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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella camera di consiglio del
13.09.2024, in persona dei magistrati
Dott. Giovanni Sgambati Presidente
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da rappresentata e difesa dall'avv. Elena Zazzeri Parte_1
Appellante nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo Tozzi Controparte_1
Appellato
Con l'intervento del P.G.
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Firenze n. 32/24 del 21 dicembre 2023 e pubblicata il 05 gennaio 2024 (proc. rg. n.
2866/2022)
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “che il sig. versi alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , un imposto
[...] Per_1 mensile pari ad € 800,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie per la figlia ivi comprese quelle sportive.
2. che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra quale Parte_1 collocataria della figlia minore;
3. in ogni caso, con vittoria di spese di Per_1 lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per il presente grado di giudizio e di quello di primo grado”.
- per l'appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte di appello di Firenze adita, respingere l'appello avanzato dalla e per l'effetto Parte_1 condannare questa ultima ai due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 32/2024 pubbl. il 05.01.2024, il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi ha Parte_1 Controparte_1 disposto l'affido congiunto della figlia (nata il [...]), con Per_1 collocamento prevalente presso la madre. Ha disciplinato in modo dettagliato il diritto di visita del padre e ha disposto che l' mantenesse fermo il CP_2 percorso di sostegno alla genitorialità avviato per entrambi i genitori nel corso del primo grado, nonché il percorso psicoterapeutico e neuropsichiatrico intrapreso da . Ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla Per_1 madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 400,00, oltre al 60% delle spese straordinarie. Ha invece escluso il riconoscimento, in favore della dell'assegno divorzile. Pt_1
Nel dettaglio, quanto ai profili di natura economica, il Tribunale ha ricostruito la situazione delle parti nei termini che seguono: “Con il regime di permanenza di con ciascun genitore stabilito dal Tribunale la minore trascorre ogni Per_1 quindici giorni sei giorni con il padre e otto con la madre. Controparte_1 dunque, contribuisce in maniera significativa al mantenimento diretto della figlia. La sperequazione reddituale tra i coniugi è tuttavia evidente e richiede una ulteriore contribuzione del padre al mantenimento di , allorquando Per_1 la stessa si trova a permanere presso la madre. Ed infatti, la ha un Pt_1 reddito lordo di € 26.247 per circa € 1.400,00 mensili (cfr. dich. Redditi 2023)
e sostiene una rata di mutuo di € 837,00 mensili per la casa ove abita con la figlia, mentre il ha un reddito annuo lordo per il 2021 (cfr. CP_1 dichiarazione del 2022) di € 108.272,00, ed ha ereditato da poco, a seguito del decesso del padre, insieme ai fratelli, immobili di particolare pregio che, se ancora non messi a reddito, hanno senz'altro incrementato il suo patrimonio”.
Su queste premesse, tenuto conto dell'età (15 anni) e delle esigenze della minore, ha reputato congruo determinare in € 400,00 mensili l'assegno a
2 carico del padre per il mantenimento indiretto della figlia, in aggiunta a quanto corrisposto a titolo di mantenimento diretto e al 50% delle spese straordinarie.
In punto di spese di giudizio, in ragione della riconosciuta maggior soccombenza della il Tribunale ha disposto la loro compensazione Pt_1 per la misura di ½, mentre il restante ½ è stato posto a carico esclusivo della ex coniuge.
________
Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle Parte_1 conclusioni trascritte in epigrafe, censurando le statuizioni in ordine al mantenimento della figlia e la liquidazione delle spese di lite. A sostegno, ha lamentato l'inesatta e/o incompleta valutazione della posizione reddituale dell'ex marito, che consentirebbe di affermare un divario reddituale tra le parti più ampio di quello riconosciuto dal primo giudice, nonché la carente valutazione del maggior impegno della per la cura delle attività (visite Pt_1 mediche/impegni sportivi) della figlia. In punto di spese, ha invece assunto l'ingiustizia della decisione, in quanto in base alle richieste effettuate dinnanzi al Tribunale si sarebbe dovuta riconoscere una soccombenza reciproca e dunque una compensazione integrale.
Si è quindi costituito il quale ha contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto in fatto e in diritto, chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 13.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
–
L'appello è fondato.
La ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale operata dal primo giudice può ritenersi corretta. Entrambi i coniugi godono di una condizione patrimoniale agiata, disponendo di immobili di proprietà di pregio e avendo entrambi tratto supporto dalla famiglia di origine. Il quadro reddituale, tuttavia, è sensibilmente diverso. Dalla documentazione in atti, risulta che la svolge la professione di insegnate in una scuola pubblica, Pt_1 percependo un reddito da lavoro dipendente che per l'anno 2022 è stato pari ad € 26.247,00 €, percepisce anche dei canoni locativi per un totale di €
12.000,00 annui derivanti dalla contitolarità di un immobile (di provenienza della famiglia di origine, messo a reddito, di cui la risulta proprietaria Pt_1 per ¼), ma ha altresì dimostrato di aver contratto un mutuo per l'acquisto della
3 casa in cui abita, per il quale corrisponde la cifra di € 830,00 mensili. Il
invece, si presenta con un reddito da lavoro dipendente pari ad € CP_1
117.606,00 per il 2024, dunque aumentato rispetto a quello del 2022, che invece era di € 109.844,00. Egli percepisce quindi uno stipendio che si aggira sugli 8.000 € mensili (l'appellante deduce che lo stesso favorirebbe altresì di benefits e agevolazioni che deriverebbero dall'incarico di direttore che ricopre presso una importante multinazionale), vive nella casa di proprietà che ha ereditato dal padre, possiede altri immobili, che però non risultano messi a reddito, e non assume di avere altre particolari ed ingenti spese, né per finanziamenti accesi, né di altro genere.
Tanto premesso, l'età della minore (16 anni), il diverso periodo di permanenza presso ciascun genitore (di sei ed otto giorni), nonché, il notevole divario reddituale giustificano un aumento del contributo al mantenimento indiretto della figlia a carico del che si stima equo determinare nella somma CP_1 di € 600,00 mensili. La cifra è adeguata ad una giovane adolescente, le cui esigenze sono in continua crescita ed inoltre non ha una forte incidenza sul reddito del padre. Può osservarsi che l'importo riconosciuto in primo grado – pari a € 400,00 – è, in effetti, quello minimo che viene riconosciuto a favore del figlio, in capo al genitore che non è collocatario – o che comunque, pur essendo collocatario in modo paritetico, è il genitore economicamente più forte – e che percepisce un reddito mensile medio sensibilmente più basso di quello dichiarato dal (tra i 1.500,00 e i 2.000,00 € netti). CP_1
L'aumento assolve inoltre ad una funzione equilibratrice della diversità dei redditi percepiti dai due genitori. Invero, la giurisprudenza tende a riconoscere la necessità di un maggior contributo a carico del genitore più abbiente, poiché vuole assicurare al minore di avere, quando si trova col genitore economicamente più debole, un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione e comunque simile a quello che ha quando sta con quello economicamente più forte (cfr. Cass. 16 settembre 2020, n.
19299: “a seguito della separazione personale, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 1° marzo 2018, n. 4811), “l'art. 155 c.c., nell'imporre a ciascuno dei
4 coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella, determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto, le risorse economiche di entrambi i genitori”).
Tanto premesso, l'assegno di mantenimento a carico del per il CP_1 mantenimento della figlia può essere fissato nella misura di € 600,00 e può altresì essere, per le medesime considerazioni, accolta la richiesta di una diversa ripartizione delle spese straordinarie che per il 70 % graveranno sul padre e, per il restante 30 %, sulla madre.
Rimane ferma la suddivisione dell'assegno unico.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In base alla valutazione dell'esito complessivo della lite, attesa la prevalente soccombenza del nel presente giudizio e la prevalente CP_1 soccombenza della nel giudizio primo grado, le spese possono essere Pt_1 integralmente compensate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- ACCOGLIE le domande come in atti proposte nel ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 32/2024;
- DISPONE che versi a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia , la somma mensile di € 600,00 (soggetta a Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT);
- DISPONE che i genitori concorrano, nella misura del 70% il e del CP_1
30% la al pagamento delle spese straordinarie, individuate secondo le Pt_1 linee guida del CNF in materia di famiglia;
- COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i giudizi;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
5 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, nella camera di consiglio del
13.09.2024, in persona dei magistrati
Dott. Giovanni Sgambati Presidente
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da rappresentata e difesa dall'avv. Elena Zazzeri Parte_1
Appellante nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Iacopo Tozzi Controparte_1
Appellato
Con l'intervento del P.G.
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Firenze n. 32/24 del 21 dicembre 2023 e pubblicata il 05 gennaio 2024 (proc. rg. n.
2866/2022)
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “che il sig. versi alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia , un imposto
[...] Per_1 mensile pari ad € 800,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie per la figlia ivi comprese quelle sportive.
2. che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla sig.ra quale Parte_1 collocataria della figlia minore;
3. in ogni caso, con vittoria di spese di Per_1 lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per il presente grado di giudizio e di quello di primo grado”.
- per l'appellato: “Piaccia all'Ill.ma Corte di appello di Firenze adita, respingere l'appello avanzato dalla e per l'effetto Parte_1 condannare questa ultima ai due gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 32/2024 pubbl. il 05.01.2024, il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nel giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi ha Parte_1 Controparte_1 disposto l'affido congiunto della figlia (nata il [...]), con Per_1 collocamento prevalente presso la madre. Ha disciplinato in modo dettagliato il diritto di visita del padre e ha disposto che l' mantenesse fermo il CP_2 percorso di sostegno alla genitorialità avviato per entrambi i genitori nel corso del primo grado, nonché il percorso psicoterapeutico e neuropsichiatrico intrapreso da . Ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla Per_1 madre, a titolo di contributo al mantenimento della minore, la somma mensile di € 400,00, oltre al 60% delle spese straordinarie. Ha invece escluso il riconoscimento, in favore della dell'assegno divorzile. Pt_1
Nel dettaglio, quanto ai profili di natura economica, il Tribunale ha ricostruito la situazione delle parti nei termini che seguono: “Con il regime di permanenza di con ciascun genitore stabilito dal Tribunale la minore trascorre ogni Per_1 quindici giorni sei giorni con il padre e otto con la madre. Controparte_1 dunque, contribuisce in maniera significativa al mantenimento diretto della figlia. La sperequazione reddituale tra i coniugi è tuttavia evidente e richiede una ulteriore contribuzione del padre al mantenimento di , allorquando Per_1 la stessa si trova a permanere presso la madre. Ed infatti, la ha un Pt_1 reddito lordo di € 26.247 per circa € 1.400,00 mensili (cfr. dich. Redditi 2023)
e sostiene una rata di mutuo di € 837,00 mensili per la casa ove abita con la figlia, mentre il ha un reddito annuo lordo per il 2021 (cfr. CP_1 dichiarazione del 2022) di € 108.272,00, ed ha ereditato da poco, a seguito del decesso del padre, insieme ai fratelli, immobili di particolare pregio che, se ancora non messi a reddito, hanno senz'altro incrementato il suo patrimonio”.
Su queste premesse, tenuto conto dell'età (15 anni) e delle esigenze della minore, ha reputato congruo determinare in € 400,00 mensili l'assegno a
2 carico del padre per il mantenimento indiretto della figlia, in aggiunta a quanto corrisposto a titolo di mantenimento diretto e al 50% delle spese straordinarie.
In punto di spese di giudizio, in ragione della riconosciuta maggior soccombenza della il Tribunale ha disposto la loro compensazione Pt_1 per la misura di ½, mentre il restante ½ è stato posto a carico esclusivo della ex coniuge.
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Avverso tale sentenza ha proposto appello sulle Parte_1 conclusioni trascritte in epigrafe, censurando le statuizioni in ordine al mantenimento della figlia e la liquidazione delle spese di lite. A sostegno, ha lamentato l'inesatta e/o incompleta valutazione della posizione reddituale dell'ex marito, che consentirebbe di affermare un divario reddituale tra le parti più ampio di quello riconosciuto dal primo giudice, nonché la carente valutazione del maggior impegno della per la cura delle attività (visite Pt_1 mediche/impegni sportivi) della figlia. In punto di spese, ha invece assunto l'ingiustizia della decisione, in quanto in base alle richieste effettuate dinnanzi al Tribunale si sarebbe dovuta riconoscere una soccombenza reciproca e dunque una compensazione integrale.
Si è quindi costituito il quale ha contestato tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto in fatto e in diritto, chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 13.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
–
L'appello è fondato.
La ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale operata dal primo giudice può ritenersi corretta. Entrambi i coniugi godono di una condizione patrimoniale agiata, disponendo di immobili di proprietà di pregio e avendo entrambi tratto supporto dalla famiglia di origine. Il quadro reddituale, tuttavia, è sensibilmente diverso. Dalla documentazione in atti, risulta che la svolge la professione di insegnate in una scuola pubblica, Pt_1 percependo un reddito da lavoro dipendente che per l'anno 2022 è stato pari ad € 26.247,00 €, percepisce anche dei canoni locativi per un totale di €
12.000,00 annui derivanti dalla contitolarità di un immobile (di provenienza della famiglia di origine, messo a reddito, di cui la risulta proprietaria Pt_1 per ¼), ma ha altresì dimostrato di aver contratto un mutuo per l'acquisto della
3 casa in cui abita, per il quale corrisponde la cifra di € 830,00 mensili. Il
invece, si presenta con un reddito da lavoro dipendente pari ad € CP_1
117.606,00 per il 2024, dunque aumentato rispetto a quello del 2022, che invece era di € 109.844,00. Egli percepisce quindi uno stipendio che si aggira sugli 8.000 € mensili (l'appellante deduce che lo stesso favorirebbe altresì di benefits e agevolazioni che deriverebbero dall'incarico di direttore che ricopre presso una importante multinazionale), vive nella casa di proprietà che ha ereditato dal padre, possiede altri immobili, che però non risultano messi a reddito, e non assume di avere altre particolari ed ingenti spese, né per finanziamenti accesi, né di altro genere.
Tanto premesso, l'età della minore (16 anni), il diverso periodo di permanenza presso ciascun genitore (di sei ed otto giorni), nonché, il notevole divario reddituale giustificano un aumento del contributo al mantenimento indiretto della figlia a carico del che si stima equo determinare nella somma CP_1 di € 600,00 mensili. La cifra è adeguata ad una giovane adolescente, le cui esigenze sono in continua crescita ed inoltre non ha una forte incidenza sul reddito del padre. Può osservarsi che l'importo riconosciuto in primo grado – pari a € 400,00 – è, in effetti, quello minimo che viene riconosciuto a favore del figlio, in capo al genitore che non è collocatario – o che comunque, pur essendo collocatario in modo paritetico, è il genitore economicamente più forte – e che percepisce un reddito mensile medio sensibilmente più basso di quello dichiarato dal (tra i 1.500,00 e i 2.000,00 € netti). CP_1
L'aumento assolve inoltre ad una funzione equilibratrice della diversità dei redditi percepiti dai due genitori. Invero, la giurisprudenza tende a riconoscere la necessità di un maggior contributo a carico del genitore più abbiente, poiché vuole assicurare al minore di avere, quando si trova col genitore economicamente più debole, un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione e comunque simile a quello che ha quando sta con quello economicamente più forte (cfr. Cass. 16 settembre 2020, n.
19299: “a seguito della separazione personale, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
(Cass. 1° marzo 2018, n. 4811), “l'art. 155 c.c., nell'imporre a ciascuno dei
4 coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella, determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto, le risorse economiche di entrambi i genitori”).
Tanto premesso, l'assegno di mantenimento a carico del per il CP_1 mantenimento della figlia può essere fissato nella misura di € 600,00 e può altresì essere, per le medesime considerazioni, accolta la richiesta di una diversa ripartizione delle spese straordinarie che per il 70 % graveranno sul padre e, per il restante 30 %, sulla madre.
Rimane ferma la suddivisione dell'assegno unico.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In base alla valutazione dell'esito complessivo della lite, attesa la prevalente soccombenza del nel presente giudizio e la prevalente CP_1 soccombenza della nel giudizio primo grado, le spese possono essere Pt_1 integralmente compensate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
- ACCOGLIE le domande come in atti proposte nel ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 32/2024;
- DISPONE che versi a a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento della figlia , la somma mensile di € 600,00 (soggetta a Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT);
- DISPONE che i genitori concorrano, nella misura del 70% il e del CP_1
30% la al pagamento delle spese straordinarie, individuate secondo le Pt_1 linee guida del CNF in materia di famiglia;
- COMPENSA integralmente le spese di lite di entrambi i giudizi;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
5 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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