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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 23/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 2091, vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(FR), Contrada Filetti Inferiore n.
2 - CF: - rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Raffaella Auticchio, elettivamente domiciliato presso la “OmniaLex –
Agenzia di Studio e Servizi”, in persona del l.r.p.t., in Cassino (FR) alla via Virgilio n.
11,
RICORRENTE
CONTRO
(CF ) – con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Maria A. Tuminelli e dall'avv. Renato Vestini, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' in CP_1
Cassino, via Po n. 45, RESISTENTE
oggetto: AOI conclusioni: come da rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, il sig. si rivolgeva al Parte_1
Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis, co. 1, cpc iscritto al RG n. 133/2023 per la “verifica preventiva della sussistenza di condizioni sanitarie di infermità tali da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, o in subordine, tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali del periziando, requisiti legittimanti il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità, fin dalla domanda del 09.11.2022 o dalla diversa data che si riterrà provata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione”. Deduceva che il CTU nominato aveva negato la sussistenza dei requisiti in merito al riconoscimento delle prestazioni richieste e di aver depositato in via telematica dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. Tanto premesso, così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente Ricorso, accertare che lo stato patologico del Sig.
[...]
è tale da integrare i presupposti per “la verifica preventiva della Parte_1
sussistenza di condizioni sanitarie di infermità tali da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, o in subordine, tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali del periziando, requisiti legittimanti il
Pag. 2 di 5 riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità, fin dalla domanda del 09.11.2022 o dalla diversa data che si riterrà provata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione” e, per l'effetto, riconoscerne mediante Sentenza, i benefici come richiesti nell'Accertamento Tecnico
Preventivo obbligatorio. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' convenuto contestando la domanda e chiedendone il rigetto in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
Veniva disposta ed espletata CTU medico legale e, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9 giugno 2025, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso non merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Il consulente nominato, dott. , sulla base della documentazione medica Persona_1
e dopo aver sottoposto il ricorrente a visita, descriveva in modo preciso e dettagliato le patologie di cui lo stesso era affetto (Passando in rassegna le patologie cui è affetto il sig. risulta che questi presenta un quadro di obesità grave (BMI 42.24), Parte_1
una cardiopatia ipertensiva ed un deficit respiratorio di tipo restrittivo. Questo quadro, nel suo insieme, rende ragione della sintomatologia dispnoica lamentata dal periziando
e dell'inquadramento in una II-III classe NYHA) ritenendo in ogni caso che tale condizione non potesse determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ma solo ridurre in modo permanente la capacità di lavoro a meno di un terzo (Nel complesso si tratta dunque di una condizione clinica che, per caratteristiche e ripercussioni funzionali, NON ha un'incidenza locale e sistemica tale da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ma riduce in modo permanente la capacità di lavoro del periziando, nelle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, a meno di un terzo. – pag. 10 CTU).
Concludeva, quindi, ritenendo non vi fosse un'assoluta e permanente impossibilità a
Pag. 3 di 5 svolgere qualsiasi attività lavorativa ma solo una capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, a far data da settembre 2024 (Il Sig. NON presenta Parte_1
un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art 2 L
222/84). Il Sig. presenta una capacità di lavoro, nelle occupazioni Parte_1
confacenti le sue attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo (art 1 L
222/84). Tale condizione può farsi risalire al mese di settembre 2024.)
Tanto premesso, vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate,
l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Per quanto innanzi, sulla base della consulenza espletata, si ritiene meriti di essere accolto nei limiti della CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese per la consulenza del giudizio vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara in capo al ricorrente una capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, a far data da settembre 2024;
2. Condanna l' a pagare al ricorrente il relativo AOI a far data dalla decorrenza CP_1
indicata con gli interessi sui ratei scaduti;
Pag. 4 di 5 3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.200,00 oltre CP_1
accessori di legge;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU liquidate con separati decreti.
Cassino, 23 6 25
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 2091, vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(FR), Contrada Filetti Inferiore n.
2 - CF: - rappresentato e C.F._1
difeso dall'Avv. Raffaella Auticchio, elettivamente domiciliato presso la “OmniaLex –
Agenzia di Studio e Servizi”, in persona del l.r.p.t., in Cassino (FR) alla via Virgilio n.
11,
RICORRENTE
CONTRO
(CF ) – con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Maria A. Tuminelli e dall'avv. Renato Vestini, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' in CP_1
Cassino, via Po n. 45, RESISTENTE
oggetto: AOI conclusioni: come da rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, il sig. si rivolgeva al Parte_1
Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis, co. 1, cpc iscritto al RG n. 133/2023 per la “verifica preventiva della sussistenza di condizioni sanitarie di infermità tali da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, o in subordine, tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali del periziando, requisiti legittimanti il riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità, fin dalla domanda del 09.11.2022 o dalla diversa data che si riterrà provata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione”. Deduceva che il CTU nominato aveva negato la sussistenza dei requisiti in merito al riconoscimento delle prestazioni richieste e di aver depositato in via telematica dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. Tanto premesso, così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente Ricorso, accertare che lo stato patologico del Sig.
[...]
è tale da integrare i presupposti per “la verifica preventiva della Parte_1
sussistenza di condizioni sanitarie di infermità tali da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, o in subordine, tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali del periziando, requisiti legittimanti il
Pag. 2 di 5 riconoscimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità, fin dalla domanda del 09.11.2022 o dalla diversa data che si riterrà provata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione” e, per l'effetto, riconoscerne mediante Sentenza, i benefici come richiesti nell'Accertamento Tecnico
Preventivo obbligatorio. Il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' convenuto contestando la domanda e chiedendone il rigetto in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
Veniva disposta ed espletata CTU medico legale e, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 9 giugno 2025, il Giudice decideva la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso non merita di essere accolto per i motivi in fatto e in diritto di seguito illustrati.
Il consulente nominato, dott. , sulla base della documentazione medica Persona_1
e dopo aver sottoposto il ricorrente a visita, descriveva in modo preciso e dettagliato le patologie di cui lo stesso era affetto (Passando in rassegna le patologie cui è affetto il sig. risulta che questi presenta un quadro di obesità grave (BMI 42.24), Parte_1
una cardiopatia ipertensiva ed un deficit respiratorio di tipo restrittivo. Questo quadro, nel suo insieme, rende ragione della sintomatologia dispnoica lamentata dal periziando
e dell'inquadramento in una II-III classe NYHA) ritenendo in ogni caso che tale condizione non potesse determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ma solo ridurre in modo permanente la capacità di lavoro a meno di un terzo (Nel complesso si tratta dunque di una condizione clinica che, per caratteristiche e ripercussioni funzionali, NON ha un'incidenza locale e sistemica tale da determinare un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ma riduce in modo permanente la capacità di lavoro del periziando, nelle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, a meno di un terzo. – pag. 10 CTU).
Concludeva, quindi, ritenendo non vi fosse un'assoluta e permanente impossibilità a
Pag. 3 di 5 svolgere qualsiasi attività lavorativa ma solo una capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, a far data da settembre 2024 (Il Sig. NON presenta Parte_1
un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art 2 L
222/84). Il Sig. presenta una capacità di lavoro, nelle occupazioni Parte_1
confacenti le sue attitudini, ridotta in modo permanente a meno di un terzo (art 1 L
222/84). Tale condizione può farsi risalire al mese di settembre 2024.)
Tanto premesso, vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate,
l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Per quanto innanzi, sulla base della consulenza espletata, si ritiene meriti di essere accolto nei limiti della CTU.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese per la consulenza del giudizio vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara in capo al ricorrente una capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, a far data da settembre 2024;
2. Condanna l' a pagare al ricorrente il relativo AOI a far data dalla decorrenza CP_1
indicata con gli interessi sui ratei scaduti;
Pag. 4 di 5 3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.200,00 oltre CP_1
accessori di legge;
4. pone definitivamente a carico del resistente le spese di CTU liquidate con separati decreti.
Cassino, 23 6 25
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
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