Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2002, n. 14744
CASS
Sentenza 17 ottobre 2002

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Massime1

In caso di inadempimento del contratto, la parte adempiente può chiedere, oltre alla risoluzione dello stesso, anche il risarcimento del danno, fermo rimanendo che, se lo scioglimento anticipato del rapporto è di per sè un evento potenzialmente generatore di danno, occorre, tuttavia, che la parte adempiente ne provi l'esistenza. Peraltro, le spese erogate in adempimento di un obbligo contrattuale non possono rappresentare, in caso di risoluzione, un danno, trovando la loro causa non già nell'inadempimento, ma unicamente nel contratto, salvo il caso in cui dette spese, per effetto dell'inadempimento di controparte e della risoluzione, si rivelassero, in tutto o in parte, inutili e non suscettibili di un qualunque proficuo risultato.

Commentario1

  • 1Non può comunque farsi luogo alla reintegrazione in forma specifica, sicché il risarcimento va disposto per equivalente
    Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 14 ottobre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/10/2002, n. 14744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14744
Data del deposito : 17 ottobre 2002

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