Sentenza 27 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2004, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COND VIA CESARE ROSSAROLL 120 NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CIRO SPADARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IR OR;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2367/01 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 16/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 30/09/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, il quale chiede che la Corte di NE, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.3.2000 ZA MI proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Napoli avverso il decreto ingiuntivo, emesso nei propri confronti, per il pagamento di lire 619.900 oltre interessi in favore del Condominio di via Rossaroll 120 in Napoli per oneri condominiali;
a fondamento della opposizione la MI deduceva, oltre il difetto parziale di legittimazione passiva per essere comproprietaria dell'appartamento compreso nello stabile condominiale suddetto, di aver già versato l'importo dovuto, in relazione ai lavori eseguiti al terrazzo condominiale, con riferimento alla tabella che le assegnava 15 millesimi di comproprietà.
Costituendosi in giudizio il Condominio di via Rossarol 120 assumeva che la ripartizione degli oneri relativi ai lavori inerenti al terrazzo comune era stata approvata con delibera assembleare non impugnata.
Con sentenza del 16.1.2001 il Giudice di Pace adito dichiarava nullo ed inefficace il decreto opposto.
Per la NE di tale sentenza il Condominio di via Cesare Rossarol 120 ha proposto un ricorso affidato ad un motivo;
la MI non ha svolto attività difensiva.
Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso in Camera di consiglio per manifesta infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo proposto il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, osserva che erroneamente il Giudice di Pace adito, nel dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, ha rilevato che la deliberazione assembleare, che aveva deciso sul diverso criterio invocato dall'opposto in ordine alla ripartizione delle spese relative ai lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sul lastrico solare non era stata allegata;
in realtà la predetta delibera, datata 25.5.1997, era stata regolarmente depositata ed allegata al fascicolo del procedimento monitorio (contraddistinto con il numero 9 e vistata dal cancelliere il 3.12.1999; peraltro nel fascicolo relativo al giudizio di opposizione al n. 4 dell'indice numerario, vistato dal cancelliere il 6.12.2000, vi era allegata la copia dei verbali di assemblea di approvazione del rendiconto della gestione relativa ai lavori eseguiti;
pertanto il giudicante aveva omesso lo esame di documenti essenziali ai fini della decisione.
La censura è inammissibile.
La sentenza impugnata, premesso che il condominio opposte aveva riconosciuto la effettività del versamento già effettuato dall'opponente, ha rilevato che dall'esame dei verbali assembleari, che confermavano come la divisione millesimale fosse quella invocata dalla MI, non era emersa una diversa ripartizione delle spese condominiali come preteso dall'opposto; il giudicante ha poi evidenziato che la delibera assembleare indicata dal condominio (che avrebbe deciso in proposito, si limitava in realtà al riferimento ad una precedente assemblea il cui verbale non risultava allegato agli atti.
Sulla base di tali premesse la doglianza sollevata dal ricorrente riguarda specificamente l'affermazione del giudicante in ordine alla inesistenza agli atti del processo di un documento di cui invece si sostiene l'esistenza; orbene tale censura prospetta un errore di fatto che da luogo invece ad un vizio revocatorio della sentenza di rigetto della domanda fondata su uno specifico documento ritenuto inesistente, e che è denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., e non con il ricorso per NE (Cass. 17.7.1997 n. 6556; Cass. 16.5.2000 n. 6319).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese di giudizio atteso che la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2004