Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
Non integra il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell'ordine di comportamenti deontologicamente scorretti tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero, perché il cliente per mezzo della segnalazione esercita una legittima tutela dei suoi interessi.
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Non c'è reato nell'inoltrare un esposto diretto all'organo di autodisciplina degli avvocati per stimolare un controllo sui comportamenti dell'avvocato. L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense. Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 luglio – 27 settembre 2018, n. 42587 Presidente Bruno – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 9 novembre 2016, ha confermato la sentenza di assoluzione pronunciata, con la formula perché il fatto non sussiste, dal locale Giudice di pace nei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2007, n. 3565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3565 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 07/11/2007
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2312
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 022130/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TOPPETTA LUIGI, N. IL 25/01/1962;
contro
2) D'OR CA, N. IL 29/06/1939;
avverso SENTENZA del 02/12/2006 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
udito il difensore di PC avv. TRAILO A., che si è riportato al ricorso e ha depositato nota spese;
udito il difensore dell'imputata, avv. JADECOLA G.F., che illustrando la memoria depositata, ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
D'MO LA è imputata del delitto ex art. 595 c.p.p., commi 1 e 2, perché, in uno scritto indirizzato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lanciano, offendeva la reputazione dell'avv. OP Luigi.
Il Tribunale di Lanciano la ha condannata alla pena di giustizia, oltre risarcimento danni in favore della costituita PC. La Corte di appello dell'Aquila, con sentenza del giorno 1.12.2006, in riforma della sentenza di primo grado, la ha assolta con la formula "il fatto non sussiste".
Ricorre per cassazione il difensore di PC e deduce:
a) violazione dell'art. 192 c.p.p. e del principio della unitarietà della prova, che impone di considerare le risultanze processuali nel loro insieme, senza che sia consentito frammentare i contenuti ed esaminarli in modo svincolato dal generale contesto probatorio. A leggere l'esposto a firma della D'MO, la stessa risulta avere accusato il OP di un comportamento aggressivo, per costringerla ad accettare proposte transattive cui essa non intendeva accedere e di aver preteso pagamenti "in nero" per prestazioni professionali. Giustamente ritenne il giudice di primo grado che, se detti addebiti rispondessero al vero, il professionista andrebbe incontro a una imputazione per violenza privata;
b) contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma che la D'MO non ha usato espressioni quali "elusione fiscale" o "pagamento in nero" e che non è diffamatorio attribuire condotte consistenti in violenza verbale. Accusare qualcuno di chiedere pagamenti senza rilasciare ricevute in cambio equivale a indicarlo come potenziale evasore fiscale;
c) motivazione meramente apparente, atteso che la sentenza si affida ad affermazioni categoriche del tipo "non è affatto diffamatorio... non ha mai usato" ecc. contraddette dalla stessa portata lessicale dell'esposto. I giudici di appello, assolvendo perché il fatto non sussiste, affermano la natura non diffamatoria delle espressioni usate e delle accuse mosse dalla D'MO al suo avvocato: ma in realtà la Corte territoriale attribuisce all'esposto della imputata forza confirmatoria dei fatti in esso rappresentati, mentre la D'MO si è guardata bene dal provare la fondatezza delle sue accuse. L'oggetto della verifica, cioè l'esposto, diviene, nella sentenza in questione, prova della veridicità del suo contenuto. La affermazione poi in base alla quale non sarebbero state adoperate espressioni quali elusione fiscale o pagamento in nero rappresenta un vero e proprio travisamento dei fatti. Il fatto che poi la D'MO si sarebbe espressa con frasi non offensive è affermazione che manca di motivazione, anche apparente. In realtà, la Corte abruzzese, invece di argomentare sulla non offensività delle espressioni usate, sposta l'attenzione sul profilo della necessità di raccontare i suddetti fatti perché funzionali alle richieste rivolte al Consiglio dell'ordine. Si trattava però di una richiesta volta a provocare l'intervento conciliativo del Consiglio e quindi che nulla aveva a che fare con l'addebito al Tappeto di comportamenti penalmente e deontologicamente rilevanti, d) illogicità di motivazione con riferimento agli artt. 595 e 43 c.p.. È noto che la diffamazione è reato a dolo generico (non è richiesta la presenza di animus diffamandi), che può atteggiarsi anche come dolo eventuale, essendo sufficiente che l'agente faccia consapevole uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive. Dunque non rileva l'intento dell'agente. Pertanto è manifestamente illogica una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste se il giudicante non si è previamente interrogato (rispondendosi positivamente) circa la obiettiva mancanza di carica denigratoria nelle espressioni usate. La Corte di appello si è ben guardata dal chiarire se presentare un avvocato come capace di violenze verbali e di condotte ritorsive, che avrebbero determinato la lievitazione dei suoi onorari sia in sè una condotta diffamatoria.
Il 22.10.2007 il difensore di PC ha depositato memoria con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, atteso che la D'MO si è limitata a inoltrare una richiesta al competente Consiglio dell'ordine, richiesta che doveva essere necessariamente motivata con il racconto dei fatti occorsi;
la donna più che giustizia, chiede lumi all'organo professionale;
la D'MO ha dunque esercitato un suo diritto, esprimendosi per altro in maniera rispettosa e continente;
i comportamenti di dubbia correttezza del professionista posti in evidenza dall'imputato, se pur contenuti in un atto cui la D'MO conferiva diversa definizione e destinazione, risultavano meritevoli dell'attenzione del Consiglio, deputato a imporre il rispetto della deontologia professionale: si trattava di un vero e proprio esposto, cui avrebbe dovuto far seguito un'attività di accertamento da parte del Consiglio dell'ordine. Solo se gli accertamenti avessero dimostrato la infondatezza di quanto rappresentato, ne sarebbe potuta scaturire la qualificazione in termini di diffamatorietà. Non si vede come la PC possa sostenere la accertata falsità delle accuse, solo perché è in corso giudizio civile per la corresponsione delle parcelle al OP. D'altra parte non si è potuto far luogo alla prova della verità del fatto in quanto la richiesta, ex art. 596 c.p., avrebbe dovuto essere formulata dal querelante. In realtà non si può ritenere falso ciò che non è mai strato oggetto di accertamento. Quanto alle espressioni relative alla violenza verbale e alla proposta di versamento della somma di L. 30 mln. senza ricevuta, la Corte aquilana spiega il percorso logico-valutativo seguito, mentre dal contesto della sentenza emerge il reale senso della espressione adoperata dalla D'MO: ella non si accontentava di una generica indicazione dell'importo da corrispondere, ma chiedeva di conoscere in modo preciso e analitico le specifiche voci di spesa di spettanza del professionista che l'aveva assistita. In ogni caso, lo scritto indirizzato al Consiglio dell'ordine (come già rappresentato nei motivi di appello) fu formulato il giorno dopo la ricezione da parte dell'imputata della intimazione ultimativa e minacciosa di pagamento delle somme esorbitanti pretese ingiustificatamente dal Toppetta;
dunque ricorre ad evidenza il requisito della immediatezza della reazione a un fatto ingiusto, con conseguente applicabilità dell'art. 599 c.p., comma 2. Tanto premesso, rileva questo Collegio che le espressioni usate dalla D'MO nello scritto indirizzato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lanciano non possono certamente giudicarsi encomiastiche nei confronti dell'avv. OP.
Occorre tuttavia operare una prima distinzione.
È certamente erroneo ritenere che l'aver riferito che un professionista abbia tenuto uri comportamento verbalmente violento equivalga ad accusarlo di una condotta riconducibile all'ipotesi delittuosa di cui agli artt. 56-610 c.p. (come ritiene il ricorrente e come ha ritenuto la sentenza di primo grado).
L'elemento materiale del delitto di violenza privata consiste, come è noto, nel costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa. L'agente, per raggiungere il suo scopo, deve aver agito con violenza o minaccia. La violenza poi, per la giurisprudenza, consiste in energia fisica da cui derivi una coazione personale (ASN 198208418-RV 155286), mentre la minaccia è la manifestazione di un male ingiusto che in futuro potrà essere cagionato dall'agente alla PO (ASN 198608275-RV 173578). Orbene un comportamento "verbalmente violento", che non si sia sostanziato in una minaccia, non può integrare il reato di tentata violenza privata, ma, evidentemente, si esaurisce nell'uso di espressioni forti, di toni alterati, di proposizioni ultimative, che, se peraltro non sfociano nell'invettiva e nell'insulto, non integrano neanche il reato ex art. 594 c.p.. Senza dubbio, un avvocato che, nei confronti di un suo assistito, tenga un comportamento verbalmente violento per convincerlo della validità di una tesi o di una soluzione (o per qualsiasi altro motivo), agisce in maniera non conforme ai dettami della deontologia professionale, ma, evidentemente, a fronte di una tale condotta, il privato ha certamente il diritto di porre in essere, se lo ritiene, la sua reazione, investendone eventualmente l'Organo competente per l'azione disciplinare. Egualmente dicasi per quel che riguarda le richieste relative al calcolo, all'ammontare e alle modalità di corresponsione dell'onorario del professionista. Ebbene il soggetto istituzionalmente preposto a raccogliere le eventuali lamentele sull'operato di un professionista è il suo Consiglio dell'ordine. Ne consegue che, se la D'MO si rivolge al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lanciano per segnalare quella che, a suo modo di vedere, è una condotta poco corretta del suo legale e per chiedere risposte, ella jure suo utitur e dunque, in linea di principio, tiene una condotta che, ex art. 51 c.p., deve ritenersi scriminata. In altre parole: accusare un professionista presso il suo Consiglio dell'ordine di comportamenti che integrino violazioni deontologiche è un fatto astrattamente privo di antigiuridicità, perché, da un lato, il privato sta esercitando un suo diritto, dall'altro, addirittura sta rendendo un servigio alla categoria professionale cui il "denunciato" appartiene perché la pone in grado di mettere in atto meccanismi di autotutela. Naturalmente tale discorso è valido sempre che i fatti portati a conoscenza dell'organo professionale siano veri (o, nei limiti ex art. 59 c.p., siano ritenuti tali dall'agente). Ma, per affermare che veri non sono, occorrerebbe, quanto meno, un principio di accertamento;
altrimenti si dovrebbe prendere atto di una situazione paradossale: l'ordinamento consentirebbe, da un lato, di attivare, con adeguata segnalazione, i poteri ispettivi dell'Organo professionale, ma poi, dall'altro, reagirebbe - pur in assenza dei detti accertamenti o comunque prima del loro espletamento - in danno dell'autore della segnalazione.
Nel caso in scrutinio, peraltro, si rileva, sulla base del capo di imputazione (che, come è noto, rappresenta la sintesi delle conclusioni cui è giunta l'attività di indagine, e,
conseguentemente, delinea il perimetro accusatorio all'interno del quale l'imputato può cognita causa esercitare il suo diritto di difesa), che alla D'MO non è stata addebitata la falsità delle "accuse" mosse al Toppete, ne' fa sentenza di primo grado contiene affermazioni equivalenti (a ben vedere neanche la ricorrente PC lo sostiene).
E, se diffondere tra più persone notizie denigratorie a carico di altri integra il reato ex art. 595 c.p., anche se dette notizie rispondono al vero, la circostanza (verità della notizia) non è indifferente quando l'agente abbia tenuto la sua condotta nell'esercizio del diritto di cronaca, di critica o di legittima tutela dei suoi interessi. Nel caso in esame, la D'MO si era rivolta al Consiglio dell'ordine proprio per segnalare comportamenti che ella riteneva scorretti (e non si vede come avrebbe potuto descriverli senza lumeggiare in maniera negativa l'operato del professionista da lei "segnalato") e per acquisire il parere del predetto organo, ovvero per sollecitarne l'intervento. Dunque, in assenza di accertamenti (del PM, del Consiglio dell'ordine) che consentano di affermare la non rispondenza al vero delle dichiarazioni contenute nello scritto che la D'MO ebbe a indirizzare al soggetto istituzionalmente preposto a raccogliere segnalazioni sull'operato dei professionisti che ad esso fanno capo, deve giungersi alla conclusione che il fatto fu commesso in presenza di una causa di giustificazione (art. 530 c.p.p., comma 3) e tale, in coerenza con la struttura motivazionale della sentenza di secondo grado, avrebbe dovuto essere la formula da adottare. Diversamente ragionando, all'Organo delegato al controllo del rispetto dei canoni della deontologia, professionale degli avvocati non potrebbero mai essere indirizzate segnalazioni circa la scorretta condotta dei suoi associati perché ogni volta (e aprioristicamente) dovrebbe presupporsi la falsità, quando non, addirittura, la natura calunniosa, degli addebiti. Naturalmente non può (in maniera altrettanto aprioristica) essere sostenuto il contrario;
ma, per venire al caso in scrutinio, per potersi affermare che un soggetto che, in astratto, ha esercitato un proprio diritto (con conseguente aspettativa di esser scriminato), abbia in realtà abusato di tale diritto - perché ha strumentalizzato il suo esercizio per arrecare ad altri ingiusto danno - occorre darne, contestualmente, dimostrazione;
altrimenti, si ripete, l'esercizio del diritto (di denunzia, di segnalazione, ecc.) sarebbe di fatto inibito. Tanto premesso, per quel che qui interessa e per le ragioni che si sono sopra esposte, il ricorso della PC è infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2008