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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/01/2024, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 3216/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3216/2019 R.G. tra
, c.f. e per essa quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Parte_2 P.IVA_2
Pontesilli;
Attrice
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Maglio;
CP_1 C.F._1
Convenuta
NONCHÉ CONTRO
, c.f. ; Controparte_2 C.F._2
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CP_3 C.F._3
Delfo Berretti;
Convenuti
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 01/06/2023.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 20/06/2023
Conclusioni per i convenuti: come da note scritte del 14/06/2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
per il tramite della mandataria agiva nei confronti di Parte_1 Parte_2
e allegando di essere creditrice nei confronti di CP_1 Controparte_4 CP_3
quale fideiussore della società a sua volta debitrice principale CP_1 Org_1 Parte_3
1 verso l'attrice in ragione dei contratti di locazione finanziaria n. IF e n. IF 1253947 del P.IVA_3
10/12/2009.
L'attrice rappresentava che, a causa dell'inadempimento della debitrice, il Tribunale di Roma aveva emesso, nei confronti della società debitrice principale e dei garanti, il decreto ingiuntivo n. 2285/2016 RG 84347/2015 per l'importo di € 110.617,92 e che, con atto di compravendita del 27/12/2017, la convenuta aveva ceduto a e i CP_1 Controparte_4 CP_3 beni immobili di sua proprietà siti in Perugia, Via Alessandro Manzoni n. 84.
Domandava quindi la revoca ex art. 2901 c.c. di tale atto di compravendita, evidenziando l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, nonché il pregiudizio da questo arrecato alle ragioni creditorie e la relativa consapevolezza da parte della debitrice disponente.
Si costituivano i convenuti e evidenziando il difetto di Controparte_4 CP_3 elemento soggettivo, non essendo gli acquirenti consapevoli della situazione debitoria della venditrice, nonché l'assenza di pregiudizio nei confronti della creditrice, alla luce del prezzo pagato per l'acquisto. Chiedevano dunque il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di essere tenuti indenni dalla convenuta nei confronti dell'attrice. CP_1
Si costituiva la convenuta eccependo la nullità della fideiussione rilasciata per CP_1 violazione dell'art. 2 L. 287/1990, nonché l'assenza dei presupposti per la revoca della compravendita, difettando qualunque volontà o consapevolezza di pregiudicare il creditore.
Evidenziava inoltre l'inesistenza del credito posto a fondamento dell'azione, oggetto di separato giudizio presso il Tribunale di Milano. Chiedeva dunque la sospensione del processo per pregiudizialità e il rigetto della domanda attorea.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22/06/2023 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Esistenza del credito verso CP_1
Il credito posto dall'attrice a fondamento dell'azione revocatoria si basa sull'insoluto relativo ai contratti di locazione finanziaria n. IF e n. IF del 10/12/2009 stipulati con la P.IVA_3 P.IVA_4 società nonché sulle fideiussioni specifiche rilasciate da in pari Organizzazione_2 CP_1 data.
Tale credito è stato accertato dal Tribunale di Roma, il quale ha emesso decreto ingiuntivo n.
2285/2016 RG 84347/2015 del 30/01/2016 per complessivi € 110.617,92, nei confronti, tra gli
2 altri, della società la quale ha ricevuto la notifica di tale Parte_4 decreto ingiuntivo in data 24/02/20161.
I debitori hanno poi proposto davanti al Tribunale di Milano un'azione di accertamento negativo del credito fondato su tali contratti di locazione finanziaria, lamentandone la nullità ex art. 1815 c.c.: tale domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
10517/2018 del 18/10/2018, che è stata poi confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2189/2020 del 07/07/2020.
Alla luce di tali accertamenti giudiziari, deve ritenersi infondata l'eccezione di inesistenza del credito sollevata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta. CP_1
La convenuta ha eccepito inoltre la nullità della fideiussione rilasciata in data 10/12/2009, poiché conforme allo schema ABI, ritenuto integrativo di una intesa illecita ex art. 2 L.
287/1990 e come tale nullo.
L'eccezione è infondata.
Innanzitutto, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di diritto per cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990 e 101 TFUE, sono nulli non integralmente, ma solo parzialmente, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr.
Cass. Civ., S.U., n. 41994/2021).
Ciò posto, va osservato in primo luogo che il provvedimento della n. 55/2005 ha Org_3 avuto ad oggetto le fideiussioni omnibus, mentre le fideiussioni prestate dalla convenuta nel caso di specie non hanno tale natura, trattandosi di fideiussioni specifiche riferite ai singoli contratti di locazione finanziaria.
In secondo luogo, le fideiussioni in questione sono state stipulate 10/12/2009, e dunque in un periodo successivo da quello considerato nel provvedimento della , che ha avuto Org_3 ad oggetto le fideiussioni stipulate dall'ottobre 2002 al maggio 2005.
Conseguentemente, i contratti in questione non sono interessati dal provvedimento della
[...]
n. 55/2005 e devono quindi annoverarsi tra i contratti c.d. stand alone, per i quali la Org_3 produzione del provvedimento amministrativo dichiarativo dell'intesa non può assumere valore 1 Cfr. doc. 16 di parte attrice 3 probatorio. Per tali contratti occorre invece la specifica prova di un'intesa anticoncorrenziale esistente nel momento di stipula del contratto, successivo al periodo considerato dalla
[...]
nel provvedimento n. 55/2005 (cfr. Trib. Milano, sent. n. 6818/2023; Trib. Milano, n. Org_3
6281/2023), ma una tale prova non è stata in alcun modo fornita nel caso di specie, in cui la convenuta si è limitata a dedurre la nullità sulla base del solo provvedimento n. 55/2005, che tuttavia, come detto, riguarda da un lato le fideiussioni omnibus e non quelle specifiche, e dall'altro un periodo temporale diverso da quello in cui sono state stipulate le fideiussioni oggetto di causa.
Per tali ragioni, l'eccezione di nullità non ha fondamento.
3. Sul pregiudizio
La revocatoria ex art. 2901 c.c. presuppone che l'atto dispositivo abbia arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie.
Secondo la consolidata giurisprudenza di giurisprudenza di legittimità, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ., n. 16221/2019).
Nel caso di specie, l'atto dispositivo è consistito nella compravendita di un immobile, e dunque nella sostituzione di quest'ultimo con il denaro derivante dalla compravendita, ciò che comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (cfr. Cass. Civ., n. 1896/2012).
Per altro verso, la convenuta non ha né allegato, né tanto meno dimostrato, il possesso di CP_1 un patrimonio residuo utile a soddisfare comunque le ragioni creditorie, per cui deve ritenersi senz'altro esistente, sul piano oggettivo, il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
4. Sull'elemento soggettivo
L'art. 2901 c.c. disciplina diversamente l'elemento soggettivo a seconda che l'atto dispositivo sia a titolo oneroso o gratuito e sia anteriore o posteriore al sorgere del credito.
4 Nel caso di specie, l'atto di compravendita oggetto di revocatoria è stato stipulato in data
27/12/2017, e dunque in un momento in cui il credito era senz'altro già sorto, visto che in data
24/02/2016 era stato notificato a il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. CP_1
2285/2016 RG 84347/2015.
L'atto dispositivo in questione ha peraltro natura onerosa.
Il dato si trae dall'avvenuto pagamento del prezzo, attestato con efficacia di pubblica fede ex art. 2700 c.c. dal notaio rogante. Il pubblico ufficiale ha infatti dato atto della “contestuale consegna di tre assegni circolari recanti clausola di non trasferibilità”, nonché dell'avvenuto ritiro degli stessi da parte della parte acquirente, che ne ha rilasciato quietanza2.
La banca attrice, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha sostenuto che non vi sarebbe prova dell'effettività del pagamento, in quanto “le parti dichiarano nell'atto di pagare il citato prezzo mediante consegna di tre assegni circolari “non trasferibili” emessi dalla Organizzazione_4
” che tuttavia non vengono consegnati in presenza del Notaio rogante il quale riceve solo le loro
[...] dichiarazioni rendendoli edotti delle responsabilità penali cui potrebbero incorrere in caso di dichiarazioni false”3.
Una tale difesa è disancorata dal tenore del contratto di compravendita, prodotto dalla stessa parte attrice, non tenendo in considerazione l'attestazione, da parte del notaio, della contestuale consegna degli assegni circolari da parte degli acquirenti.
Per tali ragioni, trattandosi di atto dispositivo oneroso successivo al sorgere del credito, la revoca dell'atto, in base all'art. 2901, comma 1, c.c., presuppone che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
4.1. Elemento soggettivo in capo a CP_1
Quanto a deve ritenersi senz'altro sussistente la sua consapevolezza di arrecare CP_1 pregiudizio alle ragioni creditorie.
In primo luogo, come detto sopra, al momento dell'atto dispositivo, compiuto in data
27/12/2017, la convenuta aveva già ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma, per cui era senza dubbio a conoscenza della propria posizione debitoria nei confronti dell'attrice. Né rileva che l'attrice avesse contestato giudizialmente il credito preteso dalla banca, atteso che l'azione revocatoria è data anche per la tutela di crediti incerti o litigiosi
(cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 11121/2020). In secondo luogo, l'assenza di un patrimonio immobiliare residuo utile a far fronte all'obbligazione assunta nei confronti della banca costituiva un elemento assai rilevante per la convenuta per avvedersi della lesività dell'atto, data dal sostanziale mutamento qualitativo della sua garanzia patrimoniale, rimasta priva di ulteriori beni immobili potenzialmente utilizzabili per la soddisfazione del credito. Del resto, la convenuta era senza dubbio nella condizione di avvedersi di tale caratteristica dell'atto dispositivo, essendo socia e amministratrice della società debitrice principale4, e dunque, in ragione della sua qualifica professionale, in grado di comprendere le ricadute pregiudizievoli della compravendita sul proprio patrimonio.
L'argomento della convenuta, secondo cui ella avrebbe stipulato l'atto in quanto, vivendo all'estero, non avrebbe più avuto interesse al mantenimento della proprietà in Italia, non rileva ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, poiché il requisito richiesto dall'art. 2901 c.c. non
è solo la specifica e preordinata volontà di pregiudicare il creditore, ma anche solamente la mera consapevolezza di tale pregiudizio, laddove la preordinazione è richiesta nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, ipotesi che tuttavia non ricorre nel caso di specie, in cui l'atto dispositivo è successivo.
Né rileva il fatto che la compravendita sia stata conclusa al giusto prezzo, poiché il pregiudizio alle ragioni creditorie non è dato dall'insufficiente corrispettivo in denaro incassato per la vendita del bene, ma piuttosto dal fatto stesso che un bene immobile sia stato sostituito con denaro, con conseguente mutamento qualitativo, e non meramente quantitativo, del patrimonio.
Né, infine, rileva il fatto che l'atto dispositivo sia stato compiuto dopo circa due anni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto, come detto, il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria esercitata nel caso di specie non risiede solo nella dolosa volontà del debitore di svuotare il proprio patrimonio immobiliare, ma anche nella generica consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, consapevolezza ravvisabile nel fatto stesso che, dopo avere conosciuto l'esistenza del debito e in pendenza di esso, il debitore abbia apportato un mutamento qualitativo del patrimonio idoneo ad arrecare pregiudizio alle possibilità satisfattive del creditore.
Per tali ragioni, deve ritenersi sussistente l'elemento soggettivo in capo alla convenuta CP_1
[...]
4.2. Elemento soggettivo in capo ai convenuti e Controparte_4 CP_3 4 Cfr. doc. 15 di parte attrice 6 Come detto sopra, trattandosi di atto a titolo oneroso, è necessario accertare anche la consapevolezza di tale pregiudizio in capo ai terzi contraenti.
Tale elemento non sussiste.
Va premesso che l'attrice, nel proprio atto introduttivo, non ha allegato alcun concreto elemento di fatto utile ad inferire la consapevolezza del pregiudizio anche in capo agli acquirenti e limitandosi ad argomentare l'elemento soggettivo in capo Controparte_4 CP_3 alla convenuta CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario che il terzo sia a conoscenza dello specifico credito gravante sul disponente (cfr. Cass. Civ., n. 28423/2021), ma è comunque necessario che egli sia a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente (cfr. Cass.
Civ., n. 23326/2018).
Tale orientamento è del tutto condivisibile, poiché coerente con la ratio dell'art. 2901 c.c., il quale tutela l'affidamento del terzo in presenza di un atto a titolo oneroso, a differenza dell'ipotesi in cui l'atto dispositivo abbia natura gratuita, ove rileva unicamente l'elemento soggettivo del disponente.
Se dunque, da un lato, non è necessaria la conoscenza dello specifico credito, dall'altro lato è comunque necessaria una conoscenza, ancorché generica, della presenza di creditori potenzialmente interessati alla conservazione della garanzia patrimoniale del disponente.
Diversamente opinando, e dunque ritenendo la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo sussistente per il solo fatto di avere partecipato al mutamento qualitativo del patrimonio del disponente, determinato dalla compravendita, si giungerebbe ad una sostanziale abrogazione dell'art. 2901, comma 1, n. 2 c.c., per l'evidente ragione che la compravendita, per la sua struttura tipica, determina sempre la sostituzione di un bene con il denaro, laddove tuttavia tale mutamento qualitativo riguarda il piano oggettivo dell'eventus damni, mentre il requisito in esame riguarda il piano soggettivo della scientia damni, con conseguente erroneità di una interpretazione che giunga a sovrapporre i due distinti presupposti.
Nel caso di specie, una tale consapevolezza, ancorché generica, dei debiti gravanti sulla venditrice non è ravvisabile in capo agli acquirenti convenuti. CP_1
In primo luogo, infatti, nell'atto di compravendita non vi è alcuna menzione dei debiti gravanti sulla venditrice CP_1
7 In secondo luogo, l'attrice non ha allegato né provato, e neppure richiesto di provare, alcun concreto elemento fattuale utile ad evincere che gli acquirenti fossero consapevoli di una pur generica esposizione debitoria della venditrice, non avendo neppure depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Del resto, il credito vantato dall'attrice, se da un lato era conosciuto dalla convenuta per CP_1 avere questa ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo, dall'altro lato non poteva essere conoscibile dai convenuti acquirenti, non risultando oggetto di alcuna trascrizione o iscrizione pregiudizievole.
Al riguardo va osservato che una tale assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli si evince, oltre che dalla relazione notarile prodotta dai convenuti come doc. 2, dalla stessa visura ipotecaria prodotta dall'attrice come doc. 17, che evidenzia come l'unica formalità pregiudizievole, consistita nel pignoramento trascritto in data 02/06/1999, era stata cancellata in data 26/09/2008, e dunque ampiamente prima dell'atto dispositivo oggetto di esame.
L'argomento speso dall'attrice, secondo cui l'immobile trasferito sarebbe stato abitato dal padre della convenuta fino al maggio 2018 e non sarebbe stato adibito tempestivamente a residenza dei convenuti, non è idoneo a provare la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo.
Il trasferimento della residenza nell'immobile costituisce infatti una scelta discrezionale del proprietario, che non ha alcuna pertinenza con la conoscenza dell'esposizione debitoria del venditore, soprattutto considerando che l'attrice non ha fornito alcuna prova di rapporti di parentela o frequentazione tra le parti tali da suggerire una potenziale conoscenza della pendenza di debiti, laddove il padre della convenuta ha comunque variato la propria residenza pochi mesi dopo la vendita dell'immobile.
Per tali ragioni, deve escludersi la sussistenza della scientia damni in capo ai terzi acquirenti
[...]
e CP_4 CP_3
Conseguentemente, non sussistono i presupposti per la revoca dell'atto di compravendita del
27/12/2017, difettando il requisito previsto dall'art. 2901, comma 1, n. 2 c.c.
5. Conclusioni
In conclusione, la domanda di revoca proposta dall'attrice deve essere rigettata. La domanda di manleva proposta dai convenuti e resta conseguentemente Controparte_4 CP_3 assorbita.
L'attrice, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha chiesto, in via subordinata al rigetto della domanda di revoca, di “condannare la convenuta a risarcire il danno cagionato CP_1
8 [... ai creditori mediante il pagamento in favore della , e per essa n.q. di mandataria Parte_1
del corrispondente valore dell'immobile oggetto di compravendita, sottratto alla garanzia del CP_5 credito, pari ad € 113.000,00” 5.
Una tale domanda, tuttavia, non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, nella quale l'attrice ha chiesto unicamente la revoca dell'atto di compravendita.
6. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, occorre esaminare i singoli rapporti tra le parti.
Quanto al rapporto tra l'attrice e i convenuti e le spese di lite Controparte_4 CP_3 seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è pari a quello del credito (cfr. art. 5 DM 55/2014) e dunque a €
110.617,92. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione ex DM 55/2014, nei limiti della nota spese depositata dai convenuti.
Quanto al rapporto tra l'attrice e la convenuta sussistono gravi ed eccezionali CP_1 ragioni per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018. Infatti, alla luce di quanto sopra esposto, sono risultati sussistenti non solo il pregiudizio, ma anche la consapevolezza di tale pregiudizio in capo alla convenuta laddove il rigetto della domanda di revoca è dovuto CP_1 alla carenza dell'elemento soggettivo in capo ai terzi acquirenti e Controparte_4 CP_3
e non certo in capo alla parte venditrice, che, al contrario, ben conosceva il pregiudizio
[...] arrecato al creditore dalla cessione dell'immobile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e che si liquidano in complessivi € 8.433,00, oltre spese CP_4 CP_3 generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
Perugia, 12/01/2024
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini 5 Cfr. pag. 13 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 18 di parte attrice 3 Cfr. pag. 12 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3216/2019 R.G. tra
, c.f. e per essa quale Parte_1 P.IVA_1 mandataria c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Parte_2 P.IVA_2
Pontesilli;
Attrice
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Edoardo Maglio;
CP_1 C.F._1
Convenuta
NONCHÉ CONTRO
, c.f. ; Controparte_2 C.F._2
c.f. , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CP_3 C.F._3
Delfo Berretti;
Convenuti
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 01/06/2023.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 20/06/2023
Conclusioni per i convenuti: come da note scritte del 14/06/2023
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
per il tramite della mandataria agiva nei confronti di Parte_1 Parte_2
e allegando di essere creditrice nei confronti di CP_1 Controparte_4 CP_3
quale fideiussore della società a sua volta debitrice principale CP_1 Org_1 Parte_3
1 verso l'attrice in ragione dei contratti di locazione finanziaria n. IF e n. IF 1253947 del P.IVA_3
10/12/2009.
L'attrice rappresentava che, a causa dell'inadempimento della debitrice, il Tribunale di Roma aveva emesso, nei confronti della società debitrice principale e dei garanti, il decreto ingiuntivo n. 2285/2016 RG 84347/2015 per l'importo di € 110.617,92 e che, con atto di compravendita del 27/12/2017, la convenuta aveva ceduto a e i CP_1 Controparte_4 CP_3 beni immobili di sua proprietà siti in Perugia, Via Alessandro Manzoni n. 84.
Domandava quindi la revoca ex art. 2901 c.c. di tale atto di compravendita, evidenziando l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, nonché il pregiudizio da questo arrecato alle ragioni creditorie e la relativa consapevolezza da parte della debitrice disponente.
Si costituivano i convenuti e evidenziando il difetto di Controparte_4 CP_3 elemento soggettivo, non essendo gli acquirenti consapevoli della situazione debitoria della venditrice, nonché l'assenza di pregiudizio nei confronti della creditrice, alla luce del prezzo pagato per l'acquisto. Chiedevano dunque il rigetto della domanda attorea e, in subordine, di essere tenuti indenni dalla convenuta nei confronti dell'attrice. CP_1
Si costituiva la convenuta eccependo la nullità della fideiussione rilasciata per CP_1 violazione dell'art. 2 L. 287/1990, nonché l'assenza dei presupposti per la revoca della compravendita, difettando qualunque volontà o consapevolezza di pregiudicare il creditore.
Evidenziava inoltre l'inesistenza del credito posto a fondamento dell'azione, oggetto di separato giudizio presso il Tribunale di Milano. Chiedeva dunque la sospensione del processo per pregiudizialità e il rigetto della domanda attorea.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 22/06/2023 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Esistenza del credito verso CP_1
Il credito posto dall'attrice a fondamento dell'azione revocatoria si basa sull'insoluto relativo ai contratti di locazione finanziaria n. IF e n. IF del 10/12/2009 stipulati con la P.IVA_3 P.IVA_4 società nonché sulle fideiussioni specifiche rilasciate da in pari Organizzazione_2 CP_1 data.
Tale credito è stato accertato dal Tribunale di Roma, il quale ha emesso decreto ingiuntivo n.
2285/2016 RG 84347/2015 del 30/01/2016 per complessivi € 110.617,92, nei confronti, tra gli
2 altri, della società la quale ha ricevuto la notifica di tale Parte_4 decreto ingiuntivo in data 24/02/20161.
I debitori hanno poi proposto davanti al Tribunale di Milano un'azione di accertamento negativo del credito fondato su tali contratti di locazione finanziaria, lamentandone la nullità ex art. 1815 c.c.: tale domanda è stata rigettata dal Tribunale di Milano con sentenza n.
10517/2018 del 18/10/2018, che è stata poi confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2189/2020 del 07/07/2020.
Alla luce di tali accertamenti giudiziari, deve ritenersi infondata l'eccezione di inesistenza del credito sollevata dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta. CP_1
La convenuta ha eccepito inoltre la nullità della fideiussione rilasciata in data 10/12/2009, poiché conforme allo schema ABI, ritenuto integrativo di una intesa illecita ex art. 2 L.
287/1990 e come tale nullo.
L'eccezione è infondata.
Innanzitutto, le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di diritto per cui i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990 e 101 TFUE, sono nulli non integralmente, ma solo parzialmente, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr.
Cass. Civ., S.U., n. 41994/2021).
Ciò posto, va osservato in primo luogo che il provvedimento della n. 55/2005 ha Org_3 avuto ad oggetto le fideiussioni omnibus, mentre le fideiussioni prestate dalla convenuta nel caso di specie non hanno tale natura, trattandosi di fideiussioni specifiche riferite ai singoli contratti di locazione finanziaria.
In secondo luogo, le fideiussioni in questione sono state stipulate 10/12/2009, e dunque in un periodo successivo da quello considerato nel provvedimento della , che ha avuto Org_3 ad oggetto le fideiussioni stipulate dall'ottobre 2002 al maggio 2005.
Conseguentemente, i contratti in questione non sono interessati dal provvedimento della
[...]
n. 55/2005 e devono quindi annoverarsi tra i contratti c.d. stand alone, per i quali la Org_3 produzione del provvedimento amministrativo dichiarativo dell'intesa non può assumere valore 1 Cfr. doc. 16 di parte attrice 3 probatorio. Per tali contratti occorre invece la specifica prova di un'intesa anticoncorrenziale esistente nel momento di stipula del contratto, successivo al periodo considerato dalla
[...]
nel provvedimento n. 55/2005 (cfr. Trib. Milano, sent. n. 6818/2023; Trib. Milano, n. Org_3
6281/2023), ma una tale prova non è stata in alcun modo fornita nel caso di specie, in cui la convenuta si è limitata a dedurre la nullità sulla base del solo provvedimento n. 55/2005, che tuttavia, come detto, riguarda da un lato le fideiussioni omnibus e non quelle specifiche, e dall'altro un periodo temporale diverso da quello in cui sono state stipulate le fideiussioni oggetto di causa.
Per tali ragioni, l'eccezione di nullità non ha fondamento.
3. Sul pregiudizio
La revocatoria ex art. 2901 c.c. presuppone che l'atto dispositivo abbia arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie.
Secondo la consolidata giurisprudenza di giurisprudenza di legittimità, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio, che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. Civ., n. 16221/2019).
Nel caso di specie, l'atto dispositivo è consistito nella compravendita di un immobile, e dunque nella sostituzione di quest'ultimo con il denaro derivante dalla compravendita, ciò che comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro (cfr. Cass. Civ., n. 1896/2012).
Per altro verso, la convenuta non ha né allegato, né tanto meno dimostrato, il possesso di CP_1 un patrimonio residuo utile a soddisfare comunque le ragioni creditorie, per cui deve ritenersi senz'altro esistente, sul piano oggettivo, il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie.
4. Sull'elemento soggettivo
L'art. 2901 c.c. disciplina diversamente l'elemento soggettivo a seconda che l'atto dispositivo sia a titolo oneroso o gratuito e sia anteriore o posteriore al sorgere del credito.
4 Nel caso di specie, l'atto di compravendita oggetto di revocatoria è stato stipulato in data
27/12/2017, e dunque in un momento in cui il credito era senz'altro già sorto, visto che in data
24/02/2016 era stato notificato a il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. CP_1
2285/2016 RG 84347/2015.
L'atto dispositivo in questione ha peraltro natura onerosa.
Il dato si trae dall'avvenuto pagamento del prezzo, attestato con efficacia di pubblica fede ex art. 2700 c.c. dal notaio rogante. Il pubblico ufficiale ha infatti dato atto della “contestuale consegna di tre assegni circolari recanti clausola di non trasferibilità”, nonché dell'avvenuto ritiro degli stessi da parte della parte acquirente, che ne ha rilasciato quietanza2.
La banca attrice, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha sostenuto che non vi sarebbe prova dell'effettività del pagamento, in quanto “le parti dichiarano nell'atto di pagare il citato prezzo mediante consegna di tre assegni circolari “non trasferibili” emessi dalla Organizzazione_4
” che tuttavia non vengono consegnati in presenza del Notaio rogante il quale riceve solo le loro
[...] dichiarazioni rendendoli edotti delle responsabilità penali cui potrebbero incorrere in caso di dichiarazioni false”3.
Una tale difesa è disancorata dal tenore del contratto di compravendita, prodotto dalla stessa parte attrice, non tenendo in considerazione l'attestazione, da parte del notaio, della contestuale consegna degli assegni circolari da parte degli acquirenti.
Per tali ragioni, trattandosi di atto dispositivo oneroso successivo al sorgere del credito, la revoca dell'atto, in base all'art. 2901, comma 1, c.c., presuppone che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore e che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio.
4.1. Elemento soggettivo in capo a CP_1
Quanto a deve ritenersi senz'altro sussistente la sua consapevolezza di arrecare CP_1 pregiudizio alle ragioni creditorie.
In primo luogo, come detto sopra, al momento dell'atto dispositivo, compiuto in data
27/12/2017, la convenuta aveva già ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma, per cui era senza dubbio a conoscenza della propria posizione debitoria nei confronti dell'attrice. Né rileva che l'attrice avesse contestato giudizialmente il credito preteso dalla banca, atteso che l'azione revocatoria è data anche per la tutela di crediti incerti o litigiosi
(cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 11121/2020). In secondo luogo, l'assenza di un patrimonio immobiliare residuo utile a far fronte all'obbligazione assunta nei confronti della banca costituiva un elemento assai rilevante per la convenuta per avvedersi della lesività dell'atto, data dal sostanziale mutamento qualitativo della sua garanzia patrimoniale, rimasta priva di ulteriori beni immobili potenzialmente utilizzabili per la soddisfazione del credito. Del resto, la convenuta era senza dubbio nella condizione di avvedersi di tale caratteristica dell'atto dispositivo, essendo socia e amministratrice della società debitrice principale4, e dunque, in ragione della sua qualifica professionale, in grado di comprendere le ricadute pregiudizievoli della compravendita sul proprio patrimonio.
L'argomento della convenuta, secondo cui ella avrebbe stipulato l'atto in quanto, vivendo all'estero, non avrebbe più avuto interesse al mantenimento della proprietà in Italia, non rileva ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo, poiché il requisito richiesto dall'art. 2901 c.c. non
è solo la specifica e preordinata volontà di pregiudicare il creditore, ma anche solamente la mera consapevolezza di tale pregiudizio, laddove la preordinazione è richiesta nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, ipotesi che tuttavia non ricorre nel caso di specie, in cui l'atto dispositivo è successivo.
Né rileva il fatto che la compravendita sia stata conclusa al giusto prezzo, poiché il pregiudizio alle ragioni creditorie non è dato dall'insufficiente corrispettivo in denaro incassato per la vendita del bene, ma piuttosto dal fatto stesso che un bene immobile sia stato sostituito con denaro, con conseguente mutamento qualitativo, e non meramente quantitativo, del patrimonio.
Né, infine, rileva il fatto che l'atto dispositivo sia stato compiuto dopo circa due anni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, in quanto, come detto, il presupposto soggettivo dell'azione revocatoria esercitata nel caso di specie non risiede solo nella dolosa volontà del debitore di svuotare il proprio patrimonio immobiliare, ma anche nella generica consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, consapevolezza ravvisabile nel fatto stesso che, dopo avere conosciuto l'esistenza del debito e in pendenza di esso, il debitore abbia apportato un mutamento qualitativo del patrimonio idoneo ad arrecare pregiudizio alle possibilità satisfattive del creditore.
Per tali ragioni, deve ritenersi sussistente l'elemento soggettivo in capo alla convenuta CP_1
[...]
4.2. Elemento soggettivo in capo ai convenuti e Controparte_4 CP_3 4 Cfr. doc. 15 di parte attrice 6 Come detto sopra, trattandosi di atto a titolo oneroso, è necessario accertare anche la consapevolezza di tale pregiudizio in capo ai terzi contraenti.
Tale elemento non sussiste.
Va premesso che l'attrice, nel proprio atto introduttivo, non ha allegato alcun concreto elemento di fatto utile ad inferire la consapevolezza del pregiudizio anche in capo agli acquirenti e limitandosi ad argomentare l'elemento soggettivo in capo Controparte_4 CP_3 alla convenuta CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario che il terzo sia a conoscenza dello specifico credito gravante sul disponente (cfr. Cass. Civ., n. 28423/2021), ma è comunque necessario che egli sia a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente (cfr. Cass.
Civ., n. 23326/2018).
Tale orientamento è del tutto condivisibile, poiché coerente con la ratio dell'art. 2901 c.c., il quale tutela l'affidamento del terzo in presenza di un atto a titolo oneroso, a differenza dell'ipotesi in cui l'atto dispositivo abbia natura gratuita, ove rileva unicamente l'elemento soggettivo del disponente.
Se dunque, da un lato, non è necessaria la conoscenza dello specifico credito, dall'altro lato è comunque necessaria una conoscenza, ancorché generica, della presenza di creditori potenzialmente interessati alla conservazione della garanzia patrimoniale del disponente.
Diversamente opinando, e dunque ritenendo la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo sussistente per il solo fatto di avere partecipato al mutamento qualitativo del patrimonio del disponente, determinato dalla compravendita, si giungerebbe ad una sostanziale abrogazione dell'art. 2901, comma 1, n. 2 c.c., per l'evidente ragione che la compravendita, per la sua struttura tipica, determina sempre la sostituzione di un bene con il denaro, laddove tuttavia tale mutamento qualitativo riguarda il piano oggettivo dell'eventus damni, mentre il requisito in esame riguarda il piano soggettivo della scientia damni, con conseguente erroneità di una interpretazione che giunga a sovrapporre i due distinti presupposti.
Nel caso di specie, una tale consapevolezza, ancorché generica, dei debiti gravanti sulla venditrice non è ravvisabile in capo agli acquirenti convenuti. CP_1
In primo luogo, infatti, nell'atto di compravendita non vi è alcuna menzione dei debiti gravanti sulla venditrice CP_1
7 In secondo luogo, l'attrice non ha allegato né provato, e neppure richiesto di provare, alcun concreto elemento fattuale utile ad evincere che gli acquirenti fossero consapevoli di una pur generica esposizione debitoria della venditrice, non avendo neppure depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Del resto, il credito vantato dall'attrice, se da un lato era conosciuto dalla convenuta per CP_1 avere questa ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo, dall'altro lato non poteva essere conoscibile dai convenuti acquirenti, non risultando oggetto di alcuna trascrizione o iscrizione pregiudizievole.
Al riguardo va osservato che una tale assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli si evince, oltre che dalla relazione notarile prodotta dai convenuti come doc. 2, dalla stessa visura ipotecaria prodotta dall'attrice come doc. 17, che evidenzia come l'unica formalità pregiudizievole, consistita nel pignoramento trascritto in data 02/06/1999, era stata cancellata in data 26/09/2008, e dunque ampiamente prima dell'atto dispositivo oggetto di esame.
L'argomento speso dall'attrice, secondo cui l'immobile trasferito sarebbe stato abitato dal padre della convenuta fino al maggio 2018 e non sarebbe stato adibito tempestivamente a residenza dei convenuti, non è idoneo a provare la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo.
Il trasferimento della residenza nell'immobile costituisce infatti una scelta discrezionale del proprietario, che non ha alcuna pertinenza con la conoscenza dell'esposizione debitoria del venditore, soprattutto considerando che l'attrice non ha fornito alcuna prova di rapporti di parentela o frequentazione tra le parti tali da suggerire una potenziale conoscenza della pendenza di debiti, laddove il padre della convenuta ha comunque variato la propria residenza pochi mesi dopo la vendita dell'immobile.
Per tali ragioni, deve escludersi la sussistenza della scientia damni in capo ai terzi acquirenti
[...]
e CP_4 CP_3
Conseguentemente, non sussistono i presupposti per la revoca dell'atto di compravendita del
27/12/2017, difettando il requisito previsto dall'art. 2901, comma 1, n. 2 c.c.
5. Conclusioni
In conclusione, la domanda di revoca proposta dall'attrice deve essere rigettata. La domanda di manleva proposta dai convenuti e resta conseguentemente Controparte_4 CP_3 assorbita.
L'attrice, nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., ha chiesto, in via subordinata al rigetto della domanda di revoca, di “condannare la convenuta a risarcire il danno cagionato CP_1
8 [... ai creditori mediante il pagamento in favore della , e per essa n.q. di mandataria Parte_1
del corrispondente valore dell'immobile oggetto di compravendita, sottratto alla garanzia del CP_5 credito, pari ad € 113.000,00” 5.
Una tale domanda, tuttavia, non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, nella quale l'attrice ha chiesto unicamente la revoca dell'atto di compravendita.
6. Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, occorre esaminare i singoli rapporti tra le parti.
Quanto al rapporto tra l'attrice e i convenuti e le spese di lite Controparte_4 CP_3 seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è pari a quello del credito (cfr. art. 5 DM 55/2014) e dunque a €
110.617,92. Segue l'applicazione del corrispondente scaglione ex DM 55/2014, nei limiti della nota spese depositata dai convenuti.
Quanto al rapporto tra l'attrice e la convenuta sussistono gravi ed eccezionali CP_1 ragioni per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018. Infatti, alla luce di quanto sopra esposto, sono risultati sussistenti non solo il pregiudizio, ma anche la consapevolezza di tale pregiudizio in capo alla convenuta laddove il rigetto della domanda di revoca è dovuto CP_1 alla carenza dell'elemento soggettivo in capo ai terzi acquirenti e Controparte_4 CP_3
e non certo in capo alla parte venditrice, che, al contrario, ben conosceva il pregiudizio
[...] arrecato al creditore dalla cessione dell'immobile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e che si liquidano in complessivi € 8.433,00, oltre spese CP_4 CP_3 generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
Perugia, 12/01/2024
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini 5 Cfr. pag. 13 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. doc. 18 di parte attrice 3 Cfr. pag. 12 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 5