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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. PI OR Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3507 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 02/04/1984 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 12/01/1978 Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Piazza V. E. Orlando n.41, presso lo studio dell'avv. Di Tanto Vincenzo che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciprochi obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Palermo in via campo Mariano n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse della figlia minore Parte_1
ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà Persona_1 raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE 3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni i ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4.La figlia minore resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il Persona_1 padre, che lavora a Roma alle dipendenze del con il grado di sergente Controparte_2 dell'Esercito Italiano, potrà esercitare il diritto di visita tutte le volte in cui si troverà in congedo a Palermo, nei giorni e secondo gli orari da concordare con la madre, congruamente preavvisata.
4/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia minore seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Controparte_1 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia minore Per_1
pari € 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli
[...] indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno come da protocollo per le spese straordinarie approvato presso il Tribunale di Palermo. In particolare;
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
2
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. Dato atto delle attuali condizioni economiche/reddituali dei coniugi, il sig. Controparte_1 verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque Parte_1 di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 350,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la sig.ra non avrà Parte_1 reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantire l'autosostentamento economico.
8. I coniugi convengono che gli assegni familiari ( assegno unico) per la figlia minore Per_1
sarà trasferita ed erogata per intero alla madre , con cui la figlia
[...] Parte_1 minore convive.
Il sig. provvederà inoltre a corrispondere alla sig.ra la metà Controparte_1 Parte_1 della somma che sarà rimborsata per la detrazione IRPEF delle spese sostenute per la ristrutturazione della dimora coniugale di Palermo, via Campo Mariano n.8, indicate e richieste con il mod. 730 dell'anno di riferimento. L'assegno di mantenimento a favore della figlia minore e del coniuge, nella misura sopra fissata, è dovuto fin dal momento del deposito del presente ricorso per separazione. La sig.ra provvederà alla volturazione a suo nome delle utenze domestiche, Parte_1 rimanendo a carico del sig. il pagamento di tutte le morosità pregresse per le stesse Controparte_1 utenze sino alla data della volturazione.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
10) Le spese di giudizio sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e in solido”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 01/09/2015 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 173 - P. II– Serie A - Anno 2015).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
PI OR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. PI OR Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3507 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 02/04/1984 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 12/01/1978 Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Piazza V. E. Orlando n.41, presso lo studio dell'avv. Di Tanto Vincenzo che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciprochi obblighi di Legge.
2. La casa coniugale ubicata nel Comune di Palermo in via campo Mariano n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse della figlia minore Parte_1
ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando la stessa non avrà Persona_1 raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE 3. La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni i ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4.La figlia minore resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il Persona_1 padre, che lavora a Roma alle dipendenze del con il grado di sergente Controparte_2 dell'Esercito Italiano, potrà esercitare il diritto di visita tutte le volte in cui si troverà in congedo a Palermo, nei giorni e secondo gli orari da concordare con la madre, congruamente preavvisata.
4/a) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia minore seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5. Il sig. verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c, entro e Controparte_1 Parte_1 non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia minore Per_1
pari € 400,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli
[...] indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno come da protocollo per le spese straordinarie approvato presso il Tribunale di Palermo. In particolare;
6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
2
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI 7. Dato atto delle attuali condizioni economiche/reddituali dei coniugi, il sig. Controparte_1 verserà alla sig.ra tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno cinque Parte_1 di ogni mese, un contributo al suo mantenimento pari ad € 350,00 che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, e così fin tanto che la sig.ra non avrà Parte_1 reperito una stabile occupazione lavorativa, tale da garantire l'autosostentamento economico.
8. I coniugi convengono che gli assegni familiari ( assegno unico) per la figlia minore Per_1
sarà trasferita ed erogata per intero alla madre , con cui la figlia
[...] Parte_1 minore convive.
Il sig. provvederà inoltre a corrispondere alla sig.ra la metà Controparte_1 Parte_1 della somma che sarà rimborsata per la detrazione IRPEF delle spese sostenute per la ristrutturazione della dimora coniugale di Palermo, via Campo Mariano n.8, indicate e richieste con il mod. 730 dell'anno di riferimento. L'assegno di mantenimento a favore della figlia minore e del coniuge, nella misura sopra fissata, è dovuto fin dal momento del deposito del presente ricorso per separazione. La sig.ra provvederà alla volturazione a suo nome delle utenze domestiche, Parte_1 rimanendo a carico del sig. il pagamento di tutte le morosità pregresse per le stesse Controparte_1 utenze sino alla data della volturazione.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della figlia ai fini della validità per l'espatrio.
10) Le spese di giudizio sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e in solido”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/07/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 01/09/2015 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 173 - P. II– Serie A - Anno 2015).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 20 novembre 2025.
Il Presidente
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