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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA LB RG, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6084/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 297/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
7 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7695/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello nei confronti della pronuncia di prime cure che aveva accolto la prospettazione della contribuente rispetto alle trattenute eccessive nei confronti della stessa nel momento della erogazione dell'indennità di fine rapporto. Invero, il fondo di Previdenza liquidava in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità aggiuntiva di fine rapporto per un importo lordo pari ad € 51.636,00. La citata indennità veniva sottoposta a tassazione separata con l'aliquota Irpef del 23%, da cui un'imposta trattenuta pari ad € 11.876,28. La ricorrente richiedeva il rimborso dell'IRPEF per un importo pari ad euro 5.872,12 ritenendo che il Fondo di Previdenza avesse trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute. In particolare, la contribuente, riteneva che nel caso di specie l'indennità aggiuntiva di fine rapporto andrebbe fiscalmente inquadrata come “indennità equipollenti” per cui troverebbero applicazione le riduzioni della base imponibile previste dall'art. 19, comma 2bis del TUIR.
Secondo la pronuncia di prime cure “La Corte di cassazione chiarisce che l'indennità spettante al dipendente del ministero dell'Economia e delle Finanze, erogata dal Fondo di previdenza per il personale di detto ministero all'atto della cessazione dal servizio, è senza dubbio "equipollente" al trattamento di fine rapporto.
Ciò per cui v'è contestazione è, invece, proprio la composizione del predetto Fondo, dalla quale, poi, farne discendere la tassazione.
Invero, in base all'articolo 2 del Dpr n. 1034/1984 il Fondo si compone, oltre che delle contribuzioni dei dipendenti, anche di entrate di natura diversa (sanzioni pecuniarie, percentuali di vincita del gioco del lotto, nonché altre indennità perequative pensionabili).
Tale orientamento, poi, risulta proprio recentemente accolto dalla stessa Agenzia delle Entrate che, in merito alle modalità di tassazione dell'indennità aggiuntiva di fine servizio erogabile agli iscritti al Fondo di
Previdenza ai sensi del dpr n. 1034/1984, con risposta del 27 giugno 2023 resa all'interpello n. 958-
587/2023, presentato dal Fondo, ha ritenuto, su conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la predetta indennità deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma l, lettera a), del TUIR ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2- bis., del TUIR, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari ad € 309,87 per ogni anno di servizio. Tale modalità di imposizione agevolata corrisponde esattamente a quella richiesta dalla odierna ricorrente. Il ricorso va conseguentemente accolto, con rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente”.
Secondo l'appellante vi sarebbe un contrasto nella motivazione della sentenza rispetto alle richieste di detrazione formulate dalla contribuente. In ogni caso a quest'ultima spetterebbe una somma differente da quella richiesta in relazione all'applicazione della previsione di cui all'Art. 19 TUIR escludendosi una applicazione integrale della norma.
Invero, se l'indennità erogata è da inquadrare nell'ambito delle indennità c.d. equipollenti al trattamento di fine rapporto, dovrebbe spettare esclusivamente la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2bis del T.U.I.R. di 309,87 euro per ciascun anno di servizio.
Di conseguenza non avendo la signora Resistente_1 mai provato di incrementare il fondo di previdenza con contributi personali non può che applicarsi soltanto in parte l'art. 19 come richiamato. Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello proposto. Si costituiva parte appellata ribadendo la legittimità della richiesta accolta dai giudici di prime cure con riguardo alle due voci riconosciute ai fini del rimborso richiesto, ovvero detrazioni di cui all'art. 19 comma
2 bis e contributi a carico del lavoratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente richiamata la pronuncia della Suprema Corte (Cass.civ. 27348 del 22 ottobre 2024) che affronta il tema oggetto della presente controversia esprimendo un principio condiviso da questa
Corte.
In conformità a consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis Cass. 5.10.2016, n. 19859; Cass.
31.01.2017, n. 2458; Cass. 25.10.2017, n. 25396; Cass. n. 5330 del 2019; Cass. n. 27804 del 2019;
Cass. 17.01.2020, n. 917; Cass. n. 1228 del 2020; Cass. 10.09.2020, n. 1875; Cass. 15.11.2021, n.
34231; Cass. 14.01.2022, n. 1006) – che la prestazione erogata dal Fondo in questione non è esente da
Irpef, ma deve essere sottoposta a tassazione separata (non ordinaria) ai sensi art. 17 T.U.I.R.
In tal senso la Suprema Corte, in tema di IRPEF, ha affermato quindi che l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (Cass. nn. 19859 del 2016,
25396 del 2017 e 5330 del 2019).
Va dunque applicata la tassazione separata prevista dall'art. 17 del T.U.I.R., escludendo che si tratti di contributi diretti a carico del dipendente, da questi interamente versati al fondo previdenziale ed esclusi, tout court, dalla tassazione (come invece sostenuto dalla isolata Cass. 12.06.2003, n. 9430).
Continua invece ad essere tuttora controverso se, in ragione dell'assimilazione (diffusa nel costante orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato) dell'indennità erogata dal Fondo de quo equiparabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, debba applicarsi l'art. 19,comma 2 bis, del T.U.I.R. non solo per quanto riguarda la riduzione dell'importo di
309,87 Euro per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
ma anche quella ulteriore dettata dall'ultimo periodo dello stesso comma, secondo cui
“L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.”
Ebbene, il dato letterale di tale ultima previsione è inequivoco, riferendosi alle “indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati” ed individuando la contribuzione da parte dei lavoratori non solo come presupposto dell' an della riduzione, ma anche quale elemento che concorre alla quantificazione di quest'ultima, attraverso il rapporto, appunto, fra ” l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza”. Nel caso di specie, tuttavia, nello stesso consolidato orientamento posto a base della tassazione solo separata dell'indennità erogata dal Fondo, è stato già rilevato da questa Corte che ad alimentare il Fondo, dal quale vengono tratte le risorse poi tradotte in integrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto, sono le voci indicate dall'art. 2, lettere c),
d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, di natura palesemente pubblicistica.
Voci rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati;
proventi delle sanzioni pecuniarie;
proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura.
Né contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d),
e d) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività accertativa del suo personale.
Ed infatti, lo stesso personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l'iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo, costituendo un'entrata di quest'ultimo, e solo successivamente si traducono in unadelle componenti dell'indennità integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo.
Tal che non può' dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturiscano da un contributo “diretto” dei dipendenti e quindi non può' sostenersi che l'indennità poi da essi percetta sia autofinanziata (così Cass.
14.01.2022, n. 1006).
Se dunque deve ritenersi, in conformità all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, che il
Fondo non è alimentato da un contributo “diretto” dei dipendenti, ne consegue che viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui al ridetto ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R., ovvero il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti.
Pertanto, l'odierno ricorso va deciso in base all'enunciato principio di diritto secondo cui “Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.“
Sulla base di quanto appena affermato accoglie parzialmente l'appello dell'AdE e, in riforma della sentenza appellata, condanna AdE al rimborso di euro 2.779,64, oltre inttressi legali con decorrenza e nella misura come da legge tributaria fino al giorno di effettivo soddisfo.
Condanna l'AdE a rifondere al contribuente la metà delle spese del doppio grado che liquida in euro cinquecento, oltre IVA e CAssa se dovute, che distrae in favore del suo difensore dr. comm. Difensore_1
.
P.Q.M.
Accoglie parizialmente l'appello dell'AdE e, in riforma della sentenza appellata, condanna AdE al rimborso di euro 2.779,64, oltre interessi legali con decorrenza e nella misura come da legge tributaria fino al giorno di effettivo soddisfo. Condanna l'AdE a rifondere alla parte contribuente la metà delle spese del doppio grado che liquida (già ridotte alla metà) in euro seicento, di cui quattrocento per il primo grado, oltre IVA e Cassa se dovute, che distrae in favore del suo difensore dr. comm. Difensore_1.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
CARDONA LB RG, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6084/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 Dr. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 297/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
7 e pubblicata il 22/01/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2021
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7695/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello nei confronti della pronuncia di prime cure che aveva accolto la prospettazione della contribuente rispetto alle trattenute eccessive nei confronti della stessa nel momento della erogazione dell'indennità di fine rapporto. Invero, il fondo di Previdenza liquidava in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità aggiuntiva di fine rapporto per un importo lordo pari ad € 51.636,00. La citata indennità veniva sottoposta a tassazione separata con l'aliquota Irpef del 23%, da cui un'imposta trattenuta pari ad € 11.876,28. La ricorrente richiedeva il rimborso dell'IRPEF per un importo pari ad euro 5.872,12 ritenendo che il Fondo di Previdenza avesse trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute. In particolare, la contribuente, riteneva che nel caso di specie l'indennità aggiuntiva di fine rapporto andrebbe fiscalmente inquadrata come “indennità equipollenti” per cui troverebbero applicazione le riduzioni della base imponibile previste dall'art. 19, comma 2bis del TUIR.
Secondo la pronuncia di prime cure “La Corte di cassazione chiarisce che l'indennità spettante al dipendente del ministero dell'Economia e delle Finanze, erogata dal Fondo di previdenza per il personale di detto ministero all'atto della cessazione dal servizio, è senza dubbio "equipollente" al trattamento di fine rapporto.
Ciò per cui v'è contestazione è, invece, proprio la composizione del predetto Fondo, dalla quale, poi, farne discendere la tassazione.
Invero, in base all'articolo 2 del Dpr n. 1034/1984 il Fondo si compone, oltre che delle contribuzioni dei dipendenti, anche di entrate di natura diversa (sanzioni pecuniarie, percentuali di vincita del gioco del lotto, nonché altre indennità perequative pensionabili).
Tale orientamento, poi, risulta proprio recentemente accolto dalla stessa Agenzia delle Entrate che, in merito alle modalità di tassazione dell'indennità aggiuntiva di fine servizio erogabile agli iscritti al Fondo di
Previdenza ai sensi del dpr n. 1034/1984, con risposta del 27 giugno 2023 resa all'interpello n. 958-
587/2023, presentato dal Fondo, ha ritenuto, su conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, che la predetta indennità deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17, comma l, lettera a), del TUIR ed è imponibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2- bis., del TUIR, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari ad € 309,87 per ogni anno di servizio. Tale modalità di imposizione agevolata corrisponde esattamente a quella richiesta dalla odierna ricorrente. Il ricorso va conseguentemente accolto, con rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente”.
Secondo l'appellante vi sarebbe un contrasto nella motivazione della sentenza rispetto alle richieste di detrazione formulate dalla contribuente. In ogni caso a quest'ultima spetterebbe una somma differente da quella richiesta in relazione all'applicazione della previsione di cui all'Art. 19 TUIR escludendosi una applicazione integrale della norma.
Invero, se l'indennità erogata è da inquadrare nell'ambito delle indennità c.d. equipollenti al trattamento di fine rapporto, dovrebbe spettare esclusivamente la deduzione forfettaria di cui al primo periodo del citato art. 19, comma 2bis del T.U.I.R. di 309,87 euro per ciascun anno di servizio.
Di conseguenza non avendo la signora Resistente_1 mai provato di incrementare il fondo di previdenza con contributi personali non può che applicarsi soltanto in parte l'art. 19 come richiamato. Concludeva, quindi, per l'accoglimento dell'appello proposto. Si costituiva parte appellata ribadendo la legittimità della richiesta accolta dai giudici di prime cure con riguardo alle due voci riconosciute ai fini del rimborso richiesto, ovvero detrazioni di cui all'art. 19 comma
2 bis e contributi a carico del lavoratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente richiamata la pronuncia della Suprema Corte (Cass.civ. 27348 del 22 ottobre 2024) che affronta il tema oggetto della presente controversia esprimendo un principio condiviso da questa
Corte.
In conformità a consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis Cass. 5.10.2016, n. 19859; Cass.
31.01.2017, n. 2458; Cass. 25.10.2017, n. 25396; Cass. n. 5330 del 2019; Cass. n. 27804 del 2019;
Cass. 17.01.2020, n. 917; Cass. n. 1228 del 2020; Cass. 10.09.2020, n. 1875; Cass. 15.11.2021, n.
34231; Cass. 14.01.2022, n. 1006) – che la prestazione erogata dal Fondo in questione non è esente da
Irpef, ma deve essere sottoposta a tassazione separata (non ordinaria) ai sensi art. 17 T.U.I.R.
In tal senso la Suprema Corte, in tema di IRPEF, ha affermato quindi che l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (Cass. nn. 19859 del 2016,
25396 del 2017 e 5330 del 2019).
Va dunque applicata la tassazione separata prevista dall'art. 17 del T.U.I.R., escludendo che si tratti di contributi diretti a carico del dipendente, da questi interamente versati al fondo previdenziale ed esclusi, tout court, dalla tassazione (come invece sostenuto dalla isolata Cass. 12.06.2003, n. 9430).
Continua invece ad essere tuttora controverso se, in ragione dell'assimilazione (diffusa nel costante orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato) dell'indennità erogata dal Fondo de quo equiparabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, debba applicarsi l'art. 19,comma 2 bis, del T.U.I.R. non solo per quanto riguarda la riduzione dell'importo di
309,87 Euro per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
ma anche quella ulteriore dettata dall'ultimo periodo dello stesso comma, secondo cui
“L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.”
Ebbene, il dato letterale di tale ultima previsione è inequivoco, riferendosi alle “indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati” ed individuando la contribuzione da parte dei lavoratori non solo come presupposto dell' an della riduzione, ma anche quale elemento che concorre alla quantificazione di quest'ultima, attraverso il rapporto, appunto, fra ” l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza”. Nel caso di specie, tuttavia, nello stesso consolidato orientamento posto a base della tassazione solo separata dell'indennità erogata dal Fondo, è stato già rilevato da questa Corte che ad alimentare il Fondo, dal quale vengono tratte le risorse poi tradotte in integrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto, sono le voci indicate dall'art. 2, lettere c),
d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, di natura palesemente pubblicistica.
Voci rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati;
proventi delle sanzioni pecuniarie;
proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura.
Né contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d),
e d) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività accertativa del suo personale.
Ed infatti, lo stesso personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l'iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo, costituendo un'entrata di quest'ultimo, e solo successivamente si traducono in unadelle componenti dell'indennità integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo.
Tal che non può' dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturiscano da un contributo “diretto” dei dipendenti e quindi non può' sostenersi che l'indennità poi da essi percetta sia autofinanziata (così Cass.
14.01.2022, n. 1006).
Se dunque deve ritenersi, in conformità all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, che il
Fondo non è alimentato da un contributo “diretto” dei dipendenti, ne consegue che viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui al ridetto ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R., ovvero il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti.
Pertanto, l'odierno ricorso va deciso in base all'enunciato principio di diritto secondo cui “Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.“
Sulla base di quanto appena affermato accoglie parzialmente l'appello dell'AdE e, in riforma della sentenza appellata, condanna AdE al rimborso di euro 2.779,64, oltre inttressi legali con decorrenza e nella misura come da legge tributaria fino al giorno di effettivo soddisfo.
Condanna l'AdE a rifondere al contribuente la metà delle spese del doppio grado che liquida in euro cinquecento, oltre IVA e CAssa se dovute, che distrae in favore del suo difensore dr. comm. Difensore_1
.
P.Q.M.
Accoglie parizialmente l'appello dell'AdE e, in riforma della sentenza appellata, condanna AdE al rimborso di euro 2.779,64, oltre interessi legali con decorrenza e nella misura come da legge tributaria fino al giorno di effettivo soddisfo. Condanna l'AdE a rifondere alla parte contribuente la metà delle spese del doppio grado che liquida (già ridotte alla metà) in euro seicento, di cui quattrocento per il primo grado, oltre IVA e Cassa se dovute, che distrae in favore del suo difensore dr. comm. Difensore_1.