Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2002, n. 4769
CASS
Sentenza 3 aprile 2002

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L'occupazione in via d'urgenza per esigenze militari, ai sensi dell'art. 73 legge 25 giugno 1865 n. 2359, non soggetta all'ordinario termine biennale, è legittima fino a che siano presenti le ragioni pubblicistiche per le quali è stata disposta, ma, proprio perché trova titolo in situazioni di carattere temporaneo, non può protrarsi indefinitamente, in modo da sopprimere sostanzialmente il diritto di proprietà senza indennizzo, e, quindi resta sottoposta alla scadenza naturale costituita dalla ragionevolezza del perdurare dell'apprensione del bene privato in relazione agli specifici obiettivi perseguiti dall'autorità militare. Pertanto, una volta che essa si protragga irragionevolmente, la realizzazione dell'opera pubblica, sia pure effettuata perdurando quelle esigenze, determina il passaggio del bene al demanio necessario per il fenomeno della occupazione acquisitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2002, n. 4769
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4769
    Data del deposito : 3 aprile 2002

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