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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/03/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo Madonna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 35450/2018 di R.G.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Saccone Nicola del Foro di Napoli (C.F. , presso il cui studio in C.F._2
Napoli, alla Piazza Matteotti n. 7 è elettivamente domiciliato.
ATTORE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Perna CP_1 CodiceFiscale_3
Lorenzo, con studio in Napoli, alla Via P. Metastasio n. 63.
CONVENUTA OGGETTO: inadempimento contratto preliminare.
CONCLUSIONI: come da note congiunte di trattazione scritta tempestivamente depositate per l'udienza del 24.06.2024 tenuta in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.12.2018, il SI. Parte_1
conveniva in giudizio la ex moglie per ottenere l'esecuzione in forma CP_1
specifica, ai sensi dell'art 2932 c.c., dell'obbligo, da questa assunto con i patti di separazione consensuale dei coniugi, omologati dal Tribunale di Napoli in data
08.06.2018, di trasferire la proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in
Napoli alla Via Bernardo Tanucci n. 118, scala B, 4° in suo favore, rimasto inadempiuto.
Premetteva parte attrice che, in conseguenza della crisi coniugale affrontata, le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni della loro separazione, ed i relativi patti venivano omologati dal Tribunale di Napoli con decreto del 31.05.2018, pubblicato in data 08.06.2018. All'interno dei menzionati patti le parti concordavano, tra l'altro, che “La casa coniugale, di Napoli Via Bernardo Tanucci n.
118, unitamente ad ogni arredo, immobile, mobile e suppellettile, viene assegnata al SInor che la destinerà a propria residenza;
La SInora si Parte_1 CP_1
obbliga a trasferire la proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Bernardo
Tanucci n. 118 al SInor entro e non oltre 90 giorni dalla data di Parte_1
omologazione degli accordi intervenuti tra i coniugi da parte del Tribunale;
il SInor
a sua volta si obbliga a corrispondere alla SInora la Parte_1 CP_1 somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00), contestualmente alla data di stipula del rogito notarile, quale corrispettivo per il contributo offerto dalla SInora CP_1
all'acquisto ed alla gestione dell'immobile.”
[...]
Nelle more, l'attore deduceva di avere concordato con la ex moglie una diversa modalità di pagamento dell'obbligo assunto, prevedendo il versamento di euro
- 2 - 20.000,00 alla stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile, e la restante somma di euro 20.000,00 entro il 30.06.2019.
Ebbene, decorso il termine di 90 giorni decorrente dal decreto di omologazione, CP_ come espressamente pattuito, la SI.ra , nonostante i numerosi solleciti del SInor non adempiva l'obbligazione assunta, omettendo, altresì, di recarsi Pt_1 presso il TA alla data convenuta per la stipula dell'atto. Per_1
In subordine, il chiedeva accertarsi la simulazione per interposizione fittizia di Pt_1
persona dell'atto di compravendita dell'immobile in oggetto per TA
del 19.06.2006, stipulato in costanza di matrimonio, nella parte in cui Persona_2
CP_ figurava quale acquirente la SI.ra e non il SI. unico titolare del diritto Pt_1
di proprietà.
Si costituiva in giudizio la SI.ra , eccependo preliminarmente CP_1
l'improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
nel merito, chiedeva rigettarsi la domanda attorea per violazione dell'art 143 comma 3 c.c., risultando l'immobile adibito a casa coniugale acquistato ex lege da entrambi i coniugi. Eccepiva altresì l'infondatezza della domanda proposta dall'attore di dichiarazione della simulazione per interposizione fittizia di persona dell'atto di compravendita. Da ultimo, contestava l'eccezione di inadempimento contrattuale, rilevando di avere sempre tenuto fede agli accordi assunti, essendosi invece l'attore reso inadempiente rispetto agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale. Difatti, parte convenuta si era resa disponibile ad onorare l'impegno di recarsi dal notaio ai fini della sottoscrizione dell'atto di Per_1
rogito dell'immobile in favore dell'ex marito, ma il impegnatosi, ai sensi Pt_1
dell'art. 7 degli accordi di separazione, al versamento della somma di euro
40.000,00, offriva, in sede di rogito, il pagamento di soli euro 20.000,00, legittimando parte convenuta a rifiutare l'adempimento, perché parziale. Dopo aver quindi articolato le proprie istanze, difese ed eccezioni, concludeva affinché il
Tribunale adito volesse: “1) in via preliminare dichiarare la domanda improcedibile per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) nel merito accertare e
- 3 - dichiarare l'inadempimento contrattuale del SI. per i motivi di cui sopra e Pt_1
per l'effetto rigettare tutte le domande di parte attrice per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto in quanto infondate e non provate;
3) In ogni caso condannare, il SI. al pagamento delle spese e delle spettanze professionali Pt_1
oltre iva e cassa come per legge con clausola di attribuzione in favore dell'Avv.
Lorenza Perna”.
All'udienza del 16.11.2020 il Giudice, preso atto della mancata comparizione delle parti mediante il deposito di note scritte, a garanzia del diritto di difesa, rinviava la comparizione all'udienza del 15.04.2021, all'esito della quale si riservava sulle richieste formulate da ciascuna parte.
Sciolta la riserva ed esaminate le richieste istruttorie, il Giudice rinviava la causa all'udienza del 30.09.2021 per la comparizione personale delle parti, onde ottenere chiarimenti sui fatti di causa. All'udienza del 30.09.2021 le parti manifestavano la volontà di tranSIere la causa, come da verbale di conciliazione dalle stesse sottoscritto, e il Giudice rinviava la causa dapprima, all'udienza del 15.12.2022, poi al 15.06.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Rifissata nuovamente la comparizione personale delle parti dinanzi a sé, all'udienza del 09/11/2023 sulla richiesta di parte attrice di fornire la prova della commerciabilità del bene da trasferire, il Giudice, stante la non opposizione della controparte. autorizzava il procuratore dell'attore al deposito per l'udienza del
11/12/2023 della CTU espletata nell'ambito della procedura esecutiva promossa dalla Banca nei confronti della SInora , nonché del verbale di giuramento Per_3 del CTU, riservando all'esito ogni altro provvedimento.
Provveduto al deposito di quanto autorizzato dal Giudice le parti concludevano con le depositate note congiunte affinché: “Piaccia all'On.le Tribunale di Napoli adito così provvedere: 1) Accogliere la domanda proposta dal SInor 2) Per Parte_1
l'effetto, trasferire ex art. 2932 c.c., dalla SInora , nata a [...] il CP_1
30/10/1968 (C.F. ) al SInor nato a [...] il C.F._4 Parte_1
16/03/1964 (C.F. ) la proprietà dell'immobile sito in Napoli alla C.F._1
- 4 - Via Bernardo Tanucci n. 118 – scala B) quarto piano, con ingresso dalla prima porta posta a sinistra dell'ascensore, composto di vani catastali sei virgola cinque, confinante con Via Tanucci, cortile interno, pianerottolo e vano scala, riportato nel
Catasto fabbricati alla Sez. SCA -foglio 21- p.lla 35 – sub. 47, Via Bernardo Tanucci n.
118 – piano 4° - Cat. A/3, cl 3), vani 6,5 totale superficie catastale n. 138 totale escluse aree scoperte – mq 137 – ree 604,25; 3) Dichiarare il SInor Parte_1 essendo obbligato sulla scorta del decreto di omologazione reso dal Tribunale di
Napoli, dell'8/6/2018 a corrispondere alla SInora la somma di € CP_1
40.000,00 (quarantamila/00), avendo già corrisposto la somma di € 10.000,00
(diecimila/00) è tenuto a corrispondere la rimanente somma di € 30.000,00
(trentamila/00) entro il 30/06/2024. Il trasferimento della proprietà dell'immobile si perfezionerà a prescindere dal pagamento della richiamata somma, essendo stata tale forma di pagamento accettata dalla SInora;
4) Dichiarare che CP_1 tutti gli oneri e le spese cedenti a qualsiasi titolo sull'immobile (IMU, IRPEF, TARI, etc.) cederanno a carico del SI. a far tempo dall'8.06.2018; 5) Parte_1
Dichiarare che, come concordato dalle parti, sono a carico del SInor Parte_1
tutti gli oneri fiscali e di natura tributaria, IMU, IRPEF, TARI etc, nonché gli oneri condominiali, a partire dalla data di acquisto dell'immobile, manlevando la SInora
da ogni responsabilità; 6) Compensare integralmente le spese di CP_1 giudizio tra le parti”. In ragione di tanto, il Giudice, con ordinanza pronunciata ex art. 127 ter c.p.c., assegnava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini ordinari ex art. 190 c. p. c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e di replica.
Sulle depositate comparse conclusionali la causa giunge ora a questo Tribunale ai fini della decisione.
Parte attrice si costituiva in giudizio demandando la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c. costitutiva dell'accordo di separazione, raggiunto tra gli ex coniugi ed omologato dal Tribunale di Napoli, rimasto inadempiuto dalla SI.ra CP_1 nella parte in cui questa si obbligava al trasferimento della proprietà dell'immobile adibito a casa coniugale sita in Napoli, alla Via Bernardo Tanucci n. 118, in favore del
- 5 - nel termine di 90 giorni dal decreto di omologazione, pubblicato in data Pt_1
08.06.2018. Il deduceva il grave inadempimento imputabile a parte Pt_1
convenuta, per avere questa fatto vanamente decorrere il termine indicato nei patti disciplinanti la separazione, senza procedere al trasferimento pattuito;
nonché, per CP_ non essersi la SI.ra presentata dinanzi al TA , alla data fissata, Per_1
segnatamente l'11.12.2018, per procedere alla stipula dell'atto di trasferimento del bene.
Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della pretesa attorea, rilevando l'inadempimento del SI. che, obbligatosi alla Pt_1
corresponsione della somma di euro 40.000,00 contestualmente alla data di stipula del rogito notarile, offriva il pagamento della diversa somma di euro 20.000,00 all'atto del rogito, salvo poi corrispondere l'importo residuo in data successiva;
CP_ sicché, trattandosi di un adempimento parziale della prestazione, la SI.ra lo rifiutava legittimamente ex art. 1181 c.c.
Nelle more del giudizio, le parti manifestavano la volontà di tranSIere e sottoscrivevano un verbale di conciliazione all'udienza del 30.09.2021, cui seguiva il deposito di note congiunte di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.06.2024, ove le parti chiedevano, di comune accordo,
l'accoglimento della domanda attorea ex art 2932 c.c., nonché il riconoscimento CP_ dell'obbligo dell'attore di procedere al pagamento in favore della SI.ra del corrispettivo di euro 30.000,00, attesa l'intervenuta corresponsione, nelle more del giudizio, della somma di euro 10.000,00, come da conclusioni sopra riportate.
Il Giudice ritiene di poter provvedere in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, nulla ostandovi alla luce degli atti processuali.
Difatti, ricorrono i presupposti per la pronuncia di una sentenza costitutiva ex art
2932 c.c.: in specie, non è contestato il requisito dell'inadempimento di parte convenuta, e ricorre altresì il requisito, di cui al secondo comma dell'art 2932 c.c. della offerta, nei modi di legge, della prestazione dovuta ad opera dell'attore.
Invero, quando il termine per il versamento del corrispettivo, in un contratto
- 6 - preliminare di compravendita, sia contestualmente fissato al momento della stipula dell'atto pubblico, la volontà di adempiere del promissario acquirente è implicita nella domanda di esecuzione in forma specifica;
sicché, il requisito dell'offerta di cui all'art. 2932, comma 2, c.c. è da ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, perché in essa necessariamente implicito;
in tale ipotesi, deve senz'altro essere emessa la sentenza produttrice degli effetti del contratto non concluso ed il pagamento del prezzo va imposto come condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo derivante dalla pronuncia del giudice (Cfr. Cass. civ., sent. n. 24739/11; Cass. civ., Sez. II, sent. n.
14372 del 5.06.2018).
Con riferimento alla domanda proposta dall'attore volta ad accertare e dichiarare la simulazione per interposizione fittizia di persona dell'atto di compravendita per
TA del 19.06.2006 dell'immobile sito in Napoli, alla Via Bernardo Persona_2
Tanucci n. 118, va rilevato come questa, proposta con l'atto di citazione, introduttivo del presente giudizio, non veniva più reiterata dal SI. nel corso Pt_1
del giudizio, sicché, anche alla luce della conciliazione cui le parti sono addivenute, è da intendersi rinunciata. Giova precisare che “affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali” (Cass. civ., Sez. III, sent. n.
33767/2019). Orbene, nel caso che ci occupa, risulta in maniera non equivoca la volontà dell'attore di non reiterare la domanda pretermessa, desumibile non solo dalla circostanza della mancata menzione della stessa in sede di comparsa conclusionale, ma altresì dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione, all'udienza CP_ del 30.09.2021, con cui il SI. e la SI.ra odierna convenuta si Pt_1
accordavano al trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile prima adibito a casa coniugale, dietro il versamento della somma di euro 40.000,00, senza pronunciarsi sulle ulteriori richieste formulate nell'atto di citazione e nelle precedenti memorie ex art. 183 comma 6. Inoltre, neppure nelle conclusioni
- 7 - formulate in sede di note congiunte di trattazione scritta depositate per l'udienza del 24.06.2024, parte attrice reiterava la domanda rivolta all'accertamento della predetta simulazione;
sicché, alla luce di quanto sin ora considerato, la domanda deve ritenersi rinunciata.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accoglie la domanda ex art. 2932 cc proposta dal SI. e, Parte_1 per l'effetto, trasferisce dalla SI.ra al SI. la CP_1 Parte_1 piena proprietà dell'immobile sito in Napoli alla Via Bernardo Tanucci n.
118 – scala B) quarto piano, con ingresso dalla prima porta posta a sinistra dell'ascensore, composto di vani catastali sei virgola cinque, confinante con Via Tanucci, cortile interno, pianerottolo e vano scala, riportato nel
Catasto fabbricati alla Sez. SCA -foglio 21- p.lla 35 – sub. 47, Via Tanucci
n. 118 – piano 4° - Cat. A/3, cl 3), vani 6,5 totale superficie catastale n.
138 totale escluse aree scoperte – mq 137 – ree 604,25;
- Condanna il SI. al pagamento in favore della SI.ra Parte_1 [...]
della somma di euro 30.000,00; CP_1
- Dichiara che tutti gli oneri e le spese cedenti a qualsiasi titolo sull'immobile (IMU, IRPEF, TARI, etc.) cederanno a carico del SI.
a far tempo dall'8.06.2018; Parte_1
- Dichiara che, come concordato dalle parti, sono a carico del SInor Pt_1
tutti gli oneri fiscali e di natura tributaria, IMU, IRPEF, TARI etc,
[...]
nonché gli oneri condominiali, a partire dalla data di acquisto dell'immobile, manlevando la SInora da ogni responsabilità; CP_1
- 8 - - Ordina al Conservatore dei RR.II. di Napoli - Agenzia del Territorio
- la trascrizione della sentenza con esonero di ogni responsabilità;
- Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
Così deciso in Napoli, 01/03/2025
Il Giudice
Dr. Paolo Madonna
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