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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 10/06/2025
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3298 / 2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BASILE CONSUELO Parte_1
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. LENGUA GENNARO Controparte_1
APPELLATO
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 2500,00 oltre accessori se dovuti, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in data 10/06/2025
DISPOSITIVO DI SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3298 / 2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. BASILE CONSUELO Parte_1
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dall'avv. LENGUA GENNARO Controparte_1
APPELLATO
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 2500,00 oltre accessori se dovuti, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Il Presidente
dott. Gennaro Iacone