Art. 57.
Il compenso e' liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalita' delle trasmissioni differite o ripetute.
Il compenso e' liquidato in base al numero delle trasmissioni.
Il regolamento determina i criteri per stabilire il numero e le modalita' delle trasmissioni differite o ripetute.