Sentenza 3 aprile 2002
Massime • 1
L'occupazione in via d'urgenza per esigenze militari, ai sensi dell'art. 73 legge 25 giugno 1865 n. 2359, non soggetta all'ordinario termine biennale, è legittima fino a che siano presenti le ragioni pubblicistiche per le quali è stata disposta, ma, proprio perché trova titolo in situazioni di carattere temporaneo, non può protrarsi indefinitamente, in modo da sopprimere sostanzialmente il diritto di proprietà senza indennizzo, e, quindi resta sottoposta alla scadenza naturale costituita dalla ragionevolezza del perdurare dell'apprensione del bene privato in relazione agli specifici obiettivi perseguiti dall'autorità militare. Pertanto, una volta che essa si protragga irragionevolmente, la realizzazione dell'opera pubblica, sia pure effettuata perdurando quelle esigenze, determina il passaggio del bene al demanio necessario per il fenomeno della occupazione acquisitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/04/2002, n. 4769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4769 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA BAZZANELLA AGRICOLA SRL, in persona del Presidente e legale rappresentante Wolfango ROAB, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIACCHINO ROSSINI 9, presso lo studio dell'avvocato NATALINO IRTI, che lo difende unitamente all'avvocato NC MARICONDA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FA NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATANZARO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MICERA, che lo difende unitamente all'avvocato LUIGI BIANCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
MIN. DIFESA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1136/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 30/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito l'Avvocato IRTI Natalino, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato MUNDULA Giulio, per delega dell'Avv. MICERA, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione del 26 marzo 1991, ZO FU, premesso di avere posseduto ininterrottamente dall'agosto del 1960 un immobile con circostante terreno, sito in Assago, località NE, comportandosi come proprietario, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano la NE Società Agricola s.r.l., proprietaria del predetto bene, chiedendo dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione del relativo diritto di proprietà da parte di esso citante.
La convenuta eccepì che l'immobile non poteva essere usucapito in quanto acquisito al demanio avendovi nel 1940 l'amministrazione militare costruito fabbricati per la protezione antiaerea. Oltre al rigetto della domanda, chiese, in via riconvenzionale, il rilascio dell'immobile.
Venne disposta la chiamata in giudizio iussu iudicis del Ministero della Difesa, il quale, costituitosi in giudizio, eccepì la propria carenza di legittimazione passiva sul rilievo che unica proprietaria del fondo in questione, già occupato temporaneamente per scopi bellici, era la società convenuta.
Con sentenza del febbraio 1996, l'adito tribunale dichiarò la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, in quanto la competenza in materia di beni demaniali è del Ministero delle Finanze, respinse la domanda svolta da ZO FU di acquisto per usucapione della proprietà dell'immobile perché dalla lettera 2 novembre 1971 della lo P.A. con cui la proprietaria era stata invitata a riprenderselo non era maturato il tempo necessario per usucapire;
accolse conseguentemente la riconvenzionale, condannando l'attore al rilascio del bene in favore della società convenuta.
Su gravame del FU, la Corte di appello di Milano dichiarava l'avvenuto acquisto dell'immobile per usucapione da parte di ZO FU nonché: il diritto di presa d'acqua a favore del medesimo sul terreno di proprietà dell'appellata società. Ha osservato la corte che il terreno e il fabbricato di cui è causa erano stati occupati in via temporanea, esclusivamente per fini bellici (seconda guerra mondiale), di guisa che, al cessare delle ostilità, non essendo necessaria l'emanazione di alcun provvedimento di sdemanializzazione dei beni in quanto non espropriati ne' mai acquisiti al demanio dello Stato, la proprietaria avrebbe ben potuto tornarne in possesso in qualsiasi momento. Senonché, la società Agricola la NE non aveva svolto alcuna attività o iniziativa, seppur a conoscenza dell'occupazione da parte di terzi, successiva alla cessazione degli eventi bellici. Di contro, dalle testimonianze assunte era rimasto provato che l'appellante, fin dal 1960, aveva abitato l'immobile in questione, eseguendovi varie opere di ristrutturazione e realizzando il collegamento al pozzo artesiano con un motorino elettrico per l'aspirazione, e aveva, inoltre, recintato, da circa quindici anni, una porzione del circonvicino terreno, destinandolo ad orto. Tale attività materiale costituiva innegabile esercizio di un potere di fatto sul bene, idoneo a determinarne l'acquisto a titolo originario per usucapione, e l'epoca a cui essa risaliva, periodo post-bellico, consentiva di ritenere ampiamente compiuto il richiesto termine ventennale. La cassazione della sopra riassunta sentenza è stata chiesta dalla NE Società Agricola s.r.l. con ricorso affidato a sei motivi, poi illustrati con memoria.
Resiste con controricorso ZO FU.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero della Difesa. Motivi della decisione
Col primo motivo la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 822, comma 1, e 8233 c.c., censura la sentenza per avere la corte milanese escluso che gli immobili erano stati acquisiti al demanio dello Stato sol perché il terreno non venne espropriato. Al contrario, la costruzione da parte del Genio Militare nei predetti immobili di due fabbricati (Batterie Dicat) destinati alla difesa militare (protezione antiaerea) era valsa a trasformare la porzione del suolo in un bene suscettivo di utilizzazione nell'interesse pubblico e a determinarne l'acquisizione al demanio necessario, per il cosiddetto fenomeno dell'accessione invertita, e di conseguenza la insuscettibilità ad essere oggetto di usucapione.
Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciata l'omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, lamenta che la corte di merito ha attribuito alla occupazione dell'immobile da parte della P.A. carattere meramente temporaneo, correlata agli eventi bellici, ignorando che in data 10 ottobre 1969 l'Intendenza di Finanza aveva notificato al FU ordinanza di sfratto al fine di ottenere lo sgombero dell'immobile dallo stesso occupato.
Col terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 822 e 823 c.c. per avere la corte negato la necessità di un provvedimento di sdemanializzazione dei beni immobili, al contrario indispensabile essendo stati questi ultimi acquisiti al demanio militare in virtù del peculiare modo di acquisto a titolo originario conseguente alla loro destinazione alla difesa nazionale.
Anche se tra le questioni esposte nei sopra compendiati motivi sussiste evidente connessione, tuttavia, nell'ordine logico-giuridico è prioritario l'esame della seconda censura, che si appalesa senz'altro fondata.
Non può invero considerarsi appagante la motivazione della sentenza impugnata là dove si assume non esservi dubbio che il terreno e il fabbricato in contestazione "sono stati occupati in via temporanea, esclusivamente per fini bellici (seconda guerra mondiale), di guisa che, al cessare delle ostilità, la proprietaria avrebbe ben potuto venirne in possesso in qualsiasi momento". Trattasi, in sostanza, di una affermazione apodittica, non suffragata da alcun richiamo alle emergenze processuali, mentre sarebbero occorse una ben più approfondita indagine e una più circostanziata esposizione delle ragioni a suo sostegno, soprattutto in presenza del contrario assunto del primo giudice, il quale, attesa la destinazione all'uso pubblico dei beni rivendicati, aveva espressamente messo in evidenza la necessità di un provvedimento di sdemanializzazione, sia pure implicito. In particolare, non risulta chiarito con quale procedura sia stata compiuta l'occupazione da parte dell'amministrazione militare durante il periodo bellico, se si sia trattato di requisizione a norma del R.D. 18 agosto 1940 n. 1741 o, invece, di occupazione preordinata all'espropriazione, ovvero ancora di occupazione di fatto (d'urgenza) non seguita da un provvedimento abiatorio. La spiegazione era essenziale anzitutto in quanto è pacifico che la pubblica amministrazione aveva costruito opere permanenti necessarie alla difesa con irreversibile trasformazione del terreno occupato e consequenziale traslazione tendenziale del diritto dominicale in base al noto fenomeno dell'occupazione appropriativa. Secondariamente, perché è incontrovertibilmente acquisito agli atti che ancora nel 1969, ovverosia a ventiquattro anni di distanza dalla fine del secondo conflitto mondiale, l'Intendenza di Finanza notificò al FU ordinanza di sfratto con intimazione a rilasciare gli immobili in contestazione. Tutto ciò indurrebbe infatti a escludere l'ipotesi di una utilizzazione "temporanea" dell'immobile, siccome collegata strettamente a esigenze connesse allo stato di guerra, e, soprattutto, il palesarsi, prima di quell'epoca, di un proposito restitutorio dell'immobile medesimo da parte della P.A.
Ciò stante, apparendo pacifica in causa l'inconfigurabilità di un comportamento della P.A. preordinato all'espropriazione, occorreva stabilire se il caso in esame fosse effettivamente riconducibile alla fattispecie della occupazione acquisitiva cui innanzi si è fatto riferimento.
A tal fine è d'uopo premettere che la radicale trasformazione del fondo alieno in tanto produce l'effetto estintivo-acquisitivo di cui sopra in quanto si tratti di occupazione posta in essere dalla P.A. ab origine illegittimamente per totale mancanza di provvedimento autorizzativo, ovvero allorché essa sia divenuta tale per il decorso (non seguito dal decreto di esproprio) del termine in relazione al quale la occupazione si configurava legittima (artt. 71 e 73, legge 25 giugno 1865 n. 2359).
Quando un provvedimento di autorizzazione all'occupazione di urgenza sia stato emanato, come è presumibile sia accaduto nella specie, perché si costituisca la fattispecie della occupazione appropriativa elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di esecuzione di opere pubbliche su beni di altrui proprietà, occorre, quindi, che l'occupazione sia divenuta illegittima per la scadenza del periodo di tempo in cui per legge essa può protrarsi legittimamente.
L'occupazione legittima presuppone infatti che la P.A. possa disporre temporaneamente del bene altrui, onde tutto quanto su di esso si verifica durante questo periodo è irrilevante per il proprietario che ha diritto solo alla indennità di occupazione. È soltanto con la scadenza della occupazione legittima che, ove non sia intervenuto il decreto di espropriazione che legittima la P.A. a trattenere definitivamente il bene altrui, acquista rilevanza giuridica la esecuzione dell'opera pubblica (avvenuta sia prima che dopo la suddetta scadenza, è indifferente agli effetti che si considerano), e produce duplice effetto giuridico: estintivo del diritto di proprietà privata sull'area occupata ed acquisitivo in favore della P.A.
Orbene, se è vero che l'occupazione disposta per esigenze militari ai sensi dell'art. 76 della l. 25 giugno 1865 n. 2359, pur non essendo soggetta al termine biennale di cui all'art. 73 della stessa legge, risponde pur sempre ad esigenze di carattere temporaneo e non può in contrasto con esse protrarsi per un tempo indefinito in modo da sopprimere di fatto il diritto di proprietà senza la corresponsione di alcun indennizzo, è altresì vero che non è sufficiente la mera irreversibile utilizzazione dell'immobile occupato per esigenze militari ad integrare una fattispecie di illecito della P.A. che renda perciò possibile la estensione ad essa dei principi della occupazione appropriativa.
Come si verifica per le occupazioni temporanee in genere, previste dagli artt. 71 e 73 della legge anzidetta, per le quali l'esecuzione dell'opera pubblica in tanto rileva agli effetti che si considerano in quanto sia decorso il periodo della occupazione legittima (legato alla scadenza di un termine) senza la pronuncia del decreto espropriativo, così per le occupazioni avvenute per esigenze militari ai sensi del successivo art. 76 il presupposto essenziale che deve sussistere per i fini in discorso è non già la mera costruzione dell'opera pubblica, ma il fatto che, per l'irragionevole protrarsi della occupazione militare - nonostante il sopravvenuto venir meno delle originarie esigenze che l'avevano determinata - la PA versava in re illecita, non avendo restituito il bene occupato al legittimo proprietario (cft., in generale, sulla "ragionevolezza" come criterio guida per la fissazione di un termine di legittimità all'occupazione militare, Cass. nn. 7/1975, 1843/1975, 1345/1976, 12131/1977, 7027/1983, 2427/1991, 8554/1994, 8567/1994, 3612/1995, 3406/1997, 9094/1998, giurisprudenza pertinentemente richiamata dal controricorrente, che tuttavia ne trae deduzioni che appaiono implausibili alla luce degli elementi fattuali acquisiti al processo).
D'altro canto, l'indagine circa la sopravvenuta irragionevolezza della occupazione militare per il venir meno delle esigenze che la provocarono non può dirsi assorbita dalla avvenuta esecuzione dell'opera pubblica, come invece ritiene la ricorrente. In questa ipotesi, come avviene per l'occupazione appropriativa, non è la mancata restituzione del bene altrui a qualificare l'illecito della P.A., ma il fatto che questa lo abbia trattenuto nonostante la sopravvenuta illegittimità dell'occupazione e la irreversibile trasformazione in seguito alla costruzione dell'opera pubblica senza che sia intervenuto il decreto di esproprio. Ciò è tanto vero che se la trasformazione del bene occupato avviene durante il periodo di occupazione legittima (id est quando persistono le esigenze militari), il successivo provvedimento abiatorio non può dirsi inutiliter datum.
Infatti, non essendosi in tal caso verificata la occupazione appropriativa in favore della P.A., questa ha la possibilità giuridica di divenire proprietaria del terreno occupato mediante il decreto di esproprio, secondo il procedimento all'uopo previsto dalla legge.
Sotto il profilo evidenziato, quindi, il punto decisivo dell'indagine che va compiuta per escludere o applicare i principi della occupazione appropriativa alle occupazioni militari di cui all'art. 76 cit. risiede nello stabilire se l'occupazione si sia protratta in concreto per un periodo di tempo talmente ampio da far ritenere irragionevole il suo perdurare in danno del proprietario senza la pronuncia del provvedimento ablatorio.
È soltanto in questo momento che, ove non sia intervenuto il decreto espropriativo, acquista rilevanza giuridica l'esecuzione dell'opera pubblica con i noti effetti giuridici in favore della P.A. Non ha pregio, pertanto, la tesi adombrata dalla sentenza impugnata secondo cui, mutate nel tempo le esigenze militari, la destinazione dell'area a fini di pubblica utilità non poteva giammai da temporanea divenire irreversibile.
In contrario, va affermato che, come per le altre occupazioni per le quali la legge prevede un periodo di tempo durante il quale possono protrarsi legittimamente, anche per le occupazioni militari divenute illegittime, per la riscontrata irragionevolezza dei loro protrarsi senza la pronuncia del decreto di espropriazione, la esecuzione dell'opera pubblica determina, con la trasformazione radicale dell'area, il prodursi dell'effetto estintivo-acquisitivo in favore della P.A., essendo irrilevanti a tal fine le sopravvenute valutazioni dell'autorità amministrativa circa la persistente utilità dell'opera pubblica.
Riassuntivamente: l'occupazione in via d'urgenza per esigenze militari, ai sensi dell'art.76 della legge n. 2359 del 1865, non soggetta all'ordinario termine biennale, è legittima fino a che siano presenti le ragioni pubblicistiche per le quali è stata disposta, ma, proprio perché trova titolo in situazioni di carattere temporaneo, non può protrarsi indefinitamente, in modo da sopprimere sostanzialmente il diritto di proprietà senza indennizzo, e, quindi, resta sottoposta alla scadenza naturale, costituita dalla ragionevolezza del perdurare dell'apprensione del bene del privato in relazione agli specifici obiettivi perseguiti dall'autorità militare;
pertanto, una volta che essa si protragga irragionevolmente, la realizzazione dell'opera pubblica, sia pure effettuata perdurando quelle esigenze, determina il passaggio del bene al demanio necessario per il fenomeno della occupazione acquisitiva.
In definitiva, l'indagine che nella specie è mancata concerne il se l'occupazione militare sia stata contenuta in un tempo qualificabile come ragionevole o se invece si sia protratta per un periodo di tempo tale da far ritenere irragionevole il suo perdurare in danno del proprietario. E soltanto in questa ultima ipotesi potrà concludersi che la radicale trasformazione del suolo conseguente alla esecuzione dell'opera pubblica per le esigenze dell'opera militare sovrappose un connotato di definitività a quello precedente di temporaneità della occupazione e per tale via determinò l'occupazione appropriativa in favore della P.A., rendendo applicabile all'immobile in questione il regime giuridico dei beni appartenenti al demanio necessario dello Stato.
Le cennate lacune o aporie motivazionali relativamente alla natura e alle conseguenze giuridiche dell'occupazione, si ripercuotono sulle altre questioni addotte dalla ricorrente nel primo e nel terzo motivo: ossia la acquisizione o no del bene al demanio, la necessità o meno di un provvedimento formale o tacito di sdemanializzazione e, in ultima analisi, l'usucapibilità del bene. Per vero, è di tutta evidenza che se l'occupazione non fu temporanea o comunque produsse effetti acquisitivi per la pubblica amministrazione, il bene era stato acquisito al demanio necessario dello Stato e la acquisizione a titolo di usucapione del diritto di proprietà sul terreno rivendicato era impedito dalla condizione della res come non habilis in quanto demaniale;
perché un tale evento potesse verificarsi, occorreva un provvedimento formale dichiarativo di declassificazione o di sdemanializzazione o, in mancanza, un atto o un fatto che evidenziava chiaramente e univocamente la volontà dell'amministrazione pubblica di sottrarre il bene alla sua destinazione all'uso pubblico, rinunciando definitivamente al ripristino di tale funzione (c.d. sdemanializzazione tacita) (Cass. nn. 569/1970, 5835/1979, 2610/1985, 4811/1992, 8520/1993). Solo da tale data il bene sarebbe stato suscettibile di atti di possesso di privati e poteva iniziare a decorrere il termine (ventennale) per usucapire. Nè, ripetesi, il fatto, puramente negativo, della cessazione delle ostilità avrebbe potuto determinare la retrocessione del bene al patrimonio del proprietario dacché, secondo la costante e pacifica interpretazione elaborata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (vedi sentenze dianzi citate), nel regime dei beni demaniali il disuso di un bene senza la coesistenza di acia concludentia, positivi e inequivocamente diretti alla dismissione dello stesso dalla sfera del demanio, non rileva ai fini della sua sdemanializzazione tacita. Invero, tanto il disuso da tempo immemorabile quanto l'inerzia degli organi competenti sono fatti neutri, inidonei a costituire elementi indiziari della volontà pubblica di far cessare la destinazione.
Alle lacune motivazionali cennate supplirà il giudice del rinvio.
L'accoglimento delle censura scrutinata comporta l'assorbimento oltre che del primo e del terzo, anche del quarto motivo, attinente alla sussistenza in concreto degli altri requisiti del possesso ad usucapionem.
Con il quinto motivo, denunziandosi violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. nel testo previgente e dell'art. 345 c.p.c., si ascrive alla corte di merito di avere esaminato e accolto, anziché dichiararne l'inammissibilità per tardiva proposizione, la domanda volta a ottenere il diritto dell'attore a mantenere sul terreno confinante con la proprietà della convenuta la servitù di presa d'acqua, malgrado tale domanda fosse stata introdotta per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni definitive di primo grado e su di essa la società convenuta non accettò mai il contraddittorio, ignorandola nei propri scritti difensivi. Anche tale doglianza è fondata.
Dal diretto esame degli atti di causa - consentito in questa sede, essendosi denunciato un error in procedendo- risulta che nelle dettagliate conclusioni formulate dal FU in seno all'atto introduttivo del giudizio manca qualsivoglia accenno a una servitù di presa d'acqua di cui veniva chiesto l'accertamento. Tale domanda fu invece chiaramente formulata dall'attore nelle definitive conclusioni - precisate, con foglio separato dal verbale di causa, davanti all'istruttore - che sono una riproduzione fedele di quelle avanzate in citazione, con l'unica eccezione costituita per l'appunto dalla interpolazione, tra di esse, della domanda di accertamento della servitù ("Dichiararsi anche il diritto dell'attore a mantenere sul terreno confinante di proprietà della convenuta la servitù di presa d'acqua a proprio favore"). Da parte sua la NE s.r.l. precisò, con le stesse modalità, le proprie definitive conclusioni nelle quali non risulta effettuato neanche un minimo riferimento alla domanda di accertamento della servitù formulata per la prima volta in quella sede dall'attore.
Ora questa Suprema Corte ha di recente affermato - nel solco tracciato con la sentenza n. 4712 del 1996 dalle Sezioni unite, chiamate a dirimere un estenuante e proteiforme contrasto giurisprudenziale registratosi in materia - che nel regime normativo antecedente alla novella del codice di rito del 1990 la novità della domanda in primo grado non è eccezione riservata alla parte, ma rilevabile anche su iniziativa del giudice. Questo potere ufficioso, tuttavia, non è illimitato poiché si esaurisce allorquando la parte, che potrebbe avere interesse ad impedire l'ingresso della domanda, abbia dichiarato di accettare il contraddittorio o tenuto un comportamento implicante accettazione. Tale comportamento non può essere ravvisato nel mero silenzio o nel difetto di reazione, anche prolungato nel tempo, alla domanda nuova, dovendo estrinsecarsi in un atteggiamento difensivo inequivoco concretantesi in una contestazione specifica riferita al merito della pretesa e non semplicemente affidata a formule di stile (cfr. Cass. n. 3159/2001). Procedendo all'esame e all'accoglimento della domanda, la corte d'appello ha verosimilmente (in quanto nulla è detto a riguardo in sentenza) ritenuto che la convenuta accettò il contraddittorio sulla stessa non avendone espressamente eccepito la novità. Alla luce dei principi enunciati è agevole cogliere l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata.
Invero, nessun valore può essere attribuito al silenzio o comunque al fatto che la convenuta non eccepì espressamente la novità della domanda.
E stante la mancanza di accettazione del contraddittorio, la domanda di accertamento della servitù di presa d'acqua era inammissibile e non poteva essere accolta.
Dall'accoglimento del precedente motivo rimane assorbito anche il sesto e ultimo motivo con cui la NE s.r.l., denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1061 c.c. e difetto di motivazione, censura la sentenza per avere la corte omesso di chiarire le ragioni in base alle quali ha riconosciuto il diritto di servitù di presa d'acqua a carico del fondo di essa ricorrente, tenuto conto soprattutto che nessuna risultanza istruttoria consentiva di affermare la presenza di opere visibili e permanenti destinate al prelevamento dell'acqua.
In conclusione, accolti il secondo e il quinto motivo del ricorso, dichiarati assorbiti gli altri, si impone la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, la quale, nel decidere la controversia, si atterrà ai criteri innanzi enunciati e pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio (art. 385 C.P.C.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il quinto motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2002