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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/03/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6082/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6082/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv.to Riccardo Coscetta, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/05/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto che l' in data CP_1
12.4.2024 aveva notificato n. 8 solleciti di pagamento contenenti provvedimenti di rateizzazione di somme indebitamente percepite di seguito indicati: A) provvedimento identificato con n. di indebito
20502 e finalizzato al recupero della somma di euro 562,44 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 1 – atti impugnati); B) provvedimento identificato con n. di indebito 20504 e finalizzato al recupero della somma di euro 656,99 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 1 – atti impugnati); C) provvedimento identificato con n. di indebito 20505 e finalizzato al recupero della somma di euro 169,10 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N.
1 – atti impugnati); D) provvedimento identificato con n. di indebito 20506 e finalizzato al recupero della somma di euro 637,33 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 1 – atti impugnati); E) provvedimento identificato con n. di indebito 22115 e finalizzato al recupero della somma di euro 394,67 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr.
ALLEGATO N. 1 – atti impugnati); F) provvedimento identificato con n. di indebito 26077 e finalizzato al recupero della somma di euro 394,67 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 1 – atti impugnati); G) provvedimento identificato con n. di indebito 27957 e finalizzato al recupero della somma di euro 241,88 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di disoccupazione agricola (si cfr. ALLEGATO N. 1 – atti impugnati); H) provvedimento identificato con n. di indebito 28102 e finalizzato al recupero della somma di euro 4.426,38 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di disoccupazione agricola (si cfr.
ALLEGATO N. 1 – atti impugnati), per un ammontare complessivo di euro 7.483,46; che solo consultando la cassetta postale digitale presente nell'area riservata del sito internet aveva CP_1 rinvenuto n. 8 comunicazioni di indebito notificate tra i mesi di luglio 2011 e dicembre 2011, emesse per i medesimi importi ed identificate anch'esse con i numeri di pratica 20502, 20504, 20505, 20506,
22115, 26077, 27957 e 28102 (si cfr. ALLEGATO N. 2 comunicazioni indebito - anno 2011); di non aver mai formulato alcuna richiesta di rateizzazione del debito, stante l'intervenuta prescrizione decennale del diritto vantato dall'ente resistente.
Pertanto, ha chiesto “accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito dell'ente resistente e del diritto al recupero degli indebiti previdenziali identificati con i numeri di pratica 20502, 20504,
20505, 20506, 22115, 26077, 27957 e 28102; accertare e dichiarare per l'effetto l'illegittimità ed inefficacia degli atti impugnati nei confronti della ricorrente;
dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento dei n. 8 solleciti di pagamento con provvedimento di rateizzazione del debito identificati con i numeri di pratica 20502, 20504, 20505, 20506, 22115, 26077, 27957 e 28102; dichiarare la nullità dell'intero procedimento di recupero degli indebiti;
dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro 7.483,46 o altra somma eventualmente accertata”, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere, CP_1 con integrale compensazione delle spese di giudizio, stante l'avvenuto annullamento in via di autotutela degli indebiti contestati nn. 20502; 20504; 20505; 20506; 22115; 26077; 27957; 28102. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il provvedimento di annullamento degli indebiti oggetto di impugnazione, abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi. Aversa, 04/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6082/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv.to Riccardo Coscetta, come da procura in atti. C.F._1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis,
Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/05/2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto che l' in data CP_1
12.4.2024 aveva notificato n. 8 solleciti di pagamento contenenti provvedimenti di rateizzazione di somme indebitamente percepite di seguito indicati: A) provvedimento identificato con n. di indebito
20502 e finalizzato al recupero della somma di euro 562,44 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 1 – atti impugnati); B) provvedimento identificato con n. di indebito 20504 e finalizzato al recupero della somma di euro 656,99 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 1 – atti impugnati); C) provvedimento identificato con n. di indebito 20505 e finalizzato al recupero della somma di euro 169,10 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N.
1 – atti impugnati); D) provvedimento identificato con n. di indebito 20506 e finalizzato al recupero della somma di euro 637,33 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 1 – atti impugnati); E) provvedimento identificato con n. di indebito 22115 e finalizzato al recupero della somma di euro 394,67 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr.
ALLEGATO N. 1 – atti impugnati); F) provvedimento identificato con n. di indebito 26077 e finalizzato al recupero della somma di euro 394,67 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 1 – atti impugnati); G) provvedimento identificato con n. di indebito 27957 e finalizzato al recupero della somma di euro 241,88 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di disoccupazione agricola (si cfr. ALLEGATO N. 1 – atti impugnati); H) provvedimento identificato con n. di indebito 28102 e finalizzato al recupero della somma di euro 4.426,38 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di disoccupazione agricola (si cfr.
ALLEGATO N. 1 – atti impugnati), per un ammontare complessivo di euro 7.483,46; che solo consultando la cassetta postale digitale presente nell'area riservata del sito internet aveva CP_1 rinvenuto n. 8 comunicazioni di indebito notificate tra i mesi di luglio 2011 e dicembre 2011, emesse per i medesimi importi ed identificate anch'esse con i numeri di pratica 20502, 20504, 20505, 20506,
22115, 26077, 27957 e 28102 (si cfr. ALLEGATO N. 2 comunicazioni indebito - anno 2011); di non aver mai formulato alcuna richiesta di rateizzazione del debito, stante l'intervenuta prescrizione decennale del diritto vantato dall'ente resistente.
Pertanto, ha chiesto “accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito dell'ente resistente e del diritto al recupero degli indebiti previdenziali identificati con i numeri di pratica 20502, 20504,
20505, 20506, 22115, 26077, 27957 e 28102; accertare e dichiarare per l'effetto l'illegittimità ed inefficacia degli atti impugnati nei confronti della ricorrente;
dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento dei n. 8 solleciti di pagamento con provvedimento di rateizzazione del debito identificati con i numeri di pratica 20502, 20504, 20505, 20506, 22115, 26077, 27957 e 28102; dichiarare la nullità dell'intero procedimento di recupero degli indebiti;
dichiarare non dovuta la complessiva somma di euro 7.483,46 o altra somma eventualmente accertata”, vinte le spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo dichiarare cessata la materia del contendere, CP_1 con integrale compensazione delle spese di giudizio, stante l'avvenuto annullamento in via di autotutela degli indebiti contestati nn. 20502; 20504; 20505; 20506; 22115; 26077; 27957; 28102. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il provvedimento di annullamento degli indebiti oggetto di impugnazione, abbia soddisfatto la pretesa della ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno la posizione di contrasto tra le parti e con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaella
Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi. Aversa, 04/03/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Paesano