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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/03/2024, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1118/2020 promossa da:
(cod. fisc.: ) con l'avv. DI ANTONIO LORENZO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il difensore in Teramo, Corso Cerulli n. 59 -ATTORE contro
(GIÀ GIÀ ) con CP_1 Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 l'avv. NICOLINI GERMANO e con domicilio eletto c/o avv.Sbraccia in Ascoli Piceno, via D.Angelini n.62 -CONVENUTA
OGGETTO: Nullità del contratto di mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 11/12/2023
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il citava in giudizio la e Parte_1 CP_1 richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare la nullità ex art.1418
c.c. del contratto di mutuo dedotto in contestazione, per violazione dell'art.117 D.Lgs.n.385/1993, in riferimento all'errato Indicatore Sintetico di Costo in quanto non indicato in contratto e per gli effetti condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione ex art.2033 c.c. dell'importo di €.29.380,28 ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi ex art.1284, IV comma c.c. da calcolarsi a far data dalla notifica del presente atto sino al soddisfo;
In via subordinata - accertare e dichiarare l'omessa comunicazione del tasso annuo effettivo mai reso esplicito dalla convenuta e in concreto applicato come rilevabile dal piano di ammortamento;
accertare e dichiarare, quindi, la nullità parziale nel contratto di mutuo dedotto in contestazione ai sensi dell'art.1419 c.c. per violazione degli artt. 1283,
1325 e 1346 nonché dell'art.6 della delibera CICR del 6.2.2000, disponendo la sostituzione dell'illegittimo tasso d'interesse applicato con quello sostitutivo di cui all'art.117 D.Lgs.n.385/1993; accertare e dichiarare che, agli effetti del ricalcolo, l'importo a credito dell'attore è pari ad €.29.380,28
e pertanto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del suindicato importo ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi ex art.1284, IV comma c.c. da calcolarsi a far data dalla notifica del presente atto sino al soddisfo .“
pagina 1 di 4 Con comparsa depositata telematicamente in data 17.11.2023 si costituiva in giudizio la banca convenuta, la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “nel merito ed in ogni caso: respingere tutte le domande attoree poiché infondate sia in fatto che in diritto, con conseguente condanna dell'attore sig. a rifondere le spese ed i compensi professionali, oltre al Parte_1 rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge”. “ Alla prima udienza di comparizione parti del 7.12.2020 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. ed all'esito con ordinanza stesa in calce al verbale di udienza del 12.4.2021 il Giudice “Letti gli atti, viste le memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. depositate dalle parti, ritenuto che la CTU contabile richiesta dalla parte attrice non sia ammissibile sia perché da un lato attiene a questioni giuridiche e dall'altro i rilievi sulla indeterminatezza del tasso e dunque sulla applicazione dei tassi sostitutivi sembrerebbero del tutto generici in quanto il piano di ammortamento chiarisce inequivocabilmente il “costo” del mutuo indicando l'importo ed il tempo della restituzione e peraltro i rilievi sul regime di capitalizzazione riguardano il conto corrente, che è rapporto bancario diverso da quello oggetto di causa, respinge la richiesta di CTU svolta da parte attrice in quanto irrilevante e ritenuta la causa matura per la decisione, fissa per la precisazione delle conclusioni la nuova udienza del 20.12.2021 ore 10,00 “.
Alla udienza del 12.9.2021 il Giudice prendeva atto delle conclusioni precisate dalle parti e fissava per la discussione la nuova udienza del 13.6.2023 con termine fino al 2.6.2023 per il deposito di note conclusionali riepilogative.
Con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del Il Giudice “ Lette le note conclusionali delle parti, preso atto delle note di trattazione per l'udienza ed in particolare preso atto delle deduzioni dell'attore ed al fine di una più completa istruttoria, ammette la CTU contabile richiesta da parte attrice, nomina CTU il dott. di Ascoli Piceno e fissa per il conferimento incarico e giuramento Persona_1 la nuova udienza del 16.01.2023 ore 12, 00 riservando in udienza la formulazione del quesito che Par include la verifica della mancata indicazione dell' nel contratto di mutuo oggetto di causa. L'udienza si terrà in presenza. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente verbale al dott. .” Persona_1
Alla udienza del 16.1.2023 il CTU accettava l'incarico con formulazione dei quesiti e la causa veniva quindi istruita con deposito in data 30.5.2023 dell'elaborato peritale .
Alla udienza del 19.6.2023 la difesa della parte attrice espressamente “contestava integralmente la CTU per le motivazione indicate tutte nella bozza trasmessa e chiede che l'ausiliario venga a rendere chiarimenti sui criteri utilizzati per rispondere ai quesiti” mentre la difesa della convenuta “…tenuto conto che la CTU abbia confermato l'operato della Banca e che la causa era già stata trattenuta in decisione, chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione” ed il Giudice
“…ritenuto che il CTU abbia dato nell'elaborato peritale adeguatamente conto alle osservazioni della parte attrice per cui ove convocato a chiarimenti non potrebbe che confermare quanto già esposto nell'elaborato definitivo, fissa per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 7.12.2023 con termine fino al 26.11.2023 per il deposito di note conclusionali riepilogative. L'udienza si terrà in modalità telematica con termine fino al 4.11.2023 per il deposito di brevi note di udienza contenenti repliche alla conclusionale avversaria.
Alla udienza del 11.12.2023 le parti depositavano note in sostituzione di udienza ed il Giudice riservava la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.. Ritiene il Giudice che la domanda attorea non sia fondata in quanto indimostrata e pertanto da rigettare.
In particolare l'istruttoria espletata a mezzo la CTU ha consentito di accertare che Il contratto di mutuo fondiario n. 72/0251206000 stipulato in data 30.05.2001 per l'erogazione di un importo capitale di Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38) da restituirsi in 180 rate mensili con ammortamento alla francese, sia perfettamente valido ed efficace fra le parti in quanto presenta condizioni contrattuali pagina 2 di 4 sufficientemente determinate ex art. 117 TUB ed il tasso effettivamente concordato tra le parti è inequivocabile. Assume il CTU nell'elaborato peritale in atti, espressamente : “…Preliminarmente, lo scrivente ritiene opportuno indicare e spiegare i criteri seguiti nell'esecuzione dei calcoli richiesti nel quesito. Si precisa innanzitutto che oggetto della presente perizia sono: i) il contratto di mutuo fondiario n. 72/0251206000 stipulato in data 30.05.2001 con l'istituto di credito , Controparte_4 con atto del Notaio Rep. 156.361 che prevede l'erogazione di un importo capitale di Lire Persona_2
200.000.000 (Euro 103.291,38) da restituirsi in 180 rate mensili;
ii) il contratto modificativo del suddetto mutuo del 21.02.2006 atto Notaio Rep. 13766, che prevede la restituzione Persona_3 dell'importo di Euro 81.496,78 mediante 178 rate mensili;
iii) il secondo contratto modificativo del suddetto mutuo del 26.03.2013 atto Notaio Rep. 115452, che prevede la Persona_4 restituzione dell'importo di Euro 60.218,38 mediante 82 rate mensili. Come previsto dal quesito posto, lo scrivente ha provveduto a verificare la corretta determinazione degli interessi ex art. 117 TUB. La sentenza della Cassazione n. 12276/2010, ribadisce che affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata deve avere forma scritta e deve inoltre possedere “un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse”. Il requisito di univocità e determinabilità del tasso di interesse viene ulteriormente articolato dalla sentenza del Tribunale di Milano 30.10.2013, che ravvisava, in uno dei contratti in oggetto, profili di illegittimità della clausola interessi derivanti dall'impossibilità di interpretare univocamente le condizioni e la metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi. Nelle parole dello stesso estensore, le condizioni pattuite potevano dar luogo “sulla base dello stesso testo negoziale ad almeno tre diverse ipotesi di piani d'ammortamento per così dire alternativi”, ciascuno dei quali comportante l'applicazione di tassi di interesse diversi. In sostanza l'indeterminabilità dell'oggetto delle clausole contrattuali, in un contratto di prestito bancario, si verifica in presenza di una pluralità di clausole sul tasso d'interesse fra di loro incompatibili, tali da rendere impossibile l'accertamento del tasso effettivamente concordato tra le parti. Lo scrivente ha provveduto a ricalcolare poi il reale T.A.E.G. applicato, tenendo conto di tutti i costi, remunerazioni e spese applicate al contraente. RISPOSTE AI QUESITI Qui di seguito verranno esposti sinteticamente i risultati dei calcoli eseguiti e le risposte al quesito posto:
Il contratto di mutuo fondiario n. 72/0251206000 stipulato in data 30.05.2001 prevede l'erogazione di un importo capitale di Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38) da restituirsi in 180 rate mensili con ammortamento alla francese, il cui importo è fissato dal contratto stesso e la cui quota interessi è fissata per i primi dieci anni ad un tasso nominale annuo fisso, indicato contrattualmente nel 6,79% e successivamente ad un tasso variabile determinato applicando uno spread del 1,75% al tasso Euribor lettera 6 mesi;
Lo scrivente ha provveduto a verificare se le clausole relative al TAEG/ISC, TAN e agli altri interessi di mora siano stati sufficientemente determinati ex art. 117 TUB. Da tale verifica è risultato che: - la rata indicata nel contratto è coerente con il TAN indicato;
- nel contratto non è indicato il TAEG ma sono indicate tutte le voci di costo che concorrono alla formazione del TAEG che è coerente con quello ricalcolato (All. 2). Si ritiene pertanto che le condizioni contrattuali siano state sufficientemente determinate ex art. 117 TUB e che il tasso effettivamente concordato tra le parti sia inequivocabile. Il contratto modificativo del suddetto mutuo del 21.02.2006 prevede la restituzione di un importo capitale di Euro 81.496,78 mediante il pagamento di 178 rate mensili con ammortamento alla francese, la cui quota interessi è fissata ad un tasso variabile determinato applicando uno spread del 2,00% al tasso Euribor lettera 6 mesi. Lo scrivente ha provveduto a verificare se le clausole relative al
TAEG/ISC, TAN e agli altri interessi di mora siano stati sufficientemente determinati ex art. 117 TUB.
Da tale verifica è risultato che: - la rata indicata nel contratto è coerente con il TAN indicato;
- nel contratto non è indicato il TAEG ma non sono previste voci di costo ulteriori che concorrono alla formazione di un TAEG differente dal TAN (All. 3). Si ritiene pertanto che le condizioni contrattuali siano state sufficientemente determinate ex art. 117 TUB e che il tasso effettivamente concordato tra le parti sia inequivocabile. Il contratto modificativo del suddetto mutuo del 26.03.2013 prevede la pagina 3 di 4 restituzione di un importo capitale di Euro 60.218,38 mediante il pagamento di 82 rate mensili con ammortamento alla francese, la cui quota interessi è fissata ad un tasso variabile determinato applicando uno spread del 3,00% al tasso Euribor lettera 6 mesi;
prevede inoltre la ripartizione in quote costanti sulle 82 rate degli interessi maturati sull'intero importo capitale tra il 1° marzo 2013 e il 28 febbraio 2014. Lo scrivente ha provveduto a verificare se le clausole relative al TAEG/ISC, TAN e agli altri interessi di mora siano stati sufficientemente determinati ex art. 117 TUB. Da tale verifica è risultato che: - nel contratto è indicato il TAEG - la rata indicata nel contratto è coerente con il TAN indicato (All. 4). Si ritiene pertanto che le condizioni contrattuali siano state sufficientemente determinate ex art. 117 TUB e che il tasso effettivamente concordato tra le parti sia inequivocabile….”.
Peraltro il CT risponde adeguatamente alle osservazioni dl CT di parte attrice ove assume “…L'unica precisazione riguarda il fatto che l'indicazione del TEAG non era obbligatoria fino alla emanazione della delibera CICR del 2003. Lo scrivente CTU conviene con quanto precisato dal CT di parte convenuta, tant'è vero che ha valutato come “sufficientemente determinate” le condizioni applicate. Precisa solo che il fatto che l'indicazione del TAEG non fosse obbligatoria non significa che tale indice non esista;
lo scrivente ha semplicemente provveduto a ricalcolarlo ai soli fini di verifica della coerenza dei tassi. Sulla base delle osservazioni dell'avv. Di Antonio, il CTU non ha ritenuto di dover modificare il proprio elaborato peritale per i motivi di seguito esposti. L'avv. Di Antonio sostiene che:
“Il CTU nelle sue “considerazioni introduttive” (pagg.2-3) formula deduzioni giurisprudenziali non richieste e che peraltro, data la sua funzione, non gli competono. Desta stupore come l'ausiliario, dimentico della sua qualità di mero tecnico chiamato a verificare la determinazione di condizioni economiche contrattuali si azzardi ad enucleare arbitrariamente concetti giuridici. Sintomo, questo, di un approccio alla stesura della perizia radicalmente inadeguato”. In realtà il CTU non formula alcuna deduzione giurisprudenziale. Poiché il quesito richiede di verificare se le clausole siano sufficientemente determinate, lo scrivente ha ritenuto di spiegare, prima di ogni altra cosa, la sua interpretazione di “sufficientemente determinato” al solo scopo di consentire al Giudice di verificarne la condivisibilità. Il Giudice ha chiesto se “le clausole relative al TAEG/ISC, TAN, TAE e agli altri interessi di mora siano sufficientemente determinate”, non se il TAEG (tra l'altro non previsto al tempo) fosse indicato nel contratto. Il CTU ha ritenuto le clausole sufficientemente determinate in quanto non ve ne sono di incompatibili tra di loro tali da rendere impossibile l'accertamento in maniera univoca del tasso effettivamente concordato tra le parti …….“.
Ritiene il Giudice pertanto di aderire pienamente alle conclusioni dell'Ausiliario per avere questo risposto ai quesiti analizzando il contratto e giungendo ad escludere qualsivoglia irregolarità o illegittimità, con ragionamento logico e coerente e peraltro anche rispondendo alle osservazioni del CT di parte.
Le spese di lite possono integralmente compensarsi fra le parti tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali di merito che in ogni caso avevano consentito alla parte attrice l'acquisizione di una perizia di parte favorevole e le spese di CTU possono porsi in via definitiva a carico di parte convenuta in quanto necessaria per verificare la validità del contratto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge la domanda attorea in quanto totalmente indimostrata;
Compensa integralmente fra le parti le spese della presente causa e pone in via definitiva le spese di
CTU a carico della convenuta.
Ascoli Piceno, 16 marzo 2024 Il Giudice dott.ssa Paola Mariani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1118/2020 promossa da:
(cod. fisc.: ) con l'avv. DI ANTONIO LORENZO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il difensore in Teramo, Corso Cerulli n. 59 -ATTORE contro
(GIÀ GIÀ ) con CP_1 Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 l'avv. NICOLINI GERMANO e con domicilio eletto c/o avv.Sbraccia in Ascoli Piceno, via D.Angelini n.62 -CONVENUTA
OGGETTO: Nullità del contratto di mutuo
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 11/12/2023
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il citava in giudizio la e Parte_1 CP_1 richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - accertare e dichiarare la nullità ex art.1418
c.c. del contratto di mutuo dedotto in contestazione, per violazione dell'art.117 D.Lgs.n.385/1993, in riferimento all'errato Indicatore Sintetico di Costo in quanto non indicato in contratto e per gli effetti condannare la convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione ex art.2033 c.c. dell'importo di €.29.380,28 ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi ex art.1284, IV comma c.c. da calcolarsi a far data dalla notifica del presente atto sino al soddisfo;
In via subordinata - accertare e dichiarare l'omessa comunicazione del tasso annuo effettivo mai reso esplicito dalla convenuta e in concreto applicato come rilevabile dal piano di ammortamento;
accertare e dichiarare, quindi, la nullità parziale nel contratto di mutuo dedotto in contestazione ai sensi dell'art.1419 c.c. per violazione degli artt. 1283,
1325 e 1346 nonché dell'art.6 della delibera CICR del 6.2.2000, disponendo la sostituzione dell'illegittimo tasso d'interesse applicato con quello sostitutivo di cui all'art.117 D.Lgs.n.385/1993; accertare e dichiarare che, agli effetti del ricalcolo, l'importo a credito dell'attore è pari ad €.29.380,28
e pertanto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del suindicato importo ovvero di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi ex art.1284, IV comma c.c. da calcolarsi a far data dalla notifica del presente atto sino al soddisfo .“
pagina 1 di 4 Con comparsa depositata telematicamente in data 17.11.2023 si costituiva in giudizio la banca convenuta, la quale richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “nel merito ed in ogni caso: respingere tutte le domande attoree poiché infondate sia in fatto che in diritto, con conseguente condanna dell'attore sig. a rifondere le spese ed i compensi professionali, oltre al Parte_1 rimborso forfettario del 15% ed oneri di legge”. “ Alla prima udienza di comparizione parti del 7.12.2020 venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. ed all'esito con ordinanza stesa in calce al verbale di udienza del 12.4.2021 il Giudice “Letti gli atti, viste le memorie ex art. 183 co.VI c.p.c. depositate dalle parti, ritenuto che la CTU contabile richiesta dalla parte attrice non sia ammissibile sia perché da un lato attiene a questioni giuridiche e dall'altro i rilievi sulla indeterminatezza del tasso e dunque sulla applicazione dei tassi sostitutivi sembrerebbero del tutto generici in quanto il piano di ammortamento chiarisce inequivocabilmente il “costo” del mutuo indicando l'importo ed il tempo della restituzione e peraltro i rilievi sul regime di capitalizzazione riguardano il conto corrente, che è rapporto bancario diverso da quello oggetto di causa, respinge la richiesta di CTU svolta da parte attrice in quanto irrilevante e ritenuta la causa matura per la decisione, fissa per la precisazione delle conclusioni la nuova udienza del 20.12.2021 ore 10,00 “.
Alla udienza del 12.9.2021 il Giudice prendeva atto delle conclusioni precisate dalle parti e fissava per la discussione la nuova udienza del 13.6.2023 con termine fino al 2.6.2023 per il deposito di note conclusionali riepilogative.
Con provvedimento steso in calce al verbale di udienza del Il Giudice “ Lette le note conclusionali delle parti, preso atto delle note di trattazione per l'udienza ed in particolare preso atto delle deduzioni dell'attore ed al fine di una più completa istruttoria, ammette la CTU contabile richiesta da parte attrice, nomina CTU il dott. di Ascoli Piceno e fissa per il conferimento incarico e giuramento Persona_1 la nuova udienza del 16.01.2023 ore 12, 00 riservando in udienza la formulazione del quesito che Par include la verifica della mancata indicazione dell' nel contratto di mutuo oggetto di causa. L'udienza si terrà in presenza. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente verbale al dott. .” Persona_1
Alla udienza del 16.1.2023 il CTU accettava l'incarico con formulazione dei quesiti e la causa veniva quindi istruita con deposito in data 30.5.2023 dell'elaborato peritale .
Alla udienza del 19.6.2023 la difesa della parte attrice espressamente “contestava integralmente la CTU per le motivazione indicate tutte nella bozza trasmessa e chiede che l'ausiliario venga a rendere chiarimenti sui criteri utilizzati per rispondere ai quesiti” mentre la difesa della convenuta “…tenuto conto che la CTU abbia confermato l'operato della Banca e che la causa era già stata trattenuta in decisione, chiede fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e discussione” ed il Giudice
“…ritenuto che il CTU abbia dato nell'elaborato peritale adeguatamente conto alle osservazioni della parte attrice per cui ove convocato a chiarimenti non potrebbe che confermare quanto già esposto nell'elaborato definitivo, fissa per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. la nuova udienza del 7.12.2023 con termine fino al 26.11.2023 per il deposito di note conclusionali riepilogative. L'udienza si terrà in modalità telematica con termine fino al 4.11.2023 per il deposito di brevi note di udienza contenenti repliche alla conclusionale avversaria.
Alla udienza del 11.12.2023 le parti depositavano note in sostituzione di udienza ed il Giudice riservava la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.. Ritiene il Giudice che la domanda attorea non sia fondata in quanto indimostrata e pertanto da rigettare.
In particolare l'istruttoria espletata a mezzo la CTU ha consentito di accertare che Il contratto di mutuo fondiario n. 72/0251206000 stipulato in data 30.05.2001 per l'erogazione di un importo capitale di Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38) da restituirsi in 180 rate mensili con ammortamento alla francese, sia perfettamente valido ed efficace fra le parti in quanto presenta condizioni contrattuali pagina 2 di 4 sufficientemente determinate ex art. 117 TUB ed il tasso effettivamente concordato tra le parti è inequivocabile. Assume il CTU nell'elaborato peritale in atti, espressamente : “…Preliminarmente, lo scrivente ritiene opportuno indicare e spiegare i criteri seguiti nell'esecuzione dei calcoli richiesti nel quesito. Si precisa innanzitutto che oggetto della presente perizia sono: i) il contratto di mutuo fondiario n. 72/0251206000 stipulato in data 30.05.2001 con l'istituto di credito , Controparte_4 con atto del Notaio Rep. 156.361 che prevede l'erogazione di un importo capitale di Lire Persona_2
200.000.000 (Euro 103.291,38) da restituirsi in 180 rate mensili;
ii) il contratto modificativo del suddetto mutuo del 21.02.2006 atto Notaio Rep. 13766, che prevede la restituzione Persona_3 dell'importo di Euro 81.496,78 mediante 178 rate mensili;
iii) il secondo contratto modificativo del suddetto mutuo del 26.03.2013 atto Notaio Rep. 115452, che prevede la Persona_4 restituzione dell'importo di Euro 60.218,38 mediante 82 rate mensili. Come previsto dal quesito posto, lo scrivente ha provveduto a verificare la corretta determinazione degli interessi ex art. 117 TUB. La sentenza della Cassazione n. 12276/2010, ribadisce che affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata deve avere forma scritta e deve inoltre possedere “un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse”. Il requisito di univocità e determinabilità del tasso di interesse viene ulteriormente articolato dalla sentenza del Tribunale di Milano 30.10.2013, che ravvisava, in uno dei contratti in oggetto, profili di illegittimità della clausola interessi derivanti dall'impossibilità di interpretare univocamente le condizioni e la metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi. Nelle parole dello stesso estensore, le condizioni pattuite potevano dar luogo “sulla base dello stesso testo negoziale ad almeno tre diverse ipotesi di piani d'ammortamento per così dire alternativi”, ciascuno dei quali comportante l'applicazione di tassi di interesse diversi. In sostanza l'indeterminabilità dell'oggetto delle clausole contrattuali, in un contratto di prestito bancario, si verifica in presenza di una pluralità di clausole sul tasso d'interesse fra di loro incompatibili, tali da rendere impossibile l'accertamento del tasso effettivamente concordato tra le parti. Lo scrivente ha provveduto a ricalcolare poi il reale T.A.E.G. applicato, tenendo conto di tutti i costi, remunerazioni e spese applicate al contraente. RISPOSTE AI QUESITI Qui di seguito verranno esposti sinteticamente i risultati dei calcoli eseguiti e le risposte al quesito posto:
Il contratto di mutuo fondiario n. 72/0251206000 stipulato in data 30.05.2001 prevede l'erogazione di un importo capitale di Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38) da restituirsi in 180 rate mensili con ammortamento alla francese, il cui importo è fissato dal contratto stesso e la cui quota interessi è fissata per i primi dieci anni ad un tasso nominale annuo fisso, indicato contrattualmente nel 6,79% e successivamente ad un tasso variabile determinato applicando uno spread del 1,75% al tasso Euribor lettera 6 mesi;
Lo scrivente ha provveduto a verificare se le clausole relative al TAEG/ISC, TAN e agli altri interessi di mora siano stati sufficientemente determinati ex art. 117 TUB. Da tale verifica è risultato che: - la rata indicata nel contratto è coerente con il TAN indicato;
- nel contratto non è indicato il TAEG ma sono indicate tutte le voci di costo che concorrono alla formazione del TAEG che è coerente con quello ricalcolato (All. 2). Si ritiene pertanto che le condizioni contrattuali siano state sufficientemente determinate ex art. 117 TUB e che il tasso effettivamente concordato tra le parti sia inequivocabile. Il contratto modificativo del suddetto mutuo del 21.02.2006 prevede la restituzione di un importo capitale di Euro 81.496,78 mediante il pagamento di 178 rate mensili con ammortamento alla francese, la cui quota interessi è fissata ad un tasso variabile determinato applicando uno spread del 2,00% al tasso Euribor lettera 6 mesi. Lo scrivente ha provveduto a verificare se le clausole relative al
TAEG/ISC, TAN e agli altri interessi di mora siano stati sufficientemente determinati ex art. 117 TUB.
Da tale verifica è risultato che: - la rata indicata nel contratto è coerente con il TAN indicato;
- nel contratto non è indicato il TAEG ma non sono previste voci di costo ulteriori che concorrono alla formazione di un TAEG differente dal TAN (All. 3). Si ritiene pertanto che le condizioni contrattuali siano state sufficientemente determinate ex art. 117 TUB e che il tasso effettivamente concordato tra le parti sia inequivocabile. Il contratto modificativo del suddetto mutuo del 26.03.2013 prevede la pagina 3 di 4 restituzione di un importo capitale di Euro 60.218,38 mediante il pagamento di 82 rate mensili con ammortamento alla francese, la cui quota interessi è fissata ad un tasso variabile determinato applicando uno spread del 3,00% al tasso Euribor lettera 6 mesi;
prevede inoltre la ripartizione in quote costanti sulle 82 rate degli interessi maturati sull'intero importo capitale tra il 1° marzo 2013 e il 28 febbraio 2014. Lo scrivente ha provveduto a verificare se le clausole relative al TAEG/ISC, TAN e agli altri interessi di mora siano stati sufficientemente determinati ex art. 117 TUB. Da tale verifica è risultato che: - nel contratto è indicato il TAEG - la rata indicata nel contratto è coerente con il TAN indicato (All. 4). Si ritiene pertanto che le condizioni contrattuali siano state sufficientemente determinate ex art. 117 TUB e che il tasso effettivamente concordato tra le parti sia inequivocabile….”.
Peraltro il CT risponde adeguatamente alle osservazioni dl CT di parte attrice ove assume “…L'unica precisazione riguarda il fatto che l'indicazione del TEAG non era obbligatoria fino alla emanazione della delibera CICR del 2003. Lo scrivente CTU conviene con quanto precisato dal CT di parte convenuta, tant'è vero che ha valutato come “sufficientemente determinate” le condizioni applicate. Precisa solo che il fatto che l'indicazione del TAEG non fosse obbligatoria non significa che tale indice non esista;
lo scrivente ha semplicemente provveduto a ricalcolarlo ai soli fini di verifica della coerenza dei tassi. Sulla base delle osservazioni dell'avv. Di Antonio, il CTU non ha ritenuto di dover modificare il proprio elaborato peritale per i motivi di seguito esposti. L'avv. Di Antonio sostiene che:
“Il CTU nelle sue “considerazioni introduttive” (pagg.2-3) formula deduzioni giurisprudenziali non richieste e che peraltro, data la sua funzione, non gli competono. Desta stupore come l'ausiliario, dimentico della sua qualità di mero tecnico chiamato a verificare la determinazione di condizioni economiche contrattuali si azzardi ad enucleare arbitrariamente concetti giuridici. Sintomo, questo, di un approccio alla stesura della perizia radicalmente inadeguato”. In realtà il CTU non formula alcuna deduzione giurisprudenziale. Poiché il quesito richiede di verificare se le clausole siano sufficientemente determinate, lo scrivente ha ritenuto di spiegare, prima di ogni altra cosa, la sua interpretazione di “sufficientemente determinato” al solo scopo di consentire al Giudice di verificarne la condivisibilità. Il Giudice ha chiesto se “le clausole relative al TAEG/ISC, TAN, TAE e agli altri interessi di mora siano sufficientemente determinate”, non se il TAEG (tra l'altro non previsto al tempo) fosse indicato nel contratto. Il CTU ha ritenuto le clausole sufficientemente determinate in quanto non ve ne sono di incompatibili tra di loro tali da rendere impossibile l'accertamento in maniera univoca del tasso effettivamente concordato tra le parti …….“.
Ritiene il Giudice pertanto di aderire pienamente alle conclusioni dell'Ausiliario per avere questo risposto ai quesiti analizzando il contratto e giungendo ad escludere qualsivoglia irregolarità o illegittimità, con ragionamento logico e coerente e peraltro anche rispondendo alle osservazioni del CT di parte.
Le spese di lite possono integralmente compensarsi fra le parti tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali di merito che in ogni caso avevano consentito alla parte attrice l'acquisizione di una perizia di parte favorevole e le spese di CTU possono porsi in via definitiva a carico di parte convenuta in quanto necessaria per verificare la validità del contratto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge la domanda attorea in quanto totalmente indimostrata;
Compensa integralmente fra le parti le spese della presente causa e pone in via definitiva le spese di
CTU a carico della convenuta.
Ascoli Piceno, 16 marzo 2024 Il Giudice dott.ssa Paola Mariani
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