Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE TERZA in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 884/2023 promosso da
(c.f. - p.i. ), con sede a Oderzo Parte_1 P.IVA_1
(TV) in via Comunale di Camino 84 in persona del legale rappresentante Pt_2
rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani (C.F. )
[...] C.F._1
del foro di Como, ed elettivamente domiciliata a Cornuda (TV) in Parco Munari 23 presso lo studio dell'avv. Francesca Agostinelli, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione;
- parte attrice
contro
: con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, codice Controparte_1
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano,
NZ RI e DI , in persona dell'avv. Gianpaolo Alessandro, P.IVA_2
munito dei necessari poteri in forza di procura speciale a rogito Notaio Persona_1
di Milano in data 16 novembre 2018 (Rep. 17113 - Racc. 8822), rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto (C.F.
), Marco Pesenti (C.F. ), prof. Christian C.F._2 CodiceFiscale_3
RO (C.F. ; christian. , C.F._4 Email_1
Luciana Cipolla (C.F. ), RA LE (C.F. C.F._5
; e ON IN C.F._6 Email_2
(C.F. ; del Foro di C.F._7 Email_3
Milano, giusta procura generale alle liti a rogito Notaio di Milano in Persona_2
data 9 aprile 2020 (Rep. 32163 - Racc. 14918), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Enrico Torresan in Treviso, Corso del Popolo n. 35;
- parte convenuta
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Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria:
Nel merito:
Dichiarare la nullità del contratto di conto corrente ordinario 8.1.2001 per difetto del requisito formale prescritto dall'art. 117 T.U.B. e, per l'effetto, condannare la CP_2 alla restituzione in favore della attrice della somma di € 241.246,03, oltre interessi come per legge o, quanto meno, nella misura di cui all'art. 1284 secondo comma del codice civile, a decorrere dalla data della messa in mora.
In via istruttoria:
Voglia il sig. G.I., ove venisse da parte convenuta contestata la esattezza delle risultanze contabili frutto degli elaborati peritali versati in atti, disporre C.T.U. volta
a quantificare l'ammontare complessivo (i) delle somme addebitate dalla banca, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti, a titolo di interessi passivi, commissioni varie e spese e (ii) dei maggiori interessi attivi che il rapporto di conto ordinario avrebbe generato al netto degli indebiti.
In punto spese: Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, Iva e
CPA da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.
Per Parte Convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: In via preliminare:
1. dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto al rapporto di conto corrente inter partes, per tutte le rimesse di natura solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio. Nel merito:
2. rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto;
In via istruttoria:
3. rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte;
In ogni caso:
4. con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
conveniva in giudizio esponendo di aver intrattenuto con la
[...] Controparte_1
medesima un rapporto di conto corrente ordinario in forza del contratto stipulato in data 8 gennaio 2001.
Lamentando l'omessa consegna dell'esemplare di propria competenza, la società attrice eccepiva, sulla scorta del principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 898/2018 con cui la consegna di un esemplare del contratto è stata valorizzata quale co-elemento del requisito formale, la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 T.U.B.
In ragione di ciò, la società attrice chiedeva la ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. di tutte le somme addebitate a titolo di interessi debitori, spese e commissioni varie, siccome prive di causa legittima, oltre al pagamento dei maggiori interessi attivi.
In ogni caso, l'attrice lamentava altresì l'illegittimità della pratica anatocistica applicata al rapporto di conto corrente, nonché degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto (C.M.S.) e commissioni sostitutive, quantificando la propria pretesa restitutoria in 241.246,03, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la Controparte_1
prescrizione delle domande di ripetizione avversarie con riguardo alle rimesse accreditate in conto corrente in data antecedente al 2 febbraio 2013 e deducendo l'inefficacia, ai fini interruttivi, della lettera del 9 marzo 2016 inoltrata dall'attrice.
Eccepiva altresì l'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte attrice, per non aver prodotto la serie completa degli estratti conto analitici e scalari e l'integrale documentazione contrattuale.
Nel merito, la convenuta contestava la censura di nullità del contratto del 8.1.2001, ribandendo che lo stesso era stato regolarmente consegnato alla correntista, la quale aveva consapevolmente e specificamente pattuito la misura dei tassi debitori e creditori, la periodicità di liquidazione delle competenze e la maggiorazione per gli interessi extra fido.
La causa, depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., veniva istruita con l'espletamento di una CTU contabile, affidata al dott. . Persona_3
Depositata la relazione dell'ausiliario, con ordinanza del 17.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Motivi della decisione
La domanda attorea può trovare parziale accoglimento, nei termini in appresso evidenziati.
Innanzitutto, deve essere disattesa l'eccezione di nullità totale del rapporto contrattuale per inosservanza degli oneri formali imposti dall'art. 117 TUB, il cui primo comma, come è noto, dispone che “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.”
La norma, pur prescrivendo un requisito formale pacificamente ritenuto ad substatiam, costituisce il recepimento positivo dei principi di neoformalismo che connotano il diritto sovranazionale, in particolar modo nella regolamentazione dei rapporti tra professionisti e consumatori e, in ogni caso, ogni qual volta la natura o l'oggetto del contratto comporti il ricorrere di significative situazioni di asimmetria informativa e di forza contrattuale.
In tale logica si è quindi ritenuto che l'assolvimento del requisito formale fosse legato non tanto alla contestualità delle sottoscrizioni tra le parti contraenti, bensì invece all'attuazione di quelle prescrizioni, poste in primis dalle direttive europee e recepite dai legislatori nazionali, ritenute idonee a colmare, almeno in linea teorica, quel fisiologico deficit informativo tra il contraente professionista che abbia predisposto l'articolato contrattuale e il cliente chiamato ad aderirvi.
Nello specifico, in materia di intermediazione finanziaria e di contratti bancari, l'art. 23 TUF e l'omologa disposizione di cui all'art. 117 TUB hanno dunque accompagnato la previsione della redazione per iscritto dei contratti con la previsione della necessaria consegna di un esemplare al cliente.
Nel caso di specie, tuttavia, l'attestazione dell'avvenuta consegna del contratto risulta per tabulas dalla sottoscrizione apposta dal cliente in calce all'esemplare prodotto dalla in allegato alla seconda memoria istruttoria, a seguire alla inequivoca CP_2 dichiarazione “Dichiaro/dichiariamo che un esemplare del presente documento mi/ci
è stato da Voi consegnato”.
Nella prima difesa utile successiva a tale produzione, parte attrice ha svolto contestazioni circoscritte ai soli documenti relativi ai diversi contratti di affidamento
(rectius: di apertura di credito) succedutisi dal 2009 al 2013, nulla eccependo in ordine alla suddetta dichiarazione.
L'eccezione di nullità totale del contratto deve dunque essere disattesa.
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Quanto alle ulteriori censure circa la nullità parziale di talune clausole (principalmente quelle relative al pari regime di periodicità della capitalizzazione e all'addebito di commissioni e spese di tenuta conto) si rileva quanto segue.
Per quel che concerne la doglianza relativa alla mancanza in concreto di reciprocità della periodicità di capitalizzazione degli interessi, in quanto il contratto non avrebbe indicato espressamente la misura del tasso effettivo – comprensivo degli effetti della capitalizzazione infrannuale - degli interessi attivi, il tribunale ben conosce l'orientamento della Suprema Corte di cui all'ord. n. 81664 del 03.07.2023, in ordine a contratti stipulati nella vigenza della Delibera CICR del 9.02.2009, secondo cui “.. la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo”;
Nel caso di specie, il contratto effettivamente riporta un tasso effettivo annuo degli interessi attivi apparentemente identico a quello nominale e pari allo 0,062%.
Ritiene il tribunale che tale indicazione non possa comportare, di per sé, la violazione della prescrizione di pari periodicità, in quanto in realtà non risulta disattesa l'applicazione della formula di matematica finanziaria per la determinazione del TAE con capitalizzazione trimestrale.
Nel caso di capitalizzazione trimestrale, ossia quattro volte in un anno - la formula utilizzata nella matematica finanziaria per ricavare il TAE partendo dal TAN è la seguente:
TAE = (1 + r/n)^n - 1
Dove:
r è il tasso nominale annuo (in forma decimale),
n è il numero di capitalizzazioni all'anno.
Considerando un tasso nominale dello 0,062% con 4 capitalizzazioni annuali, dove:
r = 0,00062
n = 4
TAE = (1 + 0,00062/4)^4 – 1= 0,06201442%.
La maggiorazione del tasso nominale dipendente dalla capitalizzazione trimestrale,
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certamente modestissima ma non matematicamente irrilevante, risulta dunque inespressa nel contratto per via dell'arrotondamento, per difetto, dei numeri decimali successivi ai millesimi.
Deve escludersi, quindi, la nullità della clausola anatocistica per violazione dell'art. 6 della delib. CICR . Email_4
Non altrettanto è a dirsi per le commissioni e le spese di tenuta conto, addebitate senza la copertura di alcuna apposita e specifica previsione contrattuale che ne indicasse non solo l'entità, ma la base, i presupposti e le modalità di calcolo.
Quanto all'ulteriore difesa della società convenuta circa l'inidoneità del materiale probatorio prodotto dall'attrice ai fini del ricalcolo del saldo del conto, il tribunale ribadisce di ritenere pienamente sufficiente il materiale probatorio versato in atti e costituito dai soli estratti scalari e dai prospetti di liquidazione delle competenze, ai fini della rideterminazione di queste ultime.
Parte attrice ha prodotto in giudizio il contratto di apertura del conto corrente e gli estratti conto scalari e fogli di liquidazione delle competenze per la quasi totalità del periodo in contestazione, ad eccezione di sole tre mensilità.
Tale documentazione è stata ritenuta sufficiente dal CTU per procedere alla ricostruzione dei movimenti e al conteggio delle competenze contestate.
L'assenza di poche mensilità non inficia la possibilità di ricostruire in maniera attendibile l'andamento del rapporto, né può comportare il rigetto integrale della domanda, specie laddove, come nel caso di specie, il CTU sia stato in grado di svolgere l'incarico demandatogli sulla base della documentazione in atti
Infatti, anche la giurisprudenza di legittimità formatasi a partire da Cass. Civ. ord.n.
14074/18 del 1° giugno 2018 ha riconosciuto la idoneità contabile dei soli “elementi per il conteggio delle competenze” nella esecuzione dei calcoli tesi alla indicazione della misura degli indebiti riconducibili “alla pratica anatocistica ed alle altre applicate al rapporto”.
Va poi evidenziato come gli estratti scalari e i prospetti di liquidazione consentano di risalire agevolmente e in modo inequivoco al calcolo degli interessi di ciascun trimestre, in quanto recano l'indicazione dei saldi per valuta, dei numeri di giorni intercorsi tra un saldo e l'altro, i tassi applicati con le rispettive decorrenze e i numeri debitori e creditori per ciascuna data di valuta.
Il calcolo non è, dunque, né “sintetico” né “approssimato”, ma è oggettivo e rigoroso
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al pari di quello che potrebbe svolgersi sui fogli movimenti, che si distinguono unicamente per la possibilità di individuare, con immediata evidenza, le singole operazioni a debito o a credito annotate in conto con pari data di valuta, le quali, negli estratti scalari, confluiscono indistintamente nei numeri debitori o creditori per ciascuna data.
Nel caso in esame, il nominato CTU ha proceduto al ricalcolo delle competenze
(interessi debitori, interessi creditori, spese, CMS e commissioni sostitutive) secondo i criteri indicati nel quesito assegnatoli, tenendo conto delle pattuizioni contrattuali e applicando il tasso legale nei periodi in cui la pattuizione era assente o invalida.
In particolare, il CTU ha rilevato la mancanza di pattuizioni per le spese di tenuta conto sino al 2 novembre 2009 e ha ritenuto di dover azzerare gli addebiti relativi a determinate commissioni (come le DIF) per mancanza di documentazione sulla metodologia di calcolo.
Il ricalcolo complessivo operato dall'Ausiliario, basato sulla documentazione e sui criteri indicati, ha condotto alla determinazione di un saldo ricalcolato a favore della correntista al 6 agosto 2014 pari a Euro 116.715,99 a credito dell'attrice.
Tale importo non è tuttavia integralmente ripetibile, dovendosi accogliere l'eccezione di prescrizione di parte convenuta limitatamente alle rimesse solutorie effettuate in data anteriore al 21.3.2006, ossia ultradecennali rispetto alla ricezione della costituzione in mora del 9.3.2016.
Ai fini della individuazione delle rimesse solutorie, deve ribadirsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, la prova dell'esistenza di un affidamento non deve necessariamente essere assolta con la sola produzione del contratto di apertura di credito, ma può essere desunta anche da elementi presuntivi precisi, quali le indicazioni sugli estratti conto del "saldo disponibile", delle voci "entro-fuori fido",
"interessi per sconfinamento" o altre espressioni simili che denotino in modo inequivocabile la presenza di un fido. Questa interpretazione trova conforto nella giurisprudenza di legittimità (cfr. ex pluribus Corte Cass. n. 2338/2024, n.
34997/2023, n. 35189/23).
Giova tuttavia precisare che la possibilità di ritenere provata per presunzioni l'esistenza di una apertura di credito non formalizzata non può essere estesa a far ritenere il carattere ripristinatorio indistintamente di tutte le rimesse fino al picco massimo di esposizione (la teoria del c.d. “fido di fatto”), ma trova comunque un
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limite invalicabile nelle risultanze documentali e richiede che i predetti elementi indiziari consentano comunque di individuare il preciso ammontare dell'affidamento, in guisa da poter comunque svolgere la verifica circa il carattere solutorio o ripristinatorio dei versamenti in conto corrente.
Il CTU, attenendosi al quesito formulato da questo Giudice, ha individuato l'esistenza di un fido sulla base degli elementi presuntivi, nonché della documentazione prodotta dalla stessa parte convenuta.
In particolare, il CTU ha riscontrato e confermato l'esistenza di un fido di € 25.823,00 antecedente al 2 novembre 2009, data della prima apertura di credito documentata in atti.
Il CTU ha quindi proceduto alla verifica separata volta ad individuare le rimesse solutorie intervenute nel periodo antecedente a tale data, sulla base delle annotazioni contabili originarie ("saldo banca") e, una volta imputate le stesse agli oneri addebitati dalla banca sul conto a partire dai più risalenti, ha quantificato l'ammontare complessivo delle rimesse irripetibili perché prescritte nella somma di € 6.313,74.
Il consulente di parte attrice aveva richiesto che il CTU effettuasse un conteggio alternativo, individuando le rimesse solutorie previa rettifica secondo diritto dei saldi di chiusura di ciascun trimestre.
A tale riguardo, è nota la pronuncia della Corte di Cassazione n. 9141 del 19.5.2020, nella cui motivazione si afferma che “per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione”.
Si ritiene tuttavia di gran lunga preferibile, ai fini dell'indagine sulla irripetibilità dei versamenti in conto ultradecennali, l'utilizzo del c.d. “saldo banca”, anziché di quello
“depurato”, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, per espressa previsione di legge (art. 119 TUB), è la banca e non il
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cliente la parte contrattualmente autorizzata alla tenuta e alla elaborazione del conto corrente.
Il cliente è ovviamente legittimato ad impugnare le risultanze dell'estratto e censurare, anche oltre i limiti temporali fissati dall'art. 1832 c.c., la legittimità della operazioni annotate in conto, ma finché l'errore o la fondatezza della contestazione del correntista non sono spontaneamente riconosciuti dalla banca o accertati in sede giudiziale, il saldo elaborato dalla banca continua a costituire l'unico riferimento rilevante per l'utilizzo del conto da parte cliente.
In secondo luogo, non esistono modalità di utilizzo del conto che non richiedano la cooperazione della banca per il loro compimento.
Se il saldo evidenzia che il conto è “scoperto”, il prelievo di contanti, l'esecuzione degli ordini di bonifico non potrebbero e non dovrebbero essere autorizzati, per non considerare le assai gravi conseguenze nel caso di emissione d'assegni senza provvista
(si vedano gli art. 2 e 5 della legge n. 386/90).
La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole e, più ampiamente, l'illegittimità degli addebiti e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento su conto “scoperto” lo
“scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità”, anziché di ridurre puramente e semplicemente l'esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente.
Infine, l'irragionevolezza della diversa interpretazione accolta da Cass. Civ.
9141/2020 emerge in modo lampante solo a considerare che la previa eliminazione dalla colonna “dare” del conto di tutti gli addebiti illegittimi sterilizzerebbe completamente la prescrittibilità dell'azione di ripetizione, in quanto tutti i successivi versamenti, non trovando più alcuna corrispondenza contabile con le precedenti annotazioni a debito già eliminate, andrebbero sempre o a ripristinare una provvista fittizia e postuma, oppure a pagare sconfinamenti non indebiti, ma reali perché risultanti dalla precedenti operazioni dispositive e dalla liquidazione di interessi, oneri e spese effettivamente dovuti.
La metodologia proposta da alcuni consulenti di parte che suggeriscono di riportare gli addebiti illegittimi espunti da ciascun trimestre “in coda” al ricalcolo del saldo e di sottrarre a tale montante complessivo di annotazioni illegittime le rimesse che, nei trimestri ultradecennali, risultano, dopo l'epurazione dei saldi trimestrali, ancora
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solutorie, appare illogica e giuridicamente errata, perché trascura il fatto per cui un pagamento (dovuto o indebito che sia) non può precedere l'insorgenza del debito cui esso è imputato, ma deve necessariamente farvi seguito.
La prospettazione del necessario utilizzo del saldo rettificato e “legittimo” in luogo delle originarie annotazioni contabili della banca appare, per le superiori considerazioni, destituita di fondamento.
Di conseguenza, devono essere confermati tanto il quesito conferito al C.T.U. e quanto i risultati dell'elaborazione peritale in ordine all'immodificabilità delle annotazioni a debito coperte da versamenti irripetibili perché prescritti.
Il saldo ricalcolo a creditore dell'attrice va pertanto rideterminato in Euro 110.402,25 e in tale misura la domanda attorea può trovare accoglimento.
La richiesta di parte attrice di applicare gli interessi nella misura di cui all'art. 1284, secondo o quarto comma, c.c., deve essere infine rigettata.
In primo luogo, la richiesta di applicazione dell'art. 1284, quarto comma, c.c. è stata formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale ed è pertanto tardiva ed inammissibile.
In ogni caso, le somme dovute a titolo di ripetizione di indebito non derivano da una specifica e originaria obbligazione di pagamento, bensì dall'insorgenza di un obbligo di restituzione di somme pagate sine causa.
Inoltre, dovendosi presumere la buonafede dell'accipiens, la decorrenza degli interessi non potrà che coincidere con la data di proposizione della domanda giudiziale ai sensi del disposto dell'art. 2033 c.c.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
p.q.m.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea
Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea condanna Controparte_1
rappresentata come in epigrafe, a pagare in favore di Parte_1
la somma capitale di Euro 110.402,25, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1 c.c. dalla data di notificazione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
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- pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese della Consulenza Tecnica
d'Ufficio già liquidate con separato provvedimento, ripartendole in pari misura nei rapporti interni.
Così deciso in Treviso, 13/05/2025
Il giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi
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