33420160003236681000; condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 852,00 per compensi professionali, € 125,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge.
SE, 14/01/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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Chiamata la causa iscritta al N. 232/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice in riassunzione , c.f. Parte_1 C.F._1
l'Avv. MARTIRE PIETRO nel mandato;
per parte convenuta , in p.l.r.p.t. l'Avv. Controparte_1
Graziano de Bonis in sostituzione dell'Avv. BOSCARELLI GIUSEPPE nel mandato;
per parte convenuta in p.l.r.p.t. nessuno è comparso alle h: 9:42. CP_2
La giudice invita i procuratori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti ed, in particolare, parte attrice in riassunzione insiste per l'accoglimento dell'opposizione e, in via subordinata, per l'estinzione della procedura esecutiva per come già statuito dal dott. . CP_3
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2024 ritualmente notificato unitamente al decreto giudiziale di fissazione d'udienza, , esaurita la fase sommaria del giudizio di Parte_1
Contr opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi promossa nei suoi confronti dall' (rge
659/2023), conclusasi con la sospensione parziale della procedura di riscossione esattoriale – limitatamente ai crediti di natura previdenziale – ha introdotto il relativo giudizio di merito.
1 Ribadendo l'eccezione di stante l'omessa notifica degli atti prodromici (intimazione, cartelle e avvisi di addebito) e quella di prescrizione dei crediti già svolta in fase cautelare, ha chiesto al
Tribunale adito di:
“Accogliere la presente opposizione per i motivi esposti nell'atto di opposizione all'Esecuzione e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'infondatezza della procedura esecutiva iniziata con l'atto di pignoramento presso terzi avente Codice identificativo della procedura esecutiva n.
03484202300001029001 - Codice identificativo del fascicolo n. 34/2023/496 - (Tribunale di
SE - Sez. Esecuzioni Mobiliari e presso Terzi - N. 659/2023 RG. Es. Mob. - G.I. Dott. Pancaro
Mauzio - Udienza del 14.07.2023, iscritto in data 04.05.2023, notificato al sig. Parte_1
in data 04.04.2023), alla stregua delle motivazioni addotte nel presente atto, con
[...]
conseguente adozione di tutti i conseguenziali provvedimenti di legge, anche in relazione alla dall'intimazione di pagamento n. 03420219004617948/000, alla sottesa cartella di pagamento n.
03420160026681485000, nonché all'avviso di addebito n. 33420160003236681000 e, Voglia, altresì, liberare tutte le somme sino ad oggi accantonate, restituendole alla disponibilità dell'odierno ricorrente;
-Condannare parte avversa al risarcimento danni nei confronti del sig.
, in ragione dell'inesistenza del titolo esecutivo, illegittimamente azionato;
- Parte_1
Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art.
93 c.p.c.”
Si è costituita l' che ha contestato l'avversa domanda, eccependo Controparte_1
l'inammissibilità delle doglianze costituenti motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. in quanto tardivamente formulate e deducendo l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione proposta, con il favore di spese e competenze di lite.
Nella resistenza del terzo pignorato di SE, che si è riportato a tutti gli scritti della fase CP_2 precedente, la causa, istruita in via meramente documentale, è quindi pervenuta per l'udienza odierna per la discussione e decisione.
Così succintamente ricostruita la vicenda contenziosa, il Tribunale rileva quanto segue.
Con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. si contesta il diritto a procedere ad esecuzione forzata, il “se” della pretesa;
diversamente, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ha ad oggetto il modo in cui l'azione esecutiva viene esercitata e si contesta il “come” dell'esecuzione, la regolarità formale degli atti esecutivi (Cass. 3.08.2005, n. 16262; Cass. 6.04.2006, n. 8112; Cass.,
13.11.2009, n. 24047).
2 L'istante ha sollevato questioni di regolarità formale del titolo e del precetto (in particolare la notificazione dell'intimazione e delle cartelle poste a fondamento dell'esecuzione) che rientrano tra i vizi denunziabili ex art. 617 c.p.c.
La Cassazione ha di recente precisato che: “nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale" (punto 8.2 della sentenza delle S.U. n. 22080/2017).”
Cass. civ. Ord. 4.09.2019, n. 22094. In sostanza la Suprema Corte ha ribadito il principio in base al quale se la cartella non è stata mai notificata, il termine per contestare il vizio è di 20 giorni dal ricevimento del successivo atto, sia esso l'intimazione di pagamento o il pignoramento, con la conseguenza che, se il contribuente fa scadere tale termine, non potrà più sollevare tale eccezione.
Nel caso in esame l'istante ha ricevuto la notifica dell'Intimazione n. 03420219004617948000 in data 20.02.2023 con la quale sono state richieste le somme portate dagli atti nn.
03420150009900969000, 03420160026681485000, 33420160003236681000 e posti a fondamento del successivo atto di pignoramento del 4.04.2023.
Ciò posto la contestazione inerente l'omessa notifica delle predette cartelle doveva essere proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione (13.03.2023) o del pignoramento
(4.04.2023), mentre è stata sollevata soltanto con il ricorso depositato il 12.07.2023 e, quindi,
l'opposizione sul punto è inammissibile.
Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale:
“L'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità” (Cass. 20 febbraio 2004 n. 3404).
Merita invece accoglimento l'eccezione di prescrizione del credito sotteso formulata dall'esecutato, attore in riassunzione.
Alla luce delle disposizioni normative di riferimento, che prevedono il termine breve quinquennale, deve ritenersi che gli atti prodotti dalla opposta non ne riscontrano l'utile osservanza od interruzione
(pur applicando la disciplina emergenziale dettata specificamente per i crediti previdenziali di cui agli artt. 11 DL 18/2020 e 37 DL 183/2020): manca infatti il riscontro della comunicazione dell'avviso di addebito per contributi anno 2015, mentre per i premi 2015 (del CP_2 CP_5
11.2.2017) risulta intercorso tra la documentata notifica della cartella e l'avviso di intimazione (del
20.2.2023) un termine superiore a quello legale quinquennale aumentato per effetto della sospensione emergenziale.
3 Ne consegue l'accoglimento della domanda di annullamento del pignoramento in relazione alla
Cartella di pagamento n. 03420160026681485000 ed all'Avviso di addebito n.
33420160003236681000 (compete invece al g.e. il potere di estinzione della procedura esecutiva).
Ogni ulteriore questione assorbita.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi alla luce della limitata attività defensionale espletata, con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Agente della Riscossione.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando: accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il pignoramento opposto in relazione alla Cartella di pagamento n. 03420160026681485000 ed all'Avviso di addebito n. 33420160003236681000; condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 852,00 per compensi professionali, € 125,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge.
SE, 14/01/2025 la Giudice
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